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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1708/2023 promossa da:
(Codice Fiscale , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli Avv.ti LUCA MORENA e MARIA CHIARA MAGI, presso lo studio della quale, sito in Pesaro, P. Collenuccio n. 37, è elettivamente domiciliata
ATTRICE OPPONENTE
Nei confronti di
(Codice Fiscale ), con il patrocinio degli Avv.ti GIANLUCA Parte_1 P.IVA_2
MORGANTI e ELISA ORAZIETTI, presso il cui studio sito in Pesaro, Via degli Abeti n. 36, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_2 per l'udienza del 5.5.2025):
“In via istruttoria, disporre il rinnovo o la richiesta di chiarimenti del CTU, per i motivi già indicati nel verbale di udienza del 18/12/2024,
Nel merito, 1. Accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del credito e/o la legittimazione attiva di Parte_1
[...]
2. Accertare e dichiarare la nullità del D.I. n. 415/2023 – RG 1185/2023 per violazione degli artt. 633
e 634 c.p.c., per carenza di prova scritta del credito azionato e per tutti i motivi esposti, e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
3. Revocare in ogni caso il D.I. opposto n. 415/2023 – RG 1185/2023, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni contenute in narrativa o meglio visu al Giudicante;
4. Accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 15.03.2022 per i motivi sopra dedotti o per ogni altra eventuale motivazione che ritenesse sussistente il Giudicante;
In subordine, 5. In subordine, accertare e dichiarare l'annullabilità della scrittura privata del 15.03.2022 per i motivi sopra dedotti o per ogni altra eventuale motivazione che ritenesse sussistente il Giudicante;
pagina 1 di 11
6. In estremo subordine, accertare e dichiarare che la scrittura privata di cessione di pacchetto clienti del 15.03.2022 è risolta per grave inadempimento della parte cedente;
7. Per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza di un controcredito di nei confronti di CP_1
per attività eseguite nel 2022, pari ad € 5.000,00 oltre accessori, somme mai Parte_1 corrisposte;
8. In estremo subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di fatti e circostanze, così come dedotte in narrativa, che rendono impossibile la controprestazione di derivante dalla scrittura privata CP_1 del 15.03.2022, per fatto non imputabile a CP_1
9. In estremo subordine, all'esito dell'espletanda CTTU come richiesta, ravvisando i presupposti di cui all'art. 1148 c.c., dichiarare la rescissione della scrittura privata del 15.03.2022 con ogni conseguenza di legge;
10. In ogni caso, condannare la ditta al pagamento della somma di € 12.296,00 oltre Parte_1 accessori, di cui € 5.000,00 a titolo di acconto sul maggior prezzo già corrisposto, € 2.296,00, oltre accessori a titolo di penale, € 5.000,00 oltre iva e accessori di legge a titolo di compensi per attività di in favore di oltre interessi, rivalutazione e accessori di legge, nonché al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno;
ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito di idonea istruttoria;
11. In ultimo subordine, rideterminare l'eventuale credito ancora sussistente in favore di , Parte_1 privo delle condizioni illecite e/o mettendolo in compensazione con il controcredito di CP_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Parte opposta (come da note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del Parte_1
5.5.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- Munire totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 648 cpc il D.I. n. 415/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- in via principale, rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il D.I. n. 415/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate da parte opponente perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e quindi confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
- in ogni caso condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie, liquidare in via equitativa il corrispettivo dovuto a da a fronte Parte_1 CP_1 dell'avvenuta cessione dei clienti in favore di quest'ultima”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
(d'ora in poi, anche solo “ ) conveniva in giudizio Controparte_2 CP_1
avanti al Tribunale di Pesaro la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
415/2023, chiedendo di accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del credito e/o il difetto di legittimazione attiva della predetta convenuta opposta, in uno alla nullità del titolo monitorio emesso per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, di revocare il titolo monitorio emesso;
l'opponente, per le medesime ragioni, ha altresì domandato l'accertamento e la declaratoria di nullità della scrittura privata di cessione di pacchetto clienti del 15.3.2022 posta a fondamento del ricorso monitorio. In subordine, la ha richiesto l'accertamento e la Parte_3
pagina 2 di 11 declaratoria, in via tra loro gradata, dell'annullabilità della menzionata scrittura privata stipulata tra le parti del 15.3.2022 o della risoluzione di tale scrittura per grave inadempimento della parte cedente. In conseguenza di quanto sopra richiesto, l'opponente ha altresì domandato l'accertamento della sussistenza di un proprio controcredito nei confronti di per attività eseguite nell'anno Parte_1
2022 pari a € 5.000,00 oltre accessori;
in estremo subordine, la società opponente ha poi richiesto di accertare e dichiarare la sussistenza di fatti e circostanze che hanno reso impossibile la controprestazione di in esecuzione della scrittura privata del Parte_3
15.03.2022 per fatto ad essa non imputabile, nonché, ancora in via subordinata, in caso di ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1148 c.c., ha domandato pronuncia di declaratoria di rescissione della scrittura privata del 15.03.2022. L'opponente ha poi formulato in ogni caso richiesta di condanna della al pagamento della complessiva somma di € 12.296,00 oltre accessori, di cui € 5.000,00 Parte_1
a titolo di acconto sul maggior prezzo già corrisposto, € 2.296,00, oltre accessori a titolo di penale, €
5.000,00 oltre iva e accessori di legge a titolo di compensi per attività dalla stessa svolta in favore di oltre interessi, rivalutazione e accessori di legge, nonché oltre al risarcimento del Parte_1 danno. Da ultimo, in via subordinata, l'opponente ha domandato la rideterminazione dell'eventuale credito che fosse risultato dovuto all'esito del giudizio in favore della convenuta opposta.
A sostegno di tale domanda giudiziale, parte attrice opponente ha esposto che , Controparte_3
legale rappresentante p.t. di aveva avviato, a partire dal mese di Parte_2 settembre 2019, un'attività di collaborazione lavorativa con il dott. presso gli Controparte_4
uffici siti in Pesaro, Via degli Abeti n. 36, di cui il medesimo era proprietario e dove lo stesso svolgeva anche la propria attività di dottore commercialista, revisore legale e imprenditoriale quale
Amministratore unico di e di di e di Parte_1 CP_5 Controparte_6 Parte_1
Parte attrice opponente ha ulteriormente rappresentato che, dal mese di ottobre 2019, veniva stabilmente inserita nel sistema organizzativo che faceva capo a , svolgendo Controparte_4 attività lavorativa sotto la sua direzione e controllo, sia in favore dell'attività professionale facente capo al medesimo, sia dei servizi di ricavando da tali attività la quasi totalità dei propri Parte_1
compensi.
Tuttavia, dall'autunno 2021, stanti riferite sopraggiunte criticità in punto flessione di clienti e fatturato, la difesa attorea ha esposto che aveva proposto alla propria collaboratrice Controparte_4
la cessione della clientela a lui facente capo da perfezionare entro il 31.12.2024, Controparte_3 rassicurandola circa l'immutabilità dell'organizzazione datoriale e le condizioni contrattuali del rapporto di lavoro almeno fino al momento in cui sarebbe stato presente in ufficio Controparte_4
(fine 2024). Detto accordo di cessione clienti tra la società (facente capo a Parte_1 CP_4
pagina 3 di 11 ) e la legale rappresentante p.t. dell'odierna società opponente veniva stipulato in data CP_4
9.2.2022.
L'opponente ha ulteriormente rappresentato che il 14.2.2022 veniva costituita la nuova società che avrebbe dovuto subentrare a per effetto della cessione di cui sopra, la quale assumeva la Parte_1 denominazione di “ , con partecipazione al 60% di Parte_1 CP_3
e al 40% di , moglie di;
a marzo 2022, quest'ultimo
[...] Persona_1 Controparte_4
predisponeva una nuova scrittura tra e posta poi alla base del ricorso Parte_1 CP_1
monitorio, ove venivano dettagliate ulteriormente le condizioni di cessione del portafoglio clienti di anch'esse ritenute inique della posizione dell'A.U. della società opponente, la quale, Parte_1
nonostante la stipula di detta scrittura e la costituzione della newco continuava a prestare CP_1
la propria attività lavorativa con le consuete modalità presso gli uffici aziendali in favore di
[...]
e di CP_4 Parte_1
Nel periodo di dicembre 2022, i rapporti tra le parti e si Controparte_4 Controparte_3 facevano via via sempre più critici tanto che, come esposto dalla difesa attorea, quest'ultima veniva licenziata;
faceva quindi seguito l'impugnazione da parte di , dell'intervenuto Controparte_3
licenziamento e la richiesta, a mezzo dei propri legali, con missiva del 20.1.2023, di risoluzione della scrittura privata di marzo 2022 per inadempimento della cedente.
La emetteva ciononostante le proprie fatture anche per le mensilità successive, Parte_1
ponendole poi a base del ricorso monitorio della cui opposizione trattasi.
L'opponente ha quindi contestato la pretesa creditoria avversa, ritenendola, in particolare, incerta, futura e inesigibile alla data del ricorso monitorio, sia in ragione del mancato consenso del contraente ceduto ai sensi dell'art. 1460 c.c., i.e. dei clienti, sia in considerazione del fatto che la cessione in commento veniva modulata nel tempo, mediante passaggio graduale dei clienti alla cui effettività, previa rendicontazione, sarebbero state dovute le relative somme, nonché prevedendo la data del
31.12.2024 quale data limite entro cui si sarebbe dovuta perfezionare la cessione. Inoltre, l'opponente ha contestato la titolarità del credito azionato in capo a ritenendo che l'oggetto della Parte_1 cessione coinvolgesse anche clienti e servizi connessi all'attività dello studio professionale il CP_4 quale non aveva parimenti intrapreso l'azione monitoria, oltre alla nullità della scrittura privata del
15.3.2022 per mancanza di prova dell'oggetto della cessione, mancanza dell'oggetto del contratto, perché posto in frode alla legge e per omessa prova dei poteri dell'A.U.
Si è costituita ritualmente in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex Parte_1
adverso dedotto e chiedendo quindi la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
pagina 4 di 11 In particolare, parte convenuta opposta ha asserito il regolare adempimento da parte di Parte_1
degli accordi convenuti con scrittura del 15.3.2022, la quale dava inizio, da tale momento, al trasferimento della propria clientela in favore di rilevando invece ritardi, quanto a CP_1 quest'ultima, nel pagamento dell'acconto convenuto e delle fatture mensili, nonché dei costi per le utenze e le spese di gestione dello studio, affermando che la avrebbe fatturato ai clienti CP_1
ceduti da senza sostenere alcun costo. La società opposta ha quindi concluso per la Parte_1
piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile e basato su prova scritta, in uno alla piena validità ed efficacia della scrittura privata del
15.3.2022.
La causa è stata istruita mediante espletamento di prove orali, consulenza d'ufficio tecnico-contabile e produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20.5.2025, previo deposito degli scritti conclusionali da parte delle rispettive difese.
*******
Preliminarmente, stante la richiesta formulata da parte attrice opponente con foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 15.5.2025, si ritiene di rigettare la richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. sulle questioni evidenziate da detta difesa all'udienza del 18.12.2024, ritenendo l'espletata consulenza d'ufficio esaustiva e l'irrilevanza di una chiamata a chiarimenti del consulente nominato alla luce delle risultanze probatorie e documentali acquisite. Analogamente, per la medesima motivazione, si ritiene anche di non accogliere la richiesta istruttoria ribadita dalla convenuta opposta con proprie note di trattazione di ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
*******
Ciò premesso, con riguardo al merito della domanda di opposizione formulata da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 415/2023, la stessa è da ritenersi infondata e merita
[...]
quindi il rigetto per i motivi che si andranno ad esporre.
In particolare, oggetto dell'odierno contendere, è l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata in sede monitoria da la quale origina dall'accordo di cessione clienti Parte_1
intervenuto tra le parti in data 15.3.2022, già oggetto di precedente impegno risalente al 9.2.2022, sulla scorta del quale la convenuta opposta emetteva le fatture n. 43 del 28.4.2022, n. 44 del 28.4.2022, n. 56 del 30.4.2022, n. 75 del 31.5.2022, n. 89 del 30.6.2022, n. 99 del 31.7.2022, n. 122 del 31.8.2022, n.
142 del 31.10.2022, n. 143 del 31.10.2022, n. 32 del 30.4.2023, n. 34 del 30.4.2023.
Orbene, detto accordo (v. doc. 37 fasc. opponente) prevedeva:
pagina 5 di 11 - la cessione a titolo oneroso in favore dell'attrice opponente del portafoglio clienti gestito e amministrato dalla cedente di cui il dott. era Amministratore Parte_1 Controparte_4
unico, con riguardo alle prestazioni di dichiarazioni e comunicazioni fiscali, contabilità e bilancio, rapporti con Enti pubblici e privati, contenzioso tributario, assistenza ad operazioni straordinarie relative alle società;
- una durata dilazionata del tempo dell'accordo, dal 1.1.2022 al 31.12.2024, termine ultimo entro il quale doveva perfezionarsi la cessione e/o il trasferimento di tutti i clienti fatturati da Parte_1
- la possibilità per e per il suo A.U. di continuare a effettuare, sia a nuovi clienti che a Parte_1
quelli ricompresi nel portafoglio oggetto di cessione, consulenza in materia contabile, fiscale o altro tipo di consulenza non ricompresa nelle prestazioni di cui sopra;
- l'obbligo della cedente di promuovere e consentire il subentro della cessionaria nella titolarità dei contratti d'opera e di prestazione dei servizi in essere con la clientela, affiancando l'opponente nel passaggio di clientela per tutta la durata stabilita in scrittura, a titolo gratuito;
- la facoltà per la cessionaria di utilizzare la denominazione e i recapiti della cedente sino a settembre
2022;
- un corrispettivo provvisorio per la cessione in commento pari a complessivi € 59.000,00 oltre IVA, da conguagliarsi sulla base dei clienti che avrebbero effettivamente perfezionato il trasferimento dalla cedente alla cessionaria, da versarsi da parte della cessionaria mediante pagamento, a titolo di garanzia dell'adempimento contrattuale, di un primo acconto di € 5.000,00 entro il 28.2.2022, e mediante pagamenti mensili di € 1.500,00 dal 1.1.2022 al 31.12.2024;
- la previsione di criteri e modalità al fine di determinare gli importi spettanti alle parti sino al
31.12.2024, ovvero, tra gli altri: dalla data di costituzione della nuova società tutti i contratti sottoscritti dai clienti ceduti avrebbero fatto capo alla newco con conseguente imputazione di costi e CP_1 ricavi in capo alla stessa;
l'inclusione nella nuova struttura di tutti i compensi ricevuti da CP_3
per quanto riguarda il 110% a fronte dell'esclusione dall'accordo contrattuale dei ricavi e/o
[...]
compensi derivanti dalla partecipazione di al progetto Parte_1
“SUPERBONUScon100inTEAM©e SISTEM” e di quelli percepiti da a titolo di Controparte_4
incarichi professionali da questi assunti;
dai ricavi venivano detratti i costi, anticipati da Parte_1
o da soggetti terzi, inerenti alla struttura, al mantenimento e funzionamento della stessa (quali, affitto, utenze, imposte, costo del personale…), con la specificazione per cui l'eventuale costo del personale sarebbe stato a carico della cessionaria, salva l'ipotesi in cui fosse funzionale anche alle esigenze che la cedente si era riservata di svolgere;
pagina 6 di 11 - l'impegno da parte della cedente, per il periodo di durata della scrittura, a concedere alla cessionaria i propri locali adibiti ad ufficio commerciale, comprensivi di mobilio e attrezzattura;
- la previsione di un compenso a favore di , dalla sottoscrizione della scrittura e sino Controparte_3 al 31.12.2024, di € 2.100,00 mensili a titolo di acconti sugli utili;
- l'impegno della cedente a far sottoscrivere al proprietario dei locali un contratto di locazione con la società cessionaria.
Al contratto in commento veniva allegato un elenco nominativo (denominato Allegato 1), sottoscritto da entrambe le parti contraenti, ove erano ricompresi i clienti oggetto della cessione stessa.
Quanto precisato, ritiene il giudicante di condividere le conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u. e di aderire alle stesse, essendo l'elaborato peritale basato su di accertamenti logici e coerenti e sorretto da congrue motivazioni.
Invero, sebbene il consulente d'ufficio abbia espresso la propria impossibilità nello stabilire il valore di mercato del pacchetto clienti sulla base di valori univoci, oggettivi e scientificamente dimostrabili , essendo rimesso alla libera negoziazione delle parti – in considerazione del fatto che, ad avviso della c.t.u. dott.ssa “… le trattative finalizzate alla compravendita degli studi professionali Persona_2
sono private e riservate, e che non esiste una banca dati, indicatore o parametro di riferimento da impiegare per quantificare il corretto valore di mercato, a differenza di quanto avviene in altri ambiti, come ad esempio nelle compravendite immobiliari. Il valore di un portafoglio clienti può variare in base ad un'ampissima gamma di fattori, endogeni o esogeni, anche legati alla persona e/o alle intenzioni del cedente o del cessionario…” (v. elaborato peritale agli atti) – ella ha comunque affermato che è stato possibile ricostruire in termini numerici il dato relativo ai ricavi generati dal portafoglio clienti ceduti, così potendo calcolare i ricavi generati da ciascun cliente e confrontarli con il prospetto riepilogativo allegato all'atto di cessione.
A fronte di detta ricostruzione, come risultante dall'Allegato B all'elaborato peritale, il c.t.u. ha quindi potuto evidenziare i nominativi dei clienti effettivamente transitati da alla cessionaria Parte_1
per effetto del contratto stipulato, ravvisando una corrispondenza parziale tra i clienti CP_1 dell'opposta e quelli elencati nell'allegato al contratto di cessione, evidenziato che, con riferimento a taluni nominativi, essi sono risultati barrati o vi era annotata la data di cessazione dell'attività, ovvero ancora per alcuni non risultano affatto emesse fatture nel 2021 e nel 2022 da nessuna delle odierne parti processuali – con l'ulteriore precisazione per cui i nominativi non figuranti rispetto all'allegato contrattuale sono una quota minimale sia dal punto di vista numerico che dell'apporto del fatturato.
Sulla scorta di tali risultanze, ferme le precisazioni di cui sopra, la dott.ssa ha affermato Persona_2 che “il prezzo di cessione (fissato provvisoriamente in € 59.000,00=) … non può ritenersi pagina 7 di 11 manifestamente sproporzionato rispetto ai ricavi generati dal portafoglio clienti trasferito” (v. pag. 11 della perizia), in quanto l'importo dei ricavi conseguiti nel 2022 da (€ 48.276,13) è CP_1 sostanzialmente in linea con quello del 2021 di (€ 46.561,40), considerando la normale Parte_1
e fisiologica oscillazione del reddito professionale da un anno all'altro e senza poter esprimere il proprio parere quanto ai clienti definiti morosi - non avendo accesso alla relativa documentazione - seppur il contratto prevedesse anche una serie di interrelazioni ben più ampia rispetto alla sola cessione del portafoglio clienti. Il parere di non manifesta sproporzionalità circa il prezzo di cessione è stato espresso dal nominato consulente anche considerando le spese e i costi di esercizio posti contrattualmente a carico di ma che, sulla base della documentazione agli atti del giudizio CP_1
ed esibita al c.t.u. (quali fatture di acquisto per utenze, materiali di cancelleria, servizi professionali specialistici), risultano invece sostenute da per l'importo di € 13.945,65 oltre iva, Parte_1 nonché dal dott. per l'ammontare di € 4.577,92, in difetto di prova contraria circa Controparte_4
l'effettivo rimborso di tali spese da parte dell'opponente o del fatto che dette somme fossero state sostenute dall'opposta per lo svolgimento dell'attività che la stessa si era riservata nel contratto di cessione. Peraltro, la valutazione espressa dal c.t.u. quanto al prezzo di cessione, ha tenuto conto anche del fatto che esso “è stato pattuito in via provvisoria e da conguagliarsi in relazione ai clienti che avrebbero effettivamente perfezionato il trasferimento alla cessionaria, in maniera tale da contenere il rischio di mancato conseguimento dei ricavi attesi” (v. pag. 25 dell'elaborato peritale agli atti).
In conclusione, il c.t.u. ha ritenuto che “… le somme complessivamente corrisposte da “
[...]
a “ ammontano ad € 5.000,00=, importo non congruo Parte_1 Parte_1
rispetto a quanto contrattualmente pattuito (€ 28.060,00= oltre all'accollo dei costi di gestione), nonché rispetto ai ricavi generati dal portafoglio clienti trasferito” (v. pag. 20 dell'elaborato peritale).
Ulteriormente, le risultanze documentali e della prova orale espletata hanno confortato la tesi dell'opposta in punto all'effettivo passaggio di clientela dalla alla e, con Parte_1 CP_1 ciò, l'adempimento da parte di alle proprie obbligazioni contrattuali, con riguardo sia a Parte_1
nuovi clienti per i quali ha “promosso” il passaggio verso la società neocostituita, sia a quelli già clienti di che venivano convogliati nel nuovo assetto societario. Parte_1
All'uopo, si osserva infatti che sono agli atti sub doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta:
- il contratto di consulenza fiscale, contabile amministrativa sottoscritto tra e CP_1 [...] in data 21.3.2022, il cui nome compare nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello CP_7
elaborato dal c.t.u. sub B;
pagina 8 di 11 - il contratto di consulenza fiscale, contabile amministrativa sottoscritto tra e in CP_1 CP_8 data 18.3.2022, il cui nome compare nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome compare CP_1 Parte_4 nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome CP_1 Controparte_9 compare nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome CP_1 Parte_5 compare nell'Allegato elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome CP_1 Controparte_10 compare nell'Allegato elaborato dal c.t.u. sub B, il quale, sentito come teste all'udienza del 18.12.2024, ha confermato di aver sottoscritto la lettera di incarico in favore dell'opponente (“… Confermo di aver sottoscritto la lettera di incarico in favore di Sistemica SCS srl alla presenza del dott. e della CP_4
dott.ssa avv. Orazietti: io con la mia ditta individuale mi ero rivolto al dott. Persona_3 CP_4
perché mi aveva risolto un problema con un cliente e mi era piaciuto il suo modo di lavorare. La conoscenza della dott.ssa battaglia è avvenuta quando ho firmato il contratto con Sistemica SCS srl.
…”);
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di Stagua S.r.l.s., il cui nome compare CP_1 nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di Gieffe Costruzioni S.r.l.s., il cui nome CP_1
compare nell'Allegato elaborato dal c.t.u. sub B, soggetto rispetto al quale, peraltro, la teste
[...]
escussa all'udienza del 20.11.2024, ha confermato la circostanza dell'affidamento di Tes_1
incarico in favore di per la tenuta della contabilità della predetta ditta di cui era socia;
CP_1
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di il cui nome compare CP_1 CP_11 nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome CP_1 Parte_6 compare nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B.
Per quanto esposto, si ritiene che l'espletata istruttoria abbia comprovato l'an e il quantum della pretesa creditoria connessa alle fatture azionate, avendone parte convenuta opposta adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Di contro, il nominato consulente ha accertato che, a fronte delle somme che l'opponente avrebbe dovuto corrispondere a nel corso dell'anno 2022 in forza delle pattuizioni contrattuali Parte_1
assunte tra le parti, la non solo non ha corrisposto i costi di esercizio, ma ha versato la sola CP_1
pagina 9 di 11 somma in acconto di € 5.000,00, a fronte di un corrispettivo totale di € 28.060,00 (di cui, per l'appunto,
€ 5.000,00 in acconto e € 21.960,00 mediante n. 12 pagamenti rateali), così esprimendosi in risposta alle osservazioni del consulente attoreo: “… Il mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali ad opera della cessionaria è stato rilevato in maniera oggettiva. … Il fatto che il corrispettivo fosse soggetto a ricalcolo non rende non dovuto quanto previsto a titolo di acconto. Il fatto che la struttura fosse ad uso promiscuo non rende non dovuti gli oneri che la cessionaria si è impegnata ad accollarsi…” (v. pag. 29 dell'elaborato peritale in atti).
Quanto accertato dal c.t.u. in punto di sostanziale ritenuta proporzionalità tra il prezzo di cessione convenuto e la consistenza del portafoglio clienti effettivamente ceduto, in ossequio al richiamato principio di libera negoziabilità tra le parti, conduce a rigettare anche le difese e correlative domande formulate dalla società attrice opponente in merito alla ritenuta mancanza di titolarità del credito e/o legittimazione attiva di – in quanto le prestazioni previste in contratto e la debenza dei Parte_1
relativi importi sono stati pattuiti in favore della sola e non di , Parte_1 Controparte_4 nonché in considerazione del fatto che dall'Allegato 1, al contratto di cessione, anch'esso sottoscritto dalla cessionaria, si evince che i nominativi dei clienti erano riconducibili alla convenuta opposta – nonché in punto all'eccepita nullità/annullabilità del contratto del 15.3.2022 e di sua risoluzione per grave inadempimento della convenuta, profilo rimasto sostanzialmente indimostrato all'esito dell'odierno giudizio.
Inoltre, è opportuno evidenziare che la ha sin da subito “utilizzato” in suo favore il CP_1
pacchetto clienti contenuti nel precitato Allegato 1, senza, a quanto consta, dolersi di alcunché in punto ad esso e all'effettiva provenienza dei nominativi dei clienti sin dalla stipula del primo accordo risalente al febbraio 2022, salvo poi sollevare la questione solo con l'instaurazione del giudizio di opposizione: in altri termini, la società attrice opponente ha dato esecuzione alla scrittura sotto questo profilo e si ritiene che tale comportamento concludente rende il contratto di cessione in commento valido ed efficace tra le parti. Anche la doglianza espressa circa il fatto che, sostanzialmente, vi sia stato inadempimento della cedente poiché alcuni clienti non sarebbero, di fatti, stati ceduti, avendo la eseguito attività in loro favore solo nel 2022, si appalesa infondata, in quanto ciò sarebbe CP_1
stato, eventualmente, oggetto di conguaglio come contrattualmente previsto, ragion per cui il prezzo della cessione veniva espressamente convenuto in via provvisoria in € 59.000,00.
Per le medesime motivazioni meritano del pari rigetto le ulteriori domande attoree di accertamento dell'impossibilità di adempimento della controprestazione da parte di per fatto ad essa non CP_1
imputabile e di rescissione della scrittura privata, così come della domanda di condanna di Parte_1 al pagamento di € 12.296,00, non ravvisando questo giudice la ricorrenza dei relativi presupposti,
[...]
pagina 10 di 11 rimasti anch'essi privi di riscontro probatorio all'esito dell'odierno giudizio, con conseguente rigetto anche della domanda di condanna avanzata da parte attrice.
Conclusivamente, a fronte di tutti i rilievi fin qui svolti, si ritiene di respingere l'opposizione proposta avverso il titolo monitorio in commento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso, nonché di rigettere le domande ulteriormente avanzate dalla CP_1
Le spese di lite del presente giudizio, come liquidate in dispositivo e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022 (scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00), valori medi di riferimento, seguono la soccombenza e vengono quindi poste integralmente a carico della società attrice opponente ivi comprese le spese di Parte_3
consulenza tecnico-contabile espletata nell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1708/2023, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 415/2023 emesso dal Tribunale civile di Pesaro in data 30.6.2023, depositato il 3.7.2023 che diviene definitivo;
- respinge le domande formulate da parte attrice opponente;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 delle spese processuali per il presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 7.616,00, oltre
[...] iva se dovuta, cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
Parte_3
Pesaro, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1708/2023 promossa da:
(Codice Fiscale , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli Avv.ti LUCA MORENA e MARIA CHIARA MAGI, presso lo studio della quale, sito in Pesaro, P. Collenuccio n. 37, è elettivamente domiciliata
ATTRICE OPPONENTE
Nei confronti di
(Codice Fiscale ), con il patrocinio degli Avv.ti GIANLUCA Parte_1 P.IVA_2
MORGANTI e ELISA ORAZIETTI, presso il cui studio sito in Pesaro, Via degli Abeti n. 36, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_2 per l'udienza del 5.5.2025):
“In via istruttoria, disporre il rinnovo o la richiesta di chiarimenti del CTU, per i motivi già indicati nel verbale di udienza del 18/12/2024,
Nel merito, 1. Accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del credito e/o la legittimazione attiva di Parte_1
[...]
