Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2007, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 22/11/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1725
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 038095/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di L'AQUILA;
nei confronti di:
1) AD CO N. IL 02/02/1983;
avverso SENTENZA del 15/12/2005 TRIBUNALE di PESCARA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca delle sospensioni della pena.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Pescara in data 15.12.2005, con la quale, concessa la attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ritenuta prevalente sulle contestate aggravanti e sulla recidiva specifica, è stata applicata la pena concordata fra le parti di mesi sei di reclusione ed Euro 140,00, di multa in relazione al delitto di furto di una borsa in danno di persona ultrasettantenne (art. 99 c.p., art. 624 bis c.p., commi 1 e 2, e art. 61 c.p., n. 5), fatto commesso il 4.12.2005.
Il P.G. ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 168 c.p., perché il giudice ha omesso di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso già due volte con precedenti sentenze, la prima del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, del 21.10.2002 per la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00, di multa, e la seconda del Tribunale di Lanciano del 16.5.2003 per la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00, di multa.
Trattandosi di revoca obbligatoria, il P.G. ricorrente ha chiesto che questa Corte, non modificando la sentenza impugnata quanto all'applicazione della pena, provveda direttamente alla revoca del beneficio precedentemente concesso a norma dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l). Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 164 c.p., u.c., espressamente dispone che il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso più di due volte, e correttamente nella sentenza impugnata tale beneficio non è stato nè richiesto con l'accordo fra le parti, ne' ovviamente concesso. A norma dell'art. 168 c.p., il GIP doveva, però, revocare le precedenti sospensioni delle pene delle quali il AD ha beneficiato, trattandosi di revoca di diritto, e di sentenze passate in giudicato, come si evince dalle indicazioni del certificato del casellario giudiziale, e non ostandovi la circostanza che la sentenza emessa sia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. Come hanno infatti ritenuto le sezioni unite di questa Corte con le due sentenze n. 17781 e 17782, entrambe del 29.11.2005, "la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di una espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa". Come è specificato nelle ampie motivazioni delle citate sentenze delle SS.UU., il riferimento legislativo è quello di cui all'art.445 c.p.p., comma 1 bis, il quale dispone che "salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".
Ne consegue che il ricorso va accolto, e - come esattamente rilevato dal P.G. ricorrente, non trattandosi di statuizione che incide sull'accordo fra le parti, e potendo provvedere direttamente questa Corte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente alla omessa revoca delle sospensioni condizionali della pena di cui il AD ha beneficiato, revoca che viene disposta con la presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, concessi a AD NI con sentenze in data 21.10.2002 del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, e in data 16.5.2003 dal Tribunale di Lanciano, revoca che dispone. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008