Sentenza 18 aprile 2008
Massime • 1
È legittima l'applicazione della custodia cautelare in carcere a soggetto resosi responsabile del delitto d'evasione, ancorché esso sia sanzionato con pena edittale inferiore al limite di quattro anni di reclusione stabilito dall'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto tale limite è derogato dall'art. 280, comma terzo, cod. proc. pen. nelle ipotesi di trasgressione delle prescrizioni relative ad una misura cautelare, tra le quali rientra l'ipotesi d'evasione dagli arresti domiciliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 36930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36930 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/04/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 514
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 007685/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN IS MA, N. IL 11/03/1975;
avverso ORDINANZA del 24/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A NI DO IO veniva applicata dal GIP presso il Tribunale di Catania, con ordinanza del 4 dicembre 2007, la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari sussistendo il pericolo di reiterazione. Il Tribunale del riesame di Catania, con provvedimento del 29 gennaio 2008, confermava la ordinanza impositiva.
Con il ricorso per cassazione il NI ha dedotto il vizio di motivazione ed ha precisato che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva personale della custodia in carcere, sia perché essa non era stata emessa all'esito del giudizio di convalida - art. 391 c.p.p., comma 5 -, sia perché il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 3 non è idoneo a derogare la disposizione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), che richiede la concreta possibilità che all'imputato possa essere irrogata una pena superiore ai due anni di reclusione.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da NI DO IO non sono fondati.
Con riferimento alle obiezioni formulate è necessario ricordare che in tema di condizioni per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere, la condizione della previsione di una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione, di cui all'art. 280 c.p.p., comma 2, è derogata, a norma del comma 3 del cit. art., nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. Ne consegue che è applicabile la custodia cautelare in carcere a chi evada dagli arresti domiciliari, nonostante la pena prevista per il reato di cui all'art. 385 c.p. sia inferiore al limite di quattro anni di reclusione, trattandosi appunto di condotta che integra una trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (vedi nel senso indicato Cass., Sez. 6 penale, 13 gennaio 2000 - 22 febbraio 2000, n. 221, CED 217093). La disposizione di legge richiamata - art. 280 c.p.p., comma 3 -, introdotta dalla L. 7 agosto 1995, n. 332, art. 7, che aveva sostituito il testo originario dell'art. 280 c.p.p., ha, quindi, stabilito in via generale che il limite della pena edittale previsto dall'art. 280 c.p.p., comma 2, - quattro anni di reclusione in sostituzione del precedente limite di tre anni - possa essere derogato quando vi siano state trasgressioni inerenti ad una misura cautelare.
Certamente la evasione, ovvero l'allontanamento senza autorizzazione dal domicilio ove ci si trovi agli arresti domiciliari, costituisce una evidente trasgressione alle prescrizioni della misura cautelare, che appunto prevede la impossibilità di allontanarsi dal domicilio senza autorizzazione dell'Autorità competente.
Quindi tale norma non solo non si pone in contrasto con la L. n. 203 del 1991, art. 3, ma finisce per completare il quadro normativo in materia.
L'art. 3 citato, infatti, dispone che è possibile l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona evasa e stabilisce che nella udienza di convalida il giudice dispone l'applicazione di una delle misure coercitive.... anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p.. Quindi la possibilità di applicare la misura della custodia in carcere in caso di evasione era limitata soltanto alla ipotesi che la misura stessa venisse adottata all'esito del giudizio di convalida e nel caso di avvenuta convalida dell'arresto. Con il successivo nuovo testo dell'art. 280 c.p.p., invece, è stata resa possibile in via generale - e, quindi, anche nelle ipotesi di evasione dagli arresti domiciliari - nelle ipotesi di trasgressione delle prescrizioni relative ad una misura cautelare l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere anche per i reati puniti con pena edittale inferiore ai quattro anni di reclusione. Quanto detto consente di dire che l'indirizzo giurisprudenziale (vedi Cass., Sez. 5 penale, 8 giugno 2006 - 26 giugno 2006, n. 22354, CED 234557), secondo il quale il potere cautelare di cui all'art. 391 c.p.p., comma 5, ovvero l'applicazione di una misura coercitiva fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p., è subordinato alla condizione che l'arresto sia convalidato, può essere condiviso, fatta salva, però, la ipotesi di trasgressioni delle prescrizioni di una misura cautelare di cui all'art. 280 c.p.p., comma 3. Il provvedimento impugnato non merita, pertanto, censure sotto il profilo della legittimità.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare gli avvisi e le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per l'invio delle comunicazioni e degli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2008