Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2762 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 19.5.2025 tra cod. fisc. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, Via F. Siacci n. 39, presso lo studio dell'avv. Angelo Ciolina, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Carlo Maltese e Luigi Mazza per procura in calce dell'atto di citazione in appello;
-appellante e cod. fisc. ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_2 curatore speciale, , elettivamente domiciliata in Roma, Corso Controparte_2
Vittorio Emanuele II n. 173, presso lo studio dell'avv. Lucia Stazi, che la rap- presenta e difende per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contra- Parte_1 riis rejectis, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 3860/2020, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore – R.G. n. 44815/2017
- pubblicata il 21/02/2020 e notificata il successivo 28.02.2020 e, per i
■ ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni gene- rali (con particolare riferimento alle condizioni economiche) del contratto di c/c n. 1259 per violazione degli artt. 1325, 1284, 1346 e 1418 comma 2, c.c., 116, 117, 118 tub;
■ ACCERTARE E DICHIARARE: per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità dei tassi applicati in relazione al conto corrente n. 1259 per violazione degli artt. 1284, 1346, 1418 comma 2, c.c. e 117 t.u.b. e per l'effetto ridetermi- nare i rapporti di dare-avere in applicazione dei tassi legali sostitutivi per l'intera durata del rapporto, confermando l'importo a tal fine ricalcolato a credito della correntista nella CTU depositata in atti, pari ad euro 107.751,04;
■ ACCERTARE E DICHIARARE: per i motivi esposti in narrativa, la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, per violazione degli artt. 1346 c.c., 116 e 117 t.u.b.; nonché della d.i.f. per essere stata introdotta unilateralmente in violazione dell'art. 118 t.u.b.,
e per l'effetto
■ CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegitti- mamente addebitate e/o riscosse, pari ad Euro 142.202,30 (di cui Euro 107.751,04 a titolo di interessi indebiti, Euro 14.568,20 a titolo di C.M.S., Euro 2.095,29 a titolo di spese ed Euro 17.787,77 a titolo di D.I.F), oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda al saldo, o alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
■ CONDANNARE: l'Istituto di credito convenuto al pagamento dei danni pa- trimoniali e non patrimoniali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.”; per “Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria Controparte_1 istanza respinta:
A) In via istruttoria:
2 A.1) respingere le richieste di ordine di esibizione di documenti e di CTU. In via subordinata, ammettere CTU contabile per la verifica dei versamenti so- lutori eseguiti in conto corrente dalla correntista prima del decennio dalla notifica dell'atto di citazione;
B) in via preliminare:
B.1) dichiarare che è maturata la prescrizione decennale del diritto alla ripe- tizione di indebito affermato da controparte per i pagamenti eseguiti in conto corrente prima del 23.6.2007;
B.2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto all'accertamento e al pagamento degli interessi attivi eventualmente maturati e non accreditati sul conto corrente prima del 23.6.2012, salva l'ulteriore maturazione della prescrizione sino alla propo- sizione della relativa domanda;
B.3) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno eventualmente procurato dalla a titolo di re- CP_3 sponsabilità contrattuale prima del 23.7.2007;
C) In via principale:
C.1) dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove di controparte.
C.2) rigettare, perché infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata e rigettare tutte le domande di controparte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali in misura forfetaria ed oltre agli oneri fiscali”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.6.2017 la Parte_1 ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma la
[...] Controparte_4 domandando che venisse accertata e dichiarata la nullità del contratto di conto corrente n. 1259 intestato alla stessa, in quanto non sottoscritto da preposto della (a cui era succeduta Parte_3 la banca convenuta) munito dei poteri di rappresentanza, nonché per man- cata sottoscrizione delle condizioni sfavorevoli da parte della società corren- tista. Parte attrice ha altresì dedotto l'avvenuta applicazione di tassi di inte- resse usurari, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, la violazione del divieto
3 di anatocismo e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'ap- plicazione di valute antergate e postergate e l'addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto e commissione disponibilità fondi non pattuite, chiedendo conseguentemente di accertare il rapporto di dare-avere tra le parti, con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel corso del rapporto, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza dell'addebito di somme non dovute. In particolare, parte attrice, a sostegno delle domande sopra riportate, ha allegato:
- di avere intrattenuto con la banca convenuta il rapporto di conto corrente n.
1259, stipulato con la in data Pt_3 Parte_3
14.6.2004,
- che, in riferimento a tale rapporto, la banca ha applicato la capitalizza- zione trimestrale degli interessi, tassi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e commissione disponibilità fondi non dovute, nonché di avere vio- lato il divieto di anatocismo;
- di avere richiesto “previo mancato riscontro alla missiva ex art. 119 t.u.b., l'emissione di un decreto ingiuntivo per consegna documenti volto ad otte- nere la documentazione contrattuale e gli estratti conto, al fine di verificarne ed accertarne la legittimità”;
- di avere già introdotto un giudizio avente ad oggetto il medesimo rap- porto e le medesime contestazioni innanzi al Tribunale di Roma (iscritto al
41524 del r.g.a.c. dell'anno 2014), poi estinto per mancata riassunzione a seguito della dichiarata interruzione dello stesso, in pendenza del quale era stata disposta c.t.u. contabile, che aveva accertato un credito in favore della pari ad € 124.413,95. Parte_1
Si è costituita nel primo grado di giudizio la ecce- Controparte_4 pendo, in via preliminare, la prescrizione parziale delle pretese risarcitorie e restitutorie avanzate dalla società attrice e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande formulate.
Con sentenza n. 3860/2020 pubblicata in data 21.2.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato integralmente le domande formulate dall'attrice, condannandola alla refusione delle spese di lite. 4 Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la Parte_1 affidandosi ai motivi indicati di seguito e concludendo come in epigrafe.
Si è costituita anche nel presente giudizio la ripro- Controparte_1 ponendo, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione delle pretese risarci- torie e restitutorie avanzate da parte appellante, nonché domandando di ac- certare l'inammissibilità delle domande nuove spiegate dall'appellante solo in sede di gravame, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello formulato da con conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
2. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio parte appellata ha eccepito la novità delle domande formulata dalla nel proporre Parte_1 il presente gravame, chiedendo di accertarne conseguentemente l'inammis- sibilità, in particolare laddove l'appellante chiede di “- ACCERTARE E DICHIA- RARE: per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità dei tassi applicati in re- lazione al conto corrente n. 1259 per violazione degli artt. 1284, 1346, 1418 comma 2, c.c. e 117 t.u.b. e per l'effetto rideterminare i rapporti di dare-avere in applicazione dei tassi legali sostitutivi per l'intera durata del rapporto, confermando l'importo a tal fine ricalcolato a credito della corren- tista nella CTU depositata in atti, pari ad euro 107.751,04;
- CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegitti- mamente addebitate e/o riscosse, pari ad Euro 142.202,30 (di cui Euro 107.751,04 a titolo di interessi indebiti, Euro 14.568,20 a titolo di C.M.S., Euro 2.095,29 a titolo di spese ed Euro 17.787,77 a titolo di D.I.F), oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda al saldo, o alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa”. Secondo parte appellata, la novità delle domande sopra riportate sarebbe da individuarsi “non solo nella loro formulazione grafica, ma anche nel me- rito, perché in primo grado la aveva chiesto dichiararsi la Parte_1 nullità dei tassi di interesse perché usurari (eccezione non riproposta in grado di appello) o per vizio di forma scritta del contratto (eccezione anch'essa non riproposta in appello) e non aveva quantificato il proprio pe- titum, chiedendo solo di procedersi alla ricostruzione contabile del conto corrente”.
L'eccezione non è fondata.
5 Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., è nuova, e quindi inammissibile in appello, una domanda qualora si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'origi- naria domanda (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.11.2008 n. 26905). Nel caso di specie, invece, il mutamento della domanda originaria attiene alla quantifica- zione della domanda restitutoria, determinata dall'appellante soltanto in sede di gravame per € 142.202,30.
Conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la specificazione del quantum operata dall'appellante non costi- tuisce domanda nuova, ma mera emendatio libelli, consentita in sede di gra- vame, in quanto costituisce una mera specificazione che non determina un mutamento sostanziale della domanda originariamente formulata. In partico- lare, e come si dirà di seguito, non è possibile ritenere che nel presente grado di giudizio l'appellante non abbia riproposto l'eccezione di nullità dei tassi di interesse applicati in quanto usurari.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dalla
[...] in quanto generica, sorretta da argomentazioni non anco- Parte_1 rate alla fattispecie concreta, e carente di prova, e in particolare per non avere l'originaria attrice prodotto il documento di sintesi del rapporto di conto corrente oggetto di causa. In particolare, l'appellante deduce l'erro- neità della decisione appellata laddove ha statuito “che debba pervenirsi al rigetto delle domande proposte dalla , Controparte_5 atteso che l'attrice non solo ha svolto deduzioni oltremodo generiche ed affidate, in massima parte, ad argomentazioni di ordine generale sganciate dalla fattispecie concreta, ma, in ogni caso, non ha adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico”. Parte opponente deduce che, come risulta dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e dalla documentazione prodotta in allegato alla stessa, “le doglianze sollevate dalla parte attrice fossero non solo specifica- mente determinate ed oggettivamente ancorate al conto corrente oggetto di causa ma altresì sostenute da adeguate allegazioni”. Più specificamente, 6 deduce come l'affermazione da parte del giudice di primo grado secondo cui la società attrice non abbia provato le condizioni economiche del contratto di conto corrente trovi smentita nell'essere stata disposta nel precedente giudizio, quello iscritto al n. 41524 del r.g.a.c. dell'anno 2014 del Tribunale di Roma, c.t.u. contabile e “volta a rideterminare il saldo del rapporto, previo ricalcolo ai tassi sostitutivi”, laddove nel giudizio di primo grado sia stata ritenuta esplorativa la c.t.u. per cui ha istato l'allora attrice e ha rigettato la domanda. Il motivo deve essere disatteso.
3.1. Come si è detto sopra, il giudice di primo grado ha ritenuto non assolto da parte della in primo luogo, l'onere di allegazione Parte_1 delle circostanze poste a fondamento delle domande proposte, e quindi – ma a valle – anche quello di prova.
Una volta ritenuto il mancato assolvimento da parte dell'attore all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso, questo non poteva essere colmato con una c.t.u., che diversamente avrebbe funzione meramente esplorativa
(cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, 11.1.2017, n. 512). Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo-stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130). Ciò chiarito, il mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte della non viene invero adeguatamente censurato Parte_1 dall'odierna parte appellante.
3.2. Con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello, infatti, parte appellante si limita ad indicare che “Nell'atto introduttivo [del giudizio di primo grado] si contestava altresì l'illegittima applicazione di tassi superiori ai tassi soglia di cui alla L. 108/96”, affermando che, “Quanto al c/c n. 1259, lo studio peritale si è concentrato sugli estratti conto rinvenuti dal cliente ed
7 in atti allegati, che vanno dal II trimestre 2004 al IV trimestre 2014, considerando i saldi liquidi trimestrali e i dati dei prospetti riepilogativi delle competenze si può evincere che l'istituto di credito nel periodo del:
- II Trimestre 2004;
- II e III Trimestre 2013;
- II e III Trimestre 2014; ha applicato un TEG superiore di una volta e mezza il TEGM (o, dal III Trimestre 2011 in poi, superiore al 25% + 4 punti percentuali), incorrendo nell'ipotesi di usura c.d. oggettiva, per importi pari ad euro 263,88' (cfr. pg. 22 atto di citazione)”. E che, conseguentemente, “nel corso del rapporto fossero stati applicati TAEG comunque inferiori ai tassi soglia ma superiori del 150% al tasso medio praticato per operazioni similari (usura soggettiva), nei seguenti trimestri (cfr. atto di citazione pg. 23):
- IV Trimestre 2004;
- III Trimestre 2005;
- II – III – IV Trimestre 2006;
- I – II – III – IV Trimestre 2007;
- III Trimestre 2008;
- I – II – III – IV Trimestre 2009;
- I – II – III – IV Trimestre 2010;
- I – II – III – IV Trimestre 2011;
- I – II – III – IV Trimestre 2012;
- I Trimestre 2013”. Inoltre, sempre con riguardo all'assolvimento del suo onere di allegazione, parte appellante deduce che, “In ragione del particolare tecnicismo che aveva caratterizzato l'esame degli estratti conto allegati in atti, parte attrice richiamava espressamente le perizie depositate al fine di evidenziare i tassi convenuti in ogni singolo trimestre esaminato ed il loro confronto con i tassi riscontrati ed effettivamente applicati nel corso dei rapporti, analiticamente riportati nell'allegato 3 (Cfr. all. n. 3 perizia di parte attrice)”.
3.3. All'omessa allegazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della propria domanda non è possibile ritenere che l'attore abbia supplito con il deposito, in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di una perizia di parte in cui viene anche indicato quale sarebbe
– secondo il calcolo effettuato dal perito – il tasso di interesse corrispettivo
8 pattuito ed applicato e quello di mora pattuito (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). E, inoltre, con l'avere prodotto, sempre in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i decreti ministeriali relativi ai periodi esaminati, e quindi allegato quale fosse il tasso soglia vigente all'epoca (anche di stipula dello stesso).
Come pacifico in dottrina e in giurisprudenza, l'onere di allegazione gravante sulle parti concerne, proprio perché l'allegazione consiste in una narrazione, soltanto i fatti (primari o secondari), non già le mere argomentazioni o spie- gazioni atte a lumeggiare il valore dimostrativo delle prove (documentali, testimoniali, periziali) offerte. Tali fatti devono essere allegati dalle parti con i propri atti difensivi, sicché l'onere di allegazione degli stessi non può dirsi assolto con la mera produzione, o anche solo con il rinvio, a una perizia di parte, alla quale si può dunque rinviare soltanto per esplicare come trovi conferma quanto allegato e provato (cfr., tra le ultime, Cass. civ., Sez. L, ord.
4.8.2021, n. 22254).
4. Neanche merita censura la statuizione da parte del giudice di primo grado in ordine al mancato assolvimento – oltre che, a monte, dell'onere di allega- zione – dell'onere della prova, e segnatamente di non avere provato le con- dizioni del rapporto per cui è causa in quanto, pur avendo depositato il con- tratto di conto corrente, non ha però depositato il documento di sintesi, contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto controverso.
L'odierna appellante sostiene che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore laddove ha posto a carico della società, in luogo della banca conve- nuta, le conseguenze negative derivanti dall'omessa produzione – non tanto del documento di sintesi, quanto – delle condizioni contrattuali, che nel caso in esame conterrebbe le condizioni economiche applicate. Ciò in quanto detto documento, ritenuto per questo dirimente dal giudice monocratico del
Tribunale di Roma (diversamente, lo stesso per definizione riporta le condi- zioni previste nel contratto), non sarebbe stato consegnato alla società cor- rentista né al momento di sottoscrizione del contratto di conto corrente n. 1259 né in esecuzione del decreto ingiuntivo, ottenuto su istanza della
[...]
per la consegna della documentazione afferente al con- Parte_1 tratto controverso. Secondo l'appellante, il Tribunale di Roma non avrebbe dovuto porre a carico della correntista le conseguenze negative derivanti
9 dalla mancata produzione del documento di sintesi, dovendole piuttosto im- putare alla banca inadempiente all'obbligo di consegna.
4.1. La sin dal giudizio di primo grado, ha sostenuto Parte_1 che il contratto per cui è causa sia nullo per omessa sottoscrizione da parte dell'istituto di credito e per carenza di forma scritta delle condizioni econo- miche applicabili al rapporto. In particolare, la società attrice ha dedotto la mancata pattuizione dei tassi debitore e creditore, della commissione di mas- simo scoperto e della commissione di disponibilità fondi applicate, l'omessa indicazione del TAEG effettivamente applicato e il difetto di reciprocità degli interessi passivi, nonché, da ultimo, la natura usuraria degli interessi moratori applicati al rapporto.
Nel primo grado di giudizio la dunque, non ha allegato Parte_1
l'omessa consegna della copia del contratto di conto corrente e del relativo documento di sintesi, quanto piuttosto l'originaria, e generale, nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto per carenza di forma scritta.
Tale doglianza presuppone, appunto, l'assoluta mancanza di regolamenta- zione delle condizioni relative al contratto di conto corrente n. 1259.
A ben considerare, peraltro, la non deduce affatto, Parte_1 nell'introdurre il giudizio di primo grado, di non avere ricevuto la documen- tazione contrattuale, ma piuttosto di non avere ricevuto una documentazione contrattuale recante l'indicazione delle condizioni che regolavano il contratto in questione, e quindi – in buona sostanza – come siano fondate le censure svolte dalla stessa in ordine all'applicazione di condizioni contrattuali non pattuite. Piuttosto, parte appellante deduce che, tra la documentazione con- segnata alla stessa con raccomandata in data 8.4.2015, in esecuzione del decreto ingiuntivo emesso, non è stato consegnato alcun documento di sin- tesi, e quindi che lo stesso non potesse essere prodotto dalla stessa.
A fronte della propria allegazione di avere ricevuto il “contratto depositato che (…) costituiva un modello in bianco a cui veniva apposta la sottoscrizione della correntista, ovvero un modello scevro da qualsiasi integrazione ad opera delle parti”, non assume dunque alcuna rilevanza – diversamente da quanto sostiene la banca appellata – la dichiarazione da parte della corren- tista, con specifica sottoscrizione, “di aver ricevuto copia del presente con- tratto e del relativo Documento di Sintesi”.
10 Ciò chiarito, il documento prodotto dalla società attrice reca anche – a ben vedere – quello che le parti, e il giudice di primo grado, denominano docu- mento di sintesi, vale a dire quello di cui alla prima pagina del contratto di conto corrente. Quest'ultimo non reca nel testo l'indicazione delle condizioni contrattuali, le quali sono dunque riportate esclusivamente nel prospetto ini- ziale che, più che costituire una sintesi, rappresenta allora la schematica esposizione delle condizioni contrattuali quanto alla misura di interessi, spese ed altro.
Proprio in ragione di tale circostanza – invero, non chiarita nella motivazione della decisione appellata laddove si statuisce il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della correntista a fronte della mancata pro- duzione di un documento che, per sua natura, non costituisce la fonte delle obbligazioni contrattuali delle parti – assume rilevanza al fine di ritenere non assolta dalla correntista la prova delle condizioni contrattuali la mancata pro- duzione del documento di sintesi. Al contempo, però, la statuizione del giu- dice di primo grado non merita censura.
4.2. Come già rilevato dal giudice di primo grado, dalla documentazione in atti emerge che dal 1°.12.2004, e dunque a distanza di pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto avvenuta il 14.6.2004, le parti ebbero a modifi- care l'originario regime economico applicabile al rapporto con un'apposita missiva. Questa risulta essere stata inoltrata dalla appellata con la già CP_3 citata raccomandata dell'8.4.2015, circostanza quest'ultima non contestata dall'appellante, essendosi la limitata a contestare l'ef- Parte_1 fettiva trasmissione da parte di del documento di sin- Controparte_4 tesi. In altri termini, al fine di provare quali fossero le condizioni che regolano il rapporto di conto corrente l'odierna appellante avrebbe dovuto produrre an- che tali condizioni (come la successiva modifica, pure consegnata dalla
[...]
, in suo possesso in quanto trasmessegli Controparte_6 dall'odierna appellata. Di contro, queste non sono state depositate, sussi- stendo dunque quel vizio di prova ritenuto dal giudice di primo grado, sep- pure facendo riferimento non condivisibilmente al documento di sintesi.
Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi mora- tori, infatti, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi – 11 l'unica deduzione riproposta nell'introdurre il presente giudizio – il vizio de- dotto è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri ele- menti contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26525; Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597). Ma lo stesso discorso può valere anche in relazione alle ulteriori illiceità del rapporto contrattuale dedotte nell'introdurre il giudizio di primo grado, ma non ritualmente riproposte ex art. 346 c.p.c. nel proporre la pre- sente impugnazione.
4.3. Parte appellante deduce, quindi, che il “Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la validità del contratto di conto corrente – depositato in- tegralmente per i motivi già esposti – e delle rispettive condizioni economi- che pattuite prescindendo da eventuali successive modifiche, la cui legitti- mità, indubbiamente da escludersi in assenza di una originaria condizione legittimamente pattuita ed oggetto di modifica – avrebbe avuto rilevanza solo per il periodo successivo, non potendosi estendere all'atto precedente”. È necessario distinguere tra l'indagine sulla validità del contratto e quella sulla prova delle condizioni contrattuali regolanti la prima fase del rapporto, vale a dire i primi sei mesi. In altri termini, correttamente parte appellante deduce che, essendo sorto il rapporto contrattuale prima di tale modifica contrattuale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto comunque effettuare una verifica in relazione ai primi tre mesi e mezzo di vigenza del rapporto. Al contempo, però, si deve ritenere che l'odierna appellante non abbia però alcun interesse a vedere accertata, in relazione ai primi tre mesi del rapporto di conto corrente, l'applicazione di interessi usurari, in applicazione del tasso contrattualmente previsto. E' questa l'unica deduzione riproposta, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nell'introdurre il presente giudizio di appello.
Se si esaminano gli estratti conto prodotti dalla società correntista (v. allegati al doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), si può verificare come nel primo periodo, e segnatamente fino al 1°.12.2004, il rapporto di conto corrente n. 1259 intestato alla società appellante sia stato sempre in attivo, e segnatamente presentasse un saldo attivo di €
7.359,00 al 30.6.2004, e quindi non vi è stato nel secondo trimestre del 12 2004 l'applicazione di tassi usuari, e di € 15.000,00 al 1°.12.2004, giorno a decorrere dal quale il rapporto risulta essere a debito. Nel periodo fino al 30.11.2004, quindi, non assume rilevanza la pattuizione di tassi contrattuali eventualmente superiori dal tasso soglia, con conseguente nulità degli stessi, poiché non hanno trovato applicazione. E neanche vi è un interesse al loro accertamento in ragione di una futura regolamentazione del rapporto, essendo appunto pacifico che gli stessi non hanno più trovato applicazione in relazione a decorrere dal 1°.12.2004. 4.4. Neanche è possibile ritenere che le modifiche disposte a decorrere dal 1°.12.2004 non siano valide in quanto disposte in applicazione di un contratto nullo per non recare la sottoscrizione della come dedotto CP_3 dall'odierna parte appellante. Come ha osservato la Suprema Corte, in materia di contratti bancari l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, co. 3, T.U.B. Tale requisito formale, infatti, deve essere inteso in senso strut- turale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia cono- scenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comporta- menti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.9.2019, n. 22385; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.6.2018, n. 16070; Cass. civ., S.U., 16.1.2018, n.
898).
Il contratto di conto corrente prodotto dalla società odierna appellante, quindi, non è nullo per non recare la sottoscrizione del funzionario della come è stato dedotto nell'intro- Parte_3 durre il giudizio di primo grado. La forma scritta prescritta dall'art. 117 T.U.B. a pena di nullità è stata infatti rispettata, non trovando dunque applicazione la sanzione di cui al co. 3 di tale disposizione. Piuttosto, viene in rilievo un vizio delle condizioni contrattuali di cui alla prima regolamentazione, quella del 14.6.2004 consegnata alla cliente (odierna appellante) in esecuzione del decreto ingiuntivo emesso.
Come si è detto sopra, le previsioni viziate, e censurate dalla
[...] nell'introdurre il giudizio di primo grado, non hanno trovato di CP_7 fatto applicazione, mentre quelle regolanti il rapporto di conto corrente n. 13 1259 a decorrere dal 1°.12.2004 non sono state prodotte dall'odierna ap- pellante, pur essendo le stesse in suo possesso per esserle state consegnate dalla banca appellata. Non merita censura, dunque, la sentenza di primo grado laddove ha rigettato le domande della società attrice per mancato assolvimento da parte della stessa dell'onere della prova.
4.5. È appena il caso di osservare come non sia possibile invocare nel pre- sente giudizio le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel precedente giudizio, instaurato tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Roma ed iscritto al n. 41524 del r.g.a.c. dell'anno 2014, estinto per mancata riassunzione a seguito di interruzione, e segnatamente laddove il consulente tecnico nominato in quel giudizio abbia concluso per l'esistenza di “un cre- dito della società attrice di Euro 124.414,53” all'esito del ricalcolo del rap- porto per cui è causa. Anche volendo riconoscere alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro giudizio tra le stesse parti l'efficacia probatoria di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova, le conclusioni a cui è pervenuto il consulente nominato in quel giudizio non possono essere poste a fonda- mento della presente decisione in ragione di tutto quanto si è detto sopra. In particolare, e invero in via del tutto assorbente, tale consulente non ha considerato le condizioni che hanno regolato il conto corrente n. 1259 a decorrere dal 1°.12.2004, per non essere state prodotte anche in quel giu- dizio dalla società attrice, ma ha svolto le proprie valutazioni, pervenendo alle conclusioni indicate da parte appellante, sulla scorta della mancanza di regolamentazione iniziale del rapporto.
5. La lacuna probatoria sopra rilevata, che è dunque la mancata produzione della lettera di applicazione delle condizioni contrattuali variate a decorrere dal 1°.12.2004, non si sarebbe potuta valicare, nel caso in esame, mediante l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., non assumendo alcun rilievo la circostanza per cui parte appellante avrebbe “diligentemente posto in essere tutti i rimedi previsti dall'ordinamento per ottenere la documentazione ne- cessaria (richiesta ex art. 119 t.u.b. – ricorso per decreto ingiuntivo)”. La non ha mai contestato alla parte convenuta, odierna Parte_1 appellata, la mancata consegna – non del documento di sintesi, invero irrile- vante, come si è detto sopra, ma piuttosto – della lettera di modifica delle condizioni contrattuali in data 1°.12.2004, né ha mai specificamente chiesto 14 che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., venisse ordinato alla Controparte_4 di provvedere al deposito di detto documento mancante. Infatti, con lettera raccomandata del 23.1.2014 la società correntista ha richiesto alla banca convenuta, ai sensi dell'art. 119 T.U.B, la consegna di “copia del contratto di conto corrente con tutte le eventuali documentazioni successive sottoscritte
[…] tenendo conto delle eventuali evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazione del rapporto” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Successivamente, come documentato in atti, con raccomandata del 8.4.2015, la (allora Controparte_4 Controparte_8
, in esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto a seguito di pro-
[...] cedimento monitorio instaurato su istanza della ha Controparte_9 trasmesso: (i) il contratto di conto corrente del 14.6.2004; (ii) le modifiche contrattuali intervenute in data 1°.12.2004 e in data 12.12.2007; (iii) gli estratti conto dal 14.6.2004 all'8.4.2015.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la società attrice ha domandato in via istruttoria la concessione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “degli estratti conto del c/c n. 1259, comprensivi di scalari, da inizio del rapporto, dei contratti di corrispondenza (1823 c.c.) e apercredito (1842 c.c.)”; parimenti, in sede di gravame è stato domandato disporsi l'ordine di esibizione “degli estratti conto a decorrere dal I trimestre 2015 alla chiusura del rapporto”, senza meglio precisare, peraltro, quando la chiusura del rapporto controverso sia avvenuta.
Condivisibilmente, dunque, il giudice di primo grado, con ordinanza del
26.5.2018, ha ritenuto di non poter dare seguito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. cosiderata non solo la genericità dell'istanza, ma tenuto altresì conto che parte attrice, odierna appellante, “pur gravata dall'onere della prova, non ha inteso versare agli atti del presente giudizio tutta la documentazione a sua disposizione (come indicata nella citata missiva dell'8 aprile 2015)” inoltrata dalla in data 8.4.2015. Controparte_4
6. Con terzo motivo di appello si censura la statuizione di condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta assunta dal Tribunale di Roma, deducendo che “La condanna alle spese doveva altresì essere esclusa dalla circostanza che l'attrice ha iniziato
15 il procedimento confidando legittimamente nell'ordinanza del Giudice Dott. Fausto Basile, che aveva espressamente riconosciuto l'assenza di pattuizioni scritte inerenti i tassi applicabili e, conseguentemente, ritenuto necessario un ricalcolo con applicazione dei tassi sostitutivi”.
Il motivo è privo di pregio. Come si è detto sopra, la c.t.u. espletata in quel giudizio non ha tenuto conto delle modifiche intervenute, a partire dal 1°.12.2004, e consegnate dalla all'odierna appellante con raccomandata in data 8.4.2015. Le conclu- CP_3 sioni a cui è pervenuto quel consulente, dunque, non hanno tenuto conto delle condizioni contrattuali via via vigenti, che l'allora attrice era onerata dal documentare (come si è detto sopra), e quindi operano una ricostruzione del rapporto inattendibile, la quale non può essere posta alla base della presente decisione. In particolare, non è allora possibile invocare le risultanze di quella consulenza per sostenere la sussistenza – in buona sostanza – di “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77) per disporre l'integrale compensa- zione delle spese del giudizio di primo grado.
7. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 3860/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, pubblicata in data 21.02.2020 deve essere rigettato
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 3860/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mono- cratica, il 21.2.2020; condanna la a pagare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per 16 compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 19.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
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