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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7088/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7088/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]; e
(C.F. , nato in [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a CO NZ, Via Petrarca n. 33, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eva Baratta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via Gaslini n. 1, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casablanca (Marocco) il giorno 22/06/2011 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CO NZ al n. 30 P. 2 S. C anno 2022;
- ordinare al Comune di CO NZ di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
1) La casa coniugale posta in locazione viene assegnata alla Signora con i beni e gli arredi ivi Pt_1 contenuti;
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
2) I figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre nella casa familiare sita in CO NZ alla via Petrarca n. 33;
3) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei lori bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé. ONERI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI E FREQUENTAZIONE DEI MINORI 4) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio la somma di € 300,00 Pt_2 per un importo complessivo di € 600,00 entro il giorno 1 (UNO) di ogni mese, somma che dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici Istat e che sarà versata sul conto corrente intestato alla sig.ra con le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...]; Pt_1
5) Il signor e la sig.ra contribuiranno congiuntamente nella misura del 50% delle spese Pt_2 Pt_1 extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza nel maggio 2018 e la predetta somma verrà sempre versata al genitore che ha anticipato la spesa straordinaria, salvo difficoltà economiche evidenti a partecipare da parte di uno dei due genitori;
6) i genitori concordano che l'assegno unico per i minori verrà versato interamente al 100% dal padre alla madre sig.ra Pt_1
7) Il padre potrà frequentare i figli ogni volta che lo vorrà, previo avviso alla madre e rispettando gli impegni dei figli ma ad ogni modo li terrà con sè :
- Il mercoledì dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena non oltre le 20.30;
- La domenica sera dalle ore 9.30 sino alle ore 20.00 dopo aver cenato;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo concordando il periodo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, il prossimo Natale sarà con la mamma e il Capodanno con il papà salvo esigenze diverse o richieste dell'altro genitore;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, la prossima Pasqua 2025 sarà con la mamma mentre il giorno di Pasquetta con il papà salvo esigenze diverse e/o richieste dell'altro genitore;
- Le feste musulmane verranno trascorse in modo alternato con ciascun genitore;
- Il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso con un unico genitore ad anni alterni non tenendo conto della cadenza delle frequentazioni concordate;
- Tutte le attività extrascolastiche dei bambini e visite mediche degli stessi verranno seguite dalla madre salvo possibilità del padre di poterli condurre personalmente;
8) i coniugi prestano fin da ora ogni assenso per il rilascio e/o rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, con relativa iscrizione dei figli minori. CASA CONIUGALE E CONTRATTO DI LOCAZIONE
9) Le parti dichiarano che il canone di locazione pari all'importo di € 781,00 mensile oltre al conguaglio annuale di circa € 530,00 verrà ripartito tra i coniugi al 50% ciascuno sino a quando il Sig. Pt_2 manterrà la residenza presso la casa coniugale;
Il sig. ha lasciato la casa coniugale dal luglio 2025 mantenendo ad oggi ancora la residenza Parte_2 presso la casa familiare.
10) Le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto e con l'esecuzione di quanto sopra, di avere regolato e definito ogni loro altro reciproco rapporto di natura patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per il titolo di cui alla presente procedura;
11) I coniugi danno atto di non avere diritto ad alcun assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di essere indipendenti e autonomi economicamente;
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 430/2025 del 20.03.2025 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 24.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 03.11.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 22 Parte_1 Parte_2 giugno 2011 (atto n. 30 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di CO NZ), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CO NZ, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7088/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]; e
(C.F. , nato in [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a CO NZ, Via Petrarca n. 33, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eva Baratta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via Gaslini n. 1, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casablanca (Marocco) il giorno 22/06/2011 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CO NZ al n. 30 P. 2 S. C anno 2022;
- ordinare al Comune di CO NZ di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
1) La casa coniugale posta in locazione viene assegnata alla Signora con i beni e gli arredi ivi Pt_1 contenuti;
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
2) I figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre nella casa familiare sita in CO NZ alla via Petrarca n. 33;
3) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei lori bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé. ONERI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI E FREQUENTAZIONE DEI MINORI 4) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio la somma di € 300,00 Pt_2 per un importo complessivo di € 600,00 entro il giorno 1 (UNO) di ogni mese, somma che dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici Istat e che sarà versata sul conto corrente intestato alla sig.ra con le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...]; Pt_1
5) Il signor e la sig.ra contribuiranno congiuntamente nella misura del 50% delle spese Pt_2 Pt_1 extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza nel maggio 2018 e la predetta somma verrà sempre versata al genitore che ha anticipato la spesa straordinaria, salvo difficoltà economiche evidenti a partecipare da parte di uno dei due genitori;
6) i genitori concordano che l'assegno unico per i minori verrà versato interamente al 100% dal padre alla madre sig.ra Pt_1
7) Il padre potrà frequentare i figli ogni volta che lo vorrà, previo avviso alla madre e rispettando gli impegni dei figli ma ad ogni modo li terrà con sè :
- Il mercoledì dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena non oltre le 20.30;
- La domenica sera dalle ore 9.30 sino alle ore 20.00 dopo aver cenato;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo concordando il periodo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, il prossimo Natale sarà con la mamma e il Capodanno con il papà salvo esigenze diverse o richieste dell'altro genitore;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, la prossima Pasqua 2025 sarà con la mamma mentre il giorno di Pasquetta con il papà salvo esigenze diverse e/o richieste dell'altro genitore;
- Le feste musulmane verranno trascorse in modo alternato con ciascun genitore;
- Il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso con un unico genitore ad anni alterni non tenendo conto della cadenza delle frequentazioni concordate;
- Tutte le attività extrascolastiche dei bambini e visite mediche degli stessi verranno seguite dalla madre salvo possibilità del padre di poterli condurre personalmente;
8) i coniugi prestano fin da ora ogni assenso per il rilascio e/o rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, con relativa iscrizione dei figli minori. CASA CONIUGALE E CONTRATTO DI LOCAZIONE
9) Le parti dichiarano che il canone di locazione pari all'importo di € 781,00 mensile oltre al conguaglio annuale di circa € 530,00 verrà ripartito tra i coniugi al 50% ciascuno sino a quando il Sig. Pt_2 manterrà la residenza presso la casa coniugale;
Il sig. ha lasciato la casa coniugale dal luglio 2025 mantenendo ad oggi ancora la residenza Parte_2 presso la casa familiare.
10) Le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto e con l'esecuzione di quanto sopra, di avere regolato e definito ogni loro altro reciproco rapporto di natura patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per il titolo di cui alla presente procedura;
11) I coniugi danno atto di non avere diritto ad alcun assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di essere indipendenti e autonomi economicamente;
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 430/2025 del 20.03.2025 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 24.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 03.11.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 22 Parte_1 Parte_2 giugno 2011 (atto n. 30 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di CO NZ), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CO NZ, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi