CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18689 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da SO RI nato a [...] luglio 1991 TI AT BA nato a [...] il [...] LI AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 3 Febbraio 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. sentite le conclusioni dell'avvocato Fabio Bruni, in difesa di AS e quale sostituto processuale per GN e FO, che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 10 giugno 2021 dal Tribunale di Pavia, ha confermato la responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine ai reati di rapina aggravata, violazione di domicilio e danneggiamento commessi il 30 novembre 2018 in danno di CO NN e del solo AS anche per altra rapina aggravata e per il connesso reato di violazione di domicilio consumati con analoghe modalità ai danni della medesima persona offesa il 16 novembre 2018; ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena con la pena accessoria Penale Sent. Sez. 2 Num. 18689 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/02/2023 dell'interdizione temporanea per il periodo di 5 anni nei confronti di tutti gli imputati. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i difensori di fiducia degli imputati. 2.SO RI, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 2.1 Violazione degli articoli 398 comma 5 bis e 498 comma 4 quater cod. proc.pen. e nullità ex art. 178 e 180 cod. proc.pen. e inutilizzabilità dell'incidente probatorio ex art. 181 cod. proc.pen., nonchè vizio di motivazione poiché dinanzi al tribunale è stata eccepita la nullità dell'audizione della persona offesa con modalità protetta disposta all'udienza dell'incidente probatorio da parte del GIP, senza alcuna richiesta delle parti e senza alcuna preventiva comunicazione. L'eccezione di nullità è stata respinta dal tribunale e il rigetto è stato impugnato con specifico motivo. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero richiedeva di procedersi nelle forme dell'incidente probatorio per l'espletamento dell'esame della persona offesa, il difensore si opponeva rilevando l'assenza di presupposti, per carenza di elementi da cui desumere che il teste potesse essere esposto a violenze e minacce, anche perché all'epoca l'indagato era detenuto. Tuttavia il giudice disponeva l'audizione con modalità protetta e il teste veniva esaminato dopo essere stato nascosto da un paravento. La corte territoriale ha ritenuto la censura manifestamente infondata e ha escluso che sussista alcuna nullità di ordine generale o relativa. Osserva il ricorrente che la previsione di cui all'articolo 398 comma 5 quater cod. proc.pen. opera un rinvio alla disciplina dibattimentale e in particolare all'art. 498 cod. proc.pen., sicché l'audizione in forma protetta può essere attivata solo su richiesta delle parti. Eccepisce inoltre la nullità dell'incidente probatorio in riferimento all'episodio del 16 novembre 2018, emerso solo nel corso dell'audizione protetta del teste, poiché l'omessa discovery e la mancata conoscenza degli atti da parte dell'indagato determina la nullità della prova assunta in sede incidentale. Rv 276432 2.2 mancanza assoluta di motivazione in ordine allo specifico motivo di gravame con cui si chiedeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere a perizia psichiatrica al fine di valutare la capacità di testimoniare della persona offesa, nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod, proc.pen. e vizio di motivazione per avere erroneamente valutato le dichiarazioni rese dalla persona offesa e omesso di considerare circostanze inequivocabili e decisive che smentiscono la prospettazione accusatoria. Il ricorrente osserva che l'impianto accusatorio di questo processo si basa solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, non soltanto affetta da disturbi psichici ma notoriamente anche da cronica intossicazione da stupefacenti. L'attendibilità del teste è rimessa al vaglio del giudice, mentre la verifica della idoneità mentale diretta _ ad accertare se sia nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio è demandata al perito. Alle domande del pubblico ministero sono emerse numerose risposte prive di senso o contraddittorie. 2 2.3 violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle risultanze probatorie relative al reato di rapina in quanto la violenza non sarebbe stata messa in atto dal FO e, comunque, anche secondo la prospettazione dell'accusa sarebbe stata finalizzata ad incutere timore alla persona offesa per evitare che questi lo indicasse in altro processo quale autore di un fatto illecito. Non c'è correlazione tra la violenza esercitata e l'impossessamento dei beni, che sarebbero stati sottratti furtivamente e non con violenza. 2.4 nullità della sentenza per mancanza di motivazione ed erronea lettura del compendio probatorio in relazione al danneggiamento, poiché non emerge la prova che l'abitazione sia stata danneggiata e non è certo che le immagini dei locali dell'abitazione prodottein atti si riferiscano all'aggressione subita precedentemente. 3.TI AT BA con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deduce: 3.1 Violazione di legge e nullità dell'incidente probatorio o inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa poiché la difesa ha sempre eccepito la mancanza dei requisiti posti alla base dell'ammissione dell'incidente probatorio e la violazione dell'art. 392 cod. proc.pen. . Le accuse si basano esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa in assenza di testimoni e di altre prove a riscontro e in occasione della richiesta di incidente probatorio le difese avevano chiesto una perizia per stabilire la capacità della persona offesa di rendere testimonianza. Il gip aveva accolto la richiesta dell'incidente probatorio, prospettando un deficit cognitivo di cui è plausibile il decorso in senso peggiorativo, senza disporre alcuna perizia medico legale. 3.2 Vizio di motivazione poiché in sede di incidente probatorio il PM ha depositato nuovi documenti che la difesa non aveva potuto visionare in precedenza e in particolare messaggi della persona offesa con l'amministratore di sostegno e tabulati telefonici, tutti elementi utili per accertare l'orario dell'aggressione del 30 novembre 2018. Questa violazione era stata eccepita nel corso dell'incidente probatorio e messa a verbale e ribadita in sede di udienza preliminare e davanti al tribunale, chiedendo la nullità dell'incidente probatorio e la inutilizzabilità degli atti o comunque la rinnovazione dell'esame della persona offesa ai sensi dell'art. 190 bis cod. proc.pen., ma non è stata resa adeguata motivazione sul punto. 3.3 violazione di legge poiché al AS con la richiesta di incidente probatorio è stato contestato soltanto l'episodio del 30 novembre 2018, mentre con la richiesta di rinvio giudizio gli sono stati addebitati altri due capi di imputazione relativi a un episodio del 16 novembre 2018 di cui la persona offesa ha parlato per la prima volta nel corso dell'incidente probatorio. L'incidente deve pertanto sul punto ritenersi nullo e le dichiarazioni della persona offesa inutilizzabili, trattandosi di un fatto nuovo in ordine al quale il AS non era mai stato indagato. Non avere consentito alla difesa dell'imputato di riesaminare in dibattimento la persona offesa in ordine ad un fatto di reato emerso nel corso dell'incidente probatorio e mai contestato prima, comporta una palese violazione del diritto di difesa poiché la persona 3 accusata di un reato deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Nel caso in esame invece l'imputato non era a conoscenza che sarebbe stato incolpato di un ulteriore episodio di aggressione. Era stata subito eccepita la nullità dell'incidente probatorio e la inutilizzabilità degli atti ed era stata richiesta la rinnovazione dell'esame della persona offesa. Al riguardo la difesa solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 403 cod. proc.pen. nella parte in cui non prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona sottoposta ad incidente probatorio e relative a fatti non contestati con la richiesta di incidente probatorio. 3.4 violazione di norme penali poiché il pubblico ministero aveva indicato nella lista testi per l'istruttoria dibattimentale la persona offesa, ma dopo l'ammissione dei testi in lista da parte del presidente del collegio, ha rinunziato alla sua escussione, nonostante l'opposizione dei difensori. Il collegio non ha preso in considerazione tale opposizione, affermando che la istruttoria dibattimentale era comunque completa. L'ordinanza appare insufficientemente motivata poiché l'accusa a carico dell'imputato per i capi di imputazione D ed E si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa. 3.5 Vizio di motivazione in ordine alla capacità a testimoniare della persona offesa poiché il tribunale ha respinto le richieste difensive di sottoporre la persona offesa a perizia per accertarne la capacità di rendere la testimonianza, in quanto è l'unica fonte di accusa e le sue dichiarazioni risultano contraddittorie e confuse. A ciò si aggiunga che la persona offesa è un tossicodipendente che tende a fare uso smodato di sostanze stupefacenti e che un verbale di accertamento dell'invalidità civile attesta che il predetto è affetto da disturbo di personalità in deficit cognitivo. Tuttavia agli atti non vi è alcuna perizia che accerti la sua capacità di rendere testimonianza. A sostegno di tale assunto il difensore sottolinea alcune incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa che hanno trovato smentita in altri atti processuali. In particolare il teste ha dichiarato che gli imputati erano entrati nella sua casa aprendo la porta con una spinta, ma la porta non presentava segni di forzatura e la persona offesa ha poi precisato di aver fatto entrare lui in casa gli imputati;
ha dichiarato che si erano trattenuti per circa un'ora, ma dai tabulati è emerso che l'aggressione è avvenuta un'ora prima;
ha sostenuto che era stato FO a contattarlo, mentre dai tabulati emerge che era stato lui a chiamarlo per ben sei volte prima che questi rispondesse. 3.6 vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti posti a base del giudizio di colpevolezza poiché la persona offesa si e inizialmente rifiutato di fare i nomi di chi lo aveva percosso. Soltanto in seguito ha dichiarato che gli autori sarebbero stati i tre imputati;
in sede di incidente probatorio ha poi dichiarato che autore dell'aggressione del 16- novembre 2018 sarebbe stato il AS, assieme ad altri due sconosciuti. In effetti non si sarebbe trattato di due rapine, quanto di due spedizioni punitive per il fatto di avere parlato in altro procedimento penale e per intimorirlo al fine di costringerlo a non parlare più. In conclusione la persona offesa ha cambiato più volte versione, sia in 4 ordine all'orario dei fatti, sia in ordine alla identità dei soggetti coinvolti. Osserva infine che AS non possedeva un telefono, che risulta essere strumento di lavoro necessario e indispensabile per uno spacciatore, e pertanto non avrebbe potuto coordinare due spedizioni punitive per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il difensore ribadisce che la versione offerta dalla persona offesa viene smentita dal AS e trova spiegazione nella fragilità del teste, che non si rende neanche conto delle conseguenze delle sue dichiarazioni. 3.7 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di non prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, poiché la corte ha escluso tale invocata prevalenza in ragione dei plurimi precedenti specifici a carico degli imputati, ma non ha considerato la giovane età del AS. 4.LI AS 4.1 Violazione degli artt. 495 comma 4 bis. e 125 comma 3 cod. proc.pen. e omessa motivazione in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio sulla base di una discovery incompleta. Il tribunale ha respinto l'opposizione delle difese alla rinunzia da parte del pubblico ministero di ascoltare nel dibattimento e nel contraddittorio la persona offesa, già escussa nel corso dell'incidente probatorio, ritenendo completa l'istruttoria dibattimentale ma una volta introdotto un teste nella dinamica dibattimentale attraverso l'ordinanza di ammissione la sua escussione non è più rimessa esclusivamente alla volontà della parte che lo ha richiesto, poiché la fonte di prova è entrata a far parte della disponibilità di tutti i soggetti del processo e può essere esclusa la sua assunzione solo in ragione della sopravvenuta superfluità della sua audizione. La corte d'appello ha omesso di pronunziarsi sul vizio lamentato dalla difesa, travisando però il contenuto della censura e non rispondendo all'obiezione difensiva secondo cui la difesa aveva il diritto di esaminare nel contraddittorio il teste d'accusa, avendo piena cognizione del materiale probatorio laddove l'incidente probatorio si era svolto sulla base di una discovery incompleta, poiché non erano state depositati i verbali delle sommarie informazioni rese dall'amministratore di sostegno. In particolare la difesa lamenta che solo attraverso la deposizione dibattimentale del teste Verni, amministratore di sostegno del NN, ha appreso circostanze riferite dalla persona offesa e ciò avrebbe determinato la necessità di sottoporre a nuovo esame il NN. L'esame infatti avrebbe dovuto essere reiterato e tale regola si desume anche da una recente sentenza della Suprema Corte che ha riconosciuto la nullità dell'incidente probatorio per violazione del principio di discovery integrale. 4.2 violazione degli articoli 196 e 507 cod. proc.pen. penale poiché la corte ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a perizia volta ad accertare la capacità testimoniale della persona offesa. Il gip ha ritenuto che ci fossero i presupposti per disporre l'incidente probatorio sulla base di una certificato medico dal quale emergeva che NO era affetto da disturbo di personalità in deficit 5 cognitivo, ma nel contempo ha escluso che ci fossero concreti elementi per dubitare della capacità a testimoniare della persona offesa. La corte peraltro ha completamente omesso di considerare il precedente giudizio di inattendibilità del NN formulato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione delle indagini scaturite dalle sue dichiarazioni in merito al coinvolgimento di altri due soggetti nell'episodio del 31 gennaio 2018, elevato a movente delle due rapine in contestazione;
inoltre, a prescindere da mere formule di stile, ha omesso di valutare i profili di incoerenza e inverosimiglianza del racconto della persona offesa valorizzando elementi di riscontro in ordine al fatto di reato e alla prova generica, trascurando di valutare l'illogicità del movente delle rapine, tese ad intimidire il NN per impedirgli di testimoniare contro soggetti del tutto diversi dagli odierni ricorrenti. 4.3 violazione dell'art. 84 cod.pen. poiché la corte non ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 614 cod.pen. nel più grave reato di rapina aggravato ex art. 628 comma n. 3 bis cod.pen. osservando che nel caso in esame non è stata contestata la detta aggravante, mentre avrebbe dovuto ritenere il reato complesso e valutare il trattamento sanzionatorio più favorevole . Con memoria trasmessa il 13 febbraio 2023, l'avv. Barbara Bertoni ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. Poiché alcuni dei motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili e trattano i medesimi profili di diritto sembra opportuno trattarli unitariamente. Tutti i ricorrenti eccepiscono la nullità dell'incidente probatorio e la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in quella sede dalla persona offesa CO NN, sotto diversi profili. In particolare AS lamenta la insussistenza dei requisiti posti a base dell'ammissione dell'incidente probatorio, in assenza di una perizia che accertasse la capacità di testimoniare, la vulnerabilità della persona offesa e la previsione di una futura impossibilità a testimoniare;
FO lamenta che l'esame è stato effettuato secondo modalità protette in assenza di specifica richiesta delle parti, con violazione del diritto di difesa;
tutti eccepiscono la mancata completa discovery e la circostanza che in quella sede la persona offesa ha parlato per la prima volta di un episodio di rapina, quello del 16 novembre 2018, che non era mai stato contestato nella incolpazione provvisoria. Sotto un primo profilo occorre evidenziare che le censure sono inammissibili perché generiche, in quanto i ricorrenti non hanno allegato, nè hanno indicato in calce ai ricorsi il provvedimento di ammissione dell'incidente probatorio, da cui verificare le ragioni per cui è stato disposto;
i verbali della relativa udienza, da cui emerga l'assenza della richiesta di parte in ordine alle eventuali modalità protette di assunzione della prova e l'eventuale proposizione di eccezione difensiva al riguardo, nonché l'eventuale deposito di atti non conosciuti dalla difesa;
in questo modo tutte le relative censure incorrono 6 nell'evidente violazione del principio di autosufficienza e non superano il vaglio di ammissibilità. Va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di consentire la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Può, dunque, affermarsi che il principio della cd. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono viziati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Le censure sono, comunque, manifestamente infondate. In ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere all'incidente probