Art. 5.
Dopo l' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 20-bis. - La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dello articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare".
Dopo l' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 20-bis. - La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dello articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare".