Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso quest'ultimo non ne determina l'invalidità, salvo che risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Commentario • 1
- 1. Guida completa a normativaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 14 novembre 2025
La gestione delle spese per i figli in seguito a separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori non coniugati rappresenta una delle questioni più complesse e fonte di maggiore litigiosità. Al centro del dibattito vi è la distinzione tra spese ordinarie, coperte dall'assegno di mantenimento periodico, e spese straordinarie, che richiedono un contributo aggiuntivo da parte del genitore non collocatario. INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOZIONE DI SPESA STRAORDINARIA Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole è sancito dagli articoli 147, 316-bis e 337-ter del Codice Civile. Tale obbligo deve essere adempiuto da entrambi i genitori “in proporzione alle …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2017, n. 23000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23000 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
23000-17 add 11 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA Common Les In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/03/2017 Composta da: Sent, n. sez. 682/2017 CARLO ZAZA Presidente - REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.46827/2016 GIUSEPPE DE MARZO Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SL CA GI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/10/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso- RITENUTO IN FATTO 1. IS UC OV ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 1 ottobre 2015, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brescia il 6 novembre 2014, in riferimento al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2) e 7), cod. pen.
2. L'esponente, tramite il difensore, deduce vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 415 bis, 552 cod. proc. pen., con riguardo alle nullità, assolute o a regime intermedio, concernenti il diritto di difesa dell'imputato e la sua regolare vocatio in ius, derivanti dalle omesse notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al difensore, perché effettuate presso un difensore che, però, non era da considerarsi né legale fiduciario nè domiciliatario. Osserva che la Corte territoriale, nel censire la richiamata eccezione, ha erroneamente applicato la legge processuale ritenendo regolari le anzidette notifiche: queste, al contrario, dovevano considerarsi tamquam non esset perché effettuate nei confronti di un difensore non investito del mandato defensionale dall'imputato né suo domiciliatario, perché il rifiuto di sottoscrivere il verbale nel quale si dava atto della nomina del difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio presso quest'ultimo, doveva essere interpretato come espressivo della revoca implicita di tali atti dispositivi, senza che, come invece opinato dai giudici dell'appello, fosse necessaria l'esplicita manifestazione di una volontà di segno opposto rispetto a quella in precedenza palesata, la quale, peraltro, per raggiungere il suo scopo avrebbe dovuto essere debitamente verbalizzata dai pubblici ufficiali procedenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato 1. La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità è la seguente: se il rifiuto da parte dell'indagato di sottoscrivere il verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria, che recepisce e cristallizza le dichiarazioni di volontà aventi ad oggetto la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di questi, valga come espressione della volontà di revocarle, con la conseguente nullità degli atti fiduciario processuali notificati a tale difensore sia come patrono dell'indagato/imputato che come suo domiciliatario. Nella giurisprudenza di legittimità il tema è stato affrontato, in via generale, precisandosi, sulla base del combinato disposto degli artt. 137, comma 2, e 142 cod.proc.pen., che il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo, essendo espressione dell'attività fidefaciente del pubblico ufficiale medesimo (Sez. 5, n. 9752 del 25/01/2008 - dep. 04/03/2008, Zacoto, Rv. 239116): invalidità che si verifica, ad effetto dell'anzidetta mancata sottoscrizione, solo laddove dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o esprimendo la chiara ed effettiva volontà di revocarne o rettificarne il contenuto (Sez. 4, n. 22372 del 26/02/2015 - dep. 27/05/2015, Beschi, Rv. 263901 Sez. 1, n. 32035 del 17/04/2007 - dep. 06/08/2007, Tomasi, Rv. 237808). Tali indicazioni di massima sono state recepite dall'orientamento ermeneutico, che nell'attualità consta di una nutrita schiera di arresti, il quale, in riferimento allo specifico argomento oggetto di delibazione, sostiene che la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale contenente l'elezione di domicilio non può interpretarsi di per sé come revoca della dichiarazione di domicilio in quel verbale effettuata, poiché, per aversi tale effetto, occorre che la mancata sottoscrizione venga giustificata esplicitamente con tale motivazione;
con la conseguenza che ove ciò non sia avvenuto, l'intervenuta elezione di domicilio deve ritenersi valida ed efficace (Sez. 4, n. 48879 del 19/10/2016 - dep. 17/11/2016, Olisevschi, Rv. 26861601; Sez. 3, n. 23870 del 26/04/2013, Lakser, Rv. 256288; Sez. 5, sent. n. 35506 del 01/07/2010, Pmt in proc. Gilli, Rv. 248497; Sez. 1, sent. n. 46886 del 22/10/2009, Armichi, Rv. 245676). In particolare, decidendo un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente scrutinio, questa Corte ha stabilito che, in tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida la elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che il pubblico ufficiale, in caso di rifiuto della sottoscrizione, deve dare indicazione del motivo, in assenza del quale l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata. Nella stessa pronuncia il Collegio ha specificato che il rifiuto della sottoscrizione comporta la invalidità dell'atto solo quando venga espressamente riferito al disconoscimento della corrispondenza tra la dichiarazione compiuta e il verbale, oppure ad una 3 sopravvenuta volontà di non compiere la elezione o la dichiarazione di domicilio, e ha evidenziato, altresì, che il rifiuto della sottoscrizione del verbale contenente la elezione o dichiarazione di domicilio si risolverebbe comunque in una della fattispecie previste dall'art. 161 comma quarto cod. proc. pen., in relazione alle quali è prevista la notifica mediante consegna al difensore (Sez. 5, n. 13288 del 24/02/2006 - dep. 13/04/2006, Jijie, Rv. 23398401). Le conclusioni del citato divisamento si pongono in consapevole contrasto con quelle di altro filone interpretativo, fatto proprio dalle pronunce di questa Corte: Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016 - dep. 27/06/2016, Andronache, Rv. 267433; Sez. 5, n. 28618 del 28/05/2008 - dep. 10/07/2008, Glawe, Rv. 240430; Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003 dep. 06/02/2004, Filocamo, Rv. 228319; Sez.1, - 24/11/1998 - dep. 31/3/1999, n. 4100, Tosatto, rv. 213259; Sez. 6, del 19/12/1995 - dep. 8/2/1996, n. 5038, Trevisan, rv. 203821, secondo cui la dichiarazione o l'elezione di domicilio contenute nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere - mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante - deve essere considerata tamquam non esset, in quanto il rifiuto della sottoscrizione implica il rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio: tanto perché la dichiarazione o l'elezione di domicilio ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria hanno natura di dichiarazioni di volontà aventi valore negozial - processuale.
2. Questo Collegio intende dare continuità alla linea ermeneutica per la quale il rifiuto di sottoscrizione del verbale che contiene le dichiarazioni di volontà di contenuto dispositivo - tra le quali vanno annoverate la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio - non toglie validità ed efficacia alle dichiarazioni stesse, ritenendo la stessa più aderente alla logica di sistema improntata ad - un'idea di contemperamento e di raccordo tra l'efficienza del processo e le garanzie di partecipazione consapevole ad esso di cui sono espressione anche le norme di - cui agli artt. 137, comma 2, e 142 cod. pen, che, contemplando l'ipotesi che il verbale che contenga dichiarazioni non venga sottoscritto dall'interessato, non collega al verificarsi di tale evenienza alcuna conseguenza in termini di invalidità o inefficacia dello stesso, in considerazione della presunzione di veridicità riconosciuta alle attestazioni dei pubblici ufficiali.
3. Ne consegue che, essendo rituali le notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, eseguite al difensore come patrono fiduciario e come domiciliatario dell'indagato/imputato, nel processo celebrato a carico dell'impugnante non si sono verificate le dedotte nullità attinenti all'esercizio del diritto di difesa ed alla vocatio in ius. Da ciò deriva il rigetto del ricorso cui fa seguito la condanna del ricorrente alle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 7/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Carlo Zaza Grum Inenduminftie из addi 11 MAG 2017 IL FUNZIONAI GIUDIZIARIO 5