Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/2/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MOIRA GARIBALDI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), viale Oberdan n. 39, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. L' immobile sin qui utilizzato, di proprietà del Signor quale abitazione di famiglia, situato in Viareggio, Via delle Betulle Parte_2
4, resterà assegnato e nell'utilizzo dello stesso, mentre la Signora potrà rimanervi e si Parte_1 impegna a traslocare, per propria scelta, presso altra abitazione in cui trasferirà la propria residenza assieme a quella della figlia entro il 31 agosto 2025. Per_1
2 – avrà collocazione prevalente presso la madre e sarà affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i coniugi i quali, di comune accordo ed in ottemperanza al principio di bi-genitorialità, ne determineranno la gestione.
3- Riguardo alle visite del padre alla propria figlia i genitori si accorderanno compatibilmente con le esigenze scolastiche o di altro genere della minore. Stessa regola per le festività e le vacanze invernali ed estive. Di comune accordo entrambi i genitori potranno modificare le regole sopra indicate in relazione alle loro momentanee necessità ed in particolare tenendo conto delle esigenze personali e scolastiche dei figli.
1
4 -Il Signor si impegna, altresì, a corrispondere mensilmente alla propria figlia la Parte_2 somma di E. 300,00 a titolo di assegno di mantenimento a partire dalla sottoscrizione del presente atto attraverso versamenti mensili su un conto dedicato.
Spese straordinarie
Le parti concordano che le spese straordinarie nell'interesse della figliai saranno sostenute al 50% da ciascun genitore. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle individuate e riportate nel
Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020, di seguito riassunte:
− Spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN ( psicoterapia, fisioterapia, logopedia), impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche;
tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante del mezzo di locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel menage familiare al momento della cessazione della convivenza;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione RC per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese regali dei compagni di scuola.
− Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
ripetizioni; stages e corsi di lingua e/o di musica ( ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro, di formazione post universitari ( master); spese per università all'estero
( comprese le spese per alloggio fuori sede e per le utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter se non già presente nella organizzazione familiare in costanza di convivenza;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica ( compresa l'attrezzatura e quanto necessario per partecipare a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative;
cellulare; spese relative a imposta di bollo e assicurazione del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per IO e ES ( servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc…). In relazione a queste spese il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro a mezzo mail, pec, fax o sms, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto con le stesse modalità entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
− MODALITA' DI RIMBORSO Tutte le spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il genitore che ha anticipato la spesa ha diritto al rimborso pro quota dall'altro entro 15 giorni dal ricevimento per iscritto della richiesta ( sempre a mezzo mail, pec, fax o sms) la quale dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi di spesa. Le parti dichiarano di ben conoscere e accettare il contenuto del richiamato protocollo al quale dovranno fare riferimento per ogni ulteriore aspetto dallo stesso regolamentato e non previsto nel presente ricorso».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in New York (STATI UNITI D'AMERICA) il 4/1/2017, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in New York (STATI UNITI D'AMERICA) in data 4/1/2017, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto
Numero 17, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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