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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di L'Aquila
Udienza a trattazione scritta del 14 maggio 2025
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta in atti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'esito della camera di consiglio , alle ore 17,57, ha emesso la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI L'AQUILA
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 14 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maria Teresa Pierfelice del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Chiulli del CP_1
foro di Pescara presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura ad litem allegata all'atto di costituzione. Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, la società conveniva in Parte_1
giudizio la società al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, conseguenti ad un CP_1
sinistro verificatosi in data 6 febbraio 2023.
In particolare, esponeva di essere proprietaria dell'autocarro IVECO trg. FM871 VJ;
dunque, mentre il conducente del mezzo transitava lungo il tratto autostradale direzione Teramo-Roma, all'altezza dell'uscita
L'Aquila EST, veniva attinto da due cervi e, riportava i danni di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la società convenuta eccepiva, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata la Regione Abruzzo;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che parte attrice ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 2051 c.c., per cui, in entrambi i casi, legittimata passivamente risulta la società convenuta, in qualità di ente concessionario dell'autostrada A24.
Invero, non risulta meritevole di pregio giuridico la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, atteso che nella specie l'attore non ha agito ai sensi dell'art. 2052 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1218 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
In particolare, nel caso di specie, non si discute della responsabilità dell'ente pubblico proprietario della fauna selvatica, ma di quella del soggetto proprietario della strada che deve garantire che dall'utilizzo della stessa non derivino danni a terzi.
Pertanto, la società convenuta risulta legittimata passiva, sia qualificando la domanda ai sensi dell'art. 1218
c.c., che nella specie risulta configurabile, atteso che il transito sui tratti autostradali richiede necessariamente il pagamento del pedaggio e, quindi, la conclusione di un contratto tra il soggetto titolare del bene giuridico e colui che per utilizzarlo deve adempiere al pagamento del corrispettivo;
che qualificandola ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che la società convenuta, in ragione della sua posizione giuridica rispetto alla res, assume la qualifica di custode della stessa e, quindi, di soggetto tenuto ad impedire che dall'utilizzo della stessa possano derivare danni e pericoli agli utenti della strada.
Pertanto, in entrambi i casi colui che agisce deve dimostrare l'elemento oggettivo della fattispecie ed il danno conseguenza.
In particolare, con riferimento alla domanda azionata ai sensi dell'art. 1218 c.c., colui che agisce deve dimostrare il titolo di credito, ovvero il rapporto sottostante;
nonché il danno conseguenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte e la colpa che viene presunta dalla citata disciplina
(ex multis SS.UU. n. 13533 del 2001).
Così, in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare il rapporto di custodia e l'elemento oggettivo della fattispecie illecita (condotta-nesso di causalità- evento di danno), sufficiente per far scattare in capo al custode la responsabilità.
Ciò detto in punto di diritto, si osserva come all'esito della compiuta istruttoria è emerso quanto segue.
Dalla lettura del rapporto di intervento redatto dalla Polizia di Stato, è emerso che alla guida CP_2
dell'autocarro di proprietà della società istante, mentre transitava lungo la A-24, direzione di marcia Teramo-
Roma, in prossimità della chilometrica 112+100, impattava contro due grossi cervi, riportando i danni al veicolo, come indicati nel verbale di sopralluogo.
Pertanto, nella specie, è certamente emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie illecita sia contrattuale che extracontrattuale (ovvero inadempimento;
condotta-nesso di causalità-evento), atteso che sia dalla lettura del verbale di accertamento redatto dalla Polizia di Stato che dall'esame testimoniale, risulta che lungo il tratto della A24, in prossimità della galleria di San Rocco, l'attore alla guida del suo veicolo ha attinto un capriolo, che non doveva essere presente sul tratto autostradale.
Orbene, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. che in virtù dell'art. 2051 c.c., una volta accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo, si configura in capo al titolare del bene, la responsabilità presunta prevista dalle citate norme, come in narrativa specificata.
Per vero, nell'art. 1218 c.c. si presume la colpa, per cui dimostrato il rapporto sottostante, si configura l'allegato inadempimento della controparte, che per andare esente da responsabilità è tenuta a fornire la prova contraria, ovvero di avere adempiuto (nel caso di specie, la parte convenuta deve dimostrare che la presenza del capriolo sull'autostrada non risulta un evento ad essa ascrivibile).
Dunque, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che l'eventus damni è stato causato dalla presenza del capriolo sulla strada, di cui custode è la parte convenuta, per cui si configura la responsabilità in capo a quest'ultima, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c., che ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
A tale ultimo riguardo si osserva che per i danni arrecati da cose in custodia, di grandi dimensioni, come una strada, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico (come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
E' evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, ed egli risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa e, quindi, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, il quale ha assunto un comportamento non conforme alle regole della prudenza tenuto conto delle circostanze del caso concreto, oppure il fatto di un terzo, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c..
Orbene, come già detto, il costituto processuale ha dimostrato la sussistenza dell'elemento oggettivo
(condotta-nesso di causalità-evento), atteso che dalla lettura del verbale di accertamento redatto dalla
Polizia di Stato emerge che lungo il tratto della A24, in prossimità della chilometrica 11+100, il conducente dell'autocarro di proprietà dell'attore ha attinto due cervi che si trovavano sulla carreggiata.
Orbene, nel caso di specie si discute di un sinistro avvenuto su una strada a scorrimento veloce, in guisa che la anomala presenza di animali selvatici sulla carreggiata, doveva essere giustificata dalla parte convenuta.
Al riguardo, ovviamente non risulta sufficiente la prova che la rete di recinzione, nel tratto di strada interessato dall'evento non risultava danneggiata, atteso che ciò non esclude che l'animale sia riuscito ad entrare saltando la rete, ovvero creandosi un varco in un'altra zona dell'autostrada.
Inoltre, il sinistro si è verificato dopo una curva volgente a sx, in leggera discesa, ed in orario notturno, rendendo più complicata una eventuale manovra di emergenza da parte dell'automobilista, il quale nella specie non risulta rimproverabile, in quanto è emerso che il sinistro non poteva essere evitato anche da una persona mediamente diligente. (cfr. verbale di accertamento)
Pertanto, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalle parti, è possibile concludere che il sinistro “più probabilmente che non”, si è verificato a causa delle condizioni della strada, ovvero della insorgenza nella res di un pericolo non prevedibile, né prevenibile da parte di un soggetto mediamente diligente. Infatti, dimostrato l'elemento oggettivo della fattispecie illecita, la parte convenuta per andare esente da responsabilità, (presunta), avrebbe dovuto dimostrare che la presenza del cervo sulla sede stradale era stata determinata da una circostanza eccezionale e imprevedibile;
dunque, che alcun intervento tempestivo e preventivo era riuscita ad attivare in ragione della inevitabilità del pericolo, ma tale dimostrazione non è stata fornita.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la responsabilità della società convenuta e la domanda deve essere esaminata sotto il profilo del quantum debeatur.
Al riguardo è stata disposta una CTU tecnica, in cui è stata accertata la esistenza della causalità giuridica tra l'evento ed il danno materiale riportato dal veicolo, nonché la consistenza del danno conseguenza subito dalla parte attrice.
In particolare, il CTU, perito ha stimato il danno conseguenza nella misura del costo della Persona_1
riparazione del mezzo, ritenendola economica, quantificando il danno patrimoniale nella misura di euro
15.035,87, inclusa IVA.
Per quanto concerne il costo del noleggio di un mezzo sostitutivo non è stata fornita alcuna prova in merito alla necessita dell'auto sostitutiva.
Infatti, il danno da fermo tecnico non è un danno presunto, ma deve essere provato, ad esempio dimostrando di avere sostenuto la spesa per il noleggio di un altro veicolo oppure altri costi, non essendo sufficiente la prova di non aver potuto utilizzare il veicolo (ex multis Cass. Civ. n. 7358/2023; n. 6448/2023.)
Infine, per quanto concerne il danno da lucro cessante, ovvero di mancato guadagno a causa dell'eventus damni, si osserva che l'attore non ha fornito alcuna prova al riguardo, per cui la relativa richiesta di risarcimento non risulta meritevole di accoglimento.
Pertanto, in ragione di quanto esposto in narrativa, la parte convenuta deve essere dichiarata responsabile del sinistro del quale si discute e deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla parte attrice nella misura complessiva di euro 15.035,87, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati da nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 CP_1 disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna la parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, nella misura complessiva di euro 15.035,87, oltre interessi in parte motiva indicati.
2. Pone a carico di parte convenuta il costo della CTU.
3. Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice, le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 oltre il costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 264,00, ed accessori per legge dovuti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod..
L'Aquila 14 maggio 2025 IL GOP
Dr.ssa Antonella Camilli
Udienza a trattazione scritta del 14 maggio 2025
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta in atti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'esito della camera di consiglio , alle ore 17,57, ha emesso la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI L'AQUILA
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 14 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maria Teresa Pierfelice del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Chiulli del CP_1
foro di Pescara presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura ad litem allegata all'atto di costituzione. Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, la società conveniva in Parte_1
giudizio la società al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, conseguenti ad un CP_1
sinistro verificatosi in data 6 febbraio 2023.
In particolare, esponeva di essere proprietaria dell'autocarro IVECO trg. FM871 VJ;
dunque, mentre il conducente del mezzo transitava lungo il tratto autostradale direzione Teramo-Roma, all'altezza dell'uscita
L'Aquila EST, veniva attinto da due cervi e, riportava i danni di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la società convenuta eccepiva, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata la Regione Abruzzo;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che parte attrice ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 2051 c.c., per cui, in entrambi i casi, legittimata passivamente risulta la società convenuta, in qualità di ente concessionario dell'autostrada A24.
Invero, non risulta meritevole di pregio giuridico la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, atteso che nella specie l'attore non ha agito ai sensi dell'art. 2052 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1218 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
In particolare, nel caso di specie, non si discute della responsabilità dell'ente pubblico proprietario della fauna selvatica, ma di quella del soggetto proprietario della strada che deve garantire che dall'utilizzo della stessa non derivino danni a terzi.
Pertanto, la società convenuta risulta legittimata passiva, sia qualificando la domanda ai sensi dell'art. 1218
c.c., che nella specie risulta configurabile, atteso che il transito sui tratti autostradali richiede necessariamente il pagamento del pedaggio e, quindi, la conclusione di un contratto tra il soggetto titolare del bene giuridico e colui che per utilizzarlo deve adempiere al pagamento del corrispettivo;
che qualificandola ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che la società convenuta, in ragione della sua posizione giuridica rispetto alla res, assume la qualifica di custode della stessa e, quindi, di soggetto tenuto ad impedire che dall'utilizzo della stessa possano derivare danni e pericoli agli utenti della strada.
Pertanto, in entrambi i casi colui che agisce deve dimostrare l'elemento oggettivo della fattispecie ed il danno conseguenza.
In particolare, con riferimento alla domanda azionata ai sensi dell'art. 1218 c.c., colui che agisce deve dimostrare il titolo di credito, ovvero il rapporto sottostante;
nonché il danno conseguenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte e la colpa che viene presunta dalla citata disciplina
(ex multis SS.UU. n. 13533 del 2001).
Così, in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare il rapporto di custodia e l'elemento oggettivo della fattispecie illecita (condotta-nesso di causalità- evento di danno), sufficiente per far scattare in capo al custode la responsabilità.
Ciò detto in punto di diritto, si osserva come all'esito della compiuta istruttoria è emerso quanto segue.
Dalla lettura del rapporto di intervento redatto dalla Polizia di Stato, è emerso che alla guida CP_2
dell'autocarro di proprietà della società istante, mentre transitava lungo la A-24, direzione di marcia Teramo-
Roma, in prossimità della chilometrica 112+100, impattava contro due grossi cervi, riportando i danni al veicolo, come indicati nel verbale di sopralluogo.
Pertanto, nella specie, è certamente emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie illecita sia contrattuale che extracontrattuale (ovvero inadempimento;
condotta-nesso di causalità-evento), atteso che sia dalla lettura del verbale di accertamento redatto dalla Polizia di Stato che dall'esame testimoniale, risulta che lungo il tratto della A24, in prossimità della galleria di San Rocco, l'attore alla guida del suo veicolo ha attinto un capriolo, che non doveva essere presente sul tratto autostradale.
Orbene, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. che in virtù dell'art. 2051 c.c., una volta accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo, si configura in capo al titolare del bene, la responsabilità presunta prevista dalle citate norme, come in narrativa specificata.
Per vero, nell'art. 1218 c.c. si presume la colpa, per cui dimostrato il rapporto sottostante, si configura l'allegato inadempimento della controparte, che per andare esente da responsabilità è tenuta a fornire la prova contraria, ovvero di avere adempiuto (nel caso di specie, la parte convenuta deve dimostrare che la presenza del capriolo sull'autostrada non risulta un evento ad essa ascrivibile).
Dunque, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che l'eventus damni è stato causato dalla presenza del capriolo sulla strada, di cui custode è la parte convenuta, per cui si configura la responsabilità in capo a quest'ultima, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c., che ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
A tale ultimo riguardo si osserva che per i danni arrecati da cose in custodia, di grandi dimensioni, come una strada, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico (come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
E' evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, ed egli risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa e, quindi, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, il quale ha assunto un comportamento non conforme alle regole della prudenza tenuto conto delle circostanze del caso concreto, oppure il fatto di un terzo, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c..
Orbene, come già detto, il costituto processuale ha dimostrato la sussistenza dell'elemento oggettivo
(condotta-nesso di causalità-evento), atteso che dalla lettura del verbale di accertamento redatto dalla
Polizia di Stato emerge che lungo il tratto della A24, in prossimità della chilometrica 11+100, il conducente dell'autocarro di proprietà dell'attore ha attinto due cervi che si trovavano sulla carreggiata.
Orbene, nel caso di specie si discute di un sinistro avvenuto su una strada a scorrimento veloce, in guisa che la anomala presenza di animali selvatici sulla carreggiata, doveva essere giustificata dalla parte convenuta.
Al riguardo, ovviamente non risulta sufficiente la prova che la rete di recinzione, nel tratto di strada interessato dall'evento non risultava danneggiata, atteso che ciò non esclude che l'animale sia riuscito ad entrare saltando la rete, ovvero creandosi un varco in un'altra zona dell'autostrada.
Inoltre, il sinistro si è verificato dopo una curva volgente a sx, in leggera discesa, ed in orario notturno, rendendo più complicata una eventuale manovra di emergenza da parte dell'automobilista, il quale nella specie non risulta rimproverabile, in quanto è emerso che il sinistro non poteva essere evitato anche da una persona mediamente diligente. (cfr. verbale di accertamento)
Pertanto, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalle parti, è possibile concludere che il sinistro “più probabilmente che non”, si è verificato a causa delle condizioni della strada, ovvero della insorgenza nella res di un pericolo non prevedibile, né prevenibile da parte di un soggetto mediamente diligente. Infatti, dimostrato l'elemento oggettivo della fattispecie illecita, la parte convenuta per andare esente da responsabilità, (presunta), avrebbe dovuto dimostrare che la presenza del cervo sulla sede stradale era stata determinata da una circostanza eccezionale e imprevedibile;
dunque, che alcun intervento tempestivo e preventivo era riuscita ad attivare in ragione della inevitabilità del pericolo, ma tale dimostrazione non è stata fornita.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la responsabilità della società convenuta e la domanda deve essere esaminata sotto il profilo del quantum debeatur.
Al riguardo è stata disposta una CTU tecnica, in cui è stata accertata la esistenza della causalità giuridica tra l'evento ed il danno materiale riportato dal veicolo, nonché la consistenza del danno conseguenza subito dalla parte attrice.
In particolare, il CTU, perito ha stimato il danno conseguenza nella misura del costo della Persona_1
riparazione del mezzo, ritenendola economica, quantificando il danno patrimoniale nella misura di euro
15.035,87, inclusa IVA.
Per quanto concerne il costo del noleggio di un mezzo sostitutivo non è stata fornita alcuna prova in merito alla necessita dell'auto sostitutiva.
Infatti, il danno da fermo tecnico non è un danno presunto, ma deve essere provato, ad esempio dimostrando di avere sostenuto la spesa per il noleggio di un altro veicolo oppure altri costi, non essendo sufficiente la prova di non aver potuto utilizzare il veicolo (ex multis Cass. Civ. n. 7358/2023; n. 6448/2023.)
Infine, per quanto concerne il danno da lucro cessante, ovvero di mancato guadagno a causa dell'eventus damni, si osserva che l'attore non ha fornito alcuna prova al riguardo, per cui la relativa richiesta di risarcimento non risulta meritevole di accoglimento.
Pertanto, in ragione di quanto esposto in narrativa, la parte convenuta deve essere dichiarata responsabile del sinistro del quale si discute e deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla parte attrice nella misura complessiva di euro 15.035,87, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati da nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 CP_1 disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna la parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, nella misura complessiva di euro 15.035,87, oltre interessi in parte motiva indicati.
2. Pone a carico di parte convenuta il costo della CTU.
3. Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice, le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 oltre il costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 264,00, ed accessori per legge dovuti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod..
L'Aquila 14 maggio 2025 IL GOP
Dr.ssa Antonella Camilli