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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8930 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice unico del lavoro, dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza di discussione del 3.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 15087 dell'anno 2024
vertente tra
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Herik Mutarelli e, in via disgiuntiva, dall'Avv. Francesco Mutarelli, dall'Adolfo Mutarelli e dall'Avv. Matteo Maria Mutarelli e presso il loro studio elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Bovio n. 22, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona
[...] del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ope legis RESISTENTE Nonche'
in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia cui ope legis TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: compensi incarichi FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente deduce di essere dipendente della Amministrazione resistente e che, nel corso del tempo, ha ricevuto taluni incarichi da parte della stessa, senza tuttavia ricevere il compenso previsto e determinato. Specifica che i predetti incarichi di componente Sua- Stazione Unica appaltante – per l'affidamento di servizi per potenziamento della attività di monitoraggio e prevenzione nonché per l' affidamento servizi gestione procedimenti sanzionatori codice della strada (comune Marcianise), sono stati disciplinati da apposite convenzioni e atti amministrativi che hanno anche stabilito il compenso per la prestazione resa. Deduce che senza esito sono rimaste le richieste di pagamento in via stragiudiziale. Chiede accertare e dichiarare il suo diritto ai compensi di cui sopra, per come specificamente indicate nel ricorso, con la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del dovuto, oltre accessori maturati.
LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, in base alle convenzioni che regolano gli incarichi affidati alla ricorrente, ogni onere economico era stato assunto, anche a garanzia di manleva, dalla . Chiede pertanto autorizzarsi la chiamata Controparte_4 in causa di tale Ente. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso e, in subordine, in caso di accoglimento, chiede condannare al pagamento la , Controparte_4 disponendo la propria manleva.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. LA CHIAMATA DI TERZO E LA COSTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, con decreto emesso in data 27 febbraio 2025, è stata disposta la chiamata in causa del terzo, richiesta dalla resistente, con spostamento dell'udienza di discussione. Costituitasi l'Amministrazione del , terza chiamata, ha Controparte_2 dedotto l'avvenuto avvio dei procedimenti di liquidazione dei compensi di causa, in corso di definizione ovvero in corso di istruttoria, asserendo l'insussistenza di alcuna inerzia nella propria condotta e ha concluso pe ril rigetto del ricorso. Alla successiva udienza del 23 aprile 2025 nessuno è comparso , con conseguente rinvio ad altra udienza ai sensi del combinato disposto degli articoli 181 e 309 c.p.c.. All'udienza del 7 maggio 2025, comparsa la difesa della ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione all'esito viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Ritiene lo Scrivente che la pretesa attorea risulta fondata in base alle risultanze in atti, tenuto conto che l'affidamento e lo svolgimento effettivo degli incarichi specificamente dedotti in ricorso risulta provato dalla documentazione in atti – vedi convenzioni ( docc. 1 e 20), determine, nomine della ricorrente quale componente delle commissioni di gara ( docc. 2, 15 e 21), atti di liquidazione ( docc. 6 e 22) e criteri di determinazione dei compensi depositati nel fascicolo di parte ricorrente ( doc. 10 e 11)– e che tale documentazione non risulta in alcun modo contestata dalle amministrazioni resistenti, che neppure hanno specificamente contestato la fondatezza della pretesa e gli importi richiesti né hanno dedotto l'avvenuto pagamento. Circa la legittimazione passiva va ritenuto che essa sia riferibile all'amministrazione del in quanto Controparte_1 datrice di lavoro della ricorrente e in quanto ha emesso gli atti di nomina specifica a cui gli incarichi si riferiscono. Gli incarichi trovano, del resto, specifica occasione nel rapporto di impiego pubblico alle dipendenze della stessa amministrazione. Difetta viceversa la legittimazione passiva dell'amministrazione del
[...]
, tenuto conto che la previsione dei rimborsi di cui alle convenzioni CP_2 in atti spiega i suoi effetti unicamente tra gli enti contraenti e non anche nei confronti dei beneficiari degli incarichi – quale la ricorrente- che risultano estranei ai rapporti tra gli stessi. Ne consegue che la ricorrente non ha azione diretta nei confronti dell'amministrazione terza chiamata in causa. Quanto ai rapporti tra i due enti, per i quali è stato convenuto il rimborso, l'accertamento e la rendicontazione tra gli stessi, che risulta ancora in corso, esula dall'oggetto del presente ricorso e dalla competenza del giudice del lavoro adito. Quanto alla liquidazione degli accessori sulle somme riconosciute va ritenuto applicabile il criterio di cui all'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Tale criterio deve ritenersi lex specialis per il settore del pubblico impiego, prevalente sulle disposizioni di carattere generale di cui al codice civile – art. 1284 comma 4 c.p.c. - richiamate in ricorso, che peraltro questo Giudice ha già ritenuto neppure applicabile al rapporto di lavoro di natura privatistica, per la specialità delle disposizioni che lo regolano – art. 429 c.p.c.. Si ritiene che la decorrenza degli accessori vada fissata al momento della liquidazione dei compensi da parte dell'amministrazione debitrice, desumibile dal doc. n. 6 per l'importo di euro 1.855,85 in data 4.2.2019, dal doc. n. 22 per l'importo di euro 843,60 in data 7.11.2018; mentre per l'importo di euro 1.031,94, non risultando specifici atti di liquidazione, dalla costituzione in mora di cui alla pec del 5.12.2023 – doc. 19. gli interessi Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ai compensi per gli incarichi di cui sopra e condanna il
[...] al pagamento, in suo favore, della somma Controparte_1 complessiva di euro 3.731,39, per la detta causale, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria dalle date di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione a carico dell'Amministrazione resistente come in dispositivo, mentre si ravvisano ragioni oggettive per disporre la compensazione delle spese di lite sostenute dal , risultando ancora in corso di definizione le procedure Controparte_2 di liquidazione per eventuale rimborso tra le due amministrazioni centrali.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente ai compensi per gli incarichi di cui sopra e condanna il resistente Controparte_1 al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di euro
[...]
3.731,39, oltre interessi legali, o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria dalle date di cui in parte motiva;
condanna il alla rifusione, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 1.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Herik Mutarelli per dichiarato anticipo. compensa le spese per il resto. Napoli, 3.12.2025 Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice unico del lavoro, dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza di discussione del 3.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 15087 dell'anno 2024
vertente tra
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Herik Mutarelli e, in via disgiuntiva, dall'Avv. Francesco Mutarelli, dall'Adolfo Mutarelli e dall'Avv. Matteo Maria Mutarelli e presso il loro studio elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Bovio n. 22, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona
[...] del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ope legis RESISTENTE Nonche'
in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia cui ope legis TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: compensi incarichi FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente deduce di essere dipendente della Amministrazione resistente e che, nel corso del tempo, ha ricevuto taluni incarichi da parte della stessa, senza tuttavia ricevere il compenso previsto e determinato. Specifica che i predetti incarichi di componente Sua- Stazione Unica appaltante – per l'affidamento di servizi per potenziamento della attività di monitoraggio e prevenzione nonché per l' affidamento servizi gestione procedimenti sanzionatori codice della strada (comune Marcianise), sono stati disciplinati da apposite convenzioni e atti amministrativi che hanno anche stabilito il compenso per la prestazione resa. Deduce che senza esito sono rimaste le richieste di pagamento in via stragiudiziale. Chiede accertare e dichiarare il suo diritto ai compensi di cui sopra, per come specificamente indicate nel ricorso, con la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del dovuto, oltre accessori maturati.
LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, in base alle convenzioni che regolano gli incarichi affidati alla ricorrente, ogni onere economico era stato assunto, anche a garanzia di manleva, dalla . Chiede pertanto autorizzarsi la chiamata Controparte_4 in causa di tale Ente. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso e, in subordine, in caso di accoglimento, chiede condannare al pagamento la , Controparte_4 disponendo la propria manleva.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. LA CHIAMATA DI TERZO E LA COSTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, con decreto emesso in data 27 febbraio 2025, è stata disposta la chiamata in causa del terzo, richiesta dalla resistente, con spostamento dell'udienza di discussione. Costituitasi l'Amministrazione del , terza chiamata, ha Controparte_2 dedotto l'avvenuto avvio dei procedimenti di liquidazione dei compensi di causa, in corso di definizione ovvero in corso di istruttoria, asserendo l'insussistenza di alcuna inerzia nella propria condotta e ha concluso pe ril rigetto del ricorso. Alla successiva udienza del 23 aprile 2025 nessuno è comparso , con conseguente rinvio ad altra udienza ai sensi del combinato disposto degli articoli 181 e 309 c.p.c.. All'udienza del 7 maggio 2025, comparsa la difesa della ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione all'esito viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Ritiene lo Scrivente che la pretesa attorea risulta fondata in base alle risultanze in atti, tenuto conto che l'affidamento e lo svolgimento effettivo degli incarichi specificamente dedotti in ricorso risulta provato dalla documentazione in atti – vedi convenzioni ( docc. 1 e 20), determine, nomine della ricorrente quale componente delle commissioni di gara ( docc. 2, 15 e 21), atti di liquidazione ( docc. 6 e 22) e criteri di determinazione dei compensi depositati nel fascicolo di parte ricorrente ( doc. 10 e 11)– e che tale documentazione non risulta in alcun modo contestata dalle amministrazioni resistenti, che neppure hanno specificamente contestato la fondatezza della pretesa e gli importi richiesti né hanno dedotto l'avvenuto pagamento. Circa la legittimazione passiva va ritenuto che essa sia riferibile all'amministrazione del in quanto Controparte_1 datrice di lavoro della ricorrente e in quanto ha emesso gli atti di nomina specifica a cui gli incarichi si riferiscono. Gli incarichi trovano, del resto, specifica occasione nel rapporto di impiego pubblico alle dipendenze della stessa amministrazione. Difetta viceversa la legittimazione passiva dell'amministrazione del
[...]
, tenuto conto che la previsione dei rimborsi di cui alle convenzioni CP_2 in atti spiega i suoi effetti unicamente tra gli enti contraenti e non anche nei confronti dei beneficiari degli incarichi – quale la ricorrente- che risultano estranei ai rapporti tra gli stessi. Ne consegue che la ricorrente non ha azione diretta nei confronti dell'amministrazione terza chiamata in causa. Quanto ai rapporti tra i due enti, per i quali è stato convenuto il rimborso, l'accertamento e la rendicontazione tra gli stessi, che risulta ancora in corso, esula dall'oggetto del presente ricorso e dalla competenza del giudice del lavoro adito. Quanto alla liquidazione degli accessori sulle somme riconosciute va ritenuto applicabile il criterio di cui all'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Tale criterio deve ritenersi lex specialis per il settore del pubblico impiego, prevalente sulle disposizioni di carattere generale di cui al codice civile – art. 1284 comma 4 c.p.c. - richiamate in ricorso, che peraltro questo Giudice ha già ritenuto neppure applicabile al rapporto di lavoro di natura privatistica, per la specialità delle disposizioni che lo regolano – art. 429 c.p.c.. Si ritiene che la decorrenza degli accessori vada fissata al momento della liquidazione dei compensi da parte dell'amministrazione debitrice, desumibile dal doc. n. 6 per l'importo di euro 1.855,85 in data 4.2.2019, dal doc. n. 22 per l'importo di euro 843,60 in data 7.11.2018; mentre per l'importo di euro 1.031,94, non risultando specifici atti di liquidazione, dalla costituzione in mora di cui alla pec del 5.12.2023 – doc. 19. gli interessi Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ai compensi per gli incarichi di cui sopra e condanna il
[...] al pagamento, in suo favore, della somma Controparte_1 complessiva di euro 3.731,39, per la detta causale, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria dalle date di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione a carico dell'Amministrazione resistente come in dispositivo, mentre si ravvisano ragioni oggettive per disporre la compensazione delle spese di lite sostenute dal , risultando ancora in corso di definizione le procedure Controparte_2 di liquidazione per eventuale rimborso tra le due amministrazioni centrali.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente ai compensi per gli incarichi di cui sopra e condanna il resistente Controparte_1 al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di euro
[...]
3.731,39, oltre interessi legali, o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria dalle date di cui in parte motiva;
condanna il alla rifusione, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 1.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Herik Mutarelli per dichiarato anticipo. compensa le spese per il resto. Napoli, 3.12.2025 Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo