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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3569/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con gli avv.ti Elena Lidia Scorbatti ( ), CodiceFiscale_3
del Foro di Milano, e Cristina Ulgheri del Foro di Monza Email_1
(CF: pec. presso lo studio della C.F._4 Email_2 quale ultima hanno eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 e con la seguente IA: nata a [...] il [...], residente a [...]
(MI), in via Giovanni Battista Casella n.14; codice fiscale: cittadina C.F._5
italiana;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21 marzo 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) rimarrà affidata ad entrambi i genitori in via condivisa con collocamento prevalente Per_1
presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
2) Nella casa familiare sita a Milano (MI), in via Giovanni Battista Casella n.14, rimarrà a vivere, con la IA , la OR , alla quale l'abitazione sarà assegnata, dando atto che il Per_1 Pt_1
Sig. dall'aprile del 2024 si è trasferito altrove. Pt_2
3) Il padre, terrà con sé la IA secondo le seguenti modalità già in atto, ovvero:
Salvo impedimenti, sarà il papà ad accompagnare la bimba a scuola.
Egli terrà con sé la minore ogni pomeriggio del mercoledì (a volte, previo accordo sostituito con il venerdì o altro giorno) quando si recherà a prendere all'uscita da scuola per poi tenerla con Per_1
sé per il pernotto e riaccompagnarla la mattina successiva a scuola.
Il padre trascorrerà altresì con fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino Per_1
al successivo lunedì mattina quando riaccompagnerà la bambina a scuola.
Quanto alle vacanze natalizie, a quelle pasquali ed ai cosiddetti ponti scolastici, entrambi i genitori si impegnano ad un'equa e paritaria suddivisione dei periodi, avendo cura di ripartire tra loro i giorni di Festività della Vigilia di Natale, del Santo Natale e del Capodanno, secondo le abitudini famigliari o, in caso di disaccordo, secondo il principio dell'alternanza.
In linea generale, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, il tutto ad anni alterni.
Quanto alle vacanze estive. pagina 2 di 6 La minore trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, con l'intesa che, in ogni caso, il mese di agosto verrà suddiviso tra entrambi i genitori in ragione di 15 gg con il padre e 16 con la madre un anno, mentre il successivo 16 gg con il padre e 15 gg con la madre e così via ad anni alterni;
tutti periodi dovranno essere concretamente individuati e concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori potranno altresì concordare altri eventuali periodi di vacanza con la IA;
Resta inteso che durante i rispettivi periodi di villeggiatura, il diritto di visita dell'altro genitore rimarrà sospeso.
Resta altresì inteso che il padre avrà, comunque, la più ampia ed elastica facoltà di visita e, previo accordo con la Sig.ra e nel rispetto degli impegni della minore, potrà vedere e tenere con Pt_1
sé la IA ogni qualvolta ne abbia la possibilità e/o la bimba lo desideri.
Ugualmente, in caso di impedimento di uno dei genitori, l'altro dovrà essere preferito a terzi per l'accudimento di . Per_1
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il domicilio della minore durante i periodi di vacanza con ciascuno.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo perequativo al mantenimento Pt_2 Pt_1 della IA la somma mensile di € 500,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione gennaio 2026, base gennaio 2025). Il tutto fino al raggiungimento della indipendenza economica della IA, come per legge.
5) Le spese extra assegno saranno suddivise tra i genitori in ragione del 60% a carico del padre e
40% a carico della madre, il tutto secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente ritrascritto. Il padre terrà altresì a proprio carico il 100% delle spese mediche della minore e questo egli farà fintanto che potrà usufruire dell'assicurazione FASI così come attualmente integrata da polizza assicurativa privata concessa dal datore di lavoro.
I genitori concordano sin da ora che, dal prossimo anno, frequenterà almeno un'attività Per_1
ludico/ricreativa e/o sportiva a seconda dei propri desideri e inclinazioni.
L'importo dell'assegno unico e/o di altri bonus equipollenti sarà percepito integralmente dalla madre.
6) Le parti convengono che, considerato il fatto che il reddito del Sig. è variabile in ragione Pt_2 di eventuali “bonus”, qualora lo stesso li percepisca, si impegna a versare alla OR , Pt_1
pagina 3 di 6 entro il mese successivo all'incasso e, in una unica soluzione, quale ulteriore contributo in favore di il 10% dell'importo percepito al netto delle imposizioni fiscali. Per_1
Il pagamento avverrà previa esibizione alla OR della documentazione attestante Pt_1
l'importo del bonus ricevuto.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) le parti si danno atto che parte dei titoli (fondi investimento) presso Intesa Sanpaolo e Intesa
Sanpaolo Privat banking, intestati al Sig. e sopra indicati, precisamente l'equivalente di Pt_2
circa Euro 90.000,00, sebbene a lui formalmente intestati, sono riferibili ad entrambe le parti.
Pertanto, le Parti convengono, ora per allora, di suddividere tra loro entro il 30 giugno 2025, in ragione del 50% ciascuno, la somma di 90.000,00 Euro, corrispondente al valore del suddetto investimento.
8) Le parti si danno altresì atto dell'esistenza presso Intesa San Paolo del c/c “Conto per me”
n.2119. Il conto è intestato alla minore e “gestito” dal padre.
Su tale conto, fin dalla nascita di , parenti e amici hanno fatto confluire denaro a titolo di Per_1
regali, in favore della minore.
Al 12.01.2025 il conto ha un saldo attivo pari ad Euro 17.500,00.
Il conto continuerà ad essere gestito dal Sig. il quale si impegna a trasmettere alla OR Pt_2
gli estratti conto con cadenza semestrale. Pt_1
9) Il Signor fino a che la normativa di riferimento ed il contratto di lavoro lo Pt_2
consentiranno, si impegna a mantenere in essere la polizza assicurativa che compre le spese mediche della OR Pt_1
10) Nulla sulle spese.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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