Sentenza 25 gennaio 2008
Massime • 1
Non è abnorme, ma legittimo, il provvedimento con cui il Tribunale dichiari la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis cod. proc. pen., effettuata al difensore, ancorché l'imputato avesse eletto domicilio con dichiarazione a verbale non sottoscritto, considerato che lungi dal porsi al di fuori del sistema organico della legge processuale, detto provvedimento si uniforma ad una parte della giurisprudenza di legittimità per la quale la mancata sottoscrizione dell'indagato, nel verbale relativo all'elezione di domicilio, non inficia la validità e l'efficacia dell'elezione, avuto riguardo al fatto che tale verbale è espressione dell'attività fidefaciente del pubblico ufficiale e non richiede, pertanto, la sottoscrizione del dichiarante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 25/01/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 104
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 019546/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) OT KA, N. IL 28/12/1973;
avverso ORDINANZA del 20/03/2007 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLIMARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma avverso l'ordinanza in data 20 marzo 2007 con la quale il Tribunale, procedendo a carico di OT BA, ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p., notifica effettuata al difensore nonostante che l'imputato avesse effettuato la elezione di domicilio in un verbale che poi si era rifiutato di sottoscrivere: il Tribunale, in altri termini, ha osservato che tale elezione deve ritenersi valida e produttiva di effetti anche nel caso di mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte dell'indagato dichiarante. Conseguentemente lo stesso Tribunale ha dichiarato la nullità della citazione, non effettuata al domicilio eletto, ed ha restituito gli atti al P.M.. Deduce il P.M.:
- la abnormità della detta ordinanza, produttiva, a suo avviso, di stallo del processo. Cita, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il rifiuto della sottoscrizione del verbale in cui sia stata effettuata la elezione di domicilio rende questa improduttiva di effetti, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, sarebbe doverosa la notifica al difensore (rv. 233984; rv. 203821).
Il P.G. di udienza ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto il provvedimento del Tribunale è non solo non abnorme ma legittimo.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, si è in presenza di una ordinanza che, essendo priva del carattere della abnormità denunciato dal PM, non è soggetta a ricorso per Cassazione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno sottolineato come sia qualificabile "abnorme" non solo il provvedimento che, per la singolarità' e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, poi, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (rv. 215094).
Nella specie non si è in presenza di un atto di assoluta stranezza e irragionevolezza, posto che il Tribunale ha adottato una decisione in linea con una parte consistente della giurisprudenza di legittimità:
quella giurisprudenza che sostiene che la mancanza della sottoscrizione dell'interessato nel verbale che ne ha raccolto l'elezione di domicilio non inficia la validità e l'efficacia dell'elezione, perché il verbale è espressione dell'attività fidefaciente del pubblico ufficiale, e pertanto non richiede la sottoscrizione del dichiarante (rv. 236788; conf.: rv. 225691; rv. 233984; rv. 231458).
Il fatto che si sia formato anche un opposto orientamento nella giurisprudenza di legittimità, nel senso fatto proprio dal PM impugnante (v. rv. 213259, rv. 28319, rv. 203821), pone il problema, semmai, della opinabilità della interpretazione della norma posta a fondamento della ordinanza impugnata: opinabilità comunque apprezzabile solo in linea astratta e non certo con riferimento al caso di specie nel quale, al provvedimento non ricorribile, del giudice il PM è tenuto a conformarsi. Va infatti escluso il carattere abnorme del provvedimento stesso, tale da porlo addirittura al di fuori del sistema organico della legge.
Non sussiste nemmeno il profilo della abnormità sottolineato dal P.M. nel senso del possibile stallo del processo, posto che alla ordinanza impugnata ben può far seguito, da parte dello stesso P.M., la rinnovazione dell'atto nullo nei modi indicati dal giudice.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008