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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON LI CC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 974 e 976 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Franco Giordano per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Appellante nel proc. n. 974/2019
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. NO IP per mandato a margine della comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio Appellante nel proc. n. 976/2019
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_3 CodiceFiscale_3
Avv.ti Giuseppe Greco e Maria Alessandra Di Garbo per mandato in atti
Appellato
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
AM IE per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
(c.f. , in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato difeso dall'Avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio dott. del 18.12.2018, rep. n. 711, racc. n. 551 registrata i 19.12.2018, Persona_1
al n. 16336 Serie 1T, depositata presso la cancelleria del ruolo generale civile della Corte
d'appello di Palermo con il n. 1/2018
Appellato
Conclusioni dell'appellante : Parte_1
in totale riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare che il sinistro de quo è
avvenuto per esclusivi fatto e colpa di .; Parte_3
in subordine, graduare il concorso della responsabilità dei rispettivi conducenti, ritenendo e dichiarando che la preponderante responsabilità del sinistro de quo è da attribuire a fatto e colpa del sig. , in misura non inferiore al 90%; Parte_3
2 ritenere e dichiarare che non trattasi di infortunio in itinere.
rigettare le domande tutte rivolte nei confronti dell'appellante, ; Parte_1
in subordine ridurre le condanne erogate in primo grado nei confronti dell'appellante;
condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellante : Parte_2
in totale riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare che il sinistro de quo è
avvenuto per esclusivi fatto e colpa dell'attore . Parte_3
in subordine, graduare il concorso della responsabilità dei rispettivi conducenti, ritenendo e dichiarando che la preponderante responsabilità del sinistro de quo è da attribuire a fatto e colpa di , in misura non inferiore al 90%; Parte_3
ritenere e dichiarare che non trattasi di infortunio in itinere;
rigettare le domande tutte rivolte nei confronti dell'appellante, ; Parte_2
in subordine ridurre le condanne erogate in primo grado nei confronti dell'appellante;
condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellato Parte_3
preliminarmente, dichiarare inammissibile, per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 342 e
348 bis c.p.c., gli appelli proposti da e;
Parte_1 Parte_2
3 nel merito, rigettare l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
atteso che l'appello appare ictu oculi infondato, condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. al pagamento in favore della deducente di una somma equitativamente determinata;
condannare e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
giudiziali e competenze professionali, oltre IVA, CPA e aumento forfettario del 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
ritenere e dichiarare improponibile, improcedibile, infondato, sia in fatto che in diritto,
l'appello, quanto meno relativamente al motivo di censura riguardante la Società concludente e, pertanto, rigettarlo;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, inammissibili tutte quelle domande e richieste solo oggi formulate, adottando le opportune e consequenziali statuizioni;
qualora venisse accolto l'appello di e , riformare Parte_1 Parte_2
e modificare anche le statuizioni che di riflesso coinvolgono la Società istante;
in tal caso, rideterminare gli importi da corrispondere sia a , che Parte_3
all' e, conseguentemente, condannarli a restituire in favore della in CP_3 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, tutte quelle somme già corrisposte ai predetti
4 in eccesso rispetto alla emananda decisione della Corte di Appello adita, gravate di interessi a far data dal pagamento fino al soddisfo.
con vittoria di spese, diritti ed onorari di questo grado del giudizio.
Conclusioni dell'appellato : CP_3
rigettare integralmente gli appelli proposti con atti notificati in data 26.4.2029 da Parte_1
e averso la sentenza n.ro 5724/18, resa dal Tribunale di
[...] Parte_2
Palermo in data 18.12.2018 e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione;
con vittoria dei compensi professionali relativi al presente grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5724 del 31.12.2018, il Tribunale di Palermo ha accolto parzialmente:
- la domanda di di condanna di Parte_3 Parte_1 [...]
e (oggi , rispettivamente Parte_2 Controparte_4 Controparte_1
conducente, proprietario e compagnia assicuratrice contro il rischio della responsabilità civile del veicolo ON SH 300 tg. DF78090 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, detratto quanto già erogato dall' , conseguiti al sinistro verificatosi a CP_3
Palermo il 21.7.2011, avente natura di infortunio in itinere;
- la domanda di , chiamato in causa da che, sostenuta la piena CP_3 Controparte_4
responsabilità di nella causazione del sinistro, ne ha chiesto la Parte_1
condanna, in via solidale con gli altri due convenuti, al rimborso della somma erogata all'attore.
5 Nel dettaglio, il Tribunale, valutato il compendio probatorio acquisito (segnatamente,
l'interrogatorio formale di le deposizioni testimoniali raccolte su Parte_3
iniziativa delle parti, il rapporto di incidente stradale stilato dalla della polizia municipale e i referti medici):
-ha accertato che il giorno 21.7.2011, intorno alle ore 18.45, nel cittadino viale Regione
Siciliana S.E., in prossimità dello svincolo per Bonagia, il motociclo ON SH 300 tg.
DJ84198 di colore bianco, privo di copertura assicurativa, condotto dal proprietario
[...]
e il motociclo, della medesima marca e modello, ON SH 300 tg. DF78090 di Parte_3
colore nero, di proprietà di condotto nell'occorso dal figlio di costui, Parte_2
privo di patente di guida, ebbero a scontrarsi “fianco contro fianco … Parte_1
(con la moto bianca dell'attore sulla sx intenta ad effettuare il sorpasso della honda nera del
” e che, in conseguenza del contatto, perso il controllo Parte_1 Parte_3
del proprio mezzo, “andò così a urtare il guard-rail sul margine sinistro della carreggiata,
scivolando sulla strada per oltre 60 m” (pag. 8 della sentenza impugnata);
- valutata l'incompletezza e la contraddittorietà dei dati istruttori, ha ritenuto non superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro prevista dall'art. 2054 comma II c.c., non avendo nessuna delle parti fornito la prova liberatoria richiesta dalla medesima norma;
-ha affermato la responsabilità di proprietario del motoveicolo Parte_2
ON SH 300 tg. DF78090, valutando gli accorgimenti da costui adottati “per impedire l'uso
6 del mezzo da parte del figlio” (pag. 17 della sentenza) insufficienti a sottrarlo alla presunzione fissata dal comma 3 dell'art. 2054 c.c.;
- in considerazione della previsione della clausola n. 2 delle condizion generali del contratto di assicurazione, polizza n. 7023500213574, la quale esclude l'operatività della copertura assicurativa se il conducente è privo di abilitazione alla guida, ha accolto la domanda di rivalsa formulata da già nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
e Pt_1 Parte_2
- recepite le conclusioni esposte dal consulente medico legale, ha accertato in 27 punti percentuali l'invalidità permanente residuata ad e in 420 giorni Parte_3
complessivi -dei quali i primi 120 di ITT e i rimanenti 300 suddivisi in tre periodi di pari estensione di ITP al 75%, al 50% e al 25%- la durata dell'inabilità temporanea;
- fatta applicazione dei valori indicati nelle tabelle milanesi del 2018 e tenuto conto dell'età
del danneggiato al momento del sinistro (23 anni), ha liquidato il danno non patrimoniale in complessivi € 195.903,00, di cui € 135.555,00 a titolo di danno biologico, € 33.888,00 quale personalizzazione accordata nella misura del 25% (in sentenza definita in alcuni punti
“personalizzazione”, in altri “componente morale”) ed € 26.469,00 per l'invalidità
temporanea assoluta e parziale;
- ha liquidato il danno patrimoniale in € 4.500,00 per danni al mezzo, € 90,00 per spese di rottamazione ed € 34,00 per spese mediche documentate;
7 - ha rigettato per difetto di adeguata dimostrazione le domande di risarcimento per perdita di capacità lavorativa specifica e di rimborso delle spese della fase pregiudiziale;
- ha computato gli interessi in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Corte di
Cassazione con sentenza n. 1712/1995 e ha liquidato il risarcimento in € 193.945,00 “per il
danno biologico, inclusa la componente morale”, € 30.286,00 per l'invalidità temporanea ed
€ 5.290,00 per danno patrimoniale;
- tenuto conto della percentuale di responsabilità del danneggiato, ha abbattuto gli importi del 50%, quantificando in € 96.972,00 il danno biologico da invalidità permanente,
comprensivo della personalizzazione, in € 15.143,50 il danno biologico da inabilità
temporanea e in € 2.645,00 i danni patrimoniali;
- ha attributo gli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale e danno biologico da inabilità
temporanea, quest'ultimo non riducibile “per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale,
dal momento che l' non indennizza questo tipo di pregiudizio” (pag. 19 della sentenza), CP_3
ad condannando i convenuti, sotto il vincolo della solidarietà al Parte_3
pagamento in favore di costui dell'importo complessivo di € 17.888,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della sentenza;
-acclarato che aveva costituito in favore del lavoratore infortunato una rendita CP_3
corrispondente a € 104.946,87 “maggiore del danno biologico liquidato nel corso del presente
giudizio (euro 96.972,00)”, ha statuito che “nulla è ulteriormente dovuto dai convenuti
8 all'attore a tale titolo essendo il danno integralmente già coperto dall'assicuratore Sociale e
mancando quindi il c.d. danno differenziale” (pag. 19 della sentenza);
-in accoglimento della domanda di surroga proposta da ai sensi dell'art. 1916 c.c., ha CP_3
condannato e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sotto il vincolo della solidarietà, a “rimborsare all' quanto complessivamente sborsato CP_3
dall'istituto per il sinistro per cui è causa, naturalmente nei limiti già evidenziati di quanto
l'ente ha versato quale valore capitale della rendita corrisposta per il danno biologico che
ammonta, come visto, ad € 104.946,87” (pag. 19 sentenza).
Avverso la sentenza, e hanno proposto separati appelli, di Pt_1 Parte_2
seguito riuniti.
Con motivi sostanzialmente coincidenti, lamentano gli appellanti:
1) l'erronea valutazione delle prove, che, sostengono, a una corretta lettura sorreggerebbero l'attribuzione della responsabilità esclusiva, o in linea gradata nettamente preponderante, di nella causazione del Parte_3
sinistro, per non aver mantenuto nel compimento della manovra di sorpasso un'adeguata distanza laterale dal veicolo sorpassato;
2) la qualificazione del sinistro come infortunio in itinere, ancorché alcuna delle parti avesse allegato e dimostrato ove si trovassero la sede di lavoro e il luogo di abitazione di costui, quale fosse il percorso usualmente seguito nel tragitto casa-lavoro, quale l'orario di cessazione dell'attività lavorativa, così che
9 l'intervento di e le domande da tale istituto spiegate avrebbero dovuto CP_3
essere disattese;
3) l'accoglimento della domanda di rivalsa proposta da Controparte_1
ancorché indimostrata fosse rimasta la rilevanza causale del mancato
[...]
conseguimento dell'abilitazione alla guida da parte di Parte_1
Chiedono quindi accertarsi, in uno alla piena operatività della polizza, “che
nessuna rivalsa poteva esercitare la compagnia di assicurazioni nei confronti
dell'appellante e del conducente, anche perché il sinistro è da addebitare ad
esclusiva responsabilità dell'attore” (atto di appello pag. 14);
4) l'eccessiva quantificazione dei postumi invalidanti e della inabilità
temporanea e l'errato riconoscimento della personalizzazione, non avendo l'attore offerto dimostrazione della ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali giustificare l'incremento.
Il solo proprietario del motoveicolo, ha altresì contestato: Parte_2
5) la valutazione dell'inadeguatezza delle cautele adottate per impedire al figlio di adoperare il motociclo e chiede accertarsi, previa escussione a testimone della moglie l'intervenuto superamento della presunzione Testimone_1
di responsabilità del proprietario del veicolo posta dal comma 3 dell'art. 2054
c.c..
10 Ricostituitosi il contraddittorio e Parte_3 Controparte_1
si sono opposti all'accoglimento dei gravami. CP_3
Al vaglio delle questioni è opportuno premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II
c.p.c., si è formato il giudicato interno sul rigetto delle domande di risarcimento del danno patrimoniale per i profili attinenti alla dedotta perdita della capacità lavorativa specifica e al rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale.
Le impugnazioni sono meritevoli di limitato accoglimento.
Procedendo gradatamente secondo la tecnica dei punti di motivazione, vale osservare:
- Primo motivo di appello. In tema di scontro tra veicoli, vige nel nostro ordinamento la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, superabile con la positiva dimostrazione della piana conformazione della condotta di guida alle regole prudenziali del codice della strada. Il ricorso al criterio sussidiario dell'eguale concorso di colpa dei conducenti di cui all'art. 2054 comma II c.c., necessitato nell'ipotesi “in cui le risultanze
probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due
conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del
sinistro” (Cass. 31.3.2025 n. 8458, per menzionare solo una tra le più recenti) recede, dunque,
a fronte della dimostrazione dell'accertamento concreto della colpa esclusiva di uno dei conducenti (Cass. 24.1.2025 n. 1785).
11 Poste tali premesse in diritto, la rivisitazione del quadro probatorio sollecitata dagli appellanti non conduce a conclusioni diverse da quelle espresse dal Tribunale, là ove annota che gli
“scarni e contraddittori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria” non consentono di
“pervenire né ad una dichiarazione di completa responsabilità di né Parte_1
a ritenerlo esente da ogni responsabilità. Non è possibile nemmeno stabilire una chiara linea
di demarcazione tra le rispettive quote di responsabilità dei centauri coinvolti, sì che soccorre
in questo caso la presunzione di pari responsabilità di cui all'art 2054 c.c.” (pag. 7 della sentenza)
Le prove raccolte, invero, se confermano la verificazione del sinistro, non sono invece sufficienti a ricostruirne in modo certo la dinamica.
Più in dettaglio:
- la Polizia Municipale intervenuta sui luoghi dopo l'incidente -rilevate le tracce presenti sulla carreggiata, le quali segnalavano un lungo scivolamento sull'asfalto dei mezzi con spostamento verso sinistra;
accertate le deformazioni presenti sulla carrozzeria dei veicoli;
raccolte le sommarie informazioni rese dai due conducenti e di un astante, Controparte_6
segnala nel proprio rapporto di non adottare provvedimenti sanzionatori “in
assenza di riscontri oggettivi e in presenza di dichiarazioni contrastanti, non
potendo stabilire i comportamenti degli attori del sinistro nelle fasi
antecedenti all'urto” e procede a una ricostruzione sommaria degli eventi
12 secondo cui i due veicoli, i quali precedevano lungo la medesima direttrice di marcia su Viale Regione Siciliana, “giunti poco prima dello svincolo Bonagia,
entravano in collisione laterale rovinando sulla carreggiata;
circa 60 m prima
del punto in cui i due mezzi venivano ritrovati riversi sulla carreggiata veniva
rinvenuta una scalfittura riferibile al motociclo targato DJ vv 84198 che
prima di arrestarsi nella posizione di quiete urtava contro il guardrail sul
margine sinistro della carreggiata procurandosi i danni su ambo le fiancate
mentre il motociclo targato DF 78090 presentava danni sulla fiancata
sinistra”;
- né miglior luce sui fatti deriva dalle sommarie informazioni testimoniali rese dalle parti agli agenti accertatori avendo riferito di aver guardato lo specchietto retrovisore prima di effettuare Parte_1
una manovra di sorpasso, ma non di aver azionato l'indicatore di direzione – “circolavo nella
normale corsia di marcia ad una velocità moderata. Poco prima del fioraio “Vital Flor”,
avevo intenzione di effettuare una manovra di sorpasso di un'autovettura. Guardavo tramite
lo specchietto se da dietro giungessero veicoli, non notando nessun veicolo mi spostavo verso
sinistra, durante questa fase venivo colpito verosimilmente sulla parte posteriore del
motoveicolo, facendo rovinare al suolo. Preciso che prima del contatto con l'altro
motoveicolo, mi trovavo al centro della mezzeria” e di procedere Pt_3 Parte_3
“impegnando la corsia di sorpasso posto vicino alla linea longitudinale di mezzeria. Giunto
13 voi nella prossimità dello svincolo Bonalgia effettuavo il sorpasso di un motociclo ON SH
di colore nero il quale conducente mentre io ero in fase di sorpasso inspiegabilmente si
spostava da destra verso sinistra e nel momento in cui giungevo all'altezza del manubrio
toccavamo con i rispettivi manubri perdendo reciprocamente il controllo dei motocicli”;
- il teste che in sede di dichiarazioni spontanee rese alla Controparte_6
Polizia Stradale ha dichiarato “[…] notavo un'ON SH di colore nero, con
due persone a bordo, un ragazzo e una ragazza, che percorrevano la parte
destra della carreggiata all'interno della corsia riservata ai mezzi pubblici
[…] L'ON SH di colore bianco si trovava poco più indietro. […] Giunti
all'altezza del vivaio il conducente del motociclo di colore nero (quello che
circolava all'interno della corsia riservata), improvvisamente scartava a
sinistra […] e nel compiere tale manovra non poneva in essere alcun
accorgimento per evitare di creare intralcio, infatti collideva con l'ON SH
di colore bianco”, escusso come testimone in giudizio ha descritto una dinamica parzialmente diversa, collocando non sulla Parte_1
corsia di emergenza, ma su quella di marcia ordinaria, e Parte_3
sulla corsia di sorpasso e riferendo “la moto con a bordo due persone si
spostava verso la corsia di sorpasso senza presegnalare la manovra, tant'è
che è andato a urtare contro l'altra moto già presente lungo la corsia di
sorpasso. La moto con le due persone a bordo si trovava nella corsia di marcia
14 ordinaria e si è spostato verso la corsia di sorpasso senza segnalare la
manovra […] la moto investita dell'attore percorreva la corsia di sorpasso,
la moto investitrice mentre percorreva la corsia ordinaria era più vicina alla
corsia di emergenza, mentre la moto investitrice era più verso il guardrail. La
moto investitrice con due persone a bordo ha urtato contro l'altra moto con
la parte centrale sinistra. Posso dire che le due moto si sono quasi affiancate.
A seguito dell'affiancamento la moto con a bordo il solo conducente ha
cominciato a sbandare ed è finito sotto il guardrail nella corsia di sorpasso”;
- terza trasportata sul veicolo condotto dal ha Persona_2 CP_7
riferito che nell'occorso erano intenti a percorrere il Viale Regione Siciliana
“nella corsia centrale” preceduti da “una Micra di colore rosso” e di essere stati “tamponati da tergo”. “Il sig. stava per effettuare un Parte_1
sorpasso ma non sono in grado di ricordare se avesse azionato l'indicatore di
direzione. La strada ha un'unica carreggiata, due corsie e una corsia di
emergenza. L'andamento era rettilineo nella parte centrale della corsia prima
del sorpasso abbiamo subito l'urto. Il mio fidanzato guardò lo specchietto
retrovisore e io pensai che volesse effettuare un sorpasso ma ci fu l'urto. …
C'eravamo noi nella corsia centrale, davanti a noi la Micra accanto a noi non
c'era altro motore”. Come correttamente rilevato dal Tribunale questa deposizione urta contro i pochi dati certi restituiti dall'istruttoria, tutti
15 convergenti nel descrivere uno scontro laterale tra i mezzi: non solo, infatti,
questa è la descrizione fornita poco dopo i fatti dai due conducenti, ma, come riportato nel rapporto di incidente della P.M., sulla fiancata dei motoveicoli si concentrano le deformazioni più evidenti riportate dai mezzi;
consta poi che in conseguenza dell'urto i due motocicli sono scivolati per molti metri (60)
verso sinistra prima di arrestarsi sotto il guard-rail, evoluzione questa difficilmente compatibile con un tamponamento, soprattutto per il veicolo proveniente da tergo.
In difetto di precise indicazioni riguardo alla porzione di carreggiata percorsa dai veicoli e alle manovre da ciascuno effettivamente compiute, non resta che confermare quanto già
correttamente evidenziato dal Tribunale, ovvero che non è possibile stabilire se il contatto laterale “sia stato dovuto ad un repentino ed immotivato spostamento del convenuto verso sx
(come riferito dal teste oppure al fatto che l'attore stesse effettuando il sorpasso CP_6
troppo in aderenza al veicolo sorpassato, oppure il di stesse effettuando il sorpasso Pt_3
non avvedendosi che anche il mezzo che stava sorpassando aveva a sua volta già iniziato una
manovra di sorpasso, oppure vi sia stata una varia combinazione di tutti questi elementi”
(pag. 10 della sentenza).
- Secondo motivo di appello. Provato l'intervento dell'assicuratore sociale, il quale, avendo indennizzato il lavoratore -mediante costituzione di una rendita in suo favore-, si è poi surrogato a costui ai sensi dell'art. 1916 c.c. agendo nei
16 confronti del responsabile del sinistro e della compagnia RCA, difetta un sostanziale interesse degli appellanti, in ogni caso obbligati al ristoro delle conseguenze lesive (nei limiti della quota di corresponsabilità nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.), a coltivare tale specifico motivo di censura. La
surrogazione dell'assicuratore sociale, invero, in altro si sostanzia se non in una successione a titolo particolare nel diritto di credito risarcitorio spettante all'assicurato, così che, in assenza di rilevi a opera dell'interessato, il danneggiante non è titolare di un interesse qualificato a identificare,
diversamente da quanto operato dalle parti direttamente interessate, il soggetto nei cui confronti eseguire l'obbligazione risarcitoria.
-Terzo motivo di impugnazione. La domanda di rivalsa proposta dalla compagnia assicurativa
è stata correttamente accolta dal Tribunale in forza della clausola n. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione sottoscritto da che esclude l'operatività Parte_2
della copertura assicurativa offerta dalla polizza r.c.a. “se il conducente non è abilitato alla
guida a norma delle vigenti disposizioni di legge”.
Sulla scorta di tale regola negoziale, che recide la necessità di un accertamento della rilevanza causale del mancato conseguimento della patente di guida, non previsto dai contraenti, e tenuto conto che che il giorno 21.7.2011 si trovava alla guida del Controparte_8
motociclo ON SH 300 di proprietà del padre, non aveva conseguito la patente di guida -il dato, peraltro incontestato, è stato appurato dai Vigili Urbani-, fondata è la pretesa della
17 compagnia di assicurazioni ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 144 comma II D.Lgs.
7.9.2005 n. 209, norma che, se preclude all'impresa di assicurazioni di opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione,
ne fa invece salvo il “diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
- Motivo di impugnazione specificamente proposto da Parte_2
Non ricorrono le condizioni per l'esonero da responsabilità del proprietario del veicolo.
Occorre al riguardo muovere dal consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità del proprietario del veicolo può essere esclusa solo a fronte della “prova di
specifici comportamenti del proprietario ostativi alla circolazione del veicolo” (Cass
2/12/2021, n.38071, di “un comportamento ostativo, specificamente inteso a impedire la
circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario
non possa risultare superata” (Cass. civ. 6/3/2018 n. 5180), dovendo interpretarsi la circostanza che il veicolo sia stato messo in circolazione contro la volontà del proprietario menzionata dall'art. 2054 comma III “nel senso non di circolazione “invito domino”, bensì
di circolazione “prohibente domino”, dovendo cioè essere provato che la circolazione è
avvenuta contro la volontà del proprietario e non semplicemente senza il suo consenso. Tale
volontà contraria deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo inteso
18 a vietare e impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele” Cass. civ. sez.
VI, 9/10/2015, n.20373 (in termini anche Cass.
7.7.2006 n. 15521, Cass. 14 .
7.2011 n. 15478).
Ciò chiarito, sostiene il proprietario di aver nascosto il doppione delle chiavi e il libretto di circolazione del motociclo in un cassetto chiuso a chiave al fine di evitare che potesse servirsene il figlio, il quale già in altre occasioni aveva utilizzato il motoveicolo senza il suo consenso, venendo anche sanzionato perché privo di abilitazione alla guida.
Per comprovare la circostanza ha articolato trova testimoniale con un artigiano, Tes_2
, il quale ha confermato di aver riparato un cassetto, cambiando “la serratura che era
[...]
stata forzata (scardinata)”. Sono, inoltre, stati escussi all'epoca fidanzata Persona_2
di e , amico di famiglia, i quali hanno riferito, sia Parte_1 Testimone_3
pur con accenti leggermente diversi, di un rapporto di conflittualità tra padre e figlio.
Questi i dati acquisiti, ai quali alcun ulteriore supporto avrebbe offerto l'escussione testimoniale di di e madre di non Testimone_4 Pt_2 Parte_1
essendo necessario acclarare ulteriormente i fatti, ma valutarne l'attitudine a dimostrare non solo la contrarietà del proprietario alla circolazione del mezzo, ma anche -e soprattutto-
l'adeguatezza delle prescelte misure ostative, deve escludersi che i blandi accorgimenti adottati da integrino un'efficace condotta impeditiva della Parte_2
circolazione del motociclo. La circostanza allegata dallo stesso che il Parte_2
figlio, privo di patente, avesse più volte utilizzato il mezzo senza il suo consenso, avrebbe
19 dovuto ragionevolmente indurre il genitore ad altri e più stringenti accorgimenti che non il semplice nascondere le chiavi all'interno di un cassetto chiuso a chiave.
- Quarto motivo di appello.
Nel liquidare il risarcimento per il danno non patrimoniale, il Tribunale ha chiarito di:
* aver fatto applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'edizione aggiornata al 2018;
* aver adottato quali parametri liquidatori i dati emersi in sede istruttoria, ovvero 27 punti di invalidità permanente ed età del danneggiato al momento del sinistro (23 anni);
* aver aumentato il risarcimento del 25% a titolo di personalizzazione.
Appliiate tali coordinate ai valori indicati nelle tabelle, il risarcimento accordato al danneggiato a titolo di danno biologico, pari a € 135.555,00, corrisponde al riconoscimento congiunto di danno biologico (punto base € 3.944,80) e sofferenza morale (punto base aumentato del 43%, € 5.641,06). Applicato a tale ultimo valore il demoltiplicatore correlato all'età (0,890) si perviene infatti al risultato indicato in sentenza (5.641,06 x 27 x 0,890 =
135.555,00). L'incidenza del danno morale è invece pari a € 40.761,46, ovvero alla differenza tra € 135.555,00 ed € 94.793,54, importo ottenuto procedendo con il medesimo criterio, ma facendo applicazione del punto base (3.944,80 x 27 x 0,89 = 94.793,54).
All'importo come sopra calcolato (135.555,00) il Tribunale ha poi aggiunto un aumento a titolo di personalizzazione, precisando di aver con ciò voluto tener conto “dei profili di
patimento e di sofferenza morale ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiato
20 anche alla luce degli elementi forniti dall'attore nel corso dell'istruttoria (si veda la prova
per testi col teste in atti)” (pag. 12 della sentenza impugnata), della Testimone_5
misura del 25% (pari a € 33.888,00), pervenendo al risultato finale di € 169.443,00 anch'esso indicato a pag. 12 della sentenza.
La verifica dei dati numerici consente di superare le incertezze definitorie che riguardano l'aumento del 25%, talora definito in sentenza come personalizzazione, altre volte invece come danno morale, essendo emerso che entrambe le componenti di danno sono state riconosciute in favore di Tuttavia, come in più occasioni chiarito dalla Parte_3
Suprema Corte, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le “conseguenze
dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero,
“conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel
particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso
il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”: se tutte tali conseguenze, indifferentemente, «costituiscono un danno non patrimoniale … la liquidazione
delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, … la
liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio
sofferto». In questo quadro, «la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi
attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una
conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito
una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno
21 biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita,
adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua
"personalizzazione"». (Cass. civ. sez III, 27.3.2018 n. 7513). Pertanto, “le conseguenze
dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non
giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento» perché la liquidazione di
tali conseguenze è ricompresa nel risarcimento tabellare;
solo le conseguenze 'peculiari'
possono determinare una maggiorazione, sempre che abbiano formato oggetto di specifica
prova; «l'operazione di 'personalizzazione' impone al giudice far emergere e valorizzare,
dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e
probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze
di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze
'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle
previsioni tabellari” (Cass. civ. sez. III 4.11.2025 n. 29135).
Se, dunque al fine della personalizzazione del risarcimento, è necessario che il pregiudizio risentito dall'infortunato si connoti di profili del tutto peculiari, nella vicenda oggetto di esame non sono emersi elementi che giustifichino l'attribuzione di una posta liquidatoria a tale titolo.
I fatti riferiti dalla teste , suocera di -“mio Testimone_5 Parte_3
genero a seguito dell'incidente è caduto in depressione anche perché gli avevano detto che
gli avrebbero amputato la gamba e poi anche il resto del corpo è pieno di ferite e parti del
corpo bruciate. Mio genero era un modello, aveva un bel fisico e adesso lui si vede malconcio
22 e si vergogna a mettersi in costume e a farsi guardare dai propri figli e in generale dai
bambini che qualche volta lo imitano nello zoppicare. … prima dell'incidente faceva pesca
subacquea si divertiva adesso invece non fa più niente. Ogni tanto andava a giocare a pallone
ma adesso non lo può fare … a seguito dell'incidente mio genero ha cambiato il suo stile di
vita non esce più, non vuole uscire sta male lui e fa star male la sua famiglia”- lasciano invero emergere, descrivendone la concreta declinazione, unicamente la condizione di sofferenza interiore patita dall'infortunato in termini di iniziale ansia e paura e, poi, di perdurante disistima, imbarazzo, anedonia, tutte componenti meritevoli di valorizzazione con riguardo al diverso profilo della sofferenza morale -correttamente liquidato dunque dal Tribunale- mentre la perduta possibilità di dedicarsi alla pesca subacquea o al gioco del pallone non si distacca dalle conseguenza ordinarie del danno all'integrità psico-fisica stimata in 27 punti percentuali e determinata da lesioni simili a quelle patite da come descritte dal Parte_3
c.t.u. medico legale (“Frattura esposta a pluriframmentaria gamba sinistra con perdita di
sostanza ossea tibiale e vasta ferita lacero contusa con lacerazione del muscolo gemello
mediale e sofferenza dei tessuti molli;
frattura composta dell'arco posteriore sinistro di
seconda vertebra cervicale dell'apofisi spinosa della prima vertebra dorsale;
danno estetico
molto evidente per gli esiti cicatriziali della gamba sinistra correlati alla perdita di sostanza
e tali da aver deformato il profilo anatomico della gamba”) dovendo considerarsi alla stregua di evenienza “indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica”
(attingendo nuovamente a Cass. civ., 27.3.2018 n. 7513).
23 Non ricorrendo le condizioni per accordare all'infortunato la personalizzazione del danno biologico, la misura del risarcimento al cui pagamento sono stati condannati i convenuti deve essere decurtata dell'importo di € 33.888,00, anzi, stante la pari Parte_1
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro e la corrispondente contrazione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'importo di € 16.944,00 (50% di
€ 33.888,00).
Ciò chiarito è ancora necessario specificare che quando, in caso di infortunio in itinere,
insieme al danneggiato che reclama le poste di danno differenziale (ovvero non coperte dall'intervento dell' ), agisca anche l'assicuratore sociale per recuperare quanto versato CP_3
al lavoratore, occorre procedere all'identificazione delle poste a ciascuno dei creditori spettanti secondo criteri di omogeneità. Ciò in quanto il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, include nell'indennizzo erogato dall esclusivamente il danno biologico, inteso come "lesione - CP_3
pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della
persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali". La nozione legislativa di danno biologico che si ricava dal D.Lgs. n.
38 comprende, pertanto, sia la lesione statica -tanto quella standard tanto quella peculiare in relazione al caso concreto-, sia le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, mentre appaiono escluse voci che pure concorrono a disegnare il perimetro civilistico del danno non patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria
24 (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto la soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale. Per
tale ragione la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “in tema di danno cd. differenziale, la
diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed CP_3
il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme
versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del
pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di
merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale
danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo CP_3
presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli
altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto,
…, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno
civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno
biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola
quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass. civ. CP_3
2/4/2019, n.9112 la quale, in motivazione, chiarisce che “nella comparazione tra danno
civilistico e indennizzo ”, si deve procedere “(una volta escluso il danno morale) al CP_3
raffronto tra danno biologico in tutte le sue componenti (menomazione all'integrità
psicofisica, sia standard che peculiare in relazione al caso concreto, e alterazione degli
25 aspetti dinamico-relazionale) e copertura assicurativa” e, dunque, raffrontando, al fine di determianre l'ammontare del danno differenziale, gli importi liquidati a titolo di danno biologico permanente e personalizzazione del danno biologico, da una parte, e l'indennizzo
, dall'altra. CP_3
Tenuto conto dei corretti criteri guida e del rigetto della domanda di personalizzazione del danno, il Tribunale:
- avrebbe dovuto limitare il risarcimento spettante all'infortunato a titolo di danno non patrimoniale al solo danno biologico quantificato in funzione del punto c.d. base (€ 94.793,54)
+ danno morale (40.761,46), per complessivi € 135.555,00, oltre interessi da tardato pagamento computati sulla sorte capitale dapprima devalutata, quindi rivalutata anno per anno onde fungere da montante per il computo degli interessi (secondo il criterio esposto in sentenza e non censurato) e così pari, alla data della pronunzia di primo grado, a € 145.854,22;
importo che, abbattuto della metà onde tener conto della partecipazione colposa dell'infortunato nella verificazione del sinistro, identifica in € 72.927.11 l'importo a costui spettante a titolo di risarcimento del danno;
- nulla avrebbe dovuto riconoscere a titolo di personalizzazione;
- avrebbe dovuto riconoscere al danneggiato a titolo di danno differenziale, oltre al danno patrimoniale e al danno da inabilità temporanea (in effetti a costui correttamente liquidati)
anche il risarcimento per il danno morale, ricompreso nel c.d. punto pesante adottato per la liquidazione del danno biologico danno morale, che scomputato e isolato ammonta, come
26 sopra visto a € 40.761,46. In difetto di impugnazione a opera dell'unico interessato,
[...]
tale statuizione non è tuttavia suscettibile di revisione;
Parte_3
- non avrebbe dovuto liquidare a , che si surroga nel medesimo credito spettante CP_3
all'infortunato, un importo., a titolo il danno biologico, superiore a quello a costui dovuto e dunque a € 72.927,11.
Per quanto la statuizione di condanna al pagamento in favore di di € 104.946,87, CP_3
importo superiore a quanto computato (sia pure erroneamente essendovi ricompresa la personalizzazione) in favore dell'infortunato (€ 96.972,00) non abbia formato oggetto di specifica censura, l'impugnazione con la quale gli appellanti chiedono di essere assolti da ogni domanda consente, e anzi impone, la complessiva rivalutazione del quantum.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'impugnazione la somma per cui è condanna solidale a carico di e in favore di deve essere ridotta Pt_1 Parte_2 CP_3
a € 72.927,11, oltre interessi al saggio legale dal dì della pronunzia di primo grado sino al dì
dell'effettiva corresponsione.
Entro il medesimo minor importo resta rideterminata e circoscritta l'accoglimento della domanda di rivalsa di nei confronti di e Controparte_1 Parte_2
Parte_1
Considerato il limitato accoglimento dell'impugnazione e l'esito complessivo del giudizio,
che ha visto minimamente ridotto l'importo per cui è condanna, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di ¾ le spese di lite nei rapporti tra gli appellanti e le altre parti
27 processuali, dovendo il rimanente ¼ liquidato, in favore di ciascuno degli appellanti, in €
4201,00 di cui € 201,00 per esborsi, € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, ed € 2.000,00 per la fase decisionale, già comprensivi dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2 d.m. n. 55/2014, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, essere posto a carico solidale di Controparte_1 Parte_3
e .
[...] CP_3
Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dagli avvocati Franco Giordano e
NO IP dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento degli appelli separatamente proposti da e Parte_1
, notificati il 26 aprile 2019 a , Parte_2 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale Palermo n. 5724 del Controparte_1 CP_3
31.12.2018:
- ridetermina in 72.927,11, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado sino al dì dell'effettiva corresponsione, l'importo per cui è condanna solidale a carico di e;
Parte_2 Parte_1
- limita al medesimo importo di 72.927,11 l'accoglimento della domanda di rivalsa di nei confronti degli appellanti Controparte_1 Parte_1
28 - compensa in ragione di 3/4 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna
[...]
, e , sotto il vincolo della solidarietà, Parte_3 Controparte_1 CP_3
alla refusione in favore di ciascuno degli appellanti del restante 1/4, liquidato in € 4.201,00,
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese in favore dagli avvocati Franco Giordano e
NO IP dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 7 novembre 2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI MA ON LI CC
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON LI CC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 974 e 976 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Franco Giordano per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Appellante nel proc. n. 974/2019
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. NO IP per mandato a margine della comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio Appellante nel proc. n. 976/2019
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_3 CodiceFiscale_3
Avv.ti Giuseppe Greco e Maria Alessandra Di Garbo per mandato in atti
Appellato
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
AM IE per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
(c.f. , in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato difeso dall'Avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio dott. del 18.12.2018, rep. n. 711, racc. n. 551 registrata i 19.12.2018, Persona_1
al n. 16336 Serie 1T, depositata presso la cancelleria del ruolo generale civile della Corte
d'appello di Palermo con il n. 1/2018
Appellato
Conclusioni dell'appellante : Parte_1
in totale riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare che il sinistro de quo è
avvenuto per esclusivi fatto e colpa di .; Parte_3
in subordine, graduare il concorso della responsabilità dei rispettivi conducenti, ritenendo e dichiarando che la preponderante responsabilità del sinistro de quo è da attribuire a fatto e colpa del sig. , in misura non inferiore al 90%; Parte_3
2 ritenere e dichiarare che non trattasi di infortunio in itinere.
rigettare le domande tutte rivolte nei confronti dell'appellante, ; Parte_1
in subordine ridurre le condanne erogate in primo grado nei confronti dell'appellante;
condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellante : Parte_2
in totale riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare che il sinistro de quo è
avvenuto per esclusivi fatto e colpa dell'attore . Parte_3
in subordine, graduare il concorso della responsabilità dei rispettivi conducenti, ritenendo e dichiarando che la preponderante responsabilità del sinistro de quo è da attribuire a fatto e colpa di , in misura non inferiore al 90%; Parte_3
ritenere e dichiarare che non trattasi di infortunio in itinere;
rigettare le domande tutte rivolte nei confronti dell'appellante, ; Parte_2
in subordine ridurre le condanne erogate in primo grado nei confronti dell'appellante;
condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellato Parte_3
preliminarmente, dichiarare inammissibile, per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 342 e
348 bis c.p.c., gli appelli proposti da e;
Parte_1 Parte_2
3 nel merito, rigettare l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
atteso che l'appello appare ictu oculi infondato, condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. al pagamento in favore della deducente di una somma equitativamente determinata;
condannare e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
giudiziali e competenze professionali, oltre IVA, CPA e aumento forfettario del 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
ritenere e dichiarare improponibile, improcedibile, infondato, sia in fatto che in diritto,
l'appello, quanto meno relativamente al motivo di censura riguardante la Società concludente e, pertanto, rigettarlo;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, inammissibili tutte quelle domande e richieste solo oggi formulate, adottando le opportune e consequenziali statuizioni;
qualora venisse accolto l'appello di e , riformare Parte_1 Parte_2
e modificare anche le statuizioni che di riflesso coinvolgono la Società istante;
in tal caso, rideterminare gli importi da corrispondere sia a , che Parte_3
all' e, conseguentemente, condannarli a restituire in favore della in CP_3 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, tutte quelle somme già corrisposte ai predetti
4 in eccesso rispetto alla emananda decisione della Corte di Appello adita, gravate di interessi a far data dal pagamento fino al soddisfo.
con vittoria di spese, diritti ed onorari di questo grado del giudizio.
Conclusioni dell'appellato : CP_3
rigettare integralmente gli appelli proposti con atti notificati in data 26.4.2029 da Parte_1
e averso la sentenza n.ro 5724/18, resa dal Tribunale di
[...] Parte_2
Palermo in data 18.12.2018 e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione;
con vittoria dei compensi professionali relativi al presente grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5724 del 31.12.2018, il Tribunale di Palermo ha accolto parzialmente:
- la domanda di di condanna di Parte_3 Parte_1 [...]
e (oggi , rispettivamente Parte_2 Controparte_4 Controparte_1
conducente, proprietario e compagnia assicuratrice contro il rischio della responsabilità civile del veicolo ON SH 300 tg. DF78090 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, detratto quanto già erogato dall' , conseguiti al sinistro verificatosi a CP_3
Palermo il 21.7.2011, avente natura di infortunio in itinere;
- la domanda di , chiamato in causa da che, sostenuta la piena CP_3 Controparte_4
responsabilità di nella causazione del sinistro, ne ha chiesto la Parte_1
condanna, in via solidale con gli altri due convenuti, al rimborso della somma erogata all'attore.
5 Nel dettaglio, il Tribunale, valutato il compendio probatorio acquisito (segnatamente,
l'interrogatorio formale di le deposizioni testimoniali raccolte su Parte_3
iniziativa delle parti, il rapporto di incidente stradale stilato dalla della polizia municipale e i referti medici):
-ha accertato che il giorno 21.7.2011, intorno alle ore 18.45, nel cittadino viale Regione
Siciliana S.E., in prossimità dello svincolo per Bonagia, il motociclo ON SH 300 tg.
DJ84198 di colore bianco, privo di copertura assicurativa, condotto dal proprietario
[...]
e il motociclo, della medesima marca e modello, ON SH 300 tg. DF78090 di Parte_3
colore nero, di proprietà di condotto nell'occorso dal figlio di costui, Parte_2
privo di patente di guida, ebbero a scontrarsi “fianco contro fianco … Parte_1
(con la moto bianca dell'attore sulla sx intenta ad effettuare il sorpasso della honda nera del
” e che, in conseguenza del contatto, perso il controllo Parte_1 Parte_3
del proprio mezzo, “andò così a urtare il guard-rail sul margine sinistro della carreggiata,
scivolando sulla strada per oltre 60 m” (pag. 8 della sentenza impugnata);
- valutata l'incompletezza e la contraddittorietà dei dati istruttori, ha ritenuto non superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro prevista dall'art. 2054 comma II c.c., non avendo nessuna delle parti fornito la prova liberatoria richiesta dalla medesima norma;
-ha affermato la responsabilità di proprietario del motoveicolo Parte_2
ON SH 300 tg. DF78090, valutando gli accorgimenti da costui adottati “per impedire l'uso
6 del mezzo da parte del figlio” (pag. 17 della sentenza) insufficienti a sottrarlo alla presunzione fissata dal comma 3 dell'art. 2054 c.c.;
- in considerazione della previsione della clausola n. 2 delle condizion generali del contratto di assicurazione, polizza n. 7023500213574, la quale esclude l'operatività della copertura assicurativa se il conducente è privo di abilitazione alla guida, ha accolto la domanda di rivalsa formulata da già nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
e Pt_1 Parte_2
- recepite le conclusioni esposte dal consulente medico legale, ha accertato in 27 punti percentuali l'invalidità permanente residuata ad e in 420 giorni Parte_3
complessivi -dei quali i primi 120 di ITT e i rimanenti 300 suddivisi in tre periodi di pari estensione di ITP al 75%, al 50% e al 25%- la durata dell'inabilità temporanea;
- fatta applicazione dei valori indicati nelle tabelle milanesi del 2018 e tenuto conto dell'età
del danneggiato al momento del sinistro (23 anni), ha liquidato il danno non patrimoniale in complessivi € 195.903,00, di cui € 135.555,00 a titolo di danno biologico, € 33.888,00 quale personalizzazione accordata nella misura del 25% (in sentenza definita in alcuni punti
“personalizzazione”, in altri “componente morale”) ed € 26.469,00 per l'invalidità
temporanea assoluta e parziale;
- ha liquidato il danno patrimoniale in € 4.500,00 per danni al mezzo, € 90,00 per spese di rottamazione ed € 34,00 per spese mediche documentate;
7 - ha rigettato per difetto di adeguata dimostrazione le domande di risarcimento per perdita di capacità lavorativa specifica e di rimborso delle spese della fase pregiudiziale;
- ha computato gli interessi in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Corte di
Cassazione con sentenza n. 1712/1995 e ha liquidato il risarcimento in € 193.945,00 “per il
danno biologico, inclusa la componente morale”, € 30.286,00 per l'invalidità temporanea ed
€ 5.290,00 per danno patrimoniale;
- tenuto conto della percentuale di responsabilità del danneggiato, ha abbattuto gli importi del 50%, quantificando in € 96.972,00 il danno biologico da invalidità permanente,
comprensivo della personalizzazione, in € 15.143,50 il danno biologico da inabilità
temporanea e in € 2.645,00 i danni patrimoniali;
- ha attributo gli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale e danno biologico da inabilità
temporanea, quest'ultimo non riducibile “per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale,
dal momento che l' non indennizza questo tipo di pregiudizio” (pag. 19 della sentenza), CP_3
ad condannando i convenuti, sotto il vincolo della solidarietà al Parte_3
pagamento in favore di costui dell'importo complessivo di € 17.888,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della sentenza;
-acclarato che aveva costituito in favore del lavoratore infortunato una rendita CP_3
corrispondente a € 104.946,87 “maggiore del danno biologico liquidato nel corso del presente
giudizio (euro 96.972,00)”, ha statuito che “nulla è ulteriormente dovuto dai convenuti
8 all'attore a tale titolo essendo il danno integralmente già coperto dall'assicuratore Sociale e
mancando quindi il c.d. danno differenziale” (pag. 19 della sentenza);
-in accoglimento della domanda di surroga proposta da ai sensi dell'art. 1916 c.c., ha CP_3
condannato e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sotto il vincolo della solidarietà, a “rimborsare all' quanto complessivamente sborsato CP_3
dall'istituto per il sinistro per cui è causa, naturalmente nei limiti già evidenziati di quanto
l'ente ha versato quale valore capitale della rendita corrisposta per il danno biologico che
ammonta, come visto, ad € 104.946,87” (pag. 19 sentenza).
Avverso la sentenza, e hanno proposto separati appelli, di Pt_1 Parte_2
seguito riuniti.
Con motivi sostanzialmente coincidenti, lamentano gli appellanti:
1) l'erronea valutazione delle prove, che, sostengono, a una corretta lettura sorreggerebbero l'attribuzione della responsabilità esclusiva, o in linea gradata nettamente preponderante, di nella causazione del Parte_3
sinistro, per non aver mantenuto nel compimento della manovra di sorpasso un'adeguata distanza laterale dal veicolo sorpassato;
2) la qualificazione del sinistro come infortunio in itinere, ancorché alcuna delle parti avesse allegato e dimostrato ove si trovassero la sede di lavoro e il luogo di abitazione di costui, quale fosse il percorso usualmente seguito nel tragitto casa-lavoro, quale l'orario di cessazione dell'attività lavorativa, così che
9 l'intervento di e le domande da tale istituto spiegate avrebbero dovuto CP_3
essere disattese;
3) l'accoglimento della domanda di rivalsa proposta da Controparte_1
ancorché indimostrata fosse rimasta la rilevanza causale del mancato
[...]
conseguimento dell'abilitazione alla guida da parte di Parte_1
Chiedono quindi accertarsi, in uno alla piena operatività della polizza, “che
nessuna rivalsa poteva esercitare la compagnia di assicurazioni nei confronti
dell'appellante e del conducente, anche perché il sinistro è da addebitare ad
esclusiva responsabilità dell'attore” (atto di appello pag. 14);
4) l'eccessiva quantificazione dei postumi invalidanti e della inabilità
temporanea e l'errato riconoscimento della personalizzazione, non avendo l'attore offerto dimostrazione della ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali giustificare l'incremento.
Il solo proprietario del motoveicolo, ha altresì contestato: Parte_2
5) la valutazione dell'inadeguatezza delle cautele adottate per impedire al figlio di adoperare il motociclo e chiede accertarsi, previa escussione a testimone della moglie l'intervenuto superamento della presunzione Testimone_1
di responsabilità del proprietario del veicolo posta dal comma 3 dell'art. 2054
c.c..
10 Ricostituitosi il contraddittorio e Parte_3 Controparte_1
si sono opposti all'accoglimento dei gravami. CP_3
Al vaglio delle questioni è opportuno premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II
c.p.c., si è formato il giudicato interno sul rigetto delle domande di risarcimento del danno patrimoniale per i profili attinenti alla dedotta perdita della capacità lavorativa specifica e al rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale.
Le impugnazioni sono meritevoli di limitato accoglimento.
Procedendo gradatamente secondo la tecnica dei punti di motivazione, vale osservare:
- Primo motivo di appello. In tema di scontro tra veicoli, vige nel nostro ordinamento la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, superabile con la positiva dimostrazione della piana conformazione della condotta di guida alle regole prudenziali del codice della strada. Il ricorso al criterio sussidiario dell'eguale concorso di colpa dei conducenti di cui all'art. 2054 comma II c.c., necessitato nell'ipotesi “in cui le risultanze
probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due
conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del
sinistro” (Cass. 31.3.2025 n. 8458, per menzionare solo una tra le più recenti) recede, dunque,
a fronte della dimostrazione dell'accertamento concreto della colpa esclusiva di uno dei conducenti (Cass. 24.1.2025 n. 1785).
11 Poste tali premesse in diritto, la rivisitazione del quadro probatorio sollecitata dagli appellanti non conduce a conclusioni diverse da quelle espresse dal Tribunale, là ove annota che gli
“scarni e contraddittori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria” non consentono di
“pervenire né ad una dichiarazione di completa responsabilità di né Parte_1
a ritenerlo esente da ogni responsabilità. Non è possibile nemmeno stabilire una chiara linea
di demarcazione tra le rispettive quote di responsabilità dei centauri coinvolti, sì che soccorre
in questo caso la presunzione di pari responsabilità di cui all'art 2054 c.c.” (pag. 7 della sentenza)
Le prove raccolte, invero, se confermano la verificazione del sinistro, non sono invece sufficienti a ricostruirne in modo certo la dinamica.
Più in dettaglio:
- la Polizia Municipale intervenuta sui luoghi dopo l'incidente -rilevate le tracce presenti sulla carreggiata, le quali segnalavano un lungo scivolamento sull'asfalto dei mezzi con spostamento verso sinistra;
accertate le deformazioni presenti sulla carrozzeria dei veicoli;
raccolte le sommarie informazioni rese dai due conducenti e di un astante, Controparte_6
segnala nel proprio rapporto di non adottare provvedimenti sanzionatori “in
assenza di riscontri oggettivi e in presenza di dichiarazioni contrastanti, non
potendo stabilire i comportamenti degli attori del sinistro nelle fasi
antecedenti all'urto” e procede a una ricostruzione sommaria degli eventi
12 secondo cui i due veicoli, i quali precedevano lungo la medesima direttrice di marcia su Viale Regione Siciliana, “giunti poco prima dello svincolo Bonagia,
entravano in collisione laterale rovinando sulla carreggiata;
circa 60 m prima
del punto in cui i due mezzi venivano ritrovati riversi sulla carreggiata veniva
rinvenuta una scalfittura riferibile al motociclo targato DJ vv 84198 che
prima di arrestarsi nella posizione di quiete urtava contro il guardrail sul
margine sinistro della carreggiata procurandosi i danni su ambo le fiancate
mentre il motociclo targato DF 78090 presentava danni sulla fiancata
sinistra”;
- né miglior luce sui fatti deriva dalle sommarie informazioni testimoniali rese dalle parti agli agenti accertatori avendo riferito di aver guardato lo specchietto retrovisore prima di effettuare Parte_1
una manovra di sorpasso, ma non di aver azionato l'indicatore di direzione – “circolavo nella
normale corsia di marcia ad una velocità moderata. Poco prima del fioraio “Vital Flor”,
avevo intenzione di effettuare una manovra di sorpasso di un'autovettura. Guardavo tramite
lo specchietto se da dietro giungessero veicoli, non notando nessun veicolo mi spostavo verso
sinistra, durante questa fase venivo colpito verosimilmente sulla parte posteriore del
motoveicolo, facendo rovinare al suolo. Preciso che prima del contatto con l'altro
motoveicolo, mi trovavo al centro della mezzeria” e di procedere Pt_3 Parte_3
“impegnando la corsia di sorpasso posto vicino alla linea longitudinale di mezzeria. Giunto
13 voi nella prossimità dello svincolo Bonalgia effettuavo il sorpasso di un motociclo ON SH
di colore nero il quale conducente mentre io ero in fase di sorpasso inspiegabilmente si
spostava da destra verso sinistra e nel momento in cui giungevo all'altezza del manubrio
toccavamo con i rispettivi manubri perdendo reciprocamente il controllo dei motocicli”;
- il teste che in sede di dichiarazioni spontanee rese alla Controparte_6
Polizia Stradale ha dichiarato “[…] notavo un'ON SH di colore nero, con
due persone a bordo, un ragazzo e una ragazza, che percorrevano la parte
destra della carreggiata all'interno della corsia riservata ai mezzi pubblici
[…] L'ON SH di colore bianco si trovava poco più indietro. […] Giunti
all'altezza del vivaio il conducente del motociclo di colore nero (quello che
circolava all'interno della corsia riservata), improvvisamente scartava a
sinistra […] e nel compiere tale manovra non poneva in essere alcun
accorgimento per evitare di creare intralcio, infatti collideva con l'ON SH
di colore bianco”, escusso come testimone in giudizio ha descritto una dinamica parzialmente diversa, collocando non sulla Parte_1
corsia di emergenza, ma su quella di marcia ordinaria, e Parte_3
sulla corsia di sorpasso e riferendo “la moto con a bordo due persone si
spostava verso la corsia di sorpasso senza presegnalare la manovra, tant'è
che è andato a urtare contro l'altra moto già presente lungo la corsia di
sorpasso. La moto con le due persone a bordo si trovava nella corsia di marcia
14 ordinaria e si è spostato verso la corsia di sorpasso senza segnalare la
manovra […] la moto investita dell'attore percorreva la corsia di sorpasso,
la moto investitrice mentre percorreva la corsia ordinaria era più vicina alla
corsia di emergenza, mentre la moto investitrice era più verso il guardrail. La
moto investitrice con due persone a bordo ha urtato contro l'altra moto con
la parte centrale sinistra. Posso dire che le due moto si sono quasi affiancate.
A seguito dell'affiancamento la moto con a bordo il solo conducente ha
cominciato a sbandare ed è finito sotto il guardrail nella corsia di sorpasso”;
- terza trasportata sul veicolo condotto dal ha Persona_2 CP_7
riferito che nell'occorso erano intenti a percorrere il Viale Regione Siciliana
“nella corsia centrale” preceduti da “una Micra di colore rosso” e di essere stati “tamponati da tergo”. “Il sig. stava per effettuare un Parte_1
sorpasso ma non sono in grado di ricordare se avesse azionato l'indicatore di
direzione. La strada ha un'unica carreggiata, due corsie e una corsia di
emergenza. L'andamento era rettilineo nella parte centrale della corsia prima
del sorpasso abbiamo subito l'urto. Il mio fidanzato guardò lo specchietto
retrovisore e io pensai che volesse effettuare un sorpasso ma ci fu l'urto. …
C'eravamo noi nella corsia centrale, davanti a noi la Micra accanto a noi non
c'era altro motore”. Come correttamente rilevato dal Tribunale questa deposizione urta contro i pochi dati certi restituiti dall'istruttoria, tutti
15 convergenti nel descrivere uno scontro laterale tra i mezzi: non solo, infatti,
questa è la descrizione fornita poco dopo i fatti dai due conducenti, ma, come riportato nel rapporto di incidente della P.M., sulla fiancata dei motoveicoli si concentrano le deformazioni più evidenti riportate dai mezzi;
consta poi che in conseguenza dell'urto i due motocicli sono scivolati per molti metri (60)
verso sinistra prima di arrestarsi sotto il guard-rail, evoluzione questa difficilmente compatibile con un tamponamento, soprattutto per il veicolo proveniente da tergo.
In difetto di precise indicazioni riguardo alla porzione di carreggiata percorsa dai veicoli e alle manovre da ciascuno effettivamente compiute, non resta che confermare quanto già
correttamente evidenziato dal Tribunale, ovvero che non è possibile stabilire se il contatto laterale “sia stato dovuto ad un repentino ed immotivato spostamento del convenuto verso sx
(come riferito dal teste oppure al fatto che l'attore stesse effettuando il sorpasso CP_6
troppo in aderenza al veicolo sorpassato, oppure il di stesse effettuando il sorpasso Pt_3
non avvedendosi che anche il mezzo che stava sorpassando aveva a sua volta già iniziato una
manovra di sorpasso, oppure vi sia stata una varia combinazione di tutti questi elementi”
(pag. 10 della sentenza).
- Secondo motivo di appello. Provato l'intervento dell'assicuratore sociale, il quale, avendo indennizzato il lavoratore -mediante costituzione di una rendita in suo favore-, si è poi surrogato a costui ai sensi dell'art. 1916 c.c. agendo nei
16 confronti del responsabile del sinistro e della compagnia RCA, difetta un sostanziale interesse degli appellanti, in ogni caso obbligati al ristoro delle conseguenze lesive (nei limiti della quota di corresponsabilità nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.), a coltivare tale specifico motivo di censura. La
surrogazione dell'assicuratore sociale, invero, in altro si sostanzia se non in una successione a titolo particolare nel diritto di credito risarcitorio spettante all'assicurato, così che, in assenza di rilevi a opera dell'interessato, il danneggiante non è titolare di un interesse qualificato a identificare,
diversamente da quanto operato dalle parti direttamente interessate, il soggetto nei cui confronti eseguire l'obbligazione risarcitoria.
-Terzo motivo di impugnazione. La domanda di rivalsa proposta dalla compagnia assicurativa
è stata correttamente accolta dal Tribunale in forza della clausola n. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione sottoscritto da che esclude l'operatività Parte_2
della copertura assicurativa offerta dalla polizza r.c.a. “se il conducente non è abilitato alla
guida a norma delle vigenti disposizioni di legge”.
Sulla scorta di tale regola negoziale, che recide la necessità di un accertamento della rilevanza causale del mancato conseguimento della patente di guida, non previsto dai contraenti, e tenuto conto che che il giorno 21.7.2011 si trovava alla guida del Controparte_8
motociclo ON SH 300 di proprietà del padre, non aveva conseguito la patente di guida -il dato, peraltro incontestato, è stato appurato dai Vigili Urbani-, fondata è la pretesa della
17 compagnia di assicurazioni ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 144 comma II D.Lgs.
7.9.2005 n. 209, norma che, se preclude all'impresa di assicurazioni di opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione,
ne fa invece salvo il “diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
- Motivo di impugnazione specificamente proposto da Parte_2
Non ricorrono le condizioni per l'esonero da responsabilità del proprietario del veicolo.
Occorre al riguardo muovere dal consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità del proprietario del veicolo può essere esclusa solo a fronte della “prova di
specifici comportamenti del proprietario ostativi alla circolazione del veicolo” (Cass
2/12/2021, n.38071, di “un comportamento ostativo, specificamente inteso a impedire la
circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario
non possa risultare superata” (Cass. civ. 6/3/2018 n. 5180), dovendo interpretarsi la circostanza che il veicolo sia stato messo in circolazione contro la volontà del proprietario menzionata dall'art. 2054 comma III “nel senso non di circolazione “invito domino”, bensì
di circolazione “prohibente domino”, dovendo cioè essere provato che la circolazione è
avvenuta contro la volontà del proprietario e non semplicemente senza il suo consenso. Tale
volontà contraria deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo inteso
18 a vietare e impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele” Cass. civ. sez.
VI, 9/10/2015, n.20373 (in termini anche Cass.
7.7.2006 n. 15521, Cass. 14 .
7.2011 n. 15478).
Ciò chiarito, sostiene il proprietario di aver nascosto il doppione delle chiavi e il libretto di circolazione del motociclo in un cassetto chiuso a chiave al fine di evitare che potesse servirsene il figlio, il quale già in altre occasioni aveva utilizzato il motoveicolo senza il suo consenso, venendo anche sanzionato perché privo di abilitazione alla guida.
Per comprovare la circostanza ha articolato trova testimoniale con un artigiano, Tes_2
, il quale ha confermato di aver riparato un cassetto, cambiando “la serratura che era
[...]
stata forzata (scardinata)”. Sono, inoltre, stati escussi all'epoca fidanzata Persona_2
di e , amico di famiglia, i quali hanno riferito, sia Parte_1 Testimone_3
pur con accenti leggermente diversi, di un rapporto di conflittualità tra padre e figlio.
Questi i dati acquisiti, ai quali alcun ulteriore supporto avrebbe offerto l'escussione testimoniale di di e madre di non Testimone_4 Pt_2 Parte_1
essendo necessario acclarare ulteriormente i fatti, ma valutarne l'attitudine a dimostrare non solo la contrarietà del proprietario alla circolazione del mezzo, ma anche -e soprattutto-
l'adeguatezza delle prescelte misure ostative, deve escludersi che i blandi accorgimenti adottati da integrino un'efficace condotta impeditiva della Parte_2
circolazione del motociclo. La circostanza allegata dallo stesso che il Parte_2
figlio, privo di patente, avesse più volte utilizzato il mezzo senza il suo consenso, avrebbe
19 dovuto ragionevolmente indurre il genitore ad altri e più stringenti accorgimenti che non il semplice nascondere le chiavi all'interno di un cassetto chiuso a chiave.
- Quarto motivo di appello.
Nel liquidare il risarcimento per il danno non patrimoniale, il Tribunale ha chiarito di:
* aver fatto applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'edizione aggiornata al 2018;
* aver adottato quali parametri liquidatori i dati emersi in sede istruttoria, ovvero 27 punti di invalidità permanente ed età del danneggiato al momento del sinistro (23 anni);
* aver aumentato il risarcimento del 25% a titolo di personalizzazione.
Appliiate tali coordinate ai valori indicati nelle tabelle, il risarcimento accordato al danneggiato a titolo di danno biologico, pari a € 135.555,00, corrisponde al riconoscimento congiunto di danno biologico (punto base € 3.944,80) e sofferenza morale (punto base aumentato del 43%, € 5.641,06). Applicato a tale ultimo valore il demoltiplicatore correlato all'età (0,890) si perviene infatti al risultato indicato in sentenza (5.641,06 x 27 x 0,890 =
135.555,00). L'incidenza del danno morale è invece pari a € 40.761,46, ovvero alla differenza tra € 135.555,00 ed € 94.793,54, importo ottenuto procedendo con il medesimo criterio, ma facendo applicazione del punto base (3.944,80 x 27 x 0,89 = 94.793,54).
All'importo come sopra calcolato (135.555,00) il Tribunale ha poi aggiunto un aumento a titolo di personalizzazione, precisando di aver con ciò voluto tener conto “dei profili di
patimento e di sofferenza morale ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiato
20 anche alla luce degli elementi forniti dall'attore nel corso dell'istruttoria (si veda la prova
per testi col teste in atti)” (pag. 12 della sentenza impugnata), della Testimone_5
misura del 25% (pari a € 33.888,00), pervenendo al risultato finale di € 169.443,00 anch'esso indicato a pag. 12 della sentenza.
La verifica dei dati numerici consente di superare le incertezze definitorie che riguardano l'aumento del 25%, talora definito in sentenza come personalizzazione, altre volte invece come danno morale, essendo emerso che entrambe le componenti di danno sono state riconosciute in favore di Tuttavia, come in più occasioni chiarito dalla Parte_3
Suprema Corte, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le “conseguenze
dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero,
“conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel
particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso
il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”: se tutte tali conseguenze, indifferentemente, «costituiscono un danno non patrimoniale … la liquidazione
delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, … la
liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio
sofferto». In questo quadro, «la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi
attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una
conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito
una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno
21 biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita,
adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua
"personalizzazione"». (Cass. civ. sez III, 27.3.2018 n. 7513). Pertanto, “le conseguenze
dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non
giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento» perché la liquidazione di
tali conseguenze è ricompresa nel risarcimento tabellare;
solo le conseguenze 'peculiari'
possono determinare una maggiorazione, sempre che abbiano formato oggetto di specifica
prova; «l'operazione di 'personalizzazione' impone al giudice far emergere e valorizzare,
dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e
probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze
di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze
'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle
previsioni tabellari” (Cass. civ. sez. III 4.11.2025 n. 29135).
Se, dunque al fine della personalizzazione del risarcimento, è necessario che il pregiudizio risentito dall'infortunato si connoti di profili del tutto peculiari, nella vicenda oggetto di esame non sono emersi elementi che giustifichino l'attribuzione di una posta liquidatoria a tale titolo.
I fatti riferiti dalla teste , suocera di -“mio Testimone_5 Parte_3
genero a seguito dell'incidente è caduto in depressione anche perché gli avevano detto che
gli avrebbero amputato la gamba e poi anche il resto del corpo è pieno di ferite e parti del
corpo bruciate. Mio genero era un modello, aveva un bel fisico e adesso lui si vede malconcio
22 e si vergogna a mettersi in costume e a farsi guardare dai propri figli e in generale dai
bambini che qualche volta lo imitano nello zoppicare. … prima dell'incidente faceva pesca
subacquea si divertiva adesso invece non fa più niente. Ogni tanto andava a giocare a pallone
ma adesso non lo può fare … a seguito dell'incidente mio genero ha cambiato il suo stile di
vita non esce più, non vuole uscire sta male lui e fa star male la sua famiglia”- lasciano invero emergere, descrivendone la concreta declinazione, unicamente la condizione di sofferenza interiore patita dall'infortunato in termini di iniziale ansia e paura e, poi, di perdurante disistima, imbarazzo, anedonia, tutte componenti meritevoli di valorizzazione con riguardo al diverso profilo della sofferenza morale -correttamente liquidato dunque dal Tribunale- mentre la perduta possibilità di dedicarsi alla pesca subacquea o al gioco del pallone non si distacca dalle conseguenza ordinarie del danno all'integrità psico-fisica stimata in 27 punti percentuali e determinata da lesioni simili a quelle patite da come descritte dal Parte_3
c.t.u. medico legale (“Frattura esposta a pluriframmentaria gamba sinistra con perdita di
sostanza ossea tibiale e vasta ferita lacero contusa con lacerazione del muscolo gemello
mediale e sofferenza dei tessuti molli;
frattura composta dell'arco posteriore sinistro di
seconda vertebra cervicale dell'apofisi spinosa della prima vertebra dorsale;
danno estetico
molto evidente per gli esiti cicatriziali della gamba sinistra correlati alla perdita di sostanza
e tali da aver deformato il profilo anatomico della gamba”) dovendo considerarsi alla stregua di evenienza “indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica”
(attingendo nuovamente a Cass. civ., 27.3.2018 n. 7513).
23 Non ricorrendo le condizioni per accordare all'infortunato la personalizzazione del danno biologico, la misura del risarcimento al cui pagamento sono stati condannati i convenuti deve essere decurtata dell'importo di € 33.888,00, anzi, stante la pari Parte_1
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro e la corrispondente contrazione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'importo di € 16.944,00 (50% di
€ 33.888,00).
Ciò chiarito è ancora necessario specificare che quando, in caso di infortunio in itinere,
insieme al danneggiato che reclama le poste di danno differenziale (ovvero non coperte dall'intervento dell' ), agisca anche l'assicuratore sociale per recuperare quanto versato CP_3
al lavoratore, occorre procedere all'identificazione delle poste a ciascuno dei creditori spettanti secondo criteri di omogeneità. Ciò in quanto il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, include nell'indennizzo erogato dall esclusivamente il danno biologico, inteso come "lesione - CP_3
pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della
persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali". La nozione legislativa di danno biologico che si ricava dal D.Lgs. n.
38 comprende, pertanto, sia la lesione statica -tanto quella standard tanto quella peculiare in relazione al caso concreto-, sia le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, mentre appaiono escluse voci che pure concorrono a disegnare il perimetro civilistico del danno non patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria
24 (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto la soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale. Per
tale ragione la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “in tema di danno cd. differenziale, la
diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed CP_3
il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme
versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del
pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di
merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale
danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo CP_3
presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli
altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto,
…, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno
civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno
biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola
quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass. civ. CP_3
2/4/2019, n.9112 la quale, in motivazione, chiarisce che “nella comparazione tra danno
civilistico e indennizzo ”, si deve procedere “(una volta escluso il danno morale) al CP_3
raffronto tra danno biologico in tutte le sue componenti (menomazione all'integrità
psicofisica, sia standard che peculiare in relazione al caso concreto, e alterazione degli
25 aspetti dinamico-relazionale) e copertura assicurativa” e, dunque, raffrontando, al fine di determianre l'ammontare del danno differenziale, gli importi liquidati a titolo di danno biologico permanente e personalizzazione del danno biologico, da una parte, e l'indennizzo
, dall'altra. CP_3
Tenuto conto dei corretti criteri guida e del rigetto della domanda di personalizzazione del danno, il Tribunale:
- avrebbe dovuto limitare il risarcimento spettante all'infortunato a titolo di danno non patrimoniale al solo danno biologico quantificato in funzione del punto c.d. base (€ 94.793,54)
+ danno morale (40.761,46), per complessivi € 135.555,00, oltre interessi da tardato pagamento computati sulla sorte capitale dapprima devalutata, quindi rivalutata anno per anno onde fungere da montante per il computo degli interessi (secondo il criterio esposto in sentenza e non censurato) e così pari, alla data della pronunzia di primo grado, a € 145.854,22;
importo che, abbattuto della metà onde tener conto della partecipazione colposa dell'infortunato nella verificazione del sinistro, identifica in € 72.927.11 l'importo a costui spettante a titolo di risarcimento del danno;
- nulla avrebbe dovuto riconoscere a titolo di personalizzazione;
- avrebbe dovuto riconoscere al danneggiato a titolo di danno differenziale, oltre al danno patrimoniale e al danno da inabilità temporanea (in effetti a costui correttamente liquidati)
anche il risarcimento per il danno morale, ricompreso nel c.d. punto pesante adottato per la liquidazione del danno biologico danno morale, che scomputato e isolato ammonta, come
26 sopra visto a € 40.761,46. In difetto di impugnazione a opera dell'unico interessato,
[...]
tale statuizione non è tuttavia suscettibile di revisione;
Parte_3
- non avrebbe dovuto liquidare a , che si surroga nel medesimo credito spettante CP_3
all'infortunato, un importo., a titolo il danno biologico, superiore a quello a costui dovuto e dunque a € 72.927,11.
Per quanto la statuizione di condanna al pagamento in favore di di € 104.946,87, CP_3
importo superiore a quanto computato (sia pure erroneamente essendovi ricompresa la personalizzazione) in favore dell'infortunato (€ 96.972,00) non abbia formato oggetto di specifica censura, l'impugnazione con la quale gli appellanti chiedono di essere assolti da ogni domanda consente, e anzi impone, la complessiva rivalutazione del quantum.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'impugnazione la somma per cui è condanna solidale a carico di e in favore di deve essere ridotta Pt_1 Parte_2 CP_3
a € 72.927,11, oltre interessi al saggio legale dal dì della pronunzia di primo grado sino al dì
dell'effettiva corresponsione.
Entro il medesimo minor importo resta rideterminata e circoscritta l'accoglimento della domanda di rivalsa di nei confronti di e Controparte_1 Parte_2
Parte_1
Considerato il limitato accoglimento dell'impugnazione e l'esito complessivo del giudizio,
che ha visto minimamente ridotto l'importo per cui è condanna, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di ¾ le spese di lite nei rapporti tra gli appellanti e le altre parti
27 processuali, dovendo il rimanente ¼ liquidato, in favore di ciascuno degli appellanti, in €
4201,00 di cui € 201,00 per esborsi, € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, ed € 2.000,00 per la fase decisionale, già comprensivi dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2 d.m. n. 55/2014, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, essere posto a carico solidale di Controparte_1 Parte_3
e .
[...] CP_3
Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dagli avvocati Franco Giordano e
NO IP dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento degli appelli separatamente proposti da e Parte_1
, notificati il 26 aprile 2019 a , Parte_2 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale Palermo n. 5724 del Controparte_1 CP_3
31.12.2018:
- ridetermina in 72.927,11, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado sino al dì dell'effettiva corresponsione, l'importo per cui è condanna solidale a carico di e;
Parte_2 Parte_1
- limita al medesimo importo di 72.927,11 l'accoglimento della domanda di rivalsa di nei confronti degli appellanti Controparte_1 Parte_1
28 - compensa in ragione di 3/4 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna
[...]
, e , sotto il vincolo della solidarietà, Parte_3 Controparte_1 CP_3
alla refusione in favore di ciascuno degli appellanti del restante 1/4, liquidato in € 4.201,00,
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese in favore dagli avvocati Franco Giordano e
NO IP dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 7 novembre 2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
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