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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7289/25 R.G. Vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.5.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 22 giugno 1964 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Raffaela Giussani del Foro di Modena presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Pireo (Grecia) il 19.2.1965
Persona_1
Cod. Fisc. - residente in [...]– Pireo - Grecia con l'Avv. Raffaela Giussani del Foro di Modena presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Opera il 3.10.1987 (anno 1987 atto n. 5 reg. parte 1 serie Ufficio 1)
pagina 1 di 3 □ separati consensualmente con verbale in data 3 marzo 1994 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 15 marzo 1994
FATTO I coniugi sopra indicati, entrambi residenti all'estero da oltre vent'anni, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 giugno 2025 ai sensi dell'art 5 del regolamento Roma III n. 1259/2010 e successive modificazioni hanno optato per l'applicazione della legge italiana. Hanno dato atto che la signora dopo la separazione si è trasferita definitivamente nel Parte_2 suo paese natale, la Grecia, dove vive da oltre trent'anni, mentre il sig. dal 2003 è Parte_1 iscritto all'AIRE del Comune di Torre del Benaco. I coniugi hanno dato atto di non avere alcun rapporto patrimoniale da definire, essendo decorsi oltre trent'anni dalla separazione come da documentazione in atti, non essendo nessuno di loro residente in Italia, e non avendo beni in comune. I coniugi hanno unicamente chiesto congiuntamente lo scioglimento del vincolo matrimoniale, essendo interesse di entrambi ottenere la pronuncia di scioglimento. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non esiste più da oltre trent'anni e non si è mai ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita essendo evidente l'interesse delle parti alla cessazione del vincolo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Opera in data 3 ottobre 1987 da e matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Opera Anno 1987 al n. 5 Parte 1 Serie Ufficio 1
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di procedura
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 2 di 3 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.5.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 22 giugno 1964 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Raffaela Giussani del Foro di Modena presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Pireo (Grecia) il 19.2.1965
Persona_1
Cod. Fisc. - residente in [...]– Pireo - Grecia con l'Avv. Raffaela Giussani del Foro di Modena presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Opera il 3.10.1987 (anno 1987 atto n. 5 reg. parte 1 serie Ufficio 1)
pagina 1 di 3 □ separati consensualmente con verbale in data 3 marzo 1994 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 15 marzo 1994
FATTO I coniugi sopra indicati, entrambi residenti all'estero da oltre vent'anni, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 giugno 2025 ai sensi dell'art 5 del regolamento Roma III n. 1259/2010 e successive modificazioni hanno optato per l'applicazione della legge italiana. Hanno dato atto che la signora dopo la separazione si è trasferita definitivamente nel Parte_2 suo paese natale, la Grecia, dove vive da oltre trent'anni, mentre il sig. dal 2003 è Parte_1 iscritto all'AIRE del Comune di Torre del Benaco. I coniugi hanno dato atto di non avere alcun rapporto patrimoniale da definire, essendo decorsi oltre trent'anni dalla separazione come da documentazione in atti, non essendo nessuno di loro residente in Italia, e non avendo beni in comune. I coniugi hanno unicamente chiesto congiuntamente lo scioglimento del vincolo matrimoniale, essendo interesse di entrambi ottenere la pronuncia di scioglimento. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non esiste più da oltre trent'anni e non si è mai ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita essendo evidente l'interesse delle parti alla cessazione del vincolo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Opera in data 3 ottobre 1987 da e matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Opera Anno 1987 al n. 5 Parte 1 Serie Ufficio 1
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di procedura
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 2 di 3 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 3 di 3