Decreto cautelare 23 giugno 2025
Ordinanza collegiale 28 agosto 2025
Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 30/03/2026, n. 5877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5877 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07295/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7295 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Tringali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del "Modulo di Notifica" - Accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'arruolamento in qualità di VFI - Forze Speciali e Componenti Specialistiche - nella Marina Militare del 19/5/2025, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Psico-Fisici di Taranto ha dichiarato il ricorrente "IDONEO quale VFI nella Marina Militare e INIDONEO a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego 'Aeromobili', in quanto affetto da deficit visivo in OO non compatibile. Verbale -OMISSIS-del 15/05/2025";
- della presupposta comunicazione del 15.5.2025 contenente il seguente giudizio diagnostico: “DEFICIT VISIVO IN 00, NON COMPATIBILE; NOTE DI LIEVE EMOTIVITA', COMPATIBILE”;
- della connessa esclusione del ricorrente dagli idonei al settore d'impiego
"Operatore di bordo aeromobile" CEMM-CP/AER;
- della conseguente specifica graduatoria finale degli idonei al settore d'impiego
"Componente Aeromobili" nella parte in cui non include il ricorrente che, invece, sarà incluso soltanto in quella dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale in relazione ai quali è risultato idoneo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 24\7\2025:
per l’annullamento anche della graduatoria definitiva per il settore d'impiego "Componente AEROMOBILI" nella parte in cui non include il ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame, notificato in data 19 giugno 2025 e depositato il 20 giugno 2025, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe individuato recante il giudizio di inidoneità quale “ aspirante componente facente parte di equipaggio fisso di volo (EFV) ” reso nell’ambito della procedura selettiva per il reclutamento di 2.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l’anno 2025 con specifico riguardo al settore di impiego del comparto aeromobili, assunto nei riguardi dello stesso in quanto ritenuto affetto da “ deficit visivo non compatibile ” (cfr. allegati nn. 5 e 8 uniti al ricorso introduttivo) – sulla base del Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003 come modificato dal D.M. 6 ottobre 2005 per quanto concerne la tabella D relativa ai prescritti requisiti visivi – unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento alla stregua dei dedotti profili di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari aspetti.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 luglio 2025 e depositato in data 24 luglio 2025, il medesimo ricorrente ha altresì impugnato la graduatoria di merito formata all’esito dell’anzidetta procedura concorsuale nella parte non includente il nominativo dello stesso, deducendone l’illegittimità in via derivata sulla base delle censure prospettate con il ricorso introduttivo.
4. Alla camera di consiglio del 30 luglio 2025 – fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare – è stato disposto il rinvio della discussione alla camera di consiglio del 27 agosto 2025 in quanto non risultavano decorsi i relativi termini in ragione dell’avvenuto depositato del successivo ricorso per motivi aggiunti nella precedente data del 24 luglio 2025, come riportato a verbale.
5. La resistente Amministrazione ha depositato documentazione, includente una relazione illustrativa sui fatti di causa alla luce delle censure mosse in ricorso.
6. Parte ricorrente ha prodotto memoria.
7. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta “… apposita verificazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione Medica Interforze di II Istanza, con sede in Roma … ” al fine di accertare “… la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità … ”, fissando per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 26 novembre 2025.
8. In data 22 ottobre 2025 è stata depositata la relazione dell’Organismo verificatore con l’unita documentazione, nonché la richiesta di liquidazione del compenso spettante.
9. In vista della camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione cautelare, parte ricorrente ha prodotto memoria.
10. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione, visti gli esiti della verificazione, ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale di merito (oggetto del proposto ricorso per motivi aggiunti) e l’ammissione con riserva del ricorrente, ex art. 27, co. 2, c.p.a., al completamento dell’ iter concorsuale.
10.1. Il ricorrente ha versato in atti la documentazione attestante l’eseguita integrazione del contraddittorio secondo le modalità individuate nella menzionata ordinanza n. -OMISSIS- unitamente alla correlata istanza di rimessione in termini.
10.2. La parte ricorrente ha altresì prodotto in giudizio la documentazione afferente agli atti compiuti, in esecuzione dell’anzidetta ordinanza n. -OMISSIS-, relativamente all’ammissione del ricorrente medesimo al prosieguo dell’ iter concorsuale con i correlati esiti.
11. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, nel ravvisare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti individuati dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata, preliminarmente ritiene prospettabile, in relazione alle circostanze di fatto rappresentate dalla parte ricorrente a supporto dell’istanza depositata come altresì comprovate dall’allegata documentazione sul punto prodotta, la possibilità della rimessione in termini per “errore scusabile” in favore della medesima parte ai sensi dell’articolo 37 cod. proc. amm., reputando per l’effetto tempestivamente comprovata l’avvenuta integrazione del contraddittorio – nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto – mediante notifica per pubblici proclami per quanto concerne, in particolare, la produzione del documento finale costituito dall’attestazione rilasciata dall’intimata Amministrazione in ordine all’avvenuta pubblicazione degli atti indicati nell’anzidetta ordinanza n. -OMISSIS- nei sensi ivi precisati.
2. Ciò posto, il ricorso introduttivo risulta meritevole di accoglimento stante la fondatezza delle formulate doglianze volte a contestare il giudizio di inidoneità sotto il profilo sanitario reso nei riguardi dell’odierno ricorrente nel contesto della procedura selettiva in epigrafe, alla luce delle risultanze della compiuta verificazione – disposta in corso di causa con la menzionata ordinanza n. -OMISSIS- – nei sensi e nei termini di seguito illustrati.
3. Sul punto può richiamarsi, in particolare, il consolidato orientamento maturato in seno alla giurisprudenza amministrativa e al quale il Collegio intende aderire, anche in linea con i precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 14 luglio 2025, n. 13809 e sent. 2 maggio 2024, n. 8735), nel cui contesto è stato affermato che le valutazioni della preposta Commissione medica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile in sede giudiziale in presenza di macroscopiche abnormità ovvero di manifesta irragionevolezza o ancora di evidente travisamento fattuale (cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 17 giugno 2024, n. 5435, in specie punti 9 e 10, e Cons. St., sez. II, sent. 3 novembre 2022, n. 9572, in specie punti 13-13.2), oltre che per assenza di motivazione ovvero per omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 7 giugno 2024, n. 5132, in specie punto 7).
3.1. Nel caso di specie, va rilevato come dalla relazione di compiuta verificazione, eseguita avvalendosi anche dell’apporto del medico specialista incaricato dall’Organo stesso e condotta in particolare mediante l’esame della documentazione sanitaria rilevante e la visita oculistica dell’interessato, sia emersa l’insussistenza in capo all’odierno ricorrente della condizione di inidoneità (riferita nella specie alla prosecuzione dell’ iter selettivo per il settore d'impiego “Aeromobili”) in ragione della riscontrata diagnosi di “… astigmatismo miopico OS inferiore a 1 (uno) diottria ”, sulla cui base lo stesso è stato ritenuto, ai fini della procedura concorsuale de qua “… idoneo quale aspirante componente facente parte degli equipaggi fissi di volo E.F.V. in piena conformità ai dettami previsti dalla normativa di riferimento … ”.
La compiuta verificazione ha pertanto condotto all’accertamento in capo all’odierno ricorrente, nei termini sopra riportati, di una condizione sotto il profilo sanitario del tutto compatibile con il prosieguo dell’ iter concorsuale ai fini della procedura selettiva in rilievo.
3.2. Le circostanze evidenziate inducono a ravvisare nella specie – in termini analoghi a quanto rilevato dalla Sezione nell’ambito di precedenti pronunciamenti resi in materia relativamente ad ipotesi similari (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 luglio 2024, n. 14580) – l’inattendibilità del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione medica concorsuale nei riguardi del ricorrente, alla luce degli esiti della disposta verificazione e tenuto altresì conto della mancata produzione da parte del Ministero resistente di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso delle valutazioni sul punto condotte nel contesto della procedura selettiva in rilievo.
4. Il ricorso introduttivo è pertanto meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del gravato provvedimento recante il giudizio di inidoneità espresso in sede concorsuale nei riguardi dell’odierno ricorrente.
5. Dall’accertata fondatezza – nei termini sopra precisati – delle censure mosse con il ricorso introduttivo discende l’illegittimità in via derivata della graduatoria finale oggetto di gravame tramite il successivo ricorso per motivi aggiunti, atteso che l’accertato vizio inficiante il provvedimento recante il giudizio di inidoneità – quale atto determinante l’esclusione del medesimo ricorrente dalla procedura concorsuale de qua – è destinato inevitabilmente a riflettersi sull’esito dell’anzidetta procedura.
5.1. Per l’esposta ragione, il ricorso per motivi aggiunti è suscettibile di accoglimento nei termini precisati, con il conseguente annullamento dell’atto gravato nei soli limiti dell’interesse di parte ricorrente.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della resistente Amministrazione nella misura individuata in dispositivo, unitamente alle spese di verificazione che si liquidano a carico della medesima Amministrazione nell’importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota depositata in giudizio unitamente alla relazione di compiuta verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dei gravati atti.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano forfetariamente nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato ove versato, nonché al pagamento delle spese di verificazione, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AN, Presidente
AR LL, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL | GI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.