Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1958, n. 89
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 marzo 1958
Art. 3.

Le rate di cui agli articoli 1 e 2 saranno pagate come appresso:
a) la prima rata:
se relativa ad indennizzo od a contributo per beni gia' ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, oppure una volta intervenuto il decreto Ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso;
se relativa, a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene;
b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale e' stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro;
c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b).
Entrata in vigore il 21 marzo 1958