Art. 4.
Gli ufficiali saranno presi in esame dp una commissione giudicatrice che provvedera' a compilare appositi graduatoria per i rispettivi gradi dopo aver valutato i seguenti titoli:
a) benemerenze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, campagne di guerra;
b) qualita' militari e professionali;
c) titolo di studio.
Per detti titoli potra' essere assegnato complessivamente a ciascun candidato un massimo di 100 punti, ripartiti come segue:
25 punti per titoli di cui alla lettera a);
40 punti per titoli di cui alla lettera b);
35 punti per titoli di cui alla lettera c).
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno una votazione non inferiore a 60/100.
Gli ufficiali saranno presi in esame dp una commissione giudicatrice che provvedera' a compilare appositi graduatoria per i rispettivi gradi dopo aver valutato i seguenti titoli:
a) benemerenze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, campagne di guerra;
b) qualita' militari e professionali;
c) titolo di studio.
Per detti titoli potra' essere assegnato complessivamente a ciascun candidato un massimo di 100 punti, ripartiti come segue:
25 punti per titoli di cui alla lettera a);
40 punti per titoli di cui alla lettera b);
35 punti per titoli di cui alla lettera c).
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno una votazione non inferiore a 60/100.