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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.02.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 5241/2023 (ivi riuniti i proc.nn. 5242-5243-5244-5245)
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
E rapp.ti e difesi dall' Avv. Simona Maria Lucia,
[...] Parte_5 come in atti
- Ricorrente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Fulvio Moizo, Avv. Cavaliere Maria Francesca e Avv.
Claudio Moizo
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 31.08.2023 e riuniti in corso di causa per identità delle questioni giuridiche trattate, i lavoratori in epigrafe hanno agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“... in via preliminare accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, anche a seguito di espletanda istruttoria, che il ricorrente sin dalla data della propria assunzione ha svolto alle dipendenze della resistente, ut supra, in maniera ininterrotta e continuativa un orario di lavoro maggiore rispetto alle 25 contrattualmente pattuite;
2. per l'effetto riconoscere e/o dichiarare il diritto del ricorrente al consolidamento del maggior orario di lavoro così come di fatto svolto
e/o all'adeguamento e/o trasformazione del rapporto e/o contratto di lavoro da part time a 25 ore settimanali in full time, ovvero in subordine in quella diversa e maggiore percentuale di part time che dovesse risultare in corso di causa con ogni effetto e conseguenza di legge economica e normativa, in ragione dell'orario settimanale sistematicamente svolto dal lavoratore dalla data di assunzione a tutt'oggi ovvero nel periodo che dovesse risultare in corso di causa.
3. conseguentemente condannare altresì il datore di lavoro Controparte_1
, (p.iva ) in persona dei Consiglieri Delegati p.t., quali
[...] P.IVA_1 rappresentanti dell'impresa, signori nato a [...] il [...] ed ivi CP_2 domiciliato alla Via Alberino 15 – 22100 - ( ) e CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...] e domiciliato in Cesenatico (FC) alla via CP_3
Monte Bianco n. 5 – 47042 -elettivamente domiciliati presso la sede in Milano (MI) alla via San Gregorio n. 55 – 20124 a trasformare il rapporto e/o il contratto di lavoro da part time a 25 ore settimanali in full time, ovvero in subordine in quella diversa e maggiore percentuale di part time che dovesse risultare in corso di causa, in ragione dell'orario settimanale sistematicamente svolto dal lavoratore dalla data di assunzione a tutt'oggi ovvero nel periodo che dovesse risultare in corso di causa, con ogni effetto e conseguenza di legge.
4. voglia l'Ill.mo Giudicante emettere ogni provvedimento che riterrà utile alla suddetta fattispecie;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Nello specifico hanno esposto: di essere stati assunti dalla resistente in data 1.4.2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time 25 ore settimanali, con la qualifica di operaio, livello F1 CCNL Mobilità – Area Contrattuale Attività
Ferroviarie con mansioni di addetto alle pulizie presso gli impianti Trenitalia – OMC
Santa Maria La Bruna, Torre del Greco;
in palese violazione del contratto stipulato tra le parti, su espressa disposizione del datore di lavoro, sin dalla data della propria assunzione avevano sempre svolto un numero maggiore di ore, rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
infatti, in luogo delle 25 ore settimanali previste, avevano sempre regolarmente svolto lavoro supplementare fino al raggiungimento delle 38 ore settimanali, full time, peraltro regolarmente retribuite, come si evinceva dalle buste paga in atti e dalla voce ivi riportata “ore suppl. 10%” ; con comunicazione del 01.02.2021 avente ad oggetto “lettera di variazione orario di lavoro temporanea” la società resistente formalizzava la variazione dell'orario di lavoro con lo svolgimento di un maggiore orario di lavoro, rispetto a quello indicato nel contratto e precisamente “ore settimanali 30, ore mensili 130,00, ore annuali 1.560 ; con successiva comunicazione del 25.6.2021 l'azienda informava i lavoratori che sarebbero “rientrati ad effettuare il loro parametro contrattuale in H25” e quindi sarebbe stato ripristinato l'orario di lavoro indicato nel contratto di assunzione;
contrariamente a quanto disposto dalla comunicazione citata, i ricorrenti, sempre su espressa disposizione del datore di lavoro, avevano sempre continuato a svolgere, in maniera ininterrotta e continuativa, un orario di lavoro maggiore rispetto a quello indicato nella suindicata comunicazione, così come si evinceva chiaramente dalle buste paga allegate al ricorso ove emergeva sistematicamente la seguente voce “ore suppl. 10%” ; le prestazioni di lavoro supplementare regolarmente richieste dal datore di lavoro e puntualmente eseguite dal lavoratore non erano mai state motivate e/o determinate da specifiche esigenze lavorative dell'impresa; anche dalla comunicazione del 01.02.2021 in atti, la variazione dell'orario di lavoro risultava priva di alcuna motivazione;
con comunicazione inviata a mezzo pec in data
04.03.2022 i ricorrenti chiedevano l'adeguamento contrattuale all'orario di lavoro svolto, ma tale nota restava priva di risposta.
Parte ricorrente ha quindi richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali secondo cui il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore.
Si è costituita la società convenuta ed ha eccepito con varie ed articolate argomentazioni l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda non merita accoglimento per le argomentazioni dirimenti di seguito esposte.
I ricorrenti, sul presupposto di aver svolto in maniera ininterrotta e continuativa un orario di lavoro maggiore rispetto alle 25 contrattualmente pattuite, agiscono in giudizio al fine di sentirsi riconoscere il diritto al consolidamento del maggior orario di lavoro così come di fatto svolto e/o all'adeguamento e/o trasformazione del rapporto e/o contratto di lavoro da part time a 25 ore settimanali in full time, ovvero in subordine in quella diversa e maggiore percentuale di part time che dovesse risultare in corso di causa.
La ha dedotto di essersi aggiudicata il servizio di pulizia e sanificazione CP_1 dei convogli della flotta Regionale e degli impianti industriali del lotto 1 della
Regione Campania tra cui era ricompreso l'Impianto di Santa Maria La Bruna, aggiudicazione rinnovata anche nel 2022. Nell'ambito delle procedure previste in caso di cambio appalto, la società resistente si impegnava ad assumere alle proprie dipendenze i lavoratori in precedenza occupati da altre imprese appaltatrici. I lavoratori indicati nell'elenco delle precedenti appaltatrici venivano assunti alle dipendenze della resistente con contratto di lavoro subordinato ex novo, mantenendo i trattamenti normativi, livello di inquadramento ed orario di lavoro applicati dal precedente datore di lavoro. La società resistente richiedeva pertanto ai propri dipendenti l'effettuazione di ore di lavoro supplementare per comprovate e particolari esigenze organizzative di servizio dovute alla sostituzione di personale assente o a seguito dell'emergenza epidemiologica per covid - 19, negli anni dal 2020 a tutto il 2022, per ottemperare alle richieste di una maggiore frequenza dell'attività di pulizia e sanificazione da parte della Committenza.
Ha quindi evidenziato che le prestazioni di lavoro supplementare richieste dalla datrice di lavoro erano sempre state svolte, previo consenso del lavoratore interessato, ed erano sempre state retribuite da con le maggiorazioni previste dal CP_1
CCNL.
Tali essendo le deduzioni delle parti, occorre esaminare il quadro normativo di riferimento.
Invero, in punto di diritto occorre evidenziare che non esiste alcuna norma di rango primario o di natura contrattuale che preveda il diritto alla trasformazione o al consolidamento di un diverso orario di lavoro, neppure per comportamento concludente, in conseguenza delle ore di lavoro supplementare che il lavoratore, richiesto dall'azienda, abbia svolto. Tale norma non è contenuta nei decreti legislativi 61/2000 e 81/2015 che riportano la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Ai sensi sia dell'art. 1, comma secondo, lett. e), D. Lgs. 61/2000, che dell'art. 6, D. Lgs. 81/2015, il “lavoro supplementare” corrisponde alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, entro i limiti del tempo pieno.
Inoltre, il CCNL del settore contiene una previsione esplicita all' “art. 20 – Contratto di lavoro a tempo parziale”, in base alla quale: “Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l'orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno”. Orbene, nella fattispecie in esame, non è ravvisabile alcun abuso da parte della resistente dello strumento del lavoro supplementare, in quanto il diverso orario di lavoro è stato oggetto di specifica pattuizione ed il prestatore di lavoro ha percepito le maggiorazioni previste dalla legge o dal CCNL. (vedi lettere di assunzione, lettere di variazione temporaneo orario in aumento, vedi lettere ripristino orario tutte sottoscritte senza riserva)
Di contro, il diritto alla trasformazione o al consolidamento di un diverso orario di lavoro, per comportamento concludente, in conseguenza delle ore di lavoro supplementare che il lavoratore, richiesto dall'azienda, abbia svolto, non ha alcun fondamento normativo.
I precedenti della Corte di legittimità (v. Cass. n. 31342.2018 ) citati dalla difesa dei ricorrenti appaiono riferiti a fattispecie non sovrapponibili, laddove per facta concludentia si sarebbe verificata una novazione del rapporto;
in tale ipotesi il comportamento negoziale concludente è conseguente all'accertamento della prestazione eccedente quella concordata e resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell'orario normale, in assenza di una specifica manifestazione di volontà che definisca diverse modalità di svolgimento della prestazione.
Diversamente, nel caso in esame non vi è stata una condotta aziendale univoca, nel senso di modificare stabilmente l'orario di lavoro, ma, piuttosto, diverse variazioni, sempre concordate con i lavoratori, nei limiti del tempo pieno e nel rispetto della normativa contrattuale.
Le argomentazioni svolte assorbono ogni eventuale questione;
solo per completezza motivazionale, si osserva che con le ultime note scritte la società convenuta ha documentato (con il report allegato, acquisito agli atti del giudizio ex art. 421 c.p.c., in quanto rilevante ai fini del decidere) l'alto indice di assenteismo che comprova le dedotte esigenze tecniche, organizzative e produttive alla base della richiesta aziendale di lavoro supplementare.
La novità ed obiettiva controvertibilità della questione giuridica giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 20.02.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè