Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/1964, n. 2219
CASS
Sentenza 5 agosto 1964

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Ai fini della riproposizione, nel giudizio d'appello, di domande ed eccezioni non accolte dai giudici di primo grado, se non e indispensabile l'uso di formule specifiche e tecnicamente precise, non e, peraltro, sufficiente un vago e generico richiamo alle deduzioni e conclusioni di primo grado, ma occorre che dal complesso dei motivi d'appello possa desumersi, in modo non equivoco, l'intenzione della parte di sottoporre al giudice d'appello anche le suindicate domande ed eccezioni.*

A norma dell'art.154 cod.proc.civ., il termine ancorche avente natura ordinatoria, non puo essere prorogata che, con l'osservanza dei limiti e delle condizioni di legge, prima della sua scadenza, con la conseguenza che, se la proroga e successiva, questa e irritualmente data e l'attivita processuale non puo piu essere rituale.*

Il divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri da parte del proprietario del fondo vicino, sancito dall'art.907 cod.civ., e applicabile non solo a favore dei diritti di veduta diretta a titolo di servitu, ma anche in favore di quelle vedute dirette che il vicino abbia aperte 'iure proprietatis', a norma dell'art.905 stesso codice, acquistando il relativo diritto con l'Esercizio concreto della facolta.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/1964, n. 2219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2219
    Data del deposito : 5 agosto 1964

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