TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 4223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4223/2025 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a Vallermosa Parte_1 nella Via Case Sparse s.n.c., C.F. , elettivamente domiciliata in Biella, C.F._1 via G. de Marchi n. 4/A, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni RINALDI, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Walter MICELI, all'Avv. Fabio GANCI e all'Avv. Nicola ZAMPIERI, la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo parte attrice contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice Guglielmo, presso l'
[...]
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, Controparte_3
c.p.c., dalla Dott.ssa Iwona WRONKA, dal Dott. Paolo ATZORI e dal Dott. Gabriele Angelo CAMBONI, in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
parte convenuta CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 4.935,20 e, conseguentemente, o Controparte_1 al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
pagina 1 di 8 Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”. Nell'interesse di parte convenuta:
“1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva e previa dichiarazione della prescrizione delle somme riferibili al periodo antecedente l'ultimo quinquennio dalla notifica del ricorso del 28/4/2025, la domanda della ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
2) in via meramente subordinata: nel caso di accoglimento, anche parziale della domanda di parte ricorrente, disporre la compensazione integrale delle spese processuali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha instaurato il presente giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 4.935,20, Controparte_1 asseritamente dovutagli a titolo di indennità per ferie e festività soppresse non godute, deducendo:
- di avere lavorato come insegnante di scuola superiore di primo grado in forza di plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto nel corso degli anni CP_1 scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2019/2020;
- che per gli anni scolastici indicati non è stata corrisposta dal l'indennità per le ferie CP_1
e i giorni di festività soppresse non goduti di cui agli artt. 13, 14 e 19 CCNL 2008 e all'art.1, commi 54-56, della l. 24.12.2012 n. 228.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, CP_1 eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei diritti vantati da parte ricorrente con riferimento al periodo antecedente il quinquennio rispetto alla data della notifica del ricorso, avvenuta il 28.4.2025.
Nel merito, parte convenuta ha contestato l'avversa pretesa evidenziando che, prima degli arresti più recenti della giurisprudenza della Suprema Corte, il personale docente veniva pacificamente considerato collocato in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno in conformità alla normativa citata, la quale prevede una predeterminazione ex lege del periodo di godimento delle ferie dei docenti, coincidente con la sospensione delle attività didattiche stabilito dal calendario scolastico regionale.
***
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali delle parti ed è stata tenuta a decisione sulle domande sopra trascritte. pagina 2 di 8 Ai fini della decisione, occorre preliminarmente vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
Al riguardo, è pacifico che il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie in esame sia quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., come precisato dalla Suprema Corte:
“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. civ., Sez. I, 10.02.2020, n. 3021).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal deve essere disattesa. CP_1
***
Nel merito, la domanda di pagamento dell'indennità sostituiva di ferie non godute proposta da parte attrice può essere accolta per i seguenti motivi.
In ordine al mancato godimento delle ferie e all'interpretazione della normativa in materia da parte del convenuto, occorre precisare come in realtà debba trovare applicazione CP_1 il principio affermato da ormai stabile giurisprudenza di legittimità in forza del quale “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L., 5.5.2022, n. 14268; Sez. L., Ordinanza n. 13440 del 15/5/2024; Sez. L., ordinanza n- 11968 del 7/5/2025).
La stessa Suprema Corte ha precisato che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Sez. L -
, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 e ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
In sostanza, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6.7.2012, convertito in L. n. 135 del 7.8.2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, L. n.228 del 24.12.2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante pagina 3 di 8 una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, ha previsto che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
La disposizione in esame va peraltro letta e applicata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6.5.2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7, Direttiva 04.11.2003, n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo del giudice remittente, ossia che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile. La Consulta, al riguardo, ha messo in risalto l'aspetto per cui il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Sulla questione, è poi intervenuto l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. n. 228/2012, che ha delineato una disciplina specifiche in tema di ferie del personale della scuola.
Nello specifico, il comma 54 ha stabilito che il personale docente, senza operare alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato, deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ovvero alle attività valutative, con la conseguenza che, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ancora, il successivo comma 55 ha precisato che la citata disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dall'1.9.2013.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, tuttavia, per i docenti è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, C.C.N.L. Scuola 2006/2009, ed estesa anche ai dipendenti a termine. In particolare, il comma pagina 4 di 8 55 ha consentito a tutto il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Pertanto, deve escludersi che, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del Dirigente Scolastico (a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).
Non è condivisibile nemmeno la tesi secondo cui, nel caso in cui l'insegnante sia poi reclutato anche per i successivi anni scolastici, il medesimo sarebbe nelle condizioni di fruire delle ferie non godute nei precedenti rapporti a termine, senza avere quindi diritto alla relativa monetizzazione.
Difatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, “qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”, ragione per la quale il diritto alla monetizzazione sorge al momento della cessazione del rapporto a termine (o alla scadenza dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'o stesso anno scolastico) e non si modifica, né subisce alcun effetto novativo, per effetto della successiva instaurazione tra le stesse parti di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Applicando al caso di specie i principi appena spiegati, occorre osservare come il CP_1 convenuto non abbia provato di avere inutilmente invitato parte attrice a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Conseguentemente, parte attrice ha il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in misura pari a euro 4.467,82, ben potendosi utilizzare, ai fini della quantificazione del relativo credito, i conteggi prodotti col ricorso, non specificamente contestati dal , sia in CP_1 ordine al numero di giorni di ferie maturati e non fruiti negli anni scolastici oggetto di causa (peraltro correttamente calcolati in ricorso, in base al numero di giorni di servizio all'interno di ciascun rapporto di lavoro a termine), sia in ordine all'importo lordo della retribuzione giornaliera al fine del calcolo dell'indennità.
In particolare, a parte attrice spettano:
- euro 1.484,58 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2015/2016;
- euro 1.465,84 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2016/2017;
- euro 1.707,08 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2019/2020.
Trattandosi di credito di lavoro, è dovuto anche il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
***
E' invece infondata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse non goduti da parte attrice ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b, L. n. 937 del 23.12.1977. pagina 5 di 8 Al riguardo, occorre osservare come l'art. 1 della legge 937/1977 stabilisca che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”; l'art. 2 dispone che “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
La disciplina contenuta nella l. 937/1977 cit. prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1°, lett. b, si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
Infatti, l'art. 13 C.C.N.L. 29.11.2007 (relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937” (comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle due giornate previste dal comma 2” (comma 3°); inoltre, l'art. 14 ha previsto che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ricavare che - a differenza delle ferie - i riposi in questione Controparte_1 debbano essere fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno pagina 6 di 8 scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
E, invero, nell'ambito del diritto eurounitario, la direttiva n. 2003/88/CE, all'art. 1, rubricato
“Oggetto e ambito di applicazione”, comma 2, prevede che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali”, e all'art. 7, rubricato “Ferie annuali”, prevede che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Detta disciplina, anche per come interpretata dalla C.G.U.E., riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Il C.C.N.L. comparto scuola, poi, attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e, dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dall'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne con l'ulteriore avvertimento che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
Chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta senza che la propria domanda sia stata accolta.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato, né provato, di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitata ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità.
Per tale ragione, la relativa domanda deve essere rigettata.
***
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della sola domanda di parte attrice volta al riconoscimento di un'indennità per le ferie non godute, possono essere compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte a carico del parzialmente CP_1 soccombente.
In ragione della serialità delle questioni trattate, i compensi possono essere liquidati in misura pari ai minimi di tabella.
Considerato che dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento delle proprie domande, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase pagina 7 di 8 decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni (attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- condanna il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a pagare a favore di parte attrice la somma di euro 4.467,82, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo;
- rigetta, per il resto, le domande di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese di lite in misura pari a un terzo e condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, a rifondere a Controparte_1 CP_2 parte attrice la restante quota dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 per compenso professionale, oltre spese vive, spese generali al 15%, C.P.A. e IVA, dovuti come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Cagliari, 17.10.2025 Il giudice Riccardo Ariu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4223/2025 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a Vallermosa Parte_1 nella Via Case Sparse s.n.c., C.F. , elettivamente domiciliata in Biella, C.F._1 via G. de Marchi n. 4/A, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni RINALDI, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Walter MICELI, all'Avv. Fabio GANCI e all'Avv. Nicola ZAMPIERI, la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo parte attrice contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice Guglielmo, presso l'
[...]
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, Controparte_3
c.p.c., dalla Dott.ssa Iwona WRONKA, dal Dott. Paolo ATZORI e dal Dott. Gabriele Angelo CAMBONI, in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
parte convenuta CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 4.935,20 e, conseguentemente, o Controparte_1 al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
pagina 1 di 8 Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”. Nell'interesse di parte convenuta:
“1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva e previa dichiarazione della prescrizione delle somme riferibili al periodo antecedente l'ultimo quinquennio dalla notifica del ricorso del 28/4/2025, la domanda della ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
2) in via meramente subordinata: nel caso di accoglimento, anche parziale della domanda di parte ricorrente, disporre la compensazione integrale delle spese processuali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha instaurato il presente giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 4.935,20, Controparte_1 asseritamente dovutagli a titolo di indennità per ferie e festività soppresse non godute, deducendo:
- di avere lavorato come insegnante di scuola superiore di primo grado in forza di plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto nel corso degli anni CP_1 scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2019/2020;
- che per gli anni scolastici indicati non è stata corrisposta dal l'indennità per le ferie CP_1
e i giorni di festività soppresse non goduti di cui agli artt. 13, 14 e 19 CCNL 2008 e all'art.1, commi 54-56, della l. 24.12.2012 n. 228.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, CP_1 eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei diritti vantati da parte ricorrente con riferimento al periodo antecedente il quinquennio rispetto alla data della notifica del ricorso, avvenuta il 28.4.2025.
Nel merito, parte convenuta ha contestato l'avversa pretesa evidenziando che, prima degli arresti più recenti della giurisprudenza della Suprema Corte, il personale docente veniva pacificamente considerato collocato in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno in conformità alla normativa citata, la quale prevede una predeterminazione ex lege del periodo di godimento delle ferie dei docenti, coincidente con la sospensione delle attività didattiche stabilito dal calendario scolastico regionale.
***
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali delle parti ed è stata tenuta a decisione sulle domande sopra trascritte. pagina 2 di 8 Ai fini della decisione, occorre preliminarmente vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
Al riguardo, è pacifico che il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie in esame sia quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., come precisato dalla Suprema Corte:
“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. civ., Sez. I, 10.02.2020, n. 3021).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal deve essere disattesa. CP_1
***
Nel merito, la domanda di pagamento dell'indennità sostituiva di ferie non godute proposta da parte attrice può essere accolta per i seguenti motivi.
In ordine al mancato godimento delle ferie e all'interpretazione della normativa in materia da parte del convenuto, occorre precisare come in realtà debba trovare applicazione CP_1 il principio affermato da ormai stabile giurisprudenza di legittimità in forza del quale “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L., 5.5.2022, n. 14268; Sez. L., Ordinanza n. 13440 del 15/5/2024; Sez. L., ordinanza n- 11968 del 7/5/2025).
La stessa Suprema Corte ha precisato che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Sez. L -
, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 e ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
In sostanza, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6.7.2012, convertito in L. n. 135 del 7.8.2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, L. n.228 del 24.12.2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante pagina 3 di 8 una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, ha previsto che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
La disposizione in esame va peraltro letta e applicata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6.5.2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7, Direttiva 04.11.2003, n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo del giudice remittente, ossia che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile. La Consulta, al riguardo, ha messo in risalto l'aspetto per cui il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Sulla questione, è poi intervenuto l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. n. 228/2012, che ha delineato una disciplina specifiche in tema di ferie del personale della scuola.
Nello specifico, il comma 54 ha stabilito che il personale docente, senza operare alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato, deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ovvero alle attività valutative, con la conseguenza che, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ancora, il successivo comma 55 ha precisato che la citata disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dall'1.9.2013.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, tuttavia, per i docenti è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, C.C.N.L. Scuola 2006/2009, ed estesa anche ai dipendenti a termine. In particolare, il comma pagina 4 di 8 55 ha consentito a tutto il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Pertanto, deve escludersi che, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del Dirigente Scolastico (a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).
Non è condivisibile nemmeno la tesi secondo cui, nel caso in cui l'insegnante sia poi reclutato anche per i successivi anni scolastici, il medesimo sarebbe nelle condizioni di fruire delle ferie non godute nei precedenti rapporti a termine, senza avere quindi diritto alla relativa monetizzazione.
Difatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, “qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”, ragione per la quale il diritto alla monetizzazione sorge al momento della cessazione del rapporto a termine (o alla scadenza dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'o stesso anno scolastico) e non si modifica, né subisce alcun effetto novativo, per effetto della successiva instaurazione tra le stesse parti di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Applicando al caso di specie i principi appena spiegati, occorre osservare come il CP_1 convenuto non abbia provato di avere inutilmente invitato parte attrice a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Conseguentemente, parte attrice ha il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in misura pari a euro 4.467,82, ben potendosi utilizzare, ai fini della quantificazione del relativo credito, i conteggi prodotti col ricorso, non specificamente contestati dal , sia in CP_1 ordine al numero di giorni di ferie maturati e non fruiti negli anni scolastici oggetto di causa (peraltro correttamente calcolati in ricorso, in base al numero di giorni di servizio all'interno di ciascun rapporto di lavoro a termine), sia in ordine all'importo lordo della retribuzione giornaliera al fine del calcolo dell'indennità.
In particolare, a parte attrice spettano:
- euro 1.484,58 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2015/2016;
- euro 1.465,84 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2016/2017;
- euro 1.707,08 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2019/2020.
Trattandosi di credito di lavoro, è dovuto anche il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
***
E' invece infondata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse non goduti da parte attrice ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b, L. n. 937 del 23.12.1977. pagina 5 di 8 Al riguardo, occorre osservare come l'art. 1 della legge 937/1977 stabilisca che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”; l'art. 2 dispone che “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
La disciplina contenuta nella l. 937/1977 cit. prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1°, lett. b, si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
Infatti, l'art. 13 C.C.N.L. 29.11.2007 (relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937” (comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle due giornate previste dal comma 2” (comma 3°); inoltre, l'art. 14 ha previsto che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ricavare che - a differenza delle ferie - i riposi in questione Controparte_1 debbano essere fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno pagina 6 di 8 scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
E, invero, nell'ambito del diritto eurounitario, la direttiva n. 2003/88/CE, all'art. 1, rubricato
“Oggetto e ambito di applicazione”, comma 2, prevede che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali”, e all'art. 7, rubricato “Ferie annuali”, prevede che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Detta disciplina, anche per come interpretata dalla C.G.U.E., riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Il C.C.N.L. comparto scuola, poi, attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e, dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dall'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne con l'ulteriore avvertimento che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
Chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta senza che la propria domanda sia stata accolta.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato, né provato, di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitata ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità.
Per tale ragione, la relativa domanda deve essere rigettata.
***
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della sola domanda di parte attrice volta al riconoscimento di un'indennità per le ferie non godute, possono essere compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte a carico del parzialmente CP_1 soccombente.
In ragione della serialità delle questioni trattate, i compensi possono essere liquidati in misura pari ai minimi di tabella.
Considerato che dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento delle proprie domande, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase pagina 7 di 8 decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni (attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- condanna il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a pagare a favore di parte attrice la somma di euro 4.467,82, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo;
- rigetta, per il resto, le domande di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese di lite in misura pari a un terzo e condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, a rifondere a Controparte_1 CP_2 parte attrice la restante quota dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 per compenso professionale, oltre spese vive, spese generali al 15%, C.P.A. e IVA, dovuti come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Cagliari, 17.10.2025 Il giudice Riccardo Ariu
pagina 8 di 8