Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (sentenza n. 283 del 1993), nei processi pendenti, dei quali siano parti soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore di detta legge, la riduzione del quaranta per cento dell'indennità è legittimamente operata solo dopo che l'espropriante abbia nuovamente offerto all'espropriato una indennità rideterminata ai sensi del primo comma del citato art. 5 bis e l'espropriato abbia omesso di accettarla. Per effetto di detta sentenza deve ritenersi, inoltre, che gli espropriati abbiano diritto all'intero indennizzo non solo nelle ipotesi di cessione volontaria del bene, bensì anche qualora si avvalgano della facoltà di accettare l'indennità accertata e liquidata, in sede di giudizio di opposizione, dall'autorità giudiziaria. Tali principi devono essere applicati anche nel caso in cui la stima dell'indennità di espropriazione vada determinata in modo virtuale al solo fine di calcolare su di essa l'indennità di occupazione legittima, quando all'occupazione stessa non segua un legittimo provvedimento di esproprio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI TAVERNA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 261/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 17/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Menghini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 19/2/1985 il Sindaco del Comune di Alessandria ordinava l'occupazione di urgenza fino al 31/12/1987 di un'area facente parte del patrimonio disponibile dello Stato, da destinare ad ampliamento del cimitero locale. La procedura espropriativa non veniva ritualmente portata a termine.
Con separati atti del 19/3/1991 l'Amministrazione delle Finanze conveniva il Comune di Alessandria dinanzi al Tribunale di Torino, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà per effetto dell'accessione invertita, e dinanzi alla corte di appello della stessa città per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima.
Nel giudizio dinanzi alla corte di appello, che qui interessa, si costituiva il Comune convenuto che, in sede di precisazione delle conclusioni, rinunciando all'eccezione precedentemente opposta di incompetenza, chiedeva che la Corte determinasse "l'indennità di occupazione legittima dal 31/3/1985 al 31/7/1987 in relazione al valore dell'area rideterminato ai sensi dell'art.3, n.65 della L.28/12/1995 n.549, secondo il conteggio prodotto dal Comune
nell'udienza del 27/3/1996. L'Amministrazione Finanziaria dichiarava di concordare nel calcolo e di accettare la determinazione al fine di escludere l'applicabilità della riduzione del 40%, prevista dal 1 comma dell'art.5 bis.
Con sentenza dell'8/11/1996-17/2/1997 la Corte di Appello di Torino determinava l'indennità di occupazione nella misura degli interessi annui da calcolarsi su £.86.388.050, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, previa deduzione di eventuali somme già corrisposte, oltre gli interessi compensativi. Rilevava la Corte che l'Amministrazione delle finanze aveva dichiarato di concordare sul calcolo effettuato dal Comune, ma nessun cenno faceva in motivazione alla riduzione del 40% pretesa dallo stesso convenuto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Alessandria con atto notificato il 22/5/1997, sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito con controricorso notificato il 1 /7/1997 l'Amministrazione delle Finanze dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta "omessa motivazione su un punto decisivo della causa (art.360 n.5 c.p.c.)". Deduce che esso Comune aveva depositato nel giudizio dinanzi al Tribunale, per la determinazione dell'indennità di esproprio, un conteggio redatto con l'osservanza del disposto dell'art.5 bis della L.359/92 e quindi con la riduzione del 40%, mentre l'Amministrazione finanziaria aveva dichiarato di accettare il conteggio anche al fine di escludere la riduzione del 40%; sicché, stante il contrasto in ordine all'applicabilità della riduzione, la Corte di merito avrebbe dovuto motivare sul punto controverso.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta "violazione dell'art. 5 bis, comma 2, della L.8/8/1992 n.359 e dell'art.12, comma 1, L.22/10//1971 n. 865". Deduce che la riduzione del 40% è esclusa solo dalla cessione volontaria del bene, mentre nel caso in esame non solo mancò la stipula di una formale convenzione, ma non fu neanche accettata una indennità espropriativa, ne' accettazione può ritenersi la semplice adesione dell'Avvocatura dello Stato al calcolo predisposto dal Comune, non avendo questa "il potere dispositivo del diritto statuale".
Le due censure vanno esaminate congiuntamente, data la loro intima connessione. Infatti il ricorrente, per un verso lamenta che la corte di merito non abbia motivato sulla omessa riduzione del 40% prevista dall'art. 5 bis della L.359/1992, per altro verso adduce che la riduzione andava operata, in quanto non era intervenuta una cessione volontaria del bene, che ritiene presupposto necessario per escludere la riduzione.
Indubbiamente la Corte nella motivazione della sentenza non ha affatto preso in considerazione il contrasto, che pure sussisteva tra le parti, in ordine alla determinazione in modo virtuale della indennità di esproprio (con o senza la riduzione del 40%), sulla quale doveva essere calcolata l'indennità di occupazione legittima;
tuttavia ha determinato quest'ultima indennità sulla somma di £.86.000.000, corrispondente al conteggio fatto dal Comune per la determinazione della indennità di esproprio, ma senza la pretesa riduzione del 40%.
La decisione è conforme a diritto. Infatti, per escludere la riduzione del 40% non è indispensabile che sia intervenuta, in base ad una convenzione tra le parti, la cessione volontaria del bene, come sostiene il ricorrente con il secondo motivo. La norma di cui al secondo comma dell'art. 5 bis, legge 8 agosto 1992 n. 359 è stata dichiarata incostituzionale con la nota sentenza n. 283 del 1993 nella parte in cui non prevede il diritto di accettare l'indennità con esclusione della riduzione del 40% per i soggetti, già espropriati al momento di entrata in vigore della l. 359 del 1992, nei cui confronti l'indennità di esproprio non sia divenuta incontestabile. A seguito della dichiarata incostituzionalità, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espropriazione, nei processi pendenti dei quali siano parti soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della legge n.359 del 1992, la riduzione del quaranta per cento dell'indennità è
legittimamente operata solo dopo che l'espropriante, all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, abbia nuovamente offerto all'espropriato una indennità rideterminata ai sensi del primo comma della norma citata, e l'espropriato abbia omesso di accettarla. (cfr. : Cass. 21/01/1998 sez. 1 n.509; Cass. 14/2/1997, n. 1414;
Cass. 20/06/1997, n. 5554;
Cass. 3/04/1997, n. 2889). Questa stessa corte ha anche affermato che gli espropriati abbiano diritto all'intero indennizzo non solo nelle ipotesi di cessione volontaria del bene, bensì anche qualora si avvalgano della facoltà di accettare l'indennità accertata e liquidata, in sede di giudizio di opposizione, dall'autorità giudiziaria (cfr . Cass. 20/03/1998, n. 2940). Tali principi devono essere applicati anche al caso in cui la stima dell'indennità di espropriazione vada determinata in modo virtuale al solo fine di calcolare su di essa l'indennità di occupazione legittima, quando all'occupazione stessa non segua un legittimo provvedimento di esproprio. In applicazione di tali principi correttamente la Corte di merito non ha operato la riduzione del 40%, stante il presupposto pacifico che il procedimento di espropriazione non si è concluso ritualmente e che la rideterminazione della indennità da parte del Comune è stata fatta solo al fine del calcolo della indennità di occupazione.
Poiché la decisione è conforme a diritto, è applicabile la norma di cui al capoverso dell'art. 384 c.p.c. Infatti, qualora con un motivo di ricorso per cassazione si prospetti un difetto di motivazione che non riguardi un punto di fatto bensì un'astratta questione di diritto, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria - la corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, 2º comma, c.p.c., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata.
(cfr.: Cass., 27/3/1993, n. 3665; Cass., 3/4/1990, n. 2756; Cass., 9/4/1990, n. 2940). Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £. 1.600.000, di cui £.
1.500.000 per onorario, oltre le spese liquidate a debito.
Così deciso in Roma il 16/11/1998.