Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 I 1 Z / R A 4 N R / A A 6 T T 2 S B I U . . R G B . L I E P UBBLICA ITALIANA L . R R A D T . L A B E D A D T NOME DEL POPOLO TAI I 0 1 6 6 5 0 1 A E S 1 I T N 3 R E N 1 S E E . CORT I S T Oggetto N A E A CONTRIBUTI CONS. M SEZIONE TRIBUTARIA BONIFICA Competenza, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12896/98 Dott. Enrico PAPA Presidente Rel. Consigliere- Dott. Enrico ALTIERI Cron. 3522 Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Consigliere) - Dott. US FALCONE Ud.09/11/00 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente kou SENTENZA sul ricorso proposto da: CS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in 38317 CANCELLERIA ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio DI dell'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, difeso dall'avvocato ojpt TENAGLIA DOMENICO, giusta procura a margine;
ENG - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IEZZI GIUSEPPE;
dal Sig. Sli Richiesta sopia studio intimato 46/98 del Giudice di pace di per diritti L. 300 avverso la sentenza n. l 6-FEB-2001 IL CANCELLIERE i 2000 FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 09/04/98; 1849 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TENAGLIA, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. $ 1. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 5 giugno 1996 US EZ, proprietario e usufruttuario di terreni ricaden- ti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica e irriga- kar zione di VA di FO ( successivamente Consorzio di bo- nifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento e FO ) con sede in Francavilla al Mare, conveniva in giudizio dinanzi al locale giudice di pace detto ente, chieden- done la condanna alla restituzione di contributi con- sortili pagati nel 1994 e 1995, deducendone l'illegittimità, in quanto non aveva tratto alcun bene- ficio dalle opere realizzate dal Consorzio. Con sentenza non definitiva 30 settembre - 2 otto- bre 1996 il giudice di pace respingeva le eccezioni d'incompetenza per materia e per valore, osservando che la causa non poteva considerarsi devoluta alla com- petenza del tribunale in materia d'imposte e tasse 2 (art. 9, comma secondo, cod. proc. civ.), non essendo in- sorta tra contribuente e amministrazione finanziaria, e non avendo i contributi in questione natura tributa- ria, ai fini dell'inclusione nei casi previsti dall'art. 2 del d.l.vo n.546/92. Nè aveva alcun rilievo il fatto che tali contributi venissero riscossi con le procedure e coi privilegi previsti per i tributi stata- li. Contro tale sentenza il Consorzio poneva riserva di ricorso per cassazione. Con sentenza definitiva 4- 9 aprile 1998 il giudi- kay ce di pace accoglieva la domanda, sul presupposto ac- certato attraverso consulenza tecnica e prove testimo- niali - che i terreni dell'attore non avessero avuto benefici di tipo fondiario dalle opere realizzate dal Consorzio. Pertanto i contributi consorziali, aventi la natura di corrispettivi dei benefici tratti dagli immo- bili situati nel comprensorio, non erano dovuti. Avverso tali sentenze il Consorzio ha proposto ri- corso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento e di memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, impugnando la sentenza non definitiva il ricorrente, denuncia violazione e falsa 3 applicazione degli articoli 9, secondo com- ma, cod. proc. civ., 862 e 864 cod.civ., 21 e 59 r.d. 13 febbario 1933, n.215 e successive modificazioni;
viola- zione e falsa applicazione degli articoli 5 d.l. 30 di- cembre 1982, n.953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n.53, e 8, comma 1° bis, d.l.27 aprile 1990, n.90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 163; omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione (art. 360, n.2, 3, 4 e 5 cod. proc. civ.) Premesso che la decisione sulla competenza non può essere adottata secondo equità, il ricorrente richiama kom la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i con- tributi a favore dei consorzi di bonifica devono esse- re considerati prestazioni patrimoniali pubblicistiche, rientranti nella categaria generale dei tributi. Richiama, in particolare, la sentenza n9537/97, la quale ha espressamente affermato che la competenza in materia spetta al Tribunale, ai sensi dell'art. 9, se- condo comma, cod. proc. civ. Tale interpretazione riceverebbe un'indiretta con- ferma attarverso le sentenza della Corte Costituzionale 3 maggio 1963, n.55, e 21 novembre 1967, n.5, nelle quali si evidenzia che l'obbligo di contribuzione in questione non deriva da un impegno di natura contrat- tuale assunto dai proprietari interessati alla bonifi- 4 ca.
2.2. Col secondo motivo, denunciando - in relazione omesso esame di punti deci- alla sentenza definitiva - sivi, nonchè motivazione omessa, insufficiente e con- in relazione all'art. 360, n.4 e 5, traddittoria, cod. proc. civ., il Consorzio lamenta che la sentenza de- finitiva impugnata non abbia considerato in conformi- tà al principio affermato da Sez. Un., n.8957 e 8960/96 che il vantaggio derivante dalle opere può essere anche generale, e non concernere specificamente un sin- lue golo immobile. Tale vantaggio deve consistere in un in- cremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, collegato con un nesso causale con le opere di bonifica e la loro manutenzione. Tale problematica non sarebbe stata affrontata dal- la sentenza impugnata. § 3. Motivi della decisione Il pimo motivo merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, successiva alla sentenza delle Sezioni Unite 23 settem- bre 1998, n.9493 (per una recente pronuncia si veda 18 gennaio 2000, n.470 ), i contributi consor-Sez.I, ziali rientrano nella categoria generale dei tributi poichè le modalità di costituzione di tali enti e le finalità di interesse pubblico della loro attività istituzionale non consentono di sostenere che l'obbligo contributivo derivi da un impegno associativo assunto dai proprietari interessati;
esso deriva, invece, dalla legge, la quale li rende esigibili mediante ruoli e con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondia- ria. La citata sentenza delle Sezioni Unite ha, altre- sì, affermato che la competenza per materia del tribu- nale, prevista dall'art. 9, secondo comma , cod. proc. civ., non sorge soltanto quando il rapporto tributario venga dedotto come oggetto di una controver- hand sia promossa nei confronti dell'Amministrazione finan- ziaria, ma anche nei casi in cui, come nella specie, si tratti di prestazione pubblicistica di natura tributa- ria a favore di enti pubblici a costituzione e parteci- pazione obbligatoria. Poichè non vengono prospettate nuove e decisive ra- gioni per derogare a tale indirizzo, il Collegio ritie- ne di doversi conformare allo stesso. In accoglimento della censura le sentenze devono essere, pertanto, cassate, con assorbimento del secondo motivo e con la dichiarazione di competenza del Tribu- nale di Chieti. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio. 9
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
lacassa sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Chieti;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione tributaria, il 9 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est.Consiglier -decoها شد بار Seapa Enrico Altieri Enrico Thank IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista LLERIADEPOSITATO FEB. 200 1IN Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O I Z 6 8 A 9 5 R 1 . T / S 4 N I / - A 6 G I 2 B E . R R . R . L A P L . A T A D D U . L B B E E I A T D T R A N I I T S 1 E 3 N R S E 1 E E S . T I N A A M 7