Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2276/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10.01.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27/09/2024 da e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. AMATO MARIA, tendente ad ottenere la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio contratto in SANTA MARIA CAPUA VETERE in data 06/09/2008; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (31.10.2012) e (15.09.2016); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 01.06.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi convengono che la casa coniugale e le sue pertinenze site in S. Maria C.V. (CE) alla Via Napoli n. 58 siano assegnate al sig. e che la sig.ra con i figli lascerà la stessa entro e non oltre il Parte_2 Pt_1
31.07.2024. Dal mese successivo a quando la moglie lascerà l'abitazione il sig. provvederà al pagamento Parte_2 dell'intera rata di mutuo della casa coniugale fino alla sua estinzione e si adopererà e collaborerà affinché la sig.ra Pt_1 possa recedere dal predetto mutuo acceso da entrambi in pari quota per l'acquisto della casa coniugale, di talché lo stesso resti intestato al solo . Le utenze di forniture e le tasse/imposte (luce, acqua, gas, telefono, Tari, ecc.) della Parte_2
detta abitazione, saranno intestate/volturate a nome del sig. , il quale provvederà ai relativi pagamenti a Parte_2 partire dal mese successivo a quello in cui la sig.ra lascerà l'immobile. Pt_1
2) Relativamente alla casa coniugale ed alle sue pertinenze site in S. Maria C.V. Via Napoli n.58 - in catasto al foglio
8, p.lla 5382 sub 15, sub 17 e sub 5 - si precisa che esse sono in comproprietà tra i coniugi e che gli stessi hanno deciso di trasferirne la nuda proprietà ai figli minori con usufrutto esclusivo al sig. , il predetto trasferimento Parte_2 immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Al riguardo le parti stabiliscono che, con atto notarile a farsi entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente accordo (atto le cui spese saranno a carico del solo sig. ) la nuda proprietà della casa coniugale e delle sue pertinenze sarà Parte_2 trasferita da entrambi i genitori ai figli e che il sig. sarà unico usufruttuario e pagherà le restanti Parte_2 rate di mutuo fino all'estinzione dello stesso, manlevando completamente la sig.ra Pt_1
3) I coniugi convengono l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre che sarà comunicata al padre entro e non oltre la fine di luglio 2024 e sarà fissata in S. Maria C.V. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute vanno adottate di comune accordo. I coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
4) In ordine al diritto alla bigenitorialità dei minori le parti convengono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo necessario accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, come segue: il padre terrà con sé e pernotterà con i figli a week end alterni, prelevandoli il venerdì dopo la scuola e riaccompagnandoli la domenica sera dopo cena, ore 22.00 circa. Durante la settimana in cui il padre trascorre il week end con i figli, questi ultimi saranno con lui anche il martedì con pernotto di talché il padre preleverà i figli dopo la scuola nella giornata di martedì per poi riaccompagnarli direttamente a scuola il giorno successivo e - quando non vi è scuola - direttamente presso la casa coniugale. Durante la settimana in cui il padre non trascorre il week end con i figli, questi ultimi saranno con il padre il martedì ed il mercoledì, pernotteranno con lui il martedì e torneranno presso la madre il mercoledì sera dopo cena alle ore
21.30 circa;
il padre dunque preleverà i figli dopo la scuola e quando pernotta con i figli li porterà l'indomani mattina direttamente a scuola (o a casa se non vi è scuola) chiaramente nel giorno senza pernotto li riaccompagnerà invece a casa dopo cena alle ore 21,30. Resta inteso che i giorni di vista infrasettimanali potranno essere saltuariamente modificati per esigenze lavorative dei genitori. I coniugi concordano che durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno la vigilia (24 dicembre) con un genitore ed il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro, offrendo al padre la possibilità di scegliere per il primo anno. Per le restanti festività il padre avrà con sé i figli minori dal 26 dicembre al
31 dicembre oppure dal 01 gennaio al 06 gennaio, avendo cura di alternare i detti periodi di anno in anno. Durante le vacanze Pasquali, i minori resteranno con il medesimo criterio di cui sopra, la domenica delle Palme con un genitore ed il giorno di Pasqua e Lunedì in Albis con l'altro, secondo un principio di alternanza, offrendo al padre la possibilità di scegliere per il primo anno. Resta inteso, inoltre, che i figli trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori. Così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno dei propri compleanni verranno possibilmente trascorsi 3
con entrambi i genitori, ovvero in mancanza di accordo, alternando di volta in volta la presenza del figlio con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio. I coniugi convengono che durante le vacanze estive il padre sarà con i figli minori per due settimane anche non consecutive durante i mesi estivi, il tutto da concordarsi con congruo anticipo entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, con precisa indicazione dei luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli;
analogamente anche la madre sarà con i figli per 2 settimane anche non consecutive ed il periodo andrà comunicato al padre con congruo anticipo entro il 30 giugno sempre indicando all'altro genitore luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli. Resta inteso che entrambi i genitori allorquando si allontanano con i minori dalla loro residenza dovranno comunicare all'altro genitore i luoghi del soggiorno ed i recapiti telefonici dove rintracciare i minori.
5) Il padre , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, verserà alla madre Parte_2 Pt_1
entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, l'assegno di € 600 (ovvero €. 300 per ogni minore) con indicizzazione e
[...] contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie scolastiche, ricreative, culturali e sportive, nonché a quelle mediche non coperte dal SSN, sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi, e documentate, salvo i casi di urgenza. Circa tali spese straordinarie, i coniugi concordano che ciascun genitore, a fronte di una espressa richiesta dell'altro, dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 5 (cinque), in mancanza il silenzio sarà da intendersi quale assenso alla richiesta. Con riguardo sempre a tali spese, non si riterrà necessaria la concordanza, ma solo la documentazione, espressamente per i libri di testo, le attività culturali derivanti dagli impegni scolastici (es. visite guidate), le attività di consolidamento scolastico (doposcuola, tutor etc etc), iscrizione ed eventuale refezione scolastica, le attività sportive già in essere, le spese mediche urgenti. In ogni caso i coniugi richiamano il protocollo del Tribunale di S. Maria C.V. che disciplina le spese straordinarie. Come per Legge l'assegno unico per i figli minori sarà percepito al 50% dai genitori e i minori saranno a carico degli stessi nella misura del 50% relativamente alle detrazioni fiscali.
6) I coniugi rinunciano al mantenimento in quanto autosufficienti ed economicamente indipendenti.
7) Salvo quanto discende dal presente atto, le parti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori ed esprimono assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare con sé i figli minori all'estero, nei rispettivi periodi di vacanza.
9) Spese legali compensate. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 4
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTA MARIA CAPUA
VETERE il 06/09/2008 da , nata a [...] l'[...], e da Parte_1
, nato a [...] C.V. il 15.10.1978, alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 77, parte II, serie A, anno 2008);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/01/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese