Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Il potere degli ordini professionali di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti (potere discendente, per gli architetti, dall'art. 5, n. 4, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dagli artt. 37, 43 e 45 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), implica anche la facoltà di valutazione negativa, rispetto al decoro della professione, della partecipazione ad un determinato concorso (nella specie: a carattere nazionale), e, quindi, rende legittima la diffida ad astenersi da tale partecipazione, che venga impartita, in esito a quella valutazione, dal consiglio nazionale, senza che il giudizio di valore ad essa sotteso sia in alcun modo sindacabile dall'iscritto, con la consequenziale configurabilità di illecito disciplinare in caso di inosservanza della diffida medesima.
Commentario • 1
- 1. L'opinione del Consiglio Nazionale degli Architetti sulle tariffe professionaliRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 28 settembre 2006
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, nella seduta del 7 settembre, intervenendo sul ‘regime dei compensi professionali a seguito dell'entrata in vigore del decreto Bersani' (D.L. 223/2006, come convertito dalla legge 248/2006), ha così concluso: 1) Il compenso professionale è sì liberamente contrattabile tra cliente e iscritti all'albo, ma comunque sempre "nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione, così come stabilito dall'art. 2233 c.c."; 2) in mancanza di accordo, si applica l'art. 2233 c.c., che prevede il ricorso alle tariffe e agli usi; 3) il decreto Bersani non ha abrogato gli artt. 253 e 92 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 163/2006) e, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI N. 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato VITTORIO DOMENICHELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Arch. G. Cappochin, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MARIO ARE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 7/00 del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti di ROMA, emessa il 14/03/00 e depositata il 01/06/00 (Reg.Ric. 9/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. L. MANZI);
udito l'Avvocato Maurizio PINNAROI (per delega Avv. M. ARE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con deliberazione del 21.4.1999 il consiglio dell'ordine degli architetti di PA irrogò all'architetto UI IS la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi per la violazione degli artt. 28, 42 e 50 delle norme di deontologia professionale per aver "partecipato e vinto il concorso di progettazione preliminare per l'organizzazione e l'ampliamento del quartiere fieristico di PA indetto dall'ente PA Fiere, diffidato in data 17 aprile 1998 dal consiglio nazionale architetti e successivamente in data 30 giugno 1998 dagli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia di PA" (cfr. atto di citazione dell'incolpato in data 31.3.99, notificato in data 8.4.99).
Con decisione n. 7/2000 il consiglio nazionale degli architetti ha respinto il ricorso dell'architetto IS sui rilievi:
- che il procedimento non poteva essere sospeso, stante l'assenza di rapporto pregiudizialità col giudizio pendente innanzi al TAR, proposto dagli ordini degli ingegneri e degli architetti di PA per l'annullamento del bando e della lettera d'invito concernente la procedura concorsuale avviata dall'ente PA Fiere;
- che non poteva dubitarsi della sussistenza del potere di diffida del consiglio nazionale, costituente lo strumento per indirizzare gli architetti verso comportamenti deontologicamente corretti ed integrante, dunque, uno dei mezzi di controllo, ancorché preventivo, del comportamento degli iscritti;
- che la diffida non era tardiva, posto che altri architetti avevano tempestivamente ritirato la loro domanda di partecipazione al concorso;
- che andavano pienamente condivise le argomentazioni poste dall'ordine provinciale a fondamento della deliberazione di sospensione per le violazioni della deontologia, che l'ordine aveva puntualmente indicato nel provvedimento impugnato. - Avverso la decisione ricorre per cassazione UI IS affidandosi a quattro motivi, cui il consiglio dell'ordine degli architetti di PA resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e dei principi generali in materia di procedimenti giurisdizionali.
Si sostiene che, poiché le ragioni poste a giustificazione della diffida avevano costituito oggetto di ricorso al tribunale amministrativo regionale del Veneto da parte dell'ordine degli architetti di PA (che aveva impugnato il bando e la lettera d'invito predisposti dall'amministrazione appaltante, deducendone l'illegittimità sotto vari profili), erroneamente la decisione impugnata aveva escluso la pregiudizialità del giudizio amministrativo relativo alla legittimità di tali provvedimenti, non potendosi pretendere il rispetto di diffide illegittime, oltretutto in contrasto con la disciplina comunitaria.
1.2. La censura è priva di pregio.
Non ha errato il consiglio nazionale laddove ha escluso la pregiudizialità del giudizio pendente innanzi al TAR rispetto a quello disciplinare, concernente la correttezza, sotto il profilo deontologico, del comportamento di un iscritto all'albo degli architetti per aver partecipato ad un concorso "diffidato", disattendendo le prescrizioni impartite dall'ordine di appartenenza. È invero palese che il giudizio amministrativo non concerne la legittimità della diffida rivolta dall'ordine professionale ai propri iscritti, ma quella del bando e della lettera d'invito dell'ente PA Fiere, da apprezzarsi in riferimento a norme diverse dalle regole deontologiche interne alla categoria professionale degli architetti.
Nè l'esercizio del potere di diffida è correlabile alla illegittimità per violazione di legge del bando del concorso "diffidato", posto che l'esigenza di tutela del decoro della professione da parte del Consigli dell'ordine è configurabile anche in relazione ad atti formalmente legittimi.
L'eventuale contrasto della diffida con la (non indicata) disciplina comunitaria e la disparità di trattamento fra architetti italiani e stranieri è poi del tutto inconferente in relazione alla prospettata violazione dell'art. 295 c.p.c.. 2.1. Col secondo motivo è denunciata "violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 1395/23 e degli artt. 37 e ss. del regio decreto n. 2537/1925", prospettandosi l'insussistenza in capo all'ordine professionale del potere di diffida nei confronti degli iscritti a partecipare a procedure di affidamento di incarichi esperite da enti pubblici. Le disposizioni citate attribuirebbero al consiglio dell'ordine esclusivamente la tenuta dell'albo, la verifica del comportamento dei propri iscritti e la liquidazione degli onorari, senza alcuna possibilità di interferire con atti di terzi. Anche ad ammettere che un simile potere di controllo preventivo possa essere ricondotto alla "tutela dell'esercizio professionale ed alla conservazione del decoro dell'ordine", avrebbe dovuto comunque apprezzarsi e contestarsi la effettiva lesione del decoro della professione anche alla luce delle ragioni addotte dall'interessato, e non già sanzionarsi la semplice "disubbidienza", che di per sè non può ledere ne' l'esercizio ne' il decoro della professione, il cui libero esercizio non può essere così compresso.
Per altro verso, il potere di diffida appare illegittimo alla stregua dei principi di coordinamento dei diversi ordinamenti nell'ambito di quello generale, apparendo inammissibile che l'ordinamento settoriale della pubblica amministrazione, che prevede l'affidamento di incarichi professionali mediante procedure concorsuali, possa subire un'interferenza risolventesi in un'interdizione dell'attività della pubblica amministrazione da parte di un ordine professionale, che potrebbe "diffidare" tutti gli appartenenti alla categoria nell'ambito dell'intera provincia e, al limite, dello Stato.
In casi siffatti, la soluzione del conflitto non potrebbe che essere affidata ad un organo sovraordinato, ovvero all'autorità giudiziaria.
2.2. La censura è infondata.
Con sentenza 22 giugno 1990, n. 6312 (puntualmente indicata dall'ordine controricorrente) - le cui statuizioni vanno pienamente condivise ed integralmente ribadite - le sezioni unite di questa corte hanno chiarito che compete agli ordini professionali di emanare le regole di deontologia vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti degli iscritti stessi.
Si è affermato che la violazione delle norme di etica professionale così stabilite, aventi valore di norme interne del l'ordinamento, particolare della categoria, dà luogo ad illecito disciplinare, che può anche essere sanzionato al fine di ricondurre i destinatari delle norme all'osservanza dei particolari doveri che la categoria si è imposti. Tale potere di autogoverno e autodisciplina trova riferimento normativo, nel caso degli architetti, negli artt. 5, n. 4, della legge 24.6.1923, n. 1395 e 37, 43, 45 del regio decreto 23.10.1925 n. 2573, e la sua fonte va ravvisata nella stessa potestà di autoregolamentazione che, in forza delle citate disposizioni, compete agli ordini professionali (c.d. poteri di autocrinia) e che ha efficacia normativa, sia pure limitata all'ordinamento particolare cui gli appartenenti all'ordine hanno dato vita.
Si è detto, ancora, che potere di vigilanza e potere di imporre agli iscritti, attraverso regole di etica professionale, determinati comportamenti nell'interesse generale della categoria, rappresentano espressioni diverse del medesimo potere di autogoverno, cui corrispondono limitazioni che gli stessi appartenenti alla collettività di professionisti hanno accettato nel conferire ai propri rappresentanti la cura degli interessi di categoria anche attraverso l'enunciazione delle regole di comportamento e di deontologia cui assoggettare tutti gli appartenenti al gruppo. E si è concluso che ciò è sufficiente ad assicurare sostegno normativo all'attività di autoregolamentazione dell'etica professionale svolta dall'ordine professionale e ad escludere la illegittimità della compressione del diritto alla libera esplicazione dell'attività professionale.
Nella specie, il IS aveva partecipato - mediante la domanda, non successivamente revocata - ad un concorso per il quale il consiglio nazionale aveva espresso motivato avviso di contrarietà al decoro professionale dell'ordine, diffidando, com'era in suo potere di fare in base alle menzionate norme di autoregolamentazione dell'etica professionale (art. 50 delle norme deontologiche), i propri iscritti ad astenersi dal parteciparvi. Il giudizio di valore espresso dal consiglio nazionale su detta contrarietà è ovviamente riservato a tale organo e non è sindacabile da parte dell'iscritto. Invero - come pure è stato chiarito dalla menzionata sentenza delle sezioni unite - quando i concorsi sono a carattere nazionale (o addirittura internazionale) l'esame dei relativi bandi e la valutazione delle condizioni di partecipazione ad essi da parte dei propri iscritti non possono che essere rimessi all'organo centrale dell'ordine istituzionalmente deputato alla tutela degli interessi di categoria. La possibilità che la partecipazione al concorso sia così disertata da tutti gli iscritti all'albo professionale non infirma le svolte considerazioni sul punto che l'enunciazione dei canoni di deontologia professionale e l'applicazione degli stessi in sede di valutazione dei comportamenti degli iscritti è rimessa alle singole categorie professionali (cfr. Cass., sez. un., 9.3.1965, n. 375 e 6.5.1978, n. 2162). Va infine ribadito che è privo di pregio il richiamo alla possibilità di tutela dei medesimi interessi davanti al giudice amministrativo, che implicherebbe rinunzia al potere di autotutela e che comunque non potrebbe concernere la materia disciplinare.
3.1. Col terzo motivo la decisione è censurata per violazione degli artt. 28, 42 e 50 del codice deontologico in quanto, non essendo dimostrato che la diffida del consiglio nazionale fosse pervenuta agli ordini provinciali in data anteriore al 22.4.1998, termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto dall'ente PA Fiere, dalla motivazione della decisione risultava che, in realtà, il ricorrente era stato ritenuto responsabile in sede disciplinare per non aver ritirato la domanda, costituente un comportamento non contemplato dalle norme sanzionatorie, come tali di stretta interpretazione.
3.2. La censura è infondata in quanto presuppone che la partecipazione ad un concorso si esaurisca con la domanda di partecipazione (Id est: di ammissione) allo stesso, che ne costituisce solo l'atto necessariamente prodromico. L'osservazione che, invece, una partecipazione, quand'anche iniziata, può cessare e che la norma deontologica vieta la partecipazione ai concorsi "diffidati", rende palese come non sia censurabile il rilievo del consiglio nazionale circa il non intervenuto "ritiro" dell'architetto IS, che pacificamente tenne ferma la propria partecipazione al concorso pur quando la generale conoscenza della diffida del consiglio nazionale e di quella successiva dell'ordine provinciale era ormai acquisita. Sicché, in definitiva - secondo l'apprezzamento dell'ordine professionale non ritirandosi dal concorso quando era ormai certamente informato della intervenuta diffida, consapevolmente partecipò al concorso nonostante la diffida stessa. Tali considerazioni, implicitamente ma chiaramente presupposte dalle brevi osservazioni contenute nella decisione gravata, tolgono pregio alla censura.
4.1. Col quarto motivo è dedotto difetto assoluto di motivazione per essersi il consiglio nazionale limitato alla dichiarata condivisione delle "argomentazioni poste dall'ordine medesimo a fondamento della decisione di sospendere l'iscritto", ignorando completamente le circostanziate difese del ricorrente, che aveva tra l'altro specificamente dedotto il difetto di motivazione della sanzione irrogata.
Il consiglio nazionale si era limitato a rilevare la mancata ottemperanza all'ordine tardivamente impartito agli iscritti, senza minimamente considerare se, ed in quali termini, la partecipazione alla procedura concorsuale effettivamente comportasse una lesione al decoro della professione. Verifica tanto più necessaria, alla luce del rilievo che il TAR del Veneto aveva negato la sospensione del bando di gara dell'ente PA fiere, avversato dall'ordine professionale.
In realtà l'assenza di motivazione trovava spiegazione nell'impossibilità di superare le contestazioni di cui alla missiva del ricorrente in data 13.10.98, con la quale si spiegava tra l'altro che le contestazioni rivolte dal consiglio nazionale al bando non tenevano in considerazione la successiva lettera d'invito inviata dall'amministrazione committente che, disciplinando più compiutamente la procedura, aveva superato gran parte delle circostanze poste a fondamento della diffida.
4.2. Anche tale censura è infondata.
Premesso che lo stesso ricorrente non afferma che ogni problema era stato superato dalla lettera di invito e che l'ordine provinciale aveva rilevato nella propria deliberazione del 1999 che "contrariamente a quanto riportato nella memoria difensiva i profili principali posti a base del ricorso al TAR non sono relativi al bando diffidato dal C.N.A., ma alla successiva lettera di invito", va osservato che dalla decisione in questa sede gravata risulta con assoluta chiarezza che il consiglio nazionale ha disatteso la tesi del IS circa l'inconfigurabilità di una violazione disciplinare consistente nel fatto stesso della partecipazione al concorso "diffidato", quali che siano le ragioni che abbia l'organo esponenziale della categoria ad emettere la diffida. Già col provvedimento di irrogazione della sanzione l'ordine provinciale aveva del resto affermato che "la diffida emanata dal C.N.A. è cogente per gli iscritti (nel rispetto dell'art. 50 delle norme di deontologia) a prescindere dal successivo ricorso al T.A.R:
e quindi dal suo esito".
La condivisione di tali argomentazioni, il richiamo all'orientamento espresso da questa corte di cassazione "circa il potere di diffida del CNA a livello nazionale e dell'Ordine in ambito locale", l'affermazione che "la diffida è lo strumento attribuito agli organi istituzionalmente rappresentativi della categoria per indirizzare gli architetti verso comportamenti uniformi e deontologicamente corretti" rendono evidente come non sia nella specie ravvisabile il prospettato "difetto assoluto di motivazione" (in fattispecie concernente un ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost.).
5. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate.
P. Q. M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001