Articolo 5 della Legge 11 maggio 1971, n. 390
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 luglio 1971
Art. 5.
Dopo l' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 20-bis. - La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dello articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare".
Entrata in vigore il 9 luglio 1971