Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6048 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA DICASSA(RASSALION6048/ LA CORTES 7.01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto ME LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 2551/99 - Consigliere- Cron. 13052 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere- Ud. 22/02/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FONDAZIONE ENASARCO- ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO- FONDAZIONE, in persona E del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato SPALLINA BARTOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CI VASCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega2001 877 in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 446/98 del Tribunale di PRATO, depositata il 02/09/98 R.G.N. 880/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato SPALLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 24 giugno/2 settembre 1998 n. 446 il Tribunale di Prato, in accoglimento dell'appello di CO SC, ed in riforma della sentenza pretorile, ha dichiarato irripetibile l'indebito previdenziale, relativo alla integrazione al minimo del trattamento pensionistico per il periodo 1987-1993, pari a L. 18.527.104, già corrisposto dall' Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di commercio-Enasarco, e ritenuto non dovuto per superamento dei limiti di reddito. Il Tribunale ha fatto applicazione 260 Legge 23 dicembre al caso in esame dell'art. 1 CO. Ази come interpretata da questa Corte a Sezioni 1996, n. 662, Unite, che richiamava;
ha condannato l'Ente soccombente alle spese del doppio grado di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione 1' Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di commercio-Enasarco, con unico motivo. ritualmente costituito con controricorso, ha L'intimato, resistito. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 260 e segg. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli 3 artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, all'art. 3033 cod.civ., 6 d. 1. 12nonché in relazione settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in Legge 11 novembre 1983, n. 638, 52 Legge 9 marzo 1989, n. 88, 13 dell'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, 1, comma 33, n. 4, art. 1 commi 32 e 33 Legge 24 dicembre 1993, n. 537, 1 D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; in subordine, propone eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 1 comma 260 e segg. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 per violazione degli artt. 3 e 38 Costit. Con diffuse difese, centrate sul carattere privatistico Asy assunto dalla ora Fondazione Enasarco, che non gode di contributi statali, ripropone in questa sede le medesime argomentazioni già analizzate e disattese da questa Corte a Sezioni Unite, da cui il ricorrente chiede in sostanza al Collegio di dissociarsi. L' art. 1 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ,invocata dal ricorrente, dispone al comma 260, che "Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche о quote di prestazioni pensionistiche о trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti percettori di un reddito personalemedesimi siano 4 imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari inferiore a lire 16 milioni. 261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. E il comma 265: 'Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui Axy ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma" • Secondo un orientamento interpretativo, espresso da una e dalla dottrina, taligiurisprudenza parte della disciplinerebbero solo le modalità ed i disposizioni termini della restituzione, una volta che l'obbligazione restitutoria sia stata accertata a carico dell' assicurato secondo la disciplina previgente (Cass. 14 luglio 1997 n. 6369; per riferimenti Cass. Sezioni Unite 3 febbraio 1995, n. 1315, secondo cui la ripetizione dell' indebito è disciplinato dalle norme vigenti alla data di esecuzione dei singoli pagamenti indebiti). L'orientamento prevalente, inaugurato da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza 17 marzo 1997 n. 2333), e seguito dalle sentenze successive di questa Sezione Lavoro (Cass. 5 30 maggio 1997 n. 4786; Cass. 13 gennaio 1998 n. 240; Cass. 1 luglio 1999 n. 6756; Cass. 25 novembre 1999 n. 13131; Cass. 30 dicembre 1999 n. 14759; Cass. 15 dicembre 2000 n. 15819, con la sola eccezione di Cass. 6369/1997 sopra ricordata), cui questo Collegio si uniforma per ragioni di nomofilachia (art. 65 r.d. 30.1.1941 n. 12 e 374 2° comma ripetibilità delle somme c.p.c.), ritiene che la indebitamente erogate prima del 1° gennaio 1996 è regolata in via esclusiva dalle disposizioni di cui legge 23 dicembre 1996, all'art. 1, commi 260-265,della n. 662, sopra riportate. 아씨 come reso paleseLa Corte ha rilevato che questa legge, dal significato delle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore quale risulta dal contesto e dagli atti parlamentari, limitatamente ai pagamenti di prestazioni previdenziali, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria indebitamente eseguiti prima del primo gennaio 1996, e, quindi, con effetto retroattivo ed in via transitoria, ha dettato una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente ed articolata nelle norme (contenute ed nelle varie leggi succedutesi nel tempo in materia, aventi ciascuna natura speciale о subspeciale rispetto come già rilevato nelle sentenze all'art. 2033 cod. civ. - di questa Corte a Sezioni Unite 16 marzo 1995 n. 3058; 22 6 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; 26 gennaio 1995 n. 902) così come interpretate dalle stesse Sezioni Unite (v., oltre alla sent. 3 febbraio 1995 n. 1316 in tema di assegni familiari, nella quale è affermata l'estraneità di questi alla disciplina speciale dell'indebito previdenziale, le sentt. ora citate) e dalla Corte Cost. (nella sentenza interpretativa di rigetto n. 166/1996). Essa, superando, nei rilevati limiti temporali, tali norme, (cui si è sovrapposta non solo logicamente ma anche nelle espressioni letterali più qualificanti), e quindi le relative cennate interpretazioni, ha stabilito che (comma Axy 260) nei confronti degli assicurati cui indebitamente siano state erogate prestazioni "a carico degli enti pubblici di (atecnicamente previdenza obbligatoria" la ripetizione indicata "recupero", come peraltro già nell'art. 52 cit., ora definitivamente sostituito, solo restando per gli indebiti successivi al 31 dicembre 1995 la disciplina di cui all'art. 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412) non proponibile, qualora essi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni, mentre (comma 161), qualora siano percettori di un reddito superiore, non è proponibile nei soli limiti di un quarto dell'importo riscosso. In ogni caso (comma 265) la ripetizione è proponibile per l'intera somma, qualora sia accertato il dolo del soggetto 7 che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti dovuti dai predetti enti pubblici (individuati, deve ritenersi in modo --non esclusivo, posto che, altrimenti, verrebbe a mancare per tale essenziale requisito soggettivo il pur necessario collegamento con il comma 260, in cui è fatto riferimento obbligatoria in generale agli enti di previdenza - nell'INPS e nell'INAIL). Infine, la ripetizione, ove proponibile e comunque mai nei confronti degli eredi del pensionato (comma 263), è attuata secondo le modalità e la rateazione di cui al comma 262. D'altra parte, proprio per la previsione della salvezza dei procedimenti in corso, prevista soltanto per le pensioni di Ary guerra di cui al comma 264, e per il più corretto significato di ripetizione da dare, come si è visto, al termine "recupero" usato nell'art. 52 cit. e nel comma 260 dell'art. 1 cit., deve ritenersi confermato il carattere sostitutivo della disciplina dell'indebito previdenziale di cui alla legge n. 662 del 1996, senza possibilità di ravvisare in quest'ultima una disciplina relativa soltanto ai procedimenti amministrativi di recupero, o presupponente comunque l'accertamento giudiziale della ripetibilità o no degli indebiti alla stregua della precedente normativa. In conclusione, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, risultano ora rilevanti ai fini della ripetibilità degli indebiti previdenziali anteriori al primo gennaio 7 salvo che si accerti il dols del pensionato medesimo (art. 38 della legge 23 dicembre 1998. 448). пeргes. Masino донторогий 8 1996 soltanto il requisito reddituale e quello soggettivo del pensionato. Con successiva sentenza, sempre a Sezioni Unite, 21 sifebbraio 2000 n. 30, questa Corte ha stabilito che applicano all'Enasarco sia l'art. 6, comma undicesimo quinquies del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983 (pure invocato dal ricorrente, in quanto a base dell'indebito) che prevede, in materia di integrazione trattamento minimo delle pensioni a carico della al generale obbligatoria, la facoltà delle assicurazione gestioni previdenziali di recuperare i versamenti indebiti anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente, AXY sia l'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996, considerato il generale riferimento e il agli "enti pubblici di previdenza obbligatoria", valore meramente esemplificativo della specifica menzione dell'Inps e dell'Inail contenuta nel comma 265. La Corte si è già fatta carico anche del dubbio di illegittimità costituzionale nuovamente sollevato dal ricorrente, ritenendo infondata la questione di costituzionalità della mancata previsione, ai fini del rispetto dell'art. 3 Cost., di una disciplina differenziata dell'azione di ripetizione per gli enti non fruenti di contributi statali, poiché le modalità di finanziamento ritenute ininfluenti dalsono state incensurabilmente 9 legislatore, in relazione alla finalità della disciplina in questione (coerente con i principi dell'art. 38 Cost.), di sottrarre alla ripetizione le somme, già percepite dagli assicurati, verosimilmente utilizzate per la soddisfazione delle loro esigenze di vita. Evidenti ragioni di nomofilachia non consentono a questa Corte di discostarsi dall'orientamento consolidato esposto. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese processuali del presente giudizio, in quanto il controricorso risulta notificato il 18.10.1999, largamente fuori dai termini previsti dall'art. 370 c.p.c. rispetto al ricorso, notificato il 28.1.1999.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 22 febbraio 2001. Il Presidente Лючно ванторалий Il Consigliere Estensore Aldo se Marin Ptill 3 3 0 5 1 IL CANCELLIERE . . A S T I N S R Depositato in Cancelleria D A A , 3 ' T 7 L , O - L L A 24 APR. 2001 8 L E S - E oggi, E O D 1 P B R 1 I S I P S I U D N E N IL CANCELLIERE I E G A G S T G O I S E Prev\rip-ind-enasarco A A O L D P O E T M A , I T L RG 2551/1999 I O L A R R E I T D D S D I E T O G E N R E S E 10