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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Orlando, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’ottemperanza
della Sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 18.10.2022 emessa dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro (Presidente Relatore, Dott.ssa Botrugno Silvana; Consigliere, Dott. De Bartolomeis Sergio; Consigliere, Dott.ssa Corbascio Maria Grazia), notificata il 28.02.2023 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 il dott. AS SB e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 678 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato in data 30.05.2024 e depositato in data 04.06.2024, la parte ricorrente – in sostanza – contesta il nuovo decreto di ricostruzione della carriera n. -OMISSIS- emanato dalla parte resistente, ritenendo che con esso l’Amministrazione non abbia dato corretta ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 18.10.2022 emessa dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro e passata in giudicato.
2. In data 14.06.2024, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione intimata che, in data 19.06.2024, ha depositato la documentazione attestante la correttezza e la conformità al dictum giudiziale del decreto di ricostruzione della carriera in contestazione.
3. All’esito dell’udienza camerale del 06.10.2025, il Collegio – con l’ordinanza n. 1355 pubblicata il 08.10.2025 – ha disposto una verificazione al fine di accertare se il nuovo decreto di ricostruzione della carriera del 2023 rispecchi il dictum giudiziale di cui alla sentenza n. -OMISSIS- succitata.
4. All’esito dell’udienza camerale del 03.11.2025, il Collegio – con l’ordinanza n. 1457 pubblicata il 05.11.2025 –, visti i giustificati motivi rappresentati ex art. 20 c.p.a., ha disposto la sostituzione del verificatore nominato con la precedente ordinanza.
5. In data 10.03.2026, l’ausiliario nominato ha depositato la verificazione.
6. In vista dell’udienza camerale del 13.04.2026, le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
7. Il ricorso, alla luce anche delle risultanze della verificazione disposta, va respinto.
7.1. Com’è noto, e come pacificamente ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, “la plena cognitio che esercita oggi il giudice civile sugli atti dell’amministrazione (datore di lavoro) riduce, infatti, lo spazio di cognizione del giudice di ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo darle attuazione, analogamente a quanto avviene per l’ottemperanza delle sentenze del giudice civile di condanna al pagamento di una somma di denaro” (T.A.R. Napoli Campania sez. V, 10/11/2022, (ud. 04/11/2022- dep. 10/11/2022) – sentenza n. 6942; T.A.R. Campania, Napoli, sentenza 24 maggio 2018, n. 1922; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza 2 maggio 2014, n. 190, e sentenza 4 ottobre 2004, n. 751).
7.2. Ancora, in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459; Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5817; T.A.R. Napoli Campania sez. V, 10/11/2022, (ud. 04/11/2022- dep. 10/11/2022) – sentenza n. 6942).
In particolare, il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità d’integrare la sentenza civile (Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2008, n. 4288), né quella di effettuare accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione, dovendosi limitare all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo od elusivo e all’attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato e trovando in esso un limite invalicabile (cfr. ex multis , T.A.R. Napoli Campania sez. V, 10/11/2022, (ud. 04/11/2022- dep. 10/11/2022) – sentenza n. 6942).
Nel giudizio di ottemperanza di sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, il giudice dell’esecuzione deve, infatti, limitarsi ad usare i poteri sostitutivi di “stretta esecuzione”, in quanto l’esercizio di poteri di attuazione che modificassero il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all’ambito della sua giurisdizione (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2001, n. 1143; T.A.R. Napoli Campania sez. V, 10/11/2022, (ud. 04/11/2022- dep. 10/11/2022) – sentenza n. 6942).
In particolare, il giudice amministrativo, qualora gli si riconoscesse una “cognitio” piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, recupererebbe attraverso il giudizio d’ottemperanza il ceduto sindacato sul rapporto di pubblico impiego (arg. da Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2009, n. 561) ove difetta di giurisdizione (cfr. ex multis , T.A.R. Napoli Campania sez. V, 10/11/2022, (ud. 04/11/2022- dep. 10/11/2022) – sentenza n. 6942).
7.3. Ebbene, nel caso di specie, la sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza ha precisato che “con decreto n. -OMISSIS- del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Leverano Polo 2 di Leverano, all’appellante, immesso in ruolo dal 01.09.2007, è stata riconosciuta un’anzianità di servizio pre ruolo ai fini giuridici ed economici di anni 16, mesi 0 e giorni 0. Facendo corretta applicazione dei criteri esposti nel paragrafo 2.7, il calcolo naturalistico dei giorni di servizio effettivamente prestato, desunti dal prospetto analitico depositato dal Ministero e non contestati dall’appellante, e fatti salvi ulteriori giorni di servizio riconosciuti dal Ministero datore di lavoro, risulta corrispondente ad anni 16 mesi 10 e giorni 20, superiori a quelli riconosciuti in sede di ricostruzione della carriera. Di conseguenza, previa disapplicazione in parte qua del decreto di ricostruzione della carriera, deve essere dichiarato il diritto di parte appellante al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato come docente e pari ad anni 16 mesi 10 e giorni 20”.
In sintesi – come precisato sia nella motivazione, che nel dispositivo della predetta sentenza – alla parte ricorrente è stato accertato “ il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato come docente e pari ad anni 16 mesi 10 e giorni 20”.
7.4. La verificazione disposta ha accertato la correttezza della ricostruzione della carriera operata dall’Amministrazione resistente nel decreto in contestazione. Più precisamente, l’ausiliario nominato – nella predetta relazione – ha precisato quanto segue: “il decreto di ricostruzione della carriera del prof. -OMISSIS- n. -OMISSIS- riconosce alla data di immissione in ruolo, 1/9/2008, un’anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 16, mesi 10 e giorni 20, in ossequio alla pronuncia della Corte di Appello di Lecce n. -OMISSIS- (v. ord. Trib. “…ritenuto pertanto che l’anzianità di anni 16, mesi 10 e giorni 20 prevista dal decreto di ricostruzione della carriera n. -OMISSIS- sia corrispondente nel dispositivo della sentenza n. -OMISSIS-”); - il conseguente ricalcolo della retribuzione spettante è stato effettuato in conformità con la normativa contrattuale corrispondente e nel rispetto delle norme per come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la disapplicazione della regola di equivalenza di cui all’art. 489 D.lgs. 297/94 (v. ord. Trib. “rilevato, in ordine all’art. 4, terzo comma, DPR 399/88, che la Corte di Cassazione con sentenza 31149 del 28/11/2019, nel punto 9.3 della motivazione, ha chiarito che non è consentito all’assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall’altro, l’eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l’applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l’assunto a tempo indeterminato comparabile”); - nulla rileva ai predetti fini l’inciso premesso dalla Corte alla declaratoria del diritto del ricorrente “previa disapplicazione per quanto di ragione del decreto di ricostruzione della carriera n. -OMISSIS-”, evidentemente del tutto sostituito dal nuovo decreto n. -OMISSIS-”.
7.5. La disapplicazione in parte qua del decreto di ricostruzione della carriera n. -OMISSIS- deve intendersi nel senso che resta fermo per quanto riguarda i 16 anni già riconosciuti, ma che l’anzianità complessiva da riconoscere è pari a “anni 16, mesi 10 e giorni 20” e, dunque, va integrato con ulteriori mesi 10 e giorni 20”.
7.6. In sostanza, come ben fatto constare dal verificatore, la sentenza della Corte di Appello in questione – nel dispositivo – “dichiara il diritto di --OMISSIS- al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato come docente e pari ad anni 16, mesi 10 e giorni 20” e “ il decreto di ricostruzione della carriera del prof. -OMISSIS- n. -OMISSIS- riconosce alla data di immissione in ruolo, 1/9/2008, un’anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 16, mesi 10 e giorni 20, in ossequio alla pronuncia della Corte di Appello di Lecce n. -OMISSIS- (v. ord. Trib. “…ritenuto pertanto che l’anzianità di anni 16, mesi 10 e giorni 20 prevista dal decreto di ricostruzione della carriera n. -OMISSIS- sia corrispondente nel dispositivo della sentenza n. -OMISSIS-”) (cfr. doc. 2 di parte ricorrente e allegato 5 alla relazione di verificazione).
7.7. Dalla disamina della verificazione e del decreto in contestazione emerge, dunque, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione con la conseguente reiezione del presente ricorso.
8. Attesa la particolarità delle questioni sottese al presente ricorso, si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
TO NC, Presidente
Paolo Fusaro, Referendario
AS SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS SB | TO NC |
IL SEGRETARIO