Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Commentario • 1
- 1. Art. 110 c.p.p. - Forma degli attihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2015, n. 22372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22372 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 26/02/2015
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 483
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 37324/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI LE N. IL 01/12/1977;
avverso la sentenza n. 3192/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. BE SS è stato giudicato dal Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e) e comma 2 sexies e condannato alla pena ritenuta equa.
Ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Calubini Claudia, dolendosi del rigetto dell'eccezione di nullità dell'intero giudizio di merito per essere stato notificata la citazione a giudizio presso il difensore di ufficio, quale domiciliatario, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., nonostante il BE non avesse sottoscritto il verbale redatto dagli operanti.
Assume l'esponente che l'elezione di domicilio riportata nel verbale la cui sottoscrizione sia stata rifiutata è inesistente e che molteplici elementi contenuti nello specifico verbale riferito al BE dimostrano che questi non aveva mai inteso eleggere domicilio in luogo diverso dalla propria abitazione. In ogni caso l'elezione di domicilio sarebbe nulla perché mancante della individuazione del luogo e del soggetto domiciliatari. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dedotta mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato, in ordine alla quale la Corte di Appello non avrebbe in alcun modo motivato. Si impone, per l'esponente, una interpretazione dell'art. 175 c.p.p., tale da evitare situazioni di ingiustificata sperequazione tra il contumace non impugnante e il contumace impugnante e tuttavia "privato dei contenuti difensivi svolgibili in primo grado".
Nella specie, la mancata conoscenza del procedimento aveva condotto anche alla impossibilità di comprovare situazioni soggettive in grado di giustificare la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Gli argomenti utilizzati dalla Corte distrettuale per rigettare la richiesta sono consistiti in mere presunzioni. Analoghi vizi vengono dedotti in relazione al trattamento sanzionatorio, che risulta confermato in contraddizione con la mancanza di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Nella giurisprudenza di legittimità si rinviene una significativa oscillazione interpretativa a riguardo degli effetti della mancata sottoscrizione del verbale contenente l'elezione di domicilio. Un più risalente orientamento sostiene che l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere - mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante - deve essere considerata "tamquam non esset", in quanto il rifiuto della sottoscrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore (Sez. 5^, n. 28618 del 28/05/2008 - dep. 10/07/2008, P.M. in proc. Glawe, Rv. 240430). Si pone l'accento anche sul fatto che la dichiarazione o elezione di domicilio hanno natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sicché esse sono nulle qualora espresse in un processo verbale che non risulti sottoscritto dal dichiarante (Sez. 6^, n. 4921 del 09/12/2003 - dep. 06/02/2004, Filocamo, Rv. 228319). Più di recente, tuttavia, ha assunto consistenza l'opposta tesi per la quale la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 3^, n. 23870 del 26/04/2013 - dep. 03/06/2013, Lakser, Rv. 256288;
Sez. 5^, n. 35506 del 01/07/2010 - dep. 01/10/2010, Pmt in proc. Gilli, Rv. 248497; Sez. 1^, n. 46886 del 22/10/2009 - dep. 09/12/2009, Armichi, Rv. 245676).
Si tratta di interpretazione che fonda sul combinato disposto dagli artt. 137 e 142 c.p.p., secondo cui il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo;
riconoscendo la necessità di pervenire a differenti conclusioni solo nel caso in cui alla mancata sottoscrizione corrisponda l'effettiva volontà del dichiarante di revocare o rettificare la dichiarazione. Questo Collegio ritiene di dover condividere questo secondo orientamento perché più aderente alla previsione dell'art. 137 c.p.p., che espressamente contempla l'ipotesi che il verbale non venga sottoscritto dal soggetto interessato, senza prevedere l'inefficacia dello stesso.
Tanto importa l'infondatezza del motivo di ricorso, atteso che la Corte di Appello ha evidenziato come l'imputato non abbia mai messo in discussione che la dichiarazione di domicilio sia stata inserita nel verbale in quanto effettivamente formulata dal BE. Che la mancata sottoscrizione debba interpretarsi di per sè come revoca della dichiarazione di domicilio è da escludersi;
per aversi tale effetto occorre che la mancata sottoscrizione venga giustificata esplicitamente con tale motivazione, come è ben possibile all'interessato, considerato che l'art. 137 c.p.p., comma 2, prevede espressamente che nel verbale si faccia menzione del motivo della mancata sottoscrizione.
Ne deriva la ritualità della notifica, che doveva essere eseguita presso il difensore di ufficio domiciliatario ex lege, come peraltro avrebbe dovuto farsi anche a ritenere rifiutata, con la mancata sottoscrizione del verbale, la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
2.2. Quanto al secondo motivo, l'eventuale mancata conoscenza del procedimento nel nostro ordinamento rileva solo ai fini dell'impugnazione perché per il legislatore attraverso l'impugnazione si possono far valere quei vizi che hanno inficiato la partecipazione al processo.
Nel caso di specie l'impugnazione è stata proposta e quindi si è potuto far valere il ritenuto vizio della notifica, tanto che la Corte di Appello si è espressa sul punto rigettando l'eccezione di nullità.
Non si vede, quindi, quale nocumento sia venuto all'imputato, il quale deve imputare solo a se una eventuale mancata conoscenza del processo, avendo fatto una elezione di domicilio del cui valore avrebbe dovuto informarsi.
Peraltro, nel caso di specie dal difetto di conoscenza si intende ricavare solo un pregiudizio sul piano della mancata sostituzione della pena;
sostituzione che però ben può disporre - o negare - anche il giudice di appello, alla cui attenzione, pertanto, possono essere portati gli elementi che si ritengono idonei a sostenere l'istanza. Che la Corte distrettuale abbia respinto la richiesta utilizzando argomenti in contrasto con la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato è affermazione dell'esponente tanto generica quanto assertiva. Invero, la Corte di Appello ha valorizzato in senso ostativo il mancato sottoporsi del BE a trattamento di riabilitazione dall'uso di bevande alcoliche:
comportamento extraprocessuale la cui attivazione non richiede la conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a proprio carico.
2.3. Per ciò che concerne, infine, il trattamento sanzionatorio, preso atto che la Corte di Appello ha dato puntuale indicazione delle ragioni che l'hanno condotta a condividere la valutazione del primo giudice (facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, alle sue condizioni psicofisiche, giudicate seriamente compromesse, alla personalità del BE, quale resa manifesta dalla reiterazione di condotte criminose del medesimo tipo), risulta destituita di fondamento la pretesa che il giudice debba dar conto di ciascuno degli elementi astrattamente suscettibili di valutazione in sede di commisurazione della pena. Va rammentato, al riguardo, che non è necessario che si prendano in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che si faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Peraltro, nel caso che occupa l'esponente indica quale elemento che avrebbe dovuto incidere sulla misura della pena la mancata conoscenza del procedimento. Orbene, pur volendo prescindere dalle considerazioni sopra svolte a riguardo della asserita ignoranza del procedimento, va ritenuto che tale fattore, per quanto generici possano essere gli indici di commisurazione forniti dall'art. 133 c.p., non può ricondursi a tal ultima previsione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015