2. Accertare e dichiarare la nullità del D.I. n. 415/2023 – RG 1185/2023 per violazione degli artt. 633
e 634 c.p.c., per carenza di prova scritta del credito azionato e per tutti i motivi esposti, e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
3. Revocare in ogni caso il D.I. opposto n. 415/2023 – RG 1185/2023, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni contenute in narrativa o meglio visu al Giudicante;
4. Accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 15.03.2022 per i motivi sopra dedotti o per ogni altra eventuale motivazione che ritenesse sussistente il Giudicante;
In subordine, 5. In subordine, accertare e dichiarare l'annullabilità della scrittura privata del 15.03.2022 per i motivi sopra dedotti o per ogni altra eventuale motivazione che ritenesse sussistente il Giudicante;
pagina 1 di 11
6. In estremo subordine, accertare e dichiarare che la scrittura privata di cessione di pacchetto clienti del 15.03.2022 è risolta per grave inadempimento della parte cedente;
7. Per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza di un controcredito di nei confronti di CP_1
per attività eseguite nel 2022, pari ad € 5.000,00 oltre accessori, somme mai Parte_1 corrisposte;
8. In estremo subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di fatti e circostanze, così come dedotte in narrativa, che rendono impossibile la controprestazione di derivante dalla scrittura privata CP_1 del 15.03.2022, per fatto non imputabile a CP_1
9. In estremo subordine, all'esito dell'espletanda CTTU come richiesta, ravvisando i presupposti di cui all'art. 1148 c.c., dichiarare la rescissione della scrittura privata del 15.03.2022 con ogni conseguenza di legge;
10. In ogni caso, condannare la ditta al pagamento della somma di € 12.296,00 oltre Parte_1 accessori, di cui € 5.000,00 a titolo di acconto sul maggior prezzo già corrisposto, € 2.296,00, oltre accessori a titolo di penale, € 5.000,00 oltre iva e accessori di legge a titolo di compensi per attività di in favore di oltre interessi, rivalutazione e accessori di legge, nonché al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno;
ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito di idonea istruttoria;
11. In ultimo subordine, rideterminare l'eventuale credito ancora sussistente in favore di , Parte_1 privo delle condizioni illecite e/o mettendolo in compensazione con il controcredito di CP_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Parte opposta (come da note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del Parte_1
5.5.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- Munire totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 648 cpc il D.I. n. 415/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- in via principale, rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il D.I. n. 415/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate da parte opponente perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e quindi confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
- in ogni caso condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale delle domande avversarie, liquidare in via equitativa il corrispettivo dovuto a da a fronte Parte_1 CP_1 dell'avvenuta cessione dei clienti in favore di quest'ultima”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
(d'ora in poi, anche solo “ ) conveniva in giudizio Controparte_2 CP_1
avanti al Tribunale di Pesaro la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
415/2023, chiedendo di accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del credito e/o il difetto di legittimazione attiva della predetta convenuta opposta, in uno alla nullità del titolo monitorio emesso per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, di revocare il titolo monitorio emesso;
l'opponente, per le medesime ragioni, ha altresì domandato l'accertamento e la declaratoria di nullità della scrittura privata di cessione di pacchetto clienti del 15.3.2022 posta a fondamento del ricorso monitorio. In subordine, la ha richiesto l'accertamento e la Parte_3
pagina 2 di 11 declaratoria, in via tra loro gradata, dell'annullabilità della menzionata scrittura privata stipulata tra le parti del 15.3.2022 o della risoluzione di tale scrittura per grave inadempimento della parte cedente. In conseguenza di quanto sopra richiesto, l'opponente ha altresì domandato l'accertamento della sussistenza di un proprio controcredito nei confronti di per attività eseguite nell'anno Parte_1
2022 pari a € 5.000,00 oltre accessori;
in estremo subordine, la società opponente ha poi richiesto di accertare e dichiarare la sussistenza di fatti e circostanze che hanno reso impossibile la controprestazione di in esecuzione della scrittura privata del Parte_3
15.03.2022 per fatto ad essa non imputabile, nonché, ancora in via subordinata, in caso di ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1148 c.c., ha domandato pronuncia di declaratoria di rescissione della scrittura privata del 15.03.2022. L'opponente ha poi formulato in ogni caso richiesta di condanna della al pagamento della complessiva somma di € 12.296,00 oltre accessori, di cui € 5.000,00 Parte_1
a titolo di acconto sul maggior prezzo già corrisposto, € 2.296,00, oltre accessori a titolo di penale, €
5.000,00 oltre iva e accessori di legge a titolo di compensi per attività dalla stessa svolta in favore di oltre interessi, rivalutazione e accessori di legge, nonché oltre al risarcimento del Parte_1 danno. Da ultimo, in via subordinata, l'opponente ha domandato la rideterminazione dell'eventuale credito che fosse risultato dovuto all'esito del giudizio in favore della convenuta opposta.
A sostegno di tale domanda giudiziale, parte attrice opponente ha esposto che , Controparte_3
legale rappresentante p.t. di aveva avviato, a partire dal mese di Parte_2 settembre 2019, un'attività di collaborazione lavorativa con il dott. presso gli Controparte_4
uffici siti in Pesaro, Via degli Abeti n. 36, di cui il medesimo era proprietario e dove lo stesso svolgeva anche la propria attività di dottore commercialista, revisore legale e imprenditoriale quale
Amministratore unico di e di di e di Parte_1 CP_5 Controparte_6 Parte_1
Parte attrice opponente ha ulteriormente rappresentato che, dal mese di ottobre 2019, veniva stabilmente inserita nel sistema organizzativo che faceva capo a , svolgendo Controparte_4 attività lavorativa sotto la sua direzione e controllo, sia in favore dell'attività professionale facente capo al medesimo, sia dei servizi di ricavando da tali attività la quasi totalità dei propri Parte_1
compensi.
Tuttavia, dall'autunno 2021, stanti riferite sopraggiunte criticità in punto flessione di clienti e fatturato, la difesa attorea ha esposto che aveva proposto alla propria collaboratrice Controparte_4
la cessione della clientela a lui facente capo da perfezionare entro il 31.12.2024, Controparte_3 rassicurandola circa l'immutabilità dell'organizzazione datoriale e le condizioni contrattuali del rapporto di lavoro almeno fino al momento in cui sarebbe stato presente in ufficio Controparte_4
(fine 2024). Detto accordo di cessione clienti tra la società (facente capo a Parte_1 CP_4
pagina 3 di 11 ) e la legale rappresentante p.t. dell'odierna società opponente veniva stipulato in data CP_4
9.2.2022.
L'opponente ha ulteriormente rappresentato che il 14.2.2022 veniva costituita la nuova società che avrebbe dovuto subentrare a per effetto della cessione di cui sopra, la quale assumeva la Parte_1 denominazione di “ , con partecipazione al 60% di Parte_1 CP_3
e al 40% di , moglie di;
a marzo 2022, quest'ultimo
[...] Persona_1 Controparte_4
predisponeva una nuova scrittura tra e posta poi alla base del ricorso Parte_1 CP_1
monitorio, ove venivano dettagliate ulteriormente le condizioni di cessione del portafoglio clienti di anch'esse ritenute inique della posizione dell'A.U. della società opponente, la quale, Parte_1
nonostante la stipula di detta scrittura e la costituzione della newco continuava a prestare CP_1
la propria attività lavorativa con le consuete modalità presso gli uffici aziendali in favore di
[...]
e di CP_4 Parte_1
Nel periodo di dicembre 2022, i rapporti tra le parti e si Controparte_4 Controparte_3 facevano via via sempre più critici tanto che, come esposto dalla difesa attorea, quest'ultima veniva licenziata;
faceva quindi seguito l'impugnazione da parte di , dell'intervenuto Controparte_3
licenziamento e la richiesta, a mezzo dei propri legali, con missiva del 20.1.2023, di risoluzione della scrittura privata di marzo 2022 per inadempimento della cedente.
La emetteva ciononostante le proprie fatture anche per le mensilità successive, Parte_1
ponendole poi a base del ricorso monitorio della cui opposizione trattasi.
L'opponente ha quindi contestato la pretesa creditoria avversa, ritenendola, in particolare, incerta, futura e inesigibile alla data del ricorso monitorio, sia in ragione del mancato consenso del contraente ceduto ai sensi dell'art. 1460 c.c., i.e. dei clienti, sia in considerazione del fatto che la cessione in commento veniva modulata nel tempo, mediante passaggio graduale dei clienti alla cui effettività, previa rendicontazione, sarebbero state dovute le relative somme, nonché prevedendo la data del
31.12.2024 quale data limite entro cui si sarebbe dovuta perfezionare la cessione. Inoltre, l'opponente ha contestato la titolarità del credito azionato in capo a ritenendo che l'oggetto della Parte_1 cessione coinvolgesse anche clienti e servizi connessi all'attività dello studio professionale il CP_4 quale non aveva parimenti intrapreso l'azione monitoria, oltre alla nullità della scrittura privata del
15.3.2022 per mancanza di prova dell'oggetto della cessione, mancanza dell'oggetto del contratto, perché posto in frode alla legge e per omessa prova dei poteri dell'A.U.
Si è costituita ritualmente in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex Parte_1
adverso dedotto e chiedendo quindi la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
pagina 4 di 11 In particolare, parte convenuta opposta ha asserito il regolare adempimento da parte di Parte_1
degli accordi convenuti con scrittura del 15.3.2022, la quale dava inizio, da tale momento, al trasferimento della propria clientela in favore di rilevando invece ritardi, quanto a CP_1 quest'ultima, nel pagamento dell'acconto convenuto e delle fatture mensili, nonché dei costi per le utenze e le spese di gestione dello studio, affermando che la avrebbe fatturato ai clienti CP_1
ceduti da senza sostenere alcun costo. La società opposta ha quindi concluso per la Parte_1
piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile e basato su prova scritta, in uno alla piena validità ed efficacia della scrittura privata del
15.3.2022.
La causa è stata istruita mediante espletamento di prove orali, consulenza d'ufficio tecnico-contabile e produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20.5.2025, previo deposito degli scritti conclusionali da parte delle rispettive difese.
*******
Preliminarmente, stante la richiesta formulata da parte attrice opponente con foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 15.5.2025, si ritiene di rigettare la richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. sulle questioni evidenziate da detta difesa all'udienza del 18.12.2024, ritenendo l'espletata consulenza d'ufficio esaustiva e l'irrilevanza di una chiamata a chiarimenti del consulente nominato alla luce delle risultanze probatorie e documentali acquisite. Analogamente, per la medesima motivazione, si ritiene anche di non accogliere la richiesta istruttoria ribadita dalla convenuta opposta con proprie note di trattazione di ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
*******
Ciò premesso, con riguardo al merito della domanda di opposizione formulata da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 415/2023, la stessa è da ritenersi infondata e merita
[...]
quindi il rigetto per i motivi che si andranno ad esporre.
In particolare, oggetto dell'odierno contendere, è l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata in sede monitoria da la quale origina dall'accordo di cessione clienti Parte_1
intervenuto tra le parti in data 15.3.2022, già oggetto di precedente impegno risalente al 9.2.2022, sulla scorta del quale la convenuta opposta emetteva le fatture n. 43 del 28.4.2022, n. 44 del 28.4.2022, n. 56 del 30.4.2022, n. 75 del 31.5.2022, n. 89 del 30.6.2022, n. 99 del 31.7.2022, n. 122 del 31.8.2022, n.
142 del 31.10.2022, n. 143 del 31.10.2022, n. 32 del 30.4.2023, n. 34 del 30.4.2023.
Orbene, detto accordo (v. doc. 37 fasc. opponente) prevedeva:
pagina 5 di 11 - la cessione a titolo oneroso in favore dell'attrice opponente del portafoglio clienti gestito e amministrato dalla cedente di cui il dott. era Amministratore Parte_1 Controparte_4
unico, con riguardo alle prestazioni di dichiarazioni e comunicazioni fiscali, contabilità e bilancio, rapporti con Enti pubblici e privati, contenzioso tributario, assistenza ad operazioni straordinarie relative alle società;
- una durata dilazionata del tempo dell'accordo, dal 1.1.2022 al 31.12.2024, termine ultimo entro il quale doveva perfezionarsi la cessione e/o il trasferimento di tutti i clienti fatturati da Parte_1
- la possibilità per e per il suo A.U. di continuare a effettuare, sia a nuovi clienti che a Parte_1
quelli ricompresi nel portafoglio oggetto di cessione, consulenza in materia contabile, fiscale o altro tipo di consulenza non ricompresa nelle prestazioni di cui sopra;
- l'obbligo della cedente di promuovere e consentire il subentro della cessionaria nella titolarità dei contratti d'opera e di prestazione dei servizi in essere con la clientela, affiancando l'opponente nel passaggio di clientela per tutta la durata stabilita in scrittura, a titolo gratuito;
- la facoltà per la cessionaria di utilizzare la denominazione e i recapiti della cedente sino a settembre
2022;
- un corrispettivo provvisorio per la cessione in commento pari a complessivi € 59.000,00 oltre IVA, da conguagliarsi sulla base dei clienti che avrebbero effettivamente perfezionato il trasferimento dalla cedente alla cessionaria, da versarsi da parte della cessionaria mediante pagamento, a titolo di garanzia dell'adempimento contrattuale, di un primo acconto di € 5.000,00 entro il 28.2.2022, e mediante pagamenti mensili di € 1.500,00 dal 1.1.2022 al 31.12.2024;
- la previsione di criteri e modalità al fine di determinare gli importi spettanti alle parti sino al
31.12.2024, ovvero, tra gli altri: dalla data di costituzione della nuova società tutti i contratti sottoscritti dai clienti ceduti avrebbero fatto capo alla newco con conseguente imputazione di costi e CP_1 ricavi in capo alla stessa;
l'inclusione nella nuova struttura di tutti i compensi ricevuti da CP_3
per quanto riguarda il 110% a fronte dell'esclusione dall'accordo contrattuale dei ricavi e/o
[...]
compensi derivanti dalla partecipazione di al progetto Parte_1
“SUPERBONUScon100inTEAM©e SISTEM” e di quelli percepiti da a titolo di Controparte_4
incarichi professionali da questi assunti;
dai ricavi venivano detratti i costi, anticipati da Parte_1
o da soggetti terzi, inerenti alla struttura, al mantenimento e funzionamento della stessa (quali, affitto, utenze, imposte, costo del personale…), con la specificazione per cui l'eventuale costo del personale sarebbe stato a carico della cessionaria, salva l'ipotesi in cui fosse funzionale anche alle esigenze che la cedente si era riservata di svolgere;
pagina 6 di 11 - l'impegno da parte della cedente, per il periodo di durata della scrittura, a concedere alla cessionaria i propri locali adibiti ad ufficio commerciale, comprensivi di mobilio e attrezzattura;
- la previsione di un compenso a favore di , dalla sottoscrizione della scrittura e sino Controparte_3 al 31.12.2024, di € 2.100,00 mensili a titolo di acconti sugli utili;
- l'impegno della cedente a far sottoscrivere al proprietario dei locali un contratto di locazione con la società cessionaria.
Al contratto in commento veniva allegato un elenco nominativo (denominato Allegato 1), sottoscritto da entrambe le parti contraenti, ove erano ricompresi i clienti oggetto della cessione stessa.
Quanto precisato, ritiene il giudicante di condividere le conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u. e di aderire alle stesse, essendo l'elaborato peritale basato su di accertamenti logici e coerenti e sorretto da congrue motivazioni.
Invero, sebbene il consulente d'ufficio abbia espresso la propria impossibilità nello stabilire il valore di mercato del pacchetto clienti sulla base di valori univoci, oggettivi e scientificamente dimostrabili , essendo rimesso alla libera negoziazione delle parti – in considerazione del fatto che, ad avviso della c.t.u. dott.ssa “… le trattative finalizzate alla compravendita degli studi professionali Persona_2
sono private e riservate, e che non esiste una banca dati, indicatore o parametro di riferimento da impiegare per quantificare il corretto valore di mercato, a differenza di quanto avviene in altri ambiti, come ad esempio nelle compravendite immobiliari. Il valore di un portafoglio clienti può variare in base ad un'ampissima gamma di fattori, endogeni o esogeni, anche legati alla persona e/o alle intenzioni del cedente o del cessionario…” (v. elaborato peritale agli atti) – ella ha comunque affermato che è stato possibile ricostruire in termini numerici il dato relativo ai ricavi generati dal portafoglio clienti ceduti, così potendo calcolare i ricavi generati da ciascun cliente e confrontarli con il prospetto riepilogativo allegato all'atto di cessione.
A fronte di detta ricostruzione, come risultante dall'Allegato B all'elaborato peritale, il c.t.u. ha quindi potuto evidenziare i nominativi dei clienti effettivamente transitati da alla cessionaria Parte_1
per effetto del contratto stipulato, ravvisando una corrispondenza parziale tra i clienti CP_1 dell'opposta e quelli elencati nell'allegato al contratto di cessione, evidenziato che, con riferimento a taluni nominativi, essi sono risultati barrati o vi era annotata la data di cessazione dell'attività, ovvero ancora per alcuni non risultano affatto emesse fatture nel 2021 e nel 2022 da nessuna delle odierne parti processuali – con l'ulteriore precisazione per cui i nominativi non figuranti rispetto all'allegato contrattuale sono una quota minimale sia dal punto di vista numerico che dell'apporto del fatturato.
Sulla scorta di tali risultanze, ferme le precisazioni di cui sopra, la dott.ssa ha affermato Persona_2 che “il prezzo di cessione (fissato provvisoriamente in € 59.000,00=) … non può ritenersi pagina 7 di 11 manifestamente sproporzionato rispetto ai ricavi generati dal portafoglio clienti trasferito” (v. pag. 11 della perizia), in quanto l'importo dei ricavi conseguiti nel 2022 da (€ 48.276,13) è CP_1 sostanzialmente in linea con quello del 2021 di (€ 46.561,40), considerando la normale Parte_1
e fisiologica oscillazione del reddito professionale da un anno all'altro e senza poter esprimere il proprio parere quanto ai clienti definiti morosi - non avendo accesso alla relativa documentazione - seppur il contratto prevedesse anche una serie di interrelazioni ben più ampia rispetto alla sola cessione del portafoglio clienti. Il parere di non manifesta sproporzionalità circa il prezzo di cessione è stato espresso dal nominato consulente anche considerando le spese e i costi di esercizio posti contrattualmente a carico di ma che, sulla base della documentazione agli atti del giudizio CP_1
ed esibita al c.t.u. (quali fatture di acquisto per utenze, materiali di cancelleria, servizi professionali specialistici), risultano invece sostenute da per l'importo di € 13.945,65 oltre iva, Parte_1 nonché dal dott. per l'ammontare di € 4.577,92, in difetto di prova contraria circa Controparte_4
l'effettivo rimborso di tali spese da parte dell'opponente o del fatto che dette somme fossero state sostenute dall'opposta per lo svolgimento dell'attività che la stessa si era riservata nel contratto di cessione. Peraltro, la valutazione espressa dal c.t.u. quanto al prezzo di cessione, ha tenuto conto anche del fatto che esso “è stato pattuito in via provvisoria e da conguagliarsi in relazione ai clienti che avrebbero effettivamente perfezionato il trasferimento alla cessionaria, in maniera tale da contenere il rischio di mancato conseguimento dei ricavi attesi” (v. pag. 25 dell'elaborato peritale agli atti).
In conclusione, il c.t.u. ha ritenuto che “… le somme complessivamente corrisposte da “
[...]
a “ ammontano ad € 5.000,00=, importo non congruo Parte_1 Parte_1
rispetto a quanto contrattualmente pattuito (€ 28.060,00= oltre all'accollo dei costi di gestione), nonché rispetto ai ricavi generati dal portafoglio clienti trasferito” (v. pag. 20 dell'elaborato peritale).
Ulteriormente, le risultanze documentali e della prova orale espletata hanno confortato la tesi dell'opposta in punto all'effettivo passaggio di clientela dalla alla e, con Parte_1 CP_1 ciò, l'adempimento da parte di alle proprie obbligazioni contrattuali, con riguardo sia a Parte_1
nuovi clienti per i quali ha “promosso” il passaggio verso la società neocostituita, sia a quelli già clienti di che venivano convogliati nel nuovo assetto societario. Parte_1
All'uopo, si osserva infatti che sono agli atti sub doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta:
- il contratto di consulenza fiscale, contabile amministrativa sottoscritto tra e CP_1 [...] in data 21.3.2022, il cui nome compare nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello CP_7
elaborato dal c.t.u. sub B;
pagina 8 di 11 - il contratto di consulenza fiscale, contabile amministrativa sottoscritto tra e in CP_1 CP_8 data 18.3.2022, il cui nome compare nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome compare CP_1 Parte_4 nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome CP_1 Controparte_9 compare nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome CP_1 Parte_5 compare nell'Allegato elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome CP_1 Controparte_10 compare nell'Allegato elaborato dal c.t.u. sub B, il quale, sentito come teste all'udienza del 18.12.2024, ha confermato di aver sottoscritto la lettera di incarico in favore dell'opponente (“… Confermo di aver sottoscritto la lettera di incarico in favore di Sistemica SCS srl alla presenza del dott. e della CP_4
dott.ssa avv. Orazietti: io con la mia ditta individuale mi ero rivolto al dott. Persona_3 CP_4
perché mi aveva risolto un problema con un cliente e mi era piaciuto il suo modo di lavorare. La conoscenza della dott.ssa battaglia è avvenuta quando ho firmato il contratto con Sistemica SCS srl.
…”);
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di Stagua S.r.l.s., il cui nome compare CP_1 nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di Gieffe Costruzioni S.r.l.s., il cui nome CP_1
compare nell'Allegato elaborato dal c.t.u. sub B, soggetto rispetto al quale, peraltro, la teste
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escussa all'udienza del 20.11.2024, ha confermato la circostanza dell'affidamento di Tes_1
incarico in favore di per la tenuta della contabilità della predetta ditta di cui era socia;
CP_1
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di il cui nome compare CP_1 CP_11 nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B;
- le fatture di emesse nell'anno 2022 nei confronti di , il cui nome CP_1 Parte_6 compare nell'Allegato 1 al contratto di cessione e in quello elaborato dal c.t.u. sub B.
Per quanto esposto, si ritiene che l'espletata istruttoria abbia comprovato l'an e il quantum della pretesa creditoria connessa alle fatture azionate, avendone parte convenuta opposta adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Di contro, il nominato consulente ha accertato che, a fronte delle somme che l'opponente avrebbe dovuto corrispondere a nel corso dell'anno 2022 in forza delle pattuizioni contrattuali Parte_1
assunte tra le parti, la non solo non ha corrisposto i costi di esercizio, ma ha versato la sola CP_1
pagina 9 di 11 somma in acconto di € 5.000,00, a fronte di un corrispettivo totale di € 28.060,00 (di cui, per l'appunto,
€ 5.000,00 in acconto e € 21.960,00 mediante n. 12 pagamenti rateali), così esprimendosi in risposta alle osservazioni del consulente attoreo: “… Il mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali ad opera della cessionaria è stato rilevato in maniera oggettiva. … Il fatto che il corrispettivo fosse soggetto a ricalcolo non rende non dovuto quanto previsto a titolo di acconto. Il fatto che la struttura fosse ad uso promiscuo non rende non dovuti gli oneri che la cessionaria si è impegnata ad accollarsi…” (v. pag. 29 dell'elaborato peritale in atti).
Quanto accertato dal c.t.u. in punto di sostanziale ritenuta proporzionalità tra il prezzo di cessione convenuto e la consistenza del portafoglio clienti effettivamente ceduto, in ossequio al richiamato principio di libera negoziabilità tra le parti, conduce a rigettare anche le difese e correlative domande formulate dalla società attrice opponente in merito alla ritenuta mancanza di titolarità del credito e/o legittimazione attiva di – in quanto le prestazioni previste in contratto e la debenza dei Parte_1
relativi importi sono stati pattuiti in favore della sola e non di , Parte_1 Controparte_4 nonché in considerazione del fatto che dall'Allegato 1, al contratto di cessione, anch'esso sottoscritto dalla cessionaria, si evince che i nominativi dei clienti erano riconducibili alla convenuta opposta – nonché in punto all'eccepita nullità/annullabilità del contratto del 15.3.2022 e di sua risoluzione per grave inadempimento della convenuta, profilo rimasto sostanzialmente indimostrato all'esito dell'odierno giudizio.
Inoltre, è opportuno evidenziare che la ha sin da subito “utilizzato” in suo favore il CP_1
pacchetto clienti contenuti nel precitato Allegato 1, senza, a quanto consta, dolersi di alcunché in punto ad esso e all'effettiva provenienza dei nominativi dei clienti sin dalla stipula del primo accordo risalente al febbraio 2022, salvo poi sollevare la questione solo con l'instaurazione del giudizio di opposizione: in altri termini, la società attrice opponente ha dato esecuzione alla scrittura sotto questo profilo e si ritiene che tale comportamento concludente rende il contratto di cessione in commento valido ed efficace tra le parti. Anche la doglianza espressa circa il fatto che, sostanzialmente, vi sia stato inadempimento della cedente poiché alcuni clienti non sarebbero, di fatti, stati ceduti, avendo la eseguito attività in loro favore solo nel 2022, si appalesa infondata, in quanto ciò sarebbe CP_1
stato, eventualmente, oggetto di conguaglio come contrattualmente previsto, ragion per cui il prezzo della cessione veniva espressamente convenuto in via provvisoria in € 59.000,00.
Per le medesime motivazioni meritano del pari rigetto le ulteriori domande attoree di accertamento dell'impossibilità di adempimento della controprestazione da parte di per fatto ad essa non CP_1
imputabile e di rescissione della scrittura privata, così come della domanda di condanna di Parte_1 al pagamento di € 12.296,00, non ravvisando questo giudice la ricorrenza dei relativi presupposti,
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pagina 10 di 11 rimasti anch'essi privi di riscontro probatorio all'esito dell'odierno giudizio, con conseguente rigetto anche della domanda di condanna avanzata da parte attrice.
Conclusivamente, a fronte di tutti i rilievi fin qui svolti, si ritiene di respingere l'opposizione proposta avverso il titolo monitorio in commento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso, nonché di rigettere le domande ulteriormente avanzate dalla CP_1
Le spese di lite del presente giudizio, come liquidate in dispositivo e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022 (scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00), valori medi di riferimento, seguono la soccombenza e vengono quindi poste integralmente a carico della società attrice opponente ivi comprese le spese di Parte_3
consulenza tecnico-contabile espletata nell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1708/2023, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 415/2023 emesso dal Tribunale civile di Pesaro in data 30.6.2023, depositato il 3.7.2023 che diviene definitivo;
- respinge le domande formulate da parte attrice opponente;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 delle spese processuali per il presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 7.616,00, oltre
[...] iva se dovuta, cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
Parte_3
Pesaro, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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