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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5343/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. COVI MASSIMO elettivamente domiciliato Parte_1 in Via A. Pansa, 47 42124 Reggio Emilia presso il difensore avv. COVI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIRARDI ANDREA e dell'avv. CODROICO ANDREA ( ) VIA BRENNERO C.F._1
139 TRENTO;
elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
CP_2
GRI
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di p.c. del 25/9/2024
Per : come da comparsa di risposta CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, proprietario dell'autovettura BMW tg CC916ZD, CP_2 CP_1
pagina 1 di 6 sua assicuratrice e conducente del predetto veicolo, per sentirli condannare in CP_3 CP_4 solido al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute a seguito di un incidente stradale verificatosi in data 20/7/2020, mentre l'attore si recava al lavoro in sella al proprio motociclo. Parte attrice ha dato atto del riconoscimento da parte dell' dell'indennizzo per danno biologico CP_5 permanente e patrimoniale ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 38/2000, chiedendo nella presente sede il ristoro del c.d. danno differenziale quantificato in € 258.708,18 “da determinarsi in base alla differenza tra il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente in tutte le sue componenti, calcolato secondo i criteri civilistici” e l'indennizzo riconosciuto dall' , oltre € 610,00 per residui danni CP_5 patrimoniali.
Si è costituita in giudizio la sola nulla contestando circa la dinamica del fatto e la CP_1 conseguente esclusiva responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, ma deducendo che, avendo provveduto a versare al danneggiato la somma di € 25.000,00, il danno differenziale era già stato integralmente indennizzato, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore.
e pur ritualmente notificati, non si sono costituiti in giudizio venendo CP_2 CP_4 dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico legale, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, come riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Non è contestata l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo BMW tg CC916ZD CP_4 di proprietà di assicurato presso in ordine al sinistro per cui è causa. CP_2 CP_1
D'altra parte l'assenza di ogni responsabilità dell'attore è comprovata dal verbale di accertamento e rilievi redatto dal Corpo Unico di Polizia Locale Bassa Reggiana (doc. 6 parte attrice) in cui si dà atto delle tracce di terriccio perdute dall'autovettura in seguito all'impatto e di quelle di liquido motore perdute dal ciclomotore, che comprovano che l'attore stava regolarmente viaggiando sulla corsia di propria pertinenza e che si era improvvisamente immesso in detta corsia, non rispettando CP_4 il segnale di STOP, investendo il sig. caricandolo sul cofano e proiettandolo a distanza. Parte_1
Risulta, quindi, senz'altro superata la presunzione di corresponsabilità che l'art. 2054 co. 2 c.c. poneva anche a carico dell'attore e il sinistro va ascritto a responsabilità esclusiva di CP_4
I convenuti, pertanto, sono tenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attore a seguito del sinistro.
Preliminarmente deve evidenziarsi che nella fattispecie, vertendosi in ipotesi di infortunio sul lavoro c.d. in itinere, l' ha corrisposto all'attore le indennità e i rimborsi previsti dal DPR 1124/65 e CP_5 dall'art. 13 Dlgs 38/2000. Di conseguenza ai fini della determinazione delle somme di spettanza pagina 2 di 6 all'attore, occorre procedere in primo luogo alla complessiva quantificazione del danno non patrimoniale accusato dall'infortunato sulla scorta delle norme civiliste e sottrarre quindi dall'importo così ottenuto la rendita capitalizzata che l' dovrà corrispondere al danneggiato a titolo di CP_5 indennizzo del pregiudizio di natura biologica patito, oltre ai ratei di rendita c.d. biologica già versati dall'ente.
Come noto, infatti, in tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non
CP_5 consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente
CP_5 che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota
CP_5 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a
CP_5 ristorare il danno biologico permanente (Cass. civ. 7/2/2023 n. 3694).
Venendo quindi al danno non patrimoniale patito dall'attore, sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. medico legale, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico scientifica, il quale, all'esito delle indagini svolte sul periziando, ha positivamente riscontrato la sussistenza delle lamentate lesioni consistenti in "frattura comminuta persottotrocanterica del femore destro, frattura del collo femorale sinistro e trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con frattura-avulsione delle spine tibiali", accertando la compatibilità, oggettiva ed eziologica, delle stesse con la dinamica dell'incidente quale emersa dagli atti di causa.
A seguito del periodo di malattia e delle cure prestate sono residuati a carico del sig. Parte_1 postumi a carattere permanente, consistenti “in marcata rigidità dolorosa dell'anca destra e, meno, del ginocchio destro con accorciamento, con ipotonotrofia e con extrarotazione dell'arto; in rigidità dolorosa dell'anca sinistra con attendibile ipotonotrofia dell'arto; in difficoltà alla deambulazione con necessità dell'uso di una stampella;
nella persistenza di mezzi di osteosintesi ad entrambe le coxo- femorali ed in esiti cicatriziali chirurgici ad entrambi gli arti inferiori”.
Detti postumi hanno comportato un'invalidità permanente che il C.T.U. ha quantificato nella misura del pagina 3 di 6 50%, valore che – stante l'assenza di contestazioni sul punto - può essere fatto proprio anche dal giudicante. Il Consulente ha altresì accertato che tenuto conto della prolungata durata del periodo di malattia e della tipologia delle cure e degli interventi effettuati, “il grado della sofferenza soggettiva patita a causa delle lesioni riportate è da considerarsi piuttosto elevato;
detta sofferenza permane anche attualmente in una intensità che può considerarsi di media entità, in quanto il periziando presenta tuttora persistente dolore a carico di entrambe le articolazioni coxo-femorali e del ginocchio destro con difficoltà alla deambulazione e con necessità di assistenza in alcune attività delle vita quotidiana”.
La C.T.U. medico legale, alle cui conclusioni il Tribunale aderisce ha inoltre accertato un periodo di invalidità temporanea totale di 61 giorni, un ulteriore periodo di 60 giorni al 75% e 150 giorni al 60%.
Ciò posto, ai fini della liquidazione possono essere utilizzate le tabelle elaborate dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano, abitualmente utilizzate dall'intestato Tribunale, procedendosi alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale patito dal soggetto tenendo conto non solo del pregiudizio biologico inteso in senso stretto (ossia quale lesione dell'integrità psico fisica del soggetto) ma anche del dolore e della sofferenza soggettiva normalmente conseguenti e connessi all'entità della lesione dell'integrità psico fisica, come in concreto accertata nel presente giudizio.
Pertanto, considerata l'età (anni 48) dell'attore al momento dei fatti, della tipologia delle lesioni delle conseguenze di carattere permanente derivate, il danno non patrimoniale, come sopra inteso, viene liquidato in € 447.218,00, già calcolati all'attualità (€ 424.678,00 per danno non patrimoniale e €
22.540,00 per danno biologico temporaneo).
Quanto al preteso ulteriore pregiudizio a titolo di personalizzazione in aggiunta al risarcimento del danno non patrimoniale subito e accertato va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, lo stesso deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova da parte del danneggiato, non essendo ammissibili automatismi liquidatori del pregiudizio in questione. Per costante orientamento anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, che è dovuta solo in presenza di situazioni che connotano il caso concreto con modalità che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesioni ma straordinarie, specifiche ed eccezionali (Cass. n. 28988/19). Nel caso in esame non è emerso che la sofferenza patita sia stata eccedente rispetto all'entità corrispondente a quella normalmente connessa a lesioni dell'entità sopra accertata, pertanto la sofferenza o il mutamento dello stile di vita che può derivare da tale tipo di danno deve ritenersi già risarcito pagina 4 di 6 nell'ambito di quel “punto differenziale” commisurato anche all'età del danneggiato. Parte attrice non ha peraltro chiesto di provare, ad esempio mediante l'articolazione di capitoli di prova orale, l'ulteriore pregiudizio patito.
Ciò posto, l' ha riconosciuto a favore dell'attore a titolo di indennizzo del danno non Controparte_6 patrimoniale biologico patito, il complessivo importo di € 239.983,00 [di cui € 14.109,00 quali ratei già corrisposti della rendita costituita per l'indennizzo del danno biologico e € 225.874,10 quale valore capitale della rendita per danno biologico al 22/12/2022] come comprovato dalla compagnia convenuta
(doc. 2 e 3 parte convenuta) e non specificamente contestato dall'attore, oltre al danno patrimoniale da permanente riduzione della capacità lavorativa dell'infortunato.
E come sopra chiarito, il diritto dell'attore ad ottenere dai convenuti il risarcimento del danno non patrimoniale concerne la parte eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato a tale titolo dall' CP_5 integrante il c.d. danno differenziale.
Ne deriva che in favore del sig. va riconosciuta la somma di € 207.235,00. Deve tuttavia Parte_1 tenersi conto dell'anticipo di € 25.000,00 già versato dall'assicurazione il 30/12/2021, che rivalutato all'attualità ammonta a € 28.275,00, con residua debenza da parte dei convenuti pertanto della somma di € 178.960,00.
Venendo al danno patrimoniale, l'attore ha diritto a vedersi risarcito il danno emergente di € 692,96, importo già rivalutato all'attualità, come da fattura n. 231/2021 (doc. 25 parte attrice) spesa ritenuta congrua dal C.T.U. Non sono documentate in atti le spese relative alla visita specialistica del dott.
pertanto nulla può essere riconosciuto all'attore sotto tale profilo. Per_1
Nulla, infine, può essere riconosciuto all'attore per il preteso danno da lucro cessante per perdita della propria capacità lavorativa specifica. Sul punto si osserva come la correlativa domanda è stata inammissibilmente e tardivamente svolta dall'attore, per la prima volta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo che nell'atto di citazione il danneggiato ebbe specificamente a indicare, come sopra indicato, i titoli risarcitori oggetto delle proprie pretese. L'inammissibilità della domanda nuova non può essere esclusa dall'uso, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, della formula (attinente il quantum debeatur) "o di quella maggiore o minore somma che risulterà per giustizia", da reputarsi idonea a legittimare il solo riconoscimento, nell'ambito dei titoli di danno specificamente rivendicati, di importi superiori a quelli indicativamente quantificati in citazione.
Di conseguenza i convenuti sono tenuti a versare all'attore la complessiva somma di somma di €
179.652,96.
Inoltre, potendosi presumere che, in caso di pronta corresponsione del risarcimento, l'attore avrebbe fatto un impiego delle somme ottenute che gli avrebbe garantito quantomeno un lucro pari all'interesse pagina 5 di 6 legale, possono essere senz'altro riconosciuti anche i c.d. interessi compensativi della mancata immediata percezione del risarcimento, nella misura legale.
Ai fini della liquidazione degli interessi compensativi, in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, l'importo del risarcimento complessivamente dovuto deve essere devalutato, secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino alla data del sinistro (20/7/2020) e successivamente gli interessi devono essere calcolati, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Su detto importo i convenuti sono inoltre tenuti a corrispondere gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, al saldo effettivo.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. 147/2022 tenuto conto dello scaglione tariffario corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto alla parte all'esito del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte attrice, come dallo stesso richiesto.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro nei rapporti esterni e nella misura di un terzo ciascuno nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di in ordine al sinistro per cui è causa;
CP_4
2. Condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_7 CP_2 CP_4 favore di della somma di € 179.652,96, oltre interessi come indicati nella Parte_1 parte motiva;
3. Condanna altresì e in solido tra loro, a rimborsare Controparte_7 CP_2 CP_4
le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi, € 14.103,00 per Parte_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte attrice;
4. Pone le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto in atti definitivamente a carico
[...]
e in solido tra loro nei rapporti esterni e nella misura di CP_7 CP_2 CP_4 un terzo ciascuno nei rapporti interni.
Reggio nell'Emilia, 13 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5343/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. COVI MASSIMO elettivamente domiciliato Parte_1 in Via A. Pansa, 47 42124 Reggio Emilia presso il difensore avv. COVI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIRARDI ANDREA e dell'avv. CODROICO ANDREA ( ) VIA BRENNERO C.F._1
139 TRENTO;
elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
CP_2
GRI
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di p.c. del 25/9/2024
Per : come da comparsa di risposta CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, proprietario dell'autovettura BMW tg CC916ZD, CP_2 CP_1
pagina 1 di 6 sua assicuratrice e conducente del predetto veicolo, per sentirli condannare in CP_3 CP_4 solido al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute a seguito di un incidente stradale verificatosi in data 20/7/2020, mentre l'attore si recava al lavoro in sella al proprio motociclo. Parte attrice ha dato atto del riconoscimento da parte dell' dell'indennizzo per danno biologico CP_5 permanente e patrimoniale ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 38/2000, chiedendo nella presente sede il ristoro del c.d. danno differenziale quantificato in € 258.708,18 “da determinarsi in base alla differenza tra il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente in tutte le sue componenti, calcolato secondo i criteri civilistici” e l'indennizzo riconosciuto dall' , oltre € 610,00 per residui danni CP_5 patrimoniali.
Si è costituita in giudizio la sola nulla contestando circa la dinamica del fatto e la CP_1 conseguente esclusiva responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, ma deducendo che, avendo provveduto a versare al danneggiato la somma di € 25.000,00, il danno differenziale era già stato integralmente indennizzato, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore.
e pur ritualmente notificati, non si sono costituiti in giudizio venendo CP_2 CP_4 dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico legale, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, come riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Non è contestata l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo BMW tg CC916ZD CP_4 di proprietà di assicurato presso in ordine al sinistro per cui è causa. CP_2 CP_1
D'altra parte l'assenza di ogni responsabilità dell'attore è comprovata dal verbale di accertamento e rilievi redatto dal Corpo Unico di Polizia Locale Bassa Reggiana (doc. 6 parte attrice) in cui si dà atto delle tracce di terriccio perdute dall'autovettura in seguito all'impatto e di quelle di liquido motore perdute dal ciclomotore, che comprovano che l'attore stava regolarmente viaggiando sulla corsia di propria pertinenza e che si era improvvisamente immesso in detta corsia, non rispettando CP_4 il segnale di STOP, investendo il sig. caricandolo sul cofano e proiettandolo a distanza. Parte_1
Risulta, quindi, senz'altro superata la presunzione di corresponsabilità che l'art. 2054 co. 2 c.c. poneva anche a carico dell'attore e il sinistro va ascritto a responsabilità esclusiva di CP_4
I convenuti, pertanto, sono tenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attore a seguito del sinistro.
Preliminarmente deve evidenziarsi che nella fattispecie, vertendosi in ipotesi di infortunio sul lavoro c.d. in itinere, l' ha corrisposto all'attore le indennità e i rimborsi previsti dal DPR 1124/65 e CP_5 dall'art. 13 Dlgs 38/2000. Di conseguenza ai fini della determinazione delle somme di spettanza pagina 2 di 6 all'attore, occorre procedere in primo luogo alla complessiva quantificazione del danno non patrimoniale accusato dall'infortunato sulla scorta delle norme civiliste e sottrarre quindi dall'importo così ottenuto la rendita capitalizzata che l' dovrà corrispondere al danneggiato a titolo di CP_5 indennizzo del pregiudizio di natura biologica patito, oltre ai ratei di rendita c.d. biologica già versati dall'ente.
Come noto, infatti, in tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non
CP_5 consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente
CP_5 che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota
CP_5 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a
CP_5 ristorare il danno biologico permanente (Cass. civ. 7/2/2023 n. 3694).
Venendo quindi al danno non patrimoniale patito dall'attore, sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. medico legale, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico scientifica, il quale, all'esito delle indagini svolte sul periziando, ha positivamente riscontrato la sussistenza delle lamentate lesioni consistenti in "frattura comminuta persottotrocanterica del femore destro, frattura del collo femorale sinistro e trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con frattura-avulsione delle spine tibiali", accertando la compatibilità, oggettiva ed eziologica, delle stesse con la dinamica dell'incidente quale emersa dagli atti di causa.
A seguito del periodo di malattia e delle cure prestate sono residuati a carico del sig. Parte_1 postumi a carattere permanente, consistenti “in marcata rigidità dolorosa dell'anca destra e, meno, del ginocchio destro con accorciamento, con ipotonotrofia e con extrarotazione dell'arto; in rigidità dolorosa dell'anca sinistra con attendibile ipotonotrofia dell'arto; in difficoltà alla deambulazione con necessità dell'uso di una stampella;
nella persistenza di mezzi di osteosintesi ad entrambe le coxo- femorali ed in esiti cicatriziali chirurgici ad entrambi gli arti inferiori”.
Detti postumi hanno comportato un'invalidità permanente che il C.T.U. ha quantificato nella misura del pagina 3 di 6 50%, valore che – stante l'assenza di contestazioni sul punto - può essere fatto proprio anche dal giudicante. Il Consulente ha altresì accertato che tenuto conto della prolungata durata del periodo di malattia e della tipologia delle cure e degli interventi effettuati, “il grado della sofferenza soggettiva patita a causa delle lesioni riportate è da considerarsi piuttosto elevato;
detta sofferenza permane anche attualmente in una intensità che può considerarsi di media entità, in quanto il periziando presenta tuttora persistente dolore a carico di entrambe le articolazioni coxo-femorali e del ginocchio destro con difficoltà alla deambulazione e con necessità di assistenza in alcune attività delle vita quotidiana”.
La C.T.U. medico legale, alle cui conclusioni il Tribunale aderisce ha inoltre accertato un periodo di invalidità temporanea totale di 61 giorni, un ulteriore periodo di 60 giorni al 75% e 150 giorni al 60%.
Ciò posto, ai fini della liquidazione possono essere utilizzate le tabelle elaborate dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano, abitualmente utilizzate dall'intestato Tribunale, procedendosi alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale patito dal soggetto tenendo conto non solo del pregiudizio biologico inteso in senso stretto (ossia quale lesione dell'integrità psico fisica del soggetto) ma anche del dolore e della sofferenza soggettiva normalmente conseguenti e connessi all'entità della lesione dell'integrità psico fisica, come in concreto accertata nel presente giudizio.
Pertanto, considerata l'età (anni 48) dell'attore al momento dei fatti, della tipologia delle lesioni delle conseguenze di carattere permanente derivate, il danno non patrimoniale, come sopra inteso, viene liquidato in € 447.218,00, già calcolati all'attualità (€ 424.678,00 per danno non patrimoniale e €
22.540,00 per danno biologico temporaneo).
Quanto al preteso ulteriore pregiudizio a titolo di personalizzazione in aggiunta al risarcimento del danno non patrimoniale subito e accertato va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, lo stesso deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova da parte del danneggiato, non essendo ammissibili automatismi liquidatori del pregiudizio in questione. Per costante orientamento anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, che è dovuta solo in presenza di situazioni che connotano il caso concreto con modalità che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesioni ma straordinarie, specifiche ed eccezionali (Cass. n. 28988/19). Nel caso in esame non è emerso che la sofferenza patita sia stata eccedente rispetto all'entità corrispondente a quella normalmente connessa a lesioni dell'entità sopra accertata, pertanto la sofferenza o il mutamento dello stile di vita che può derivare da tale tipo di danno deve ritenersi già risarcito pagina 4 di 6 nell'ambito di quel “punto differenziale” commisurato anche all'età del danneggiato. Parte attrice non ha peraltro chiesto di provare, ad esempio mediante l'articolazione di capitoli di prova orale, l'ulteriore pregiudizio patito.
Ciò posto, l' ha riconosciuto a favore dell'attore a titolo di indennizzo del danno non Controparte_6 patrimoniale biologico patito, il complessivo importo di € 239.983,00 [di cui € 14.109,00 quali ratei già corrisposti della rendita costituita per l'indennizzo del danno biologico e € 225.874,10 quale valore capitale della rendita per danno biologico al 22/12/2022] come comprovato dalla compagnia convenuta
(doc. 2 e 3 parte convenuta) e non specificamente contestato dall'attore, oltre al danno patrimoniale da permanente riduzione della capacità lavorativa dell'infortunato.
E come sopra chiarito, il diritto dell'attore ad ottenere dai convenuti il risarcimento del danno non patrimoniale concerne la parte eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato a tale titolo dall' CP_5 integrante il c.d. danno differenziale.
Ne deriva che in favore del sig. va riconosciuta la somma di € 207.235,00. Deve tuttavia Parte_1 tenersi conto dell'anticipo di € 25.000,00 già versato dall'assicurazione il 30/12/2021, che rivalutato all'attualità ammonta a € 28.275,00, con residua debenza da parte dei convenuti pertanto della somma di € 178.960,00.
Venendo al danno patrimoniale, l'attore ha diritto a vedersi risarcito il danno emergente di € 692,96, importo già rivalutato all'attualità, come da fattura n. 231/2021 (doc. 25 parte attrice) spesa ritenuta congrua dal C.T.U. Non sono documentate in atti le spese relative alla visita specialistica del dott.
pertanto nulla può essere riconosciuto all'attore sotto tale profilo. Per_1
Nulla, infine, può essere riconosciuto all'attore per il preteso danno da lucro cessante per perdita della propria capacità lavorativa specifica. Sul punto si osserva come la correlativa domanda è stata inammissibilmente e tardivamente svolta dall'attore, per la prima volta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo che nell'atto di citazione il danneggiato ebbe specificamente a indicare, come sopra indicato, i titoli risarcitori oggetto delle proprie pretese. L'inammissibilità della domanda nuova non può essere esclusa dall'uso, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, della formula (attinente il quantum debeatur) "o di quella maggiore o minore somma che risulterà per giustizia", da reputarsi idonea a legittimare il solo riconoscimento, nell'ambito dei titoli di danno specificamente rivendicati, di importi superiori a quelli indicativamente quantificati in citazione.
Di conseguenza i convenuti sono tenuti a versare all'attore la complessiva somma di somma di €
179.652,96.
Inoltre, potendosi presumere che, in caso di pronta corresponsione del risarcimento, l'attore avrebbe fatto un impiego delle somme ottenute che gli avrebbe garantito quantomeno un lucro pari all'interesse pagina 5 di 6 legale, possono essere senz'altro riconosciuti anche i c.d. interessi compensativi della mancata immediata percezione del risarcimento, nella misura legale.
Ai fini della liquidazione degli interessi compensativi, in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, l'importo del risarcimento complessivamente dovuto deve essere devalutato, secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino alla data del sinistro (20/7/2020) e successivamente gli interessi devono essere calcolati, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Su detto importo i convenuti sono inoltre tenuti a corrispondere gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, al saldo effettivo.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. 147/2022 tenuto conto dello scaglione tariffario corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto alla parte all'esito del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte attrice, come dallo stesso richiesto.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro nei rapporti esterni e nella misura di un terzo ciascuno nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di in ordine al sinistro per cui è causa;
CP_4
2. Condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_7 CP_2 CP_4 favore di della somma di € 179.652,96, oltre interessi come indicati nella Parte_1 parte motiva;
3. Condanna altresì e in solido tra loro, a rimborsare Controparte_7 CP_2 CP_4
le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi, € 14.103,00 per Parte_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte attrice;
4. Pone le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto in atti definitivamente a carico
[...]
e in solido tra loro nei rapporti esterni e nella misura di CP_7 CP_2 CP_4 un terzo ciascuno nei rapporti interni.
Reggio nell'Emilia, 13 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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