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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2028/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2028/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NARBONA Parte_1 C.F._1
ALBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare la violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, da parte della società resistente per non aver riscontrato l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dal sig. con pec del 29.11.2024, confermando Parte_1 che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo sig. copia di tali dati personali. Parte_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria sul CP_1 presupposto che non vi è prova che il ricorrente abbia avuto accesso al sito internet della convenuta essendo la videata prodotta risalente al 2024; che la richiesta è stata inviata ad un indirizzo errato e non a quello indicato nel sito-web; che la pec è stata scartata in quanto vi era un errore nella firma elettronica e presentava delle anomalie sospette;
che, ad ogni modo, il sito internet di non tratta alcun dato personale trattandosi di una sorta di CP_1 vetrina digitale ove la società fornisce informazioni sull'attività svolta (vendita prodotti petroliferi all'ingrosso); che non vi è alcuna possibilità di inserire dati personali sul sito web, pagina 1 di 3 non destinato peraltro ai consumatori;
che nella privacy policy è segnalato solo “google font” e
“font awesome” tra i dati di utilizzo, che vengono caricati mentre si naviga sul sito web;
che non vi sono form di contatto per l'inserimento dei dati personali.
All'udienza del 16.4.2025 il ricorrente ha ritenuto satisfattiva la risposta fornita ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere rappresentando tuttavia che la mancata risposta alla richiesta costituisce una violazione dell'art. 15 del Regolamento. Ha quindi insistito per la condanna alle spese di lite, con rinuncia espressa all'ammissione al patrocinio a spese dello stato.
La resistente, alla luce della posizione espressa, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza, è stato letto il dispositivo con riserva di deposito delle motivazioni nel termine di 30 giorni.
°°°
Dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di discussione risulta evidente come sia venuto meno l'interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio in quanto il ricorrente ha ritenuto satisfattiva la risposta fornita da . CP_1
Le parti insistono tuttavia sulla reciproca richiesta di condanna alle spese di lite su cui occorre dunque pronunciarsi secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
L'art. 15 GDPR prevede il diritto dell'interessato ad “ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali…”. L'art. 12, comma 3, precisa che “ Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”.
Nel caso di specie è pacifico che la resistente non abbia fornito riscontro nel termine assegnato, né assume rilievo dirimente il fatto che non siano stati trattenuti dati personali in quanto la società avrebbe in ogni caso dovuto riscontrare l'istanza al di là delle valutazioni di merito.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite in quanto la resistente ha documentato che la PEC presentava un'anomalia nella firma del richiedente e per tale ragione non è stata visualizzata in quanto scartata dal sistema.
Seppure rientri nella diligenza ordinaria dell'addetto alla ricezione della posta elettronica il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti per errore messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili, tuttavia è ragionevole ritenere che ciò possa avere determinato un ritardo nella risposta.
Dall'altro lato, il ricorrente, come dedotto in udienza, ha formulato richieste in maniera esplorativa semplicemente perché contattato da vari call center senza che abbia neppure documentato quando avrebbe visitato il sito web della resistente e sulla base di quali circostanze riteneva possibile che i suoi dati fossero stati trattati. Non ha neppure inviato e-
pagina 2 di 3 mail di sollecito, pur avendo scelto un canale di comunicazione, per quanto legittimo, diverso da quello indicato espressamente sul sito web che riportava una e-mail dedicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo nella causa RG 2028/2025
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2028/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NARBONA Parte_1 C.F._1
ALBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare la violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, da parte della società resistente per non aver riscontrato l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dal sig. con pec del 29.11.2024, confermando Parte_1 che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo sig. copia di tali dati personali. Parte_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria sul CP_1 presupposto che non vi è prova che il ricorrente abbia avuto accesso al sito internet della convenuta essendo la videata prodotta risalente al 2024; che la richiesta è stata inviata ad un indirizzo errato e non a quello indicato nel sito-web; che la pec è stata scartata in quanto vi era un errore nella firma elettronica e presentava delle anomalie sospette;
che, ad ogni modo, il sito internet di non tratta alcun dato personale trattandosi di una sorta di CP_1 vetrina digitale ove la società fornisce informazioni sull'attività svolta (vendita prodotti petroliferi all'ingrosso); che non vi è alcuna possibilità di inserire dati personali sul sito web, pagina 1 di 3 non destinato peraltro ai consumatori;
che nella privacy policy è segnalato solo “google font” e
“font awesome” tra i dati di utilizzo, che vengono caricati mentre si naviga sul sito web;
che non vi sono form di contatto per l'inserimento dei dati personali.
All'udienza del 16.4.2025 il ricorrente ha ritenuto satisfattiva la risposta fornita ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere rappresentando tuttavia che la mancata risposta alla richiesta costituisce una violazione dell'art. 15 del Regolamento. Ha quindi insistito per la condanna alle spese di lite, con rinuncia espressa all'ammissione al patrocinio a spese dello stato.
La resistente, alla luce della posizione espressa, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza, è stato letto il dispositivo con riserva di deposito delle motivazioni nel termine di 30 giorni.
°°°
Dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di discussione risulta evidente come sia venuto meno l'interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio in quanto il ricorrente ha ritenuto satisfattiva la risposta fornita da . CP_1
Le parti insistono tuttavia sulla reciproca richiesta di condanna alle spese di lite su cui occorre dunque pronunciarsi secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
L'art. 15 GDPR prevede il diritto dell'interessato ad “ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali…”. L'art. 12, comma 3, precisa che “ Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”.
Nel caso di specie è pacifico che la resistente non abbia fornito riscontro nel termine assegnato, né assume rilievo dirimente il fatto che non siano stati trattenuti dati personali in quanto la società avrebbe in ogni caso dovuto riscontrare l'istanza al di là delle valutazioni di merito.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite in quanto la resistente ha documentato che la PEC presentava un'anomalia nella firma del richiedente e per tale ragione non è stata visualizzata in quanto scartata dal sistema.
Seppure rientri nella diligenza ordinaria dell'addetto alla ricezione della posta elettronica il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti per errore messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili, tuttavia è ragionevole ritenere che ciò possa avere determinato un ritardo nella risposta.
Dall'altro lato, il ricorrente, come dedotto in udienza, ha formulato richieste in maniera esplorativa semplicemente perché contattato da vari call center senza che abbia neppure documentato quando avrebbe visitato il sito web della resistente e sulla base di quali circostanze riteneva possibile che i suoi dati fossero stati trattati. Non ha neppure inviato e-
pagina 2 di 3 mail di sollecito, pur avendo scelto un canale di comunicazione, per quanto legittimo, diverso da quello indicato espressamente sul sito web che riportava una e-mail dedicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo nella causa RG 2028/2025
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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