Articolo 6 della Legge 27 gennaio 1968, n. 32
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 febbraio 1968
Art. 6.
I regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati soltanto all'osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanita' pubblica nonche' ai regolamenti di polizia azionaria ed igienico-sanitaria.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1968