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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16233 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ARMANDO Parte_1
MANGIAPIA presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARMANDO Controparte_1
MANGIAPIA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso parere favorevole alla separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024 e , premettendo Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in NAPOLI l'11/03/2010 e che dall'unione erano nati il Per_1
10/10/2010 e il 24/02/2015, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano Per_2
una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Sulla separazione dei coniugi.
a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la sig.ra continuerà ad abitare la casa familiare, sita in Napoli alla Via Pt_1
Comunale Napoli a Pianura n. 58 P.TE, unitamente ai figli e Per_1 Per_2
c) il sig. GI ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Napoli alla Via Comunale Napoli a Pianura n. 58 P. 1.
2. Sulla responsabilità genitoriale.
I minori e estano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza dei minori.
I minori e resteranno collocati anagraficamente in via Per_1 Per_2 preferenziale presso la casa familiare sita in Napoli Via Comunale Napoli a Pianura n. 58 P.TE.
Il minore frequenta la classe I superiore dell'ISISI Giustino Persona_3
Fortunato di Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00. Il giovane è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 Per_1 comma 1 della Legge 104/92 con la seguente diagnosi “deficit cognitivo di grado lieve – medio;
disturbo del comportamento”. La minore frequenta la classe IV elementare dell'istituto I.C.S. Persona_4
Ferdinando Russo di Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00.
La piccola è stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 Per_2 comma 1 della Legge 104/92 con la seguente diagnosi “disturbo misto delle abilità scolastiche con disabilità cognitiva e disturbo dell'area comportamentale”. In virtù della disabilità riscontrata, la minore frequenta l'istituto Per_2
Partenopeo di Riabilitazione di Napoli/Soccavo per le terapie di logopedia e psicomotricità il martedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00. inoltre frequenta l'ultimo anno di catechismo il Per_2 martedì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,30.
Il sig. GI potrà vedere e tenere i figli con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con l'altro genitore. Al fine di consentire ad entrambi i genitori un'organizzazione di vita che rispetti i reciproci impegni sia lavorativi che personali, si stabilisce il seguente calendario di visita in favore del padre:
a) ogni lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo invernale e, precisamente dal mese di novembre al mese di aprile;
dalle ore 16,00 alle ore
21,00 nel periodo estivo e, precisamente dal mese di maggio al mese di ottobre;
2 b) il padre potrà pernottare con i figli due weekend al mese non consecutivi dalle ore 16,00 del sabato alle ore 16,00 della domenica con pernottamento presso l'abitazione paterna, con obbligo del padre di prelevare e riaccompagnare i figli personalmente presso l'abitazione materna.
Pertanto gli incontri tra padre/figli durante i weekend avverranno secondo il principio dell'alternanza;
c) il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori saranno, se possibile, festeggiati insieme ai genitori, previo accordo e disponibilità. Se non si dovesse giungere ad un accordo civile, i minori trascorreranno dette ricorrenze ad anni alterni con uno dei due genitori, sempre ossequiando il principio dell'alternanza.
Gli orari e gli impegni organizzativi riguardanti dette ricorrenze saranno stabiliti dai genitori in base alle esigenze e al piacere dei minori e i relativi costi saranno divisi tra i genitori al 50%;
d) i minori e rascorreranno con il padre la festa del papà e con la Per_1 Per_2 madre la festa della mamma, secondo orari da determinare congiuntamente tra i genitori, indipendentemente dal giorno di competenza e con possibilità dell'altro di recuperare il giorno in accordo con l'altro genitore;
e) i minori trascorreranno, altresì, con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. GI. In detti giorni, le visite padre/figli seguiranno sempre gli orari come in precedenza stabiliti, indipendentemente dal giorno di competenza e con possibilità dell'altro di recuperare il giorno in accordo con l'altro genitore;
f) in occasione delle festività pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro;
g) in occasione delle festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni il
24 e 26 e 1° gennaio con un genitore e il giorno 25, 31, e 6 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi;
h) le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché i minori possano trascorrere con entrambi almeno due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro il 5 maggio precedente.
4. Assegnazione della casa familiare. Già da diversi anni la sig.ra unitamente ai due figli abita nell'immobile Pt_1 sito in Napoli alla Via Comunale Napoli a Pianura P. TE. Il predetto immobile è di proprietà della sig.ra (madre del sig. Parte_2
). Controparte_1
Pertanto i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale e non vi sono altri beni mobile e immobili da dividere.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'una dall'altra. Il sig. GI contribuirà al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 versando alla sig.ra l'importo di € 500,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, Pt_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al mantenimento dei minori e ivi comprese Per_1 Per_2
a titolo esemplificativo e non esaustivo spese per festeggiamenti, scolastiche, extra-scolastiche, ludiche, sportive, e sanitarie, oltre che di farmaci e parafarmaci, non coperte dal SSN, preventivamente concordate e debitamente documentate.
3 Il pagamento del mantenimento in favore dei minori potrà avvenire mediante consegna in contanti alla sig.ra o tramite ricarica su posta pay intestata Pt_1 alla sig.ra Pt_1
Il sig. , oltre a riconoscere la somma di cui al precedente Controparte_1 capoverso, si impegna a rinunciare alla richiesta, in favore della sig.ra Pt_1 dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.12, parte I, S., Sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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