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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice OS VI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2023 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano ed elett.te dom.ta in Caserta al Viale delle Querce 20, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, tutti rappresentati per il tramite dell'articolazione territoriale Controparte_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, dai funzionari CP_5 Controparte_6 Controparte_7 congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, Via Lubich n. 6 Controparte_4
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.02.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente di ruolo di scuola elementare in servizio presso Istituto Falco di Capua (CE), ha convenuto in giudizio il esponendo: di aver proposto un Controparte_1 precedente giudizio iscritto al n. R.G. 8229/2017 al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la stessa progressione stipendiale riconosciuta ai dipendenti di ruolo, previa disapplicazione della normativa nazionale che disciplina la progressione stipendiale del personale docente con contratti a tempo determinato, perché contrastante con
1 il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito nella
Direttiva 1990/70/CE; che con sentenza n. 1642/2022 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ha così statuito: ““…Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di al riconoscimento a carico del , di un'anzianità di servizio Parte_1 CP_8 complessiva pari a 30 anni e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento della ricorrente nella fascia stipendiale 28; - Ordina al di collocare CP_8 Parte_1 nella relativa fascia stipendiale;
- Condanna il al pagamento in favore di CP_8 Parte_1
delle differenze retributive scaturenti dal collocamento nella fascia stipendiale di
[...] cui al capo che precede, con decorrenza dal 24.9.2013 sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali…”; che ciò nonostante, il convenuto non aveva provveduto a CP_1 corrispondere le differenze retributive spettanti.
Ritualmente citato, il si è costituito resistendo al ricorso. CP_1
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e va accolto.
È pacifico tra le parti che il diritto della ricorrente sia stato già accertato con sentenza emessa da questo tribunale e passata in giudicato. Oggetto, dunque, del presente giudizio è la quantificazione delle differenze retributive spettanti alla docente in virtù di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale n. 1642/2022, all'esito dell'integrale riconoscimento degli anni di servizio pre - ruolo svolto ai fini della progressione stipendiale.
Sul punto il Tribunale ritiene di dover porre alla base della propria decisione i conteggi allegati al ricorso. Essi, infatti, appaiono redatti in conformità ai parametri enunciati dalla sentenza, sicché non vi è motivo per discostarsene. Peraltro, sono stati eseguiti tenendo conto del servizio effettivamente prestato, come risultante anche dal certificato di servizio in atti,
e delle classi stipendiali e delle previsioni della contrattazione di categoria.
D'altra parte, il non ha formulato alcuna specifica contestazione in ordine agli CP_1 stessi e quindi devono ritenersi non contestati.
Pertanto, il va condannato al pagamento nei confronti della Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di euro 22.985,58, oltre interessi legali (cfr. in tal senso art. 22 comma 36 L. 724/94 e art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412) dalla maturazione sino al soddisfo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 22.985,58, oltre interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, se dovute, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 6.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
OS VI
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