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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/10/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 4510/2023
Il Giudice IE OV, all'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
"rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte 1
IO NO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to TAMBORRINO
CAMILLA
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 22/11/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente, in epigrafe emarginato, Parte 1 ha
Controparte_1 davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi convenuto sentire accogliere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
In particolare, la ricorrente allegava che con atto di precetto e pedissequo decreto ingiuntivo del 28.9.2023 l'odierna resistente le ingiungeva di pagare la somma di euro
21.652,55 oltre accessori e compensi professionali, a titolo di mensilità e tfr non versati;
che, tuttavia, le parti avevano raggiunto un accordo sindacale sottoscritto in data 31 Marzo 2023 prevedendo il pagamento da parte dell'odierna opponente della somma di euro 11.000 a totale tacitazione di ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro;
nessuna somma era dovuta e non sussisteva alcuna pretesa creditoria. Si costituiva la lavoratrice convenuta contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda. In via preliminare eccepiva la tardività dell'opposizione avendo la ricorrente notificato l'opposizione in data 4.1.2022 senza depositare il ricorso nei termini di legge.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso in opposizione è inammissibile per le seguenti ed assorbenti ragioni.
Com'è noto, sul caso di "errore" nell'individuazione del modulo introduttivo della lite si è pronunciata Cass., s.u., 23.9.13, n. 21675, che, ha chiarito come sia del tutto indubitabile che, per valutare la tempestività di un'impugnazione da proporsi con atto di citazione, occorre far riferimento alla data della notifica del'atto e non del suo deposito nella cancelleria del giudice ad quem, di tal che la forma del ricorso non potrebbe mai considerarsi, in quanto tale idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto di citazione, in assenza di uno degli elementi essenziali a tale fine, quale la "vocatio in ius". Nella sentenza si evidenzia:
- che giurisprudenza e dottrina "costantemente" convengono sulla possibilità di sanatoria di un'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro o assimilati proposta con citazione (anziché ricorso) nei soli casi in cui la citazione sia depositata nella cancelleria del giudice entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.;
-- che l'unico isolato precedente in senso contrario è costituito da Cass., sez. lav., sent.
n. 9675 del 16.11.94, secondo cui il giudice, se non ha disposto il mutamento di rito, deve applicare anche ai fini della verifica del termine a comparire le norme ordinarie;
- che, specularmente, qualora l'appello deve essere proposto mediante ricorso la giurisprudenza costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta con citazione, solo se depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge. Appare opportuno precisare che Cass. 21675/13 prende in considerazione il d.l.vo
1.9.11, n. 150, ma non fa discendere dalla nuova disciplina alcuna conseguenza ai fini della valutazione della tempestività di un'opposizione proposta con un atto introduttivo diverso da quello previsto per il rito locatizio.
Successivamente, la Corte Costituzione con la sentenza 7.2.18 - 2.3.18 n. 45 ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non prevede che, in caso d'introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento. L'auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito
(rispondente a un principio di conservazione dell'atto proposto in forma erronea) sub art. 426 c.p.c. affinché detto mutamento operi solo pro futuro, senza penalizzanti
-
effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo implica la modifica di una regola processuale rientrante nella
-
discrezionalità del legislatore. La diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) è giustificata, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia;
il principio della legale conoscenza delle norme non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore.
Da ultimo Cass., s.u., sent. n. 927 del 13.1.22 - che richiama anche Cass., sez. 3, ord. n. 13072 del 25.5.18 ha confermato che nell'ipotesi di opposizione a decreto
-
ingiuntivo per crediti in materia di locazione d'immobili urbani, soggetta al rito speciale ex art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito dell'art. 4 d.lgs. n. 150/2011, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.. La ragione risiede nel fatto che l'art. 4 cit. opera unicamente, come prevede il primo comma della norma, "[q]uando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto" (comma 1); anche il terzo comma si riferisce alle modalità procedurali per il caso in cui "la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro", ed il quarto comma dispone che "la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto". Assume rilievo, pertanto, per i mutamenti di rito in favore di uno dei tre modelli elaborati dal d.lgs. 150/2011 ed in funzione della trattazione dei procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione. Detta disciplina non opera, invece,
nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro,
o viceversa, restando tali fattispecie regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c.
Orbene, nella specie la società ricorrente ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 4.11.2023; tuttavia, l'atto è stato depositato - a tutto voler concedere - in data 10.11.2023, quindi, oltre il termine di 40 gg per l'opposizione, ex art. 641 c.p.c., con la conseguenza che deve ritenersi maturata la decadenza in ragione dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati.
Sulla scorta di tali argomentazioni il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
Alcuna condanna potrà essere disposta ai sensi dell'articolo 96 cpc nei confronti della odierna ricorrente non essendovi i presupposti oggettivi e soggettivi per dar luogo all'applicazione dell'istituto invocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo,
- condanna la parte opponente ricorrente al pagamento in favore della parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.109,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Brindisi08/10/2025 Il Giudice
IE OV
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 4510/2023
Il Giudice IE OV, all'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
"rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte 1
IO NO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to TAMBORRINO
CAMILLA
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 22/11/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente, in epigrafe emarginato, Parte 1 ha
Controparte_1 davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi convenuto sentire accogliere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
In particolare, la ricorrente allegava che con atto di precetto e pedissequo decreto ingiuntivo del 28.9.2023 l'odierna resistente le ingiungeva di pagare la somma di euro
21.652,55 oltre accessori e compensi professionali, a titolo di mensilità e tfr non versati;
che, tuttavia, le parti avevano raggiunto un accordo sindacale sottoscritto in data 31 Marzo 2023 prevedendo il pagamento da parte dell'odierna opponente della somma di euro 11.000 a totale tacitazione di ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro;
nessuna somma era dovuta e non sussisteva alcuna pretesa creditoria. Si costituiva la lavoratrice convenuta contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda. In via preliminare eccepiva la tardività dell'opposizione avendo la ricorrente notificato l'opposizione in data 4.1.2022 senza depositare il ricorso nei termini di legge.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso in opposizione è inammissibile per le seguenti ed assorbenti ragioni.
Com'è noto, sul caso di "errore" nell'individuazione del modulo introduttivo della lite si è pronunciata Cass., s.u., 23.9.13, n. 21675, che, ha chiarito come sia del tutto indubitabile che, per valutare la tempestività di un'impugnazione da proporsi con atto di citazione, occorre far riferimento alla data della notifica del'atto e non del suo deposito nella cancelleria del giudice ad quem, di tal che la forma del ricorso non potrebbe mai considerarsi, in quanto tale idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto di citazione, in assenza di uno degli elementi essenziali a tale fine, quale la "vocatio in ius". Nella sentenza si evidenzia:
- che giurisprudenza e dottrina "costantemente" convengono sulla possibilità di sanatoria di un'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro o assimilati proposta con citazione (anziché ricorso) nei soli casi in cui la citazione sia depositata nella cancelleria del giudice entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.;
-- che l'unico isolato precedente in senso contrario è costituito da Cass., sez. lav., sent.
n. 9675 del 16.11.94, secondo cui il giudice, se non ha disposto il mutamento di rito, deve applicare anche ai fini della verifica del termine a comparire le norme ordinarie;
- che, specularmente, qualora l'appello deve essere proposto mediante ricorso la giurisprudenza costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta con citazione, solo se depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge. Appare opportuno precisare che Cass. 21675/13 prende in considerazione il d.l.vo
1.9.11, n. 150, ma non fa discendere dalla nuova disciplina alcuna conseguenza ai fini della valutazione della tempestività di un'opposizione proposta con un atto introduttivo diverso da quello previsto per il rito locatizio.
Successivamente, la Corte Costituzione con la sentenza 7.2.18 - 2.3.18 n. 45 ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non prevede che, in caso d'introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento. L'auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito
(rispondente a un principio di conservazione dell'atto proposto in forma erronea) sub art. 426 c.p.c. affinché detto mutamento operi solo pro futuro, senza penalizzanti
-
effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo implica la modifica di una regola processuale rientrante nella
-
discrezionalità del legislatore. La diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) è giustificata, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia;
il principio della legale conoscenza delle norme non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore.
Da ultimo Cass., s.u., sent. n. 927 del 13.1.22 - che richiama anche Cass., sez. 3, ord. n. 13072 del 25.5.18 ha confermato che nell'ipotesi di opposizione a decreto
-
ingiuntivo per crediti in materia di locazione d'immobili urbani, soggetta al rito speciale ex art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito dell'art. 4 d.lgs. n. 150/2011, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.. La ragione risiede nel fatto che l'art. 4 cit. opera unicamente, come prevede il primo comma della norma, "[q]uando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto" (comma 1); anche il terzo comma si riferisce alle modalità procedurali per il caso in cui "la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro", ed il quarto comma dispone che "la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto". Assume rilievo, pertanto, per i mutamenti di rito in favore di uno dei tre modelli elaborati dal d.lgs. 150/2011 ed in funzione della trattazione dei procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione. Detta disciplina non opera, invece,
nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro,
o viceversa, restando tali fattispecie regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c.
Orbene, nella specie la società ricorrente ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 4.11.2023; tuttavia, l'atto è stato depositato - a tutto voler concedere - in data 10.11.2023, quindi, oltre il termine di 40 gg per l'opposizione, ex art. 641 c.p.c., con la conseguenza che deve ritenersi maturata la decadenza in ragione dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati.
Sulla scorta di tali argomentazioni il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
Alcuna condanna potrà essere disposta ai sensi dell'articolo 96 cpc nei confronti della odierna ricorrente non essendovi i presupposti oggettivi e soggettivi per dar luogo all'applicazione dell'istituto invocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo,
- condanna la parte opponente ricorrente al pagamento in favore della parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.109,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Brindisi08/10/2025 Il Giudice
IE OV