Articolo 728 del Codice penale
Articolo 699Articolo 583 quater
Versione
1 luglio 1931
Art. 728.

(Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui)
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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