Sentenza 5 maggio 2006
Massime • 1
Non si configura, per difetto della condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro, il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli se l'autore ha come unico precedente una sentenza di patteggiamento per un tentativo di furto, in quanto la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna ma a questa è solamente equiparata quanto agli effetti, e tra gli effetti non rientra l'assunzione della condizione di persona già condannata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2006, n. 21423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21423 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 05/05/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 499
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 035463/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG ZI N. IL 25/11/1974;
2) KE IN N. IL 04/10/1981;
avverso SENTENZA del 11/03/2004 della CORTE d'APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. OSSERVA
GI IO ed il difensore di KE DI ricorrono avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità dei prevenuti in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. ed ha irrogato a ciascuno la pena di mesi 4 di arresto.
GI deduce violazione dell'art. 133 c.p. per essere stata inflitta sanzione non proporzionata alla sua personalità di giovane tossicodipendente, che ha in corso un programma terapeutico e svolge attività lavorativa. Il difensore del KE eccepisce che l'unico precedente dell'imputato è costituito da una sentenza a pena patteggiata per un tentativo di furto, precedente che non ha natura di condanna e non può costituire presupposto per l'accertamento di responsabilità della riconosciuta contravvenzione.
Il ricorso di GI è inammissibile in quanto il giudizio sulle circostanze e sulla quantificazione della sanzione deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico la motivazione è stata esposta con riguardo ai numerosi precedenti, non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all'art. 133 c.p. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. II 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924). Il ricorso della difesa del KE è invece fondato, in quanto la condizione personale indicata negli artt. 707 e 708 c.p. è l'essere "stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", condizione insussistente per il prevenuto che ha come precedente una applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. La fonte normativa relativa alla presente fattispecie per qualificare la natura delle sentenze di patteggiamento è l'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, introdotto dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2, lett. a), che nel secondo periodo dispone: "Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".
Sul punto, con riferimento a questa disposizione di legge, recentemente le Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 23 del 29.11.05 depositata il 23.5.06, ricorrente Diop) hanno rilevato:
"il fatto stesso che il legislatore si esprima in termini di mera equiparazione, omettendo, quindi, di istituire una vera e propria identificazione, tra sentenza che applica la pena e sentenza di condanna rende necessario ricorrere ad un modello interpretativo che non trascuri le applicazioni giurisprudenziali che hanno coinvolto le conseguenze direttamente derivanti da una sentenza di condanna e, di volta in volta, ritenute riferibili anche alla sentenza che applica la pena su richiesta".
Questa decisione, che ha esaustivamente rivisitato l'istituto della pena a richiesta alla luce della normativa del patteggiamento allargato, ha concluso per l'assetto unitario del sistema normativo così come risultante anche per effetto della introduzione delle novelle del 16.12.99 n. 479, della L. 27 marzo 2001, n. 97 e della L. 11 giugno 2003, n. 134, che non incidono sulla struttura e sulla funzione della pena patteggiata. La sentenza ha statuito che il sistema introdotto dalla normativa complementare "non consente di rifuggire dall'applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse". Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che la sentenza di patteggiamento, equiparata ad una sentenza di condanna, è titolo per la revoca di sospensione condizionale precedentemente concessa.
Questa Corte rileva poi che la costante giurisprudenza di legittimità (vedi tra l'altro S.U. 8.5.96, Di Leo;
S.U. 26.2.97, Bahrouni;
S.U. 22.11.00, Soriani), in forza della struttura negoziale del rito, ha sempre escluso per le sentenze di pena a richiesta la natura di sentenze di condanna, essendovi solamente un regime di equiparazione, come dispone testualmente il sopra riportato art. 445 c.p.p., comma 1 bis. Va ricordato anche che la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel riconoscere la natura di accertamento giurisdizionale di questo tipo di decisione, ne evidenzia la compatibilità con l'art. 101 Cost., comma 2, pur escludendo che la sentenza di patteggiamento contenga un accertamento pieno della responsabilità (sent. n. 499 del 1995; sent. n. 251 del 1991) e riconosce che la decisione richiede comunque un accertamento negativo circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per una delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Tanto non equivale ad una pronuncia positiva di colpevolezza, pur in qualche modo presupponendo la responsabilità (sent. n. 155 del 1996). La Corte Costituzionale è quindi in linea con una qualificazione di equiparazione e non di identificazione della sentenza di pena a richiesta come una sentenza di condanna.
Alla luce di queste considerazioni, si conclude affermando che la qualità soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro è nella fattispecie insussistente in quanto la mancata identificazione normativa di questo tipo di sentenze come una sentenza di condanna, cui solamente sono equiparate quanto agli effetti, non consente di fare acquisire questa condizione soggettiva che non è un mero effetto, una conseguenza della sentenza di applicazione di pena a richiesta.
La sentenza nei confronti del KE deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, mentre l'impugnazione di GI IO è inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 600.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di KE DI perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile il ricorso di GI IO che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 600 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006