Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale che raccoglie la dichiarazione o l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo se dal verbale risulti che questi abbia rifiutato di sottoscriverlo, eccependone il contenuto difforme rispetto alle dichiarazioni rese, o l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2016, n. 48879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48879 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
48 8 7 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1506/2016 Rocco Marco Blaiotta - Presidente - Pasquale Gianniti - Relatore - CC 19/10/2016 Ugo Bellini R.G.N. 17275/2016 Gabriella Cappello Vincenzo Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VS DI, nato il [...] avverso la sentenza n.1518/2015 del 15/09/2015 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con conseguenti incombenti. T RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Verona, con 15 settembre 2015 divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2015, ha condannato HI DI alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3000,00 di ammenda per il reato di cui agli art. 186 comma 7 C.d.S., commesso in data 29 ottobre 2012. 2.Avverso la suddetta sentenza l'imputato propone personalmente richiesta di rescissione di giudicato ai sensi dell'art. 625 ter c.p.p.. Al riguardo, il ricorrente - dopo aver premesso di avere avuto conoscenza del processo (che si era svolto in sua assenza, dichiarata ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p.) e della suddetta sentenza di condanna soltanto in data 31 marzo 2016 (dopo una verifica effettuata dal suo difensore domiciliatario presso la Cancelleria del Tribunale di Verona, essendogli stato notificato il precedente 27 febbraio il provvedimento di inibizione alla guida, non menzionato nella citata sentenza di condanna, ma emesso in conseguenza della stessa dal Prefetto di Verona) deduce che:- a) detta mancata conoscenza non era imputabile a sua colpa, in quanto il reato per il quale era intervenuta condanna era stato consumato nella notte del 29 ottobre 2012, allorquando lui era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e giudicato per direttissima;
b) per il reato in materia di circolazione stradale si era proceduto separatamente ed era stato designato un difensore di ufficio diverso da quello nominato per il giudizio direttissimo;
c) aveva eletto presso il difensore d'ufficio nominato, non avendo fissa dimora;
nessuna delucidazione era stata a lui fornita circa lo svolgimento del procedimento in via separata (avente ad oggetto il reato in materia di circolazione stradale) rispetto al processo per direttissima (avente ad oggetto il reato di resistenza a pubblico ufficiale); d) non aveva avuto modo di sapere che si sarebbe svolto il procedimento penale, non avendo avuto contatti con il difensore di ufficio nominato.
3.In vista dell'udienza, tramite il proprio difensore di ufficio, il ricorrente deposita memoria nella quale ribadisce di non aver sottoscritto il verbale di elezione di domicilio e che tutte le notifiche erano state effettuate presso lo studio del difensore;
e prospetta l'opportunità di rimettere il procedimento alle Sezioni Unite, tenuto conto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in punto di rilevanza della mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La richiesta di rescissione del giudicato è manifestamente infondata, non avendo il ricorrente dato prova della circostanza che l'assenza era stata "dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".
2. In primo luogo, va dato atto che l'odierno ricorrente è stato correttamente dichiarato "assente" nel corso del giudizio. -ai quali la Corte accede a motivo 2.1. In punto di fatto, risulta agli atti della natura processuale del motivo di ricorso il verbale di identificazione - dell'indagato, contenente elezione di domicilio da parte dello stesso e dal quale risulta che l'odierno ricorrente era stato reso edotto dell'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione le successive notificazioni sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore.
2.2. In punto di diritto, il suddetto verbale fa fede fino a quando non ne sia dimostrata la falsità, essendo atto pubblico redatto da pubblico ufficiale ed essendo irrilevante la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del dichiarante. Appare opportuno ricordare in via generale che proprio questa Sezione ha avuto modo di recente di approfondire la problematica degli effetti della mancata sottoscrizione del verbale contenente l'elezione di domicilio (cfr. sent. n. 22372 del 26/02/2015, Beschi, Rv. 263901). Si è rilevato in quella occasione che, secondo un più risalente orientamento, l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante deve essere considerata "tamquam non esset", in quanto il rifiuto della sottoscrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore (Sez. 5, sent. n. 28618 del 28/05/2008, P.M. in proc. Glawe, Rv. 240430), nella specie, non domiciliatario, ma mero consegnatario. Nelle sentenze che aderiscono a detto orientamento era stato posto l'accento anche sul fatto che la dichiarazione o elezione di domicilio hanno natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sicché esse sono nulle qualora espresse in un processo verbale che non risulti sottoscritto dal dichiarante (Sez. 6, sent. n. 4921 del 09/12/2003, dep. 2004, Filocamo, Rv. 228319). 3 Si è rilevato ancora che, tuttavia, più di recente, ha assunto progressiva consistenza l'opposto orientamento per il quale la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 3, sent. n. 23870 del 26/04/2013, Lakser, Rv. 256288; Sez. 5, sent. n. 35506 del 01/07/2010, Pmt in proc. Gilli, Rv. 248497; Sez. 1, sent. n. 46886 del 22/10/2009, Armichi, Rv. 245676). Nelle sentenze che aderiscono a detto orientamento viene posto l'accento sul combinato disposto dagli artt. 137 e 142 c.p.p., in base al quale il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo;
e si è riconosciuta la necessità di pervenire a differenti conclusioni soltanto nel caso in cui alla mancata sottoscrizione corrisponda l'effettiva volontà del dichiarante di revocare o rettificare la dichiarazione.* Anche questo Collegio aderisce a detto, più recente, orientamento, in quanto più aderente alla previsione dell'art. 137 c.p.p., che espressamente contempla l'ipotesi che il verbale non venga sottoscritto dal soggetto interessato, senza prevedere l'inefficacia dello stesso. In definitiva: a) la mancata sottoscrizione del verbale non può mai interpretarsi di per sè come revoca della dichiarazione di domicilio in quel verbale effettuata;
b) per aversi tale effetto occorre che la mancata sottoscrizione venga giustificata esplicitamente con tale motivazione (come è ben possibile all'interessato, considerato che l'art. 137 c.p.p., comma 2, prevede espressamente che nel verbale si faccia menzione del motivo della mancata sottoscrizione); c) poiché ciò non è avvenuto nel caso di specie, l'intervenuta elezione di domicilio è da ritenersi valida. Ne consegue che, essendo rituale la notifica eseguita presso il difensore di ufficio domiciliatario, l'odierno ricorrente è stato correttamente dichiarato "assente" nel corso del giudizio (e, d'altra parte, può essere utile osservare che il difensore di ufficio nominato, presente alla udienza di celebrazione del processo, nulla risulta aver eccepito in merito alla notificazione del decreto di citazione a giudizio nel domicilio eletto dall'imputato). consolidata3.Tanto precisato, occorre aggiungere che, secondo giurisprudenza di legittimità, se è onere del difensore di coinvolgere il proprio assistito nelle contingenti scelte nel procedimento e nella fase propriamente processuale (tra tutte, S.U. sent. n. 22242 del 27/01/2011, Scibè; Sez. 6 sent. n. 5169 del 16/01/2014, Najimi), è invece onere del soggetto assistito quello di д attivarsi per mantenere con il proprio difensore i contatti periodici necessari per la conoscenza dello sviluppo di tale procedimento (Sez. 6, ord. n. 15932 del 01/04/2015, Della Nave, Rv. 263084). E, nel caso in cui il difensore nominato di ufficio sia professionista sconosciuto all'indagato, è onere di quest'ultimo assumere presso l'autorità giudiziaria le informazioni necessarie (Sez. 3, sent. n. 29505 del 06/06/2012, Pmt in proc. Mbaye ed altri, Rv. 253167). E questa Corte ha di recente avuto modo di precisare che (Sez. 5, sent. n. 12445 del 13/11/2015, 2016, Degasperi, Rv. 266368) l'imputato - nel momento in cui sceglie di non nominare un difensore di fiducia e di avvalersi del difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria, presso il quale elegge domicilio manifesta la volontà di essere assistito solo da quest'ultimo e, quindi, di assicurarsi la conoscenza dell'ulteriore sviluppo del procedimento, attraverso la notifica degli atti al suddetto difensore di ufficio (che, ai sensi del disposto dell'art. 420 bis, co. 3, c.p.p., ha il potere di rappresentarlo nel processo, non operando tale disposizione normativa nessuna differenza tra difensore di fiducia e difensore di ufficio), con la conseguenza che grava su di lui l'onere, "rispondente ad un criterio di ordinaria diligenza, [di] attivarsi autonomamente per mantenere con il difensore di ufficio i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento, onere, il cui mancato adempimento integra un'evidente ipotesi di colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, non consentendo di accogliere la richiesta di rescissione del giudicato, che presuppone l'incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo".
4.Dando applicazione dei suddetti principi nel caso di specie nel quale l'imputato (odierno ricorrente) era a conoscenza del procedimento, essendo stato regolarmente identificato ed invitato ad eleggere domicilio per le notificazioni occorre osservare che l'odierno ricorrente, se avesse operato con la necessaria ordinaria diligenza e dunque si fosse attivato per mantenere il rapporto con il difensore di ufficio, avrebbe avuto conoscenza dallo stesso dello sviluppo del procedimento (cui, si ribadisce, sapeva di essere sottoposto). Il non aver così operato costituisce condotta negligente (e, quindi, colpevole), ostativa all'applicazione del disposto di cui all'art. 625-ter c.p.p.. (che, per l'appunto, presuppone che la mancata conoscenza della celebrazione del processo sia 'incolpevole'). Ne consegue che la richiesta di rescissione del giudicato, essendo infondata, deve essere rigettata e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. :
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Gianniti Rocco Marco Blaiotta COM Blais E R P Depositata in Cancelleria Oggi, 17 NOV. 2015 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciprra 0