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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/09/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2078/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Olivieri, giusta mandato
[...]
allegato in calce all'appello, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, sito in Ragusa, in Via Giuseppine n. 42
APPELLANTE
CONTRO
, P.I. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Ragusa, zona industriale Viale 7 n. 8, in persona del legale rappresentante p.t. dott. , elettivamente domiciliato in RAGUSA, via Carducci CP_2
n. 133, presso lo studio dell'Avv. Guido Ottaviano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio separato
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di citazione proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 293/20, emessa in data 26.11.2020, nella procedura R.G. n.
1453/19, avente ad oggetto “condannatorio”, pubblicata il 26.11.2020, e mai notificata, con la quale il Giudice di pace di Ragusa, in persona del dott.
Lo Cicero aveva rigettato la domanda attorea, condannando lo stesso a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
800,00, oltre oneri di legge. Chiedeva l'appellante “Riformare, interamente, la sentenza n. 293/2020, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa e, per l'effetto, dire ritenere e dichiarare che l'appellante ha correttamente eseguito il proprio obbligo contrattuale consistente nel procacciare nuovi clienti alla;
- Conseguentemente, ordinare alla Controparte_1 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il CP_1 pagamento della somma di € 2.160,00, oltre ritenuta d'acconto per legge, come riportata dalla ricevuta in copia prodotta agli atti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l , la quale Controparte_1
chiedeva rigettarsi l'appello, e per l'effetto integralmente confermarsi la sentenza appellata, per le motivazioni di cui alla relativa comparsa responsiva.
Ciò premesso, l'appello in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, seppure sia condivisibile la valutazione svolta dall'appellante sotto il profilo dell'ammissibilità dei mezzi di prova dallo stesso richiesti - trattandosi specificamente, come riferito da entrambe le parti, e quindi non contestato, di un rapporto di procacciamento di affari, e non già di un contratto di agenzia, per il quale ultimo soltanto sarebbe 4
richiesta la prova scritta ad probationem -, dalle risultanze istruttorie acquisite in atti, tenuto conto anche delle dichiarazioni testimoniali assunte in questo grado di giudizio, non ammesse dal Giudice di Pace di Ragusa, non
è emersa con certezza la prova del credito vantato dall'appellante sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In particolare, relativamente alla prova della sussistenza del credito rivendicato dall'odierno appellante/attore in primo grado, nei confronti della controparte, per aver procacciato delle aziende interessate alla svolgimento di corsi di formazione per i propri dipendenti, da quanto riferito dai due testi sentiti nel corso del presente procedimento non è chiaramente rilevabile se effettivamente le aziende interessate, una volta procacciate dal , abbiano poi in concreto sottoscritto la modulistica Pt_1
di partecipazione ai corsi in questione, con individuazione del numero dei dipendenti partecipanti ai corsi offerti, quale condizione cui era subordinata la maturazione del diritto al compenso del procacciatore di affari, come riferito dall'appellante medesimo.
In ogni caso non è dato comprendere sula base di quali criteri il quantum asseritamente dovuto al ammonterebbe ad euro 2.160,00, Pt_1 non essendo a tal fine bastevole la ricevuta prodotta in atti, di formazione unilaterale e quindi avente una valenza meramente indiziaria.
L'appellante, infatti, si è limitato ad asserire genericamente di aver concluso con l' un accordo verbale di procacciatore di Controparte_1
affari, nel periodo intercorrente tra il 2016 e il 2018, e che era stato convenuto che il relativo compenso fosse determinato, per ogni azienda partecipante al corso con un massimo di n. 4 dipendenti, in euro 400,00, e, per ogni azienda partecipante al corso con un numero di dipendenti superiore a 4, in euro 500,00, senza, tuttavia, specificare nel caso concreto in che termini sia avvenuto il calcolo del quantum dovuto. 5
Neppure i testi sono stati in grado di riferire con quali modalità erano state determinate le somme richieste, in particolare avendo il teste
[...]
risposto, alla domanda se il avesse maturato un credito Tes_1 Pt_1 pari ad euro 2.700,00 come procacciatore d'affari per la , Controparte_1
che “Ciò può essere vero se il conteggio complessivo (derivante dalla somma delle singole aziende) corrisponde ai criteri di cui all'art.
3. In questo momento, dato che non ricordo il numero di dipendenti delle varie aziende, non sono in grado di precisarlo”.
Il teste , dal canto suo, alla suddetta domanda ha Testimone_2 risposto: “Da come ricordo io, in base al numero dei dipendenti delle suddette aziende, è vero. Preciso che al riguardo il le ha seguite nel Pt_1 periodo in cui lavoravo per la . CP_1
I suddetti testi, peraltro, hanno riferito di avere lavorato per l' CP_1
fino all'aprile del 2017 il primo, e sino al maggio dello stesso anno il secondo, a fronte di un periodo non meglio precisato durante il quale il avrebbe svolto la sua attività di procacciatore di affari, tra il 2016 e il Pt_1
2018.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'appello in esame deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado andrà confermata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, 6
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
293/20, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa il 24.11.2020, depositata il
26.11.2020, e per l'effetto conferma la sentenza citata.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata, Controparte_1
, le spese processuali sostenute, da quantificarsi in euro
[...]
1.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 25 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo