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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 2.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4897 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 14.06.1988 in GRAGNANO e Parte_1
A la CARITA', C.F.: CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di n.19 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia CESARANO che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
LI alla via E DE GASPERI n. 55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 22.05.2022 il sig.
, sulla scorta dell'esito infausto della visita di revisione Parte_1 ente al riconoscimento giudiziario delle prestazioni evocate, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo
1 la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti le prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica CP_1 il cui responso veniva c to alle parti, nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto parte ricorrente contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 30 luglio 2023 il sig. Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei diritti connessi sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa di cui chiedeva il rigetto per asseri atezza.
Avuto riguardo alla natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, la causa veniva mandata prontamente in decisione, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 2 febbraio 2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione sulla base del seguente iter argomentativo.
Va preliminarmente dato atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 29.06.2022 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” del 31.05.2023;
il ricorso giudiziale è stato depositato iscritto al R.G., a seguito di sua trasmissione telematica, il giorno 30.07.2023, domenica, laddove il trentesimo giorno utile era fissato a sabato 29 luglio;
l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
2 Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge e nesssun principio generale di diritto impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di
“dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale.
La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente
“sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Che, tuttavia, resta pur sempre “eventuale”, l'autonomo potere decisionale del Giudice, sulla base delle emergenze di causa, id est: medico-legali, ritualmente acquisite, dovendo ritenersi insito nella lettura sistemica dell'impianto normativo di riferimento. Come, del resto, avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena.
3 Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che
“consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. O, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico-legali già espletate, di per sé concludenti.
Nel caso di specie la dr.ssa ha accertato, a carico Persona_1 del sig. un complesso così sintetizzato nel Pt_1 corpo de scritto: esiti di politrauma cranio-facciale con sindrome atassica e disturbo di personalità di tipo frontale e disartria;
diplopia; umore depresso. Il perito ha annesso a detto quadro clinico una invalidità tale da non raggiungere la soglia menomativa legittimante le evocate prestazioni. Il responso finale si basa sull'analisi comparata del compendio documentale e delle risultanze dell'esame obiettivo. Risultanze -queste ultime- così sintetizzabili per quel che concerne i distretti di interesse medico-legale. APPARAT Parte_2
Assenza di sione sulle apofisi spinose e trasverse del rachide cervicale e lombo-sacrale. Buona la funzionalità delle principali articolazioni. Deambulazione e passaggi posturali autonomi. Riferisce lipofilling al volto per frattura zigomatica. SISTEMA NEURO-PSICHICO Non dolenti alla palpazione i punti di emergenza dei nervi cranici, né turbe di sensibilità e motilità periferica. Al colloquio clinico il paziente presenta depressione del tono dell'umore. Manifesta disturbi attentivi e comportamentali, pensieri ricorrenti, agitazione. VI E DI Porta occhiali per diplopia. Acufeni a sinistra.>
I rilievi attorei restano essenzialmente incentrati sulle divergenze conclusionali che caratterizzano il responso medico-legale licenziato dalla
4 dr.ssa rispetto al pregresso accertamento condotto nel febbraio Per_1
2018, e del decreto di “omologa” reso dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale nello stesso anno, divergenze asseritamente non giustificabili, specie se analizzate alla luce del compendio documentale successivo alla prima verifica peritale.
Ora, l'obiezione che rimanda alla precedente vertenza, chiusasi con il riconoscimento del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento, è in astratto giuridicamente condivisibile. Ed invero, non può disancorarsi la presente vicenda da quella pregressa conclusasi con il decreto di omologa del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA del 2018. Decreto -ripetesi- che si basava sulle risultanze della perizia espletata durante quel contenzioso. A seguito della “revisione”, l' ha accertato che non ricorrevano (più) i CP_1 requisiti sanitari per le prest he trattasi.
Necessita a questo punto una “precisazione in rito a ricadute sostanziali”. La indiscutibile facoltà dell'ente previdenziale di procedere a revisione anche all'indomani di un accertamento giudiziario trova un suo insuperabile limite nel “giudicato”. Che non si estende, per evidenti ragioni, al perpetuarsi nel tempo delle condizioni legittimanti le prestazioni evocate ma attrae a sè quelle patologie fotografate in sentenza, o nel provvedimento di omologa, come in questo caso, e nelle more rimaste immodificate. In altri termini.
L'avere il Giudice accertato, con il supporto consulenziale, la ricorrenza di una determinata patologia e/o di un determinato quadro clinico di per sé legittimanti l'indennità di accompagnamento determina la intangibilità di quella statuizione fino a quando quella patologia o quel quadro clinico non risultino modificati con il trascorrere del tempo. In questo caso, il “precedente giudiziario” cede di fronte al suo anacronismo, il trascorrere del tempo e le sue ricadute sulle condizioni di salute del soggetto portando in emersione all'evidenza situazioni “successive” a quelle stratificatesi nella pronuncia “definitiva”. Ciò che, invece, non è processualmente possibile è la “rilettura” medico legale di quella stessa determinata patologia, o di quello stesso determinato quadro clinico, che sono (diventati) insuscettibili di interventi valutativi postumi nella misura in cui sono divenuti parte integrante della decisione giudiziaria pregressa. In questo secondo caso non resta vulnerata dall'anacronismo la situazione sostanziale, immodificata, ragione per la quale deve rimanere intangibile la situazione processuale fotografata nel precedente decreto di omologa.
5 Va, a questo punto, segnalato che il C.T.U. officiato durante la fase preventiva non si era attenuto al mandato delineato dal Giudice. Del seguente testuale tenore: dica il perito se e da quando debba ritenersi mutato in fatto il quadro clinico fotografato nella relazione consulenziale della dr.ssa nell'affermativa accerti, anche in termini Persona_2 percen ante del periziato, fissandone il die a quo>. Ciò aveva reso necessario l'intervento del G.U.L. ai sensi dell'art. 196 c.p.c., incentrato sulla necessità di inquadrare le dinamiche della eventuale evoluzione del quadro menomativo. Naturalmente, una tale necessità era, e rimane, secondaria alla risposta data al primo quesito, inerente il “se” dell'ipotetico mutamento della situazione clinico-menomativa rispetto a quanto accertato nella relazione tecnica posta a fondamento della pregressa omologa positiva. La dr.ssa faceva, quindi, pervenire i sollecitati chiarimenti nei Per_1 confronti nsorto il ricorrente con l'atto di dissenso seguito dalla pretesa azionata nel “merito” della problematica medico-sanitaria e medico- legale.
Orbene, rileva il G.U.L. prioritariamente che i chiarimenti veicolati durante la fase preventiva dal perito tali in realtà non sono. E il dato viene subito in emersione alla lettura degli stessi, la dr.ssa avendo Per_1 oscurato il primo dei due quesiti posti già con l'originario ” possa ritenersi mutato in fatto il quadro clinico desumibile dal primo elaborato, quello cioè del 2018. Nel corpo delle esplicitazioni la dr.ssa muove dalla premessa che Per_1 ad una tale domanda fosse stata già d diretta, in termini peraltro affermativi. Il che, tuttavia, non è. Anzi, ad uno scrutinio attento delle risultanze medico-legali “incrociate” si perviene a tutt'altra conclusione.
La consulenza “CARDASSI” si attesta(va) su una sindrome psico- organica caratterizzata da sindrome frontale con regressione della personalità e declino neuro-cognitivo. All'esame obiettivo eseguito il 6 febbraio 2018 si evidenziavano gravi difficoltà del visus, ritardo delle funzioni cognitive, attentive e mnesiche, sindrome atassica con turbe dell'equilibrio. All'esame psichico il periziato appariva collaborante, non orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, con deficit della memoria a breve termine, tono dell'umore verso il depresso, tendenza all'inibizione psicomotoria e al ritiro sociale. Il C.T.U. concludeva le osservazioni medico legali individuando la menomazione prevalente nella sindrome frontale, caratterizzata da estrema disinibizione, fatuità, perdita della capacità di critica e di giudizio.
Si legge, poi, nella consulenza Per_1
Il sig in data 03.11.2021 ve sto a visita medico legale Pt_1 di rev riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità
6 lavorativa 100% con una diagnosi di esiti di politrauma cranio-facciale con sindrome atassica e disturbo di personalità di tipo frontale e disartria, diplopia, umore depresso con accentuazione dell'ideazione sul trascorso traumatico. Da quanto evidenziato in atti e dalla visita da Noi effettuata riteniamo di concordare con la valutazione sopra esposta. Allo stato, infatti, il sig.
è in grado di deambulare in modo autonomo e di Parte_1 autonomo le attività della vita quotidiana, senza la necessità di assistenza continua.>
Come si vede, l'analisi medico legale condotta dalla dr.ssa nel primo elaborato in nulla riflette l'incarico originario, il perito Per_1 posto al quesito normalmente posto dal Giudice in tema di invalidità/accompagnamento. E tuttavia, per le ragioni ampiamente esposte, la questione medico legale era ed è nel presente contesto diversa, dovendosi appurare se il quadro clinico- menomativo già accertato nel pregresso procedimento per ATP sia rimasto inalterato. E ciò in quanto -ripetesi- una tale eventualità non lascerebbe spazio ad una conclusione diversa da quella conclamata nell'omologa del 2018, anche nel caso in cui quella conclusione dovesse risultare errata. Nei già citati “chiarimenti” la dr.ssa si dilunga sulla Persona_3 individuazione dell'epoca a decorrer utato il quadro clinico fotografato dalla dr.ssa E tuttavia non spiega l'ubi Per_2 consistam di quel mutamento. vero, non si ricava nè dalle esplicitazioni contenute nel primo elaborato né da quelle successive.
In realtà, maggiori delucidazioni sono contenute nel responso - negativo- della Commissione Medica che il 3 novembre 2021 ha proceduto alla revisione. Nel relativo verbale si legge: esiti di politrauma cranio-facciale con sindrome atassica e disturbo della personalità di tipo frontale e disartria;
diplopia; umore depresso con accentuazione dell'ideazione sul trascorso traumatico>.
Ora, siccome la dr.ssa ha ritenuto di condividere Per_1 pienamente tale responso diagno concludersi che il recente accertamento medico legale valorizza il quadro menomativo accertato dalla Commissione Medica il 3 novembre 2021, associato ad un quadro clinico direttamente fotografato dal perito nei termini già richiamati, ma che vale la pena di ripetere: al colloquio clinico il paziente presenta depressione del tono dell'umore; manifesta disturbi attentivi e comportamentali, pensieri ricorrenti, agitazione>.
Insomma, sia il quadro clinico, sia quello menomativo riscontrati dalla dr.ssa rispecchiano pienamente le speculari situazioni Per_1 fotografate ne -CARDASSI.
7 Nulla è mutato nel tempo, se non la valutazione di quel complesso patologico. Circostanza, questa, da ritenersi del tutto ininfluente atteso che quello stesso quadro clinico-menomativo aveva fondato il decreto di omologa positiva del 2018. Se l' avesse voluto evitare che un tale complesso patologico fondasse CP_1 il mento del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento avrebbe dovuto formalizzare, nel precedente procedimento per ATP, il previsto atto di dissenso. Non attendere la revisione per capovolgere un responso medico legale che, immutata la situazione patologica, resta inattaccabile in quanto parte integrante il decreto di omologa.
In definitiva, deve affermarsi che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. integra gli estremi per il riconoscimento delle Pt_1 prestazioni evoca re dalla visita di revisione del 3 novembre 2021.
Le spese di lite accedono al principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri di quantificazione necessariamente sensibili alla immediatezza della decisione e all'ubi consistam della stessa, il presente giudizio vertendo sulla sola questione
“medico-sanitaria” laddove l'eventuale riconoscimento in continuità della prestazione esula del tutto dai poteri conoscitivi del Giudice. Con la conseguenza che l'esplicito capo di domanda inerente il pagamento dei ratei va espressamente rigettato. La circostanza che trattasi di fattispecie da
“revisione” non muta lo scenario di fondo, come da pacifico tracciato giurisprudenziale.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione del
3 novembre 2021;
8 3. condanna l' alle spese di lite che, già compensate nella misura CP_1 del 35%, no, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, in euro 1.000,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per legge;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese inerenti la CP_1 consulenza tecnica espletata durante la fase tiva, liquidate come da separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 6/2/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 2.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4897 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 14.06.1988 in GRAGNANO e Parte_1
A la CARITA', C.F.: CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di n.19 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia CESARANO che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
LI alla via E DE GASPERI n. 55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 22.05.2022 il sig.
, sulla scorta dell'esito infausto della visita di revisione Parte_1 ente al riconoscimento giudiziario delle prestazioni evocate, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo
1 la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti le prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica CP_1 il cui responso veniva c to alle parti, nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto parte ricorrente contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 30 luglio 2023 il sig. Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei diritti connessi sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa di cui chiedeva il rigetto per asseri atezza.
Avuto riguardo alla natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, la causa veniva mandata prontamente in decisione, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 2 febbraio 2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione sulla base del seguente iter argomentativo.
Va preliminarmente dato atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 29.06.2022 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” del 31.05.2023;
il ricorso giudiziale è stato depositato iscritto al R.G., a seguito di sua trasmissione telematica, il giorno 30.07.2023, domenica, laddove il trentesimo giorno utile era fissato a sabato 29 luglio;
l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
2 Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge e nesssun principio generale di diritto impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di
“dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale.
La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente
“sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Che, tuttavia, resta pur sempre “eventuale”, l'autonomo potere decisionale del Giudice, sulla base delle emergenze di causa, id est: medico-legali, ritualmente acquisite, dovendo ritenersi insito nella lettura sistemica dell'impianto normativo di riferimento. Come, del resto, avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena.
3 Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che
“consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. O, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico-legali già espletate, di per sé concludenti.
Nel caso di specie la dr.ssa ha accertato, a carico Persona_1 del sig. un complesso così sintetizzato nel Pt_1 corpo de scritto: esiti di politrauma cranio-facciale con sindrome atassica e disturbo di personalità di tipo frontale e disartria;
diplopia; umore depresso. Il perito ha annesso a detto quadro clinico una invalidità tale da non raggiungere la soglia menomativa legittimante le evocate prestazioni. Il responso finale si basa sull'analisi comparata del compendio documentale e delle risultanze dell'esame obiettivo. Risultanze -queste ultime- così sintetizzabili per quel che concerne i distretti di interesse medico-legale. APPARAT Parte_2
Assenza di sione sulle apofisi spinose e trasverse del rachide cervicale e lombo-sacrale. Buona la funzionalità delle principali articolazioni. Deambulazione e passaggi posturali autonomi. Riferisce lipofilling al volto per frattura zigomatica. SISTEMA NEURO-PSICHICO Non dolenti alla palpazione i punti di emergenza dei nervi cranici, né turbe di sensibilità e motilità periferica. Al colloquio clinico il paziente presenta depressione del tono dell'umore. Manifesta disturbi attentivi e comportamentali, pensieri ricorrenti, agitazione. VI E DI Porta occhiali per diplopia. Acufeni a sinistra.>
I rilievi attorei restano essenzialmente incentrati sulle divergenze conclusionali che caratterizzano il responso medico-legale licenziato dalla
4 dr.ssa rispetto al pregresso accertamento condotto nel febbraio Per_1
2018, e del decreto di “omologa” reso dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale nello stesso anno, divergenze asseritamente non giustificabili, specie se analizzate alla luce del compendio documentale successivo alla prima verifica peritale.
Ora, l'obiezione che rimanda alla precedente vertenza, chiusasi con il riconoscimento del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento, è in astratto giuridicamente condivisibile. Ed invero, non può disancorarsi la presente vicenda da quella pregressa conclusasi con il decreto di omologa del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA del 2018. Decreto -ripetesi- che si basava sulle risultanze della perizia espletata durante quel contenzioso. A seguito della “revisione”, l' ha accertato che non ricorrevano (più) i CP_1 requisiti sanitari per le prest he trattasi.
Necessita a questo punto una “precisazione in rito a ricadute sostanziali”. La indiscutibile facoltà dell'ente previdenziale di procedere a revisione anche all'indomani di un accertamento giudiziario trova un suo insuperabile limite nel “giudicato”. Che non si estende, per evidenti ragioni, al perpetuarsi nel tempo delle condizioni legittimanti le prestazioni evocate ma attrae a sè quelle patologie fotografate in sentenza, o nel provvedimento di omologa, come in questo caso, e nelle more rimaste immodificate. In altri termini.
L'avere il Giudice accertato, con il supporto consulenziale, la ricorrenza di una determinata patologia e/o di un determinato quadro clinico di per sé legittimanti l'indennità di accompagnamento determina la intangibilità di quella statuizione fino a quando quella patologia o quel quadro clinico non risultino modificati con il trascorrere del tempo. In questo caso, il “precedente giudiziario” cede di fronte al suo anacronismo, il trascorrere del tempo e le sue ricadute sulle condizioni di salute del soggetto portando in emersione all'evidenza situazioni “successive” a quelle stratificatesi nella pronuncia “definitiva”. Ciò che, invece, non è processualmente possibile è la “rilettura” medico legale di quella stessa determinata patologia, o di quello stesso determinato quadro clinico, che sono (diventati) insuscettibili di interventi valutativi postumi nella misura in cui sono divenuti parte integrante della decisione giudiziaria pregressa. In questo secondo caso non resta vulnerata dall'anacronismo la situazione sostanziale, immodificata, ragione per la quale deve rimanere intangibile la situazione processuale fotografata nel precedente decreto di omologa.
5 Va, a questo punto, segnalato che il C.T.U. officiato durante la fase preventiva non si era attenuto al mandato delineato dal Giudice. Del seguente testuale tenore: dica il perito se e da quando debba ritenersi mutato in fatto il quadro clinico fotografato nella relazione consulenziale della dr.ssa nell'affermativa accerti, anche in termini Persona_2 percen ante del periziato, fissandone il die a quo>. Ciò aveva reso necessario l'intervento del G.U.L. ai sensi dell'art. 196 c.p.c., incentrato sulla necessità di inquadrare le dinamiche della eventuale evoluzione del quadro menomativo. Naturalmente, una tale necessità era, e rimane, secondaria alla risposta data al primo quesito, inerente il “se” dell'ipotetico mutamento della situazione clinico-menomativa rispetto a quanto accertato nella relazione tecnica posta a fondamento della pregressa omologa positiva. La dr.ssa faceva, quindi, pervenire i sollecitati chiarimenti nei Per_1 confronti nsorto il ricorrente con l'atto di dissenso seguito dalla pretesa azionata nel “merito” della problematica medico-sanitaria e medico- legale.
Orbene, rileva il G.U.L. prioritariamente che i chiarimenti veicolati durante la fase preventiva dal perito tali in realtà non sono. E il dato viene subito in emersione alla lettura degli stessi, la dr.ssa avendo Per_1 oscurato il primo dei due quesiti posti già con l'originario ” possa ritenersi mutato in fatto il quadro clinico desumibile dal primo elaborato, quello cioè del 2018. Nel corpo delle esplicitazioni la dr.ssa muove dalla premessa che Per_1 ad una tale domanda fosse stata già d diretta, in termini peraltro affermativi. Il che, tuttavia, non è. Anzi, ad uno scrutinio attento delle risultanze medico-legali “incrociate” si perviene a tutt'altra conclusione.
La consulenza “CARDASSI” si attesta(va) su una sindrome psico- organica caratterizzata da sindrome frontale con regressione della personalità e declino neuro-cognitivo. All'esame obiettivo eseguito il 6 febbraio 2018 si evidenziavano gravi difficoltà del visus, ritardo delle funzioni cognitive, attentive e mnesiche, sindrome atassica con turbe dell'equilibrio. All'esame psichico il periziato appariva collaborante, non orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, con deficit della memoria a breve termine, tono dell'umore verso il depresso, tendenza all'inibizione psicomotoria e al ritiro sociale. Il C.T.U. concludeva le osservazioni medico legali individuando la menomazione prevalente nella sindrome frontale, caratterizzata da estrema disinibizione, fatuità, perdita della capacità di critica e di giudizio.
Si legge, poi, nella consulenza Per_1
Il sig in data 03.11.2021 ve sto a visita medico legale Pt_1 di rev riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità
6 lavorativa 100% con una diagnosi di esiti di politrauma cranio-facciale con sindrome atassica e disturbo di personalità di tipo frontale e disartria, diplopia, umore depresso con accentuazione dell'ideazione sul trascorso traumatico. Da quanto evidenziato in atti e dalla visita da Noi effettuata riteniamo di concordare con la valutazione sopra esposta. Allo stato, infatti, il sig.
è in grado di deambulare in modo autonomo e di Parte_1 autonomo le attività della vita quotidiana, senza la necessità di assistenza continua.>
Come si vede, l'analisi medico legale condotta dalla dr.ssa nel primo elaborato in nulla riflette l'incarico originario, il perito Per_1 posto al quesito normalmente posto dal Giudice in tema di invalidità/accompagnamento. E tuttavia, per le ragioni ampiamente esposte, la questione medico legale era ed è nel presente contesto diversa, dovendosi appurare se il quadro clinico- menomativo già accertato nel pregresso procedimento per ATP sia rimasto inalterato. E ciò in quanto -ripetesi- una tale eventualità non lascerebbe spazio ad una conclusione diversa da quella conclamata nell'omologa del 2018, anche nel caso in cui quella conclusione dovesse risultare errata. Nei già citati “chiarimenti” la dr.ssa si dilunga sulla Persona_3 individuazione dell'epoca a decorrer utato il quadro clinico fotografato dalla dr.ssa E tuttavia non spiega l'ubi Per_2 consistam di quel mutamento. vero, non si ricava nè dalle esplicitazioni contenute nel primo elaborato né da quelle successive.
In realtà, maggiori delucidazioni sono contenute nel responso - negativo- della Commissione Medica che il 3 novembre 2021 ha proceduto alla revisione. Nel relativo verbale si legge: esiti di politrauma cranio-facciale con sindrome atassica e disturbo della personalità di tipo frontale e disartria;
diplopia; umore depresso con accentuazione dell'ideazione sul trascorso traumatico>.
Ora, siccome la dr.ssa ha ritenuto di condividere Per_1 pienamente tale responso diagno concludersi che il recente accertamento medico legale valorizza il quadro menomativo accertato dalla Commissione Medica il 3 novembre 2021, associato ad un quadro clinico direttamente fotografato dal perito nei termini già richiamati, ma che vale la pena di ripetere: al colloquio clinico il paziente presenta depressione del tono dell'umore; manifesta disturbi attentivi e comportamentali, pensieri ricorrenti, agitazione>.
Insomma, sia il quadro clinico, sia quello menomativo riscontrati dalla dr.ssa rispecchiano pienamente le speculari situazioni Per_1 fotografate ne -CARDASSI.
7 Nulla è mutato nel tempo, se non la valutazione di quel complesso patologico. Circostanza, questa, da ritenersi del tutto ininfluente atteso che quello stesso quadro clinico-menomativo aveva fondato il decreto di omologa positiva del 2018. Se l' avesse voluto evitare che un tale complesso patologico fondasse CP_1 il mento del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento avrebbe dovuto formalizzare, nel precedente procedimento per ATP, il previsto atto di dissenso. Non attendere la revisione per capovolgere un responso medico legale che, immutata la situazione patologica, resta inattaccabile in quanto parte integrante il decreto di omologa.
In definitiva, deve affermarsi che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. integra gli estremi per il riconoscimento delle Pt_1 prestazioni evoca re dalla visita di revisione del 3 novembre 2021.
Le spese di lite accedono al principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri di quantificazione necessariamente sensibili alla immediatezza della decisione e all'ubi consistam della stessa, il presente giudizio vertendo sulla sola questione
“medico-sanitaria” laddove l'eventuale riconoscimento in continuità della prestazione esula del tutto dai poteri conoscitivi del Giudice. Con la conseguenza che l'esplicito capo di domanda inerente il pagamento dei ratei va espressamente rigettato. La circostanza che trattasi di fattispecie da
“revisione” non muta lo scenario di fondo, come da pacifico tracciato giurisprudenziale.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione del
3 novembre 2021;
8 3. condanna l' alle spese di lite che, già compensate nella misura CP_1 del 35%, no, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, in euro 1.000,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per legge;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese inerenti la CP_1 consulenza tecnica espletata durante la fase tiva, liquidate come da separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 6/2/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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