Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
Sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro - ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - anche qualora l'autore sia stato destinatario anche solo di una sentenza di "patteggiamento".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2013, n. 29448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29448 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 17/05/2013
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI NI - Consigliere - N. 1329
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 45209/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO NI e ER UE;
avverso la sentenza 27.3.12 della Corte d'Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza riguardo al ER e per l'inammissibilità del ricorso del FO;
udita la difesa del ER - Avv. Alessandro Sorana -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 27.3.12 la Corte d'Appello di Ancona, previa esclusione della recidiva per entrambi gli appellanti, riduceva a mesi otto di arresto ciascuno la pena irrogata a carico di NI FO e UE ER dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di lesi, per il reato p. e p. ex art 707 c.p., confermando nel resto la pronuncia di prime cure.
Tramite i rispettivi difensori e con separati atti il FO e il ER ricorrevano contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti. Il FO lamentava;
a) vizio di motivazione nella parte in cui i giudici del merito avevano ravvisato la penale responsabilità del ricorrente sol perché sotto il sellino del motociclo da lui guidato si trovavano arnesi atti allo scasso, di cui però il FO non era consapevole in quanto il mezzo era di proprietà del fratello AN (coimputato, poi assolto in primo grado per non aver commesso il fatto); a riguardo il ricorrente segnalava che la mancanza di prova della consapevolezza della presenza di tali arnesi sul motociclo di proprietà del fratello avrebbe dovuto importare anche la sua assoluzione per difetto di detenzione degli arnesi medesimi, detenzione non configurabile in assenza del necessario coefficiente soggettivo;
Il ER denunciava;
b) violazione dell'art. 707 c.p., per difetto dell'elemento costitutivo della precedente condanna per delitti determinati da motivi di lucro, atteso che l'unico precedente a suo carico (per furto e uso illecito di carte di credito) era scaturito da una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art 444 c.p.p., non equiparabile, ai fini dell'art. 707 c.p., ad una pronuncia di condanna;
c) violazione dell'art. 597 c.p.p. nella parte in cui l'impugnata sentenza, con una vera e propria reformatio in peius, aveva affermato un concorso del ER e di NI FO nella detenzione di arnesi atti allo scasso, nonostante che la sentenza di prime cure fosse stata ben chiara nell'escluderlo, affermando la responsabilità dei due solo in relazione agli strumenti trovati nella disponibilità di ognuno di essi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il motivo che precede sub a) si colloca al di fuori del perimetro di cui all'art. 606 c.p.p. perché in sostanza sollecita soltanto un nuovo esame nel merito delle risultanze dibattimentali circa l'attribuibilità al ricorrente della consapevolezza degli arnesi da scasso custoditi sul motociclo di cui pur era alla guida. L'ipotesi che tali arnesi vi fossero stati collocati non dall'odierno ricorrente, ma da suo fratello AN (proprietario del motociclo) costituisce soltanto un'ipotesi alternativa a quella accolta dai giudici del merito e, in quanto tale, inidonea a fondare una denuncia di vizio di motivazione. Infatti, affinché sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza: a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99;
Cass. Sez. 1 n. 13528 dell' 11.11, 98, dep. 22.12;98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre.
2 - Il motivo che precede sub b) è infondato, ritenendo il Collegio di pronunciarsi in contrario avviso rispetto alla sentenza di questa S.C. (invocata nel ricorso del ER) n. 21423 del 5.5.06, dep. 20.6.06, secondo la quale il reato p. e p. ex art. 707 c.p. non si configura, per difetto della condizione soggettiva di persona già condannata per i delitti determinati da motivi di lucro, se l'autore ha come unico precedente a proprio carico una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Il carattere meramente diacronico del contrasto, come meglio emergerà dalle considerazioni che seguono, spiega perché della questione non si ritiene di investire le S.U. di questa Corte. Un brevissimo riepilogo dell'evoluzione dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta contribuisce a chiarire che esso ormai vira verso una sempre più accentuata equiparazione (quanto a natura e regime giuridico) alla sentenza di condanna. Nel nostro ordinamento l'antecedente storico dell'art. 444 c.p.p. si rinviene nell'istituto di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 77 e ss. che sperimentò un rito alternativo a scopo deflazionistico e a portata marcatamente premiale per il richiedente e destinato a concludersi con una sentenza che non produceva altri effetti che quelli espressamente previsti in tali articoli (applicazione d'una sanzione sostitutiva con conseguente estinzione del reato, iscrizione della relativa sentenza nel casellario giudiziale ai soli fini dell'esclusione della reiterazione del beneficio a favore di chi ne avesse già goduto o avesse riportato condanna a pena detentiva, esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza ad eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p., comma 2). Il carattere sperimentale dell'istituto aveva indotto il legislatore dell'epoca a limitarlo ai soli casi in cui fosse risultata applicabile la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria, previsione abbinata alle esclusioni soggettive di cui all'art. 80 stessa Legge (riguardanti chi avesse già in precedenza beneficiato del provvedimento di cui all'art. 77 o avesse riportato condanna a pena detentiva).
L'adempimento degli obblighi imposti con la sentenza pronunciata ai sensi del cit. art. 77 era presidiato dall'introduzione di nuova e specifica fattispecie incriminatrice (con pena, questa volta non più sostituibile, della reclusione da sei mesi a tre anni). La disciplina della sentenza di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p. ha mantenuto l'esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza ad eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p., comma 2 ed ha ampliato la possibilità di applicare il cd.
patteggiamento (consentito per qualunque pena entro i due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria), senza esclusioni soggettive e con possibilità di condizionare la richiesta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale;
ha, poi, accentuato e specificato taluni aspetti premiali (diminuzione fino a un terzo della pena, esenzione dalle spese processuali, inefficacia della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. nei giudizi civili od amministrativi, esclusione di ogni pronuncia sull'eventuale domanda di parte civile).
Ma ha negato ogni automatismo tra sentenza di applicazione della pena su richiesta ed estinzione del reato, rinviando quest'ultima al decorso di cinque anni se la sentenza concerne un delitto, di due se riguarda una contravvenzione, senza che l'imputato abbia commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
Solo in tal caso si estinguono il reato e ogni effetto penale. Coerentemente, l'art. 445 specifica che, "Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". La successiva riforma dell'istituto attuata dalla L. n. 134 del 2003, dopo aver ampliato l'accesso al rito alternativo (ammesso quando la pena detentiva non superi i cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, sia pure con le esclusioni oggettive di cui al nuovo art.444 c.p.p., comma 1 bis), ha conservato l'effetto estintivo del reato alle stesse condizioni sopra ricordate, ma nella sola ipotesi in cui la pena detentiva irrogata sia stata non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.
Inoltre, ha ridimensionato l'originaria inefficacia della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. nei giudizi civili od amministrativi, escludendola nel caso di cui all'art. 653 c.p.p. (come integrato ex lege 27 marzo 2001, n. 97), vale a dire nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. E ancora, fermo restando che l'applicazione della pena su richiesta non consente pronuncia sull'eventuale domanda di parte civile, la riforma di cui alla L. n. 134 del 2003 ha tuttavia posto a carico dell'imputato il pagamento delle spese sostenute dalla parte civile medesima, a meno che il giudice non ravvisi giusti motivi per una loro compensazione totale o parziale.
Da ultimo, sempre la cit. L. n. 134 del 2003 ha, con l'art. 3, comma 1, interpolato l'art. 629 c.p.p. assoggettando a revisione anche le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. E fra i casi di revisione di cui al successivo art. 630 c.p.p. spicca quello di cui alla lett. a), che consente la revisione "se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale".
Dunque, l'affermazione iniziale secondo cui la sentenza ex art. 444 c.p.p., non implica un vero e proprio accertamento penale va rivista alla luce sia della possibilità di essere assoggettata a revisione - e, in particolare, a quella di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a) che presuppone un accertamento di responsabilità - sia della sua vincolatività nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto alì accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (su tale vincolatività e sui suoi limiti v. Cass. S.U. civ. n. 18701 del 31.10.12). In entrambi i casi necessariamente ricorre un accertamento di responsabilità.
Infatti, quanto al primo, si noti che l'art. 630 c.p.p., lett. a prevede la revisione "se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale": dunque, entrambe le sentenze messe a confronto devono aver "stabilito" dei fatti, ossia averli accertati con le relative conseguenze.
In ordine, poi, al secondo caso, quello della vincolatività della sentenza ex art. 444 c.p.p. nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, deve osservarsi che tale vincolatività logicamente presuppone una piena idoneità dimostrativa della pronuncia ex art. 444 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, il che, se esclude ogni automatismo tra sentenza di cd. patteggiamento e sanzione disciplinare, nondimeno individua un'area comune (fra responsabilità penale e disciplinare davanti alle pubbliche autorità) all'interno della quale l'accertamento svoltosi in sede penale non può essere ignorato dal giudice civile.
Per l'effetto, l'accertamento contenuto nella sentenza ex art. 444 c.p.p. è "non pieno" solo perché non scaturito dal dispiegarsi di tutte le potenzialità proprie del dibattimento.
In breve, l'evoluzione legislativa e il permanere della clausola di equiparazione (ora collocata nell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, secondo periodo, ("Salve diverse disposizioni di legge ...") rendono sempre meno sostenibile che la cd. sentenza di patteggiamento contenga un accertamento di responsabilità non pieno quanto ad idoneità dimostrativa.
Dunque, l'invocata irrilevanza - ai fini dell'art. 707 c.p. - di una precedente sentenza ex art. 444 c.p.p. non può ricercarsi nella natura di quest'ultima.
È pur vero che proprio le S.U., fin dalla prima sentenza (Cass. S.U. n. 5777 del 27.3.92, dep. 15.5.92) che si è occupata del dovere di motivazione e del relativo ambito nella sentenza di cd. patteggiamento, hanno asserito che essa contiene solo un implicito e non pieno accertamento di responsabilità, affermazione poi ripresa, sia pure con ulteriori distinguo, nella sentenza n. 17781 del 29.11.05, dep. 23.5.06, delle S.U. di questa S.C., secondo la quale l'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, secondo periodo, che equipara la sentenza di cd. patteggiamento ad una sentenza di condanna "salve diverse disposizioni di legge", non è definibile in termini di stretta interpretazione, nel senso che l'equiparazione non vige anche quando, pur in assenza di un'apposita previsione legislativa che escluda un dato effetto penale dalla pronuncia ex art. 444 c.p.p., l'esclusione medesima consegua alla logica di sistema che in una data ipotesi implichi come ineludibile l'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato.
Ciò non ha impedito, però, di affermare (v., in seguito, oltre alla cit. sentenza n. 17781/06, anche Cass. Sez. 1 n. 42411 del 19.10.07, dep. 16.11.07 e Cass. Sez. 4 n. 2987 del 22.11.07, dep. 21.1.08) che la sentenza di patteggiamento, proprio in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Inoltre, anche ad ammettere un'esegesi estensiva della suddetta clausola di equiparazione, ammettendone l'operatività ogni qual volta il sistema richieda un accertamento pieno (ovvero a seguito di dibattimento o almeno di rito a prova contratta, come nel caso dell'abbreviato, che non impedisce al giudice di disporre d'ufficio approfondimenti istruttori ex artt. 507 o 603 c.p.p.), resta il rilievo che presupposto soggettivo del reato p. e p. ex art. 707 c.p. è una precedente condanna e nulla autorizza a ritenere che tale debba essere solo quella scaturita all'esito di dibattimento.
3 - Il motivo che precede sub c) è infondato perché, al di là delle infelici espressioni adoperate dall'impugnata sentenza laddove parla di un concorso del FO e del ER (che, invece, non è stato contestato ne' è stato configurato nella pronuncia di primo grado), resta l'oggettivo rilievo che l'impugnata sentenza non ha aumentato la pena a carico dei ricorrenti (l'ha - anzi - ridotta), nè ha applicato nei loro confronti una misura di sicurezza nuova o più grave ne' ha adottato una qualsiasi statuizione più sfavorevole, di guisa che non si ravvisa violazione alcuna dell'art.597 c.p.p.. 4 - In conclusione, i ricorsi sono da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Penale rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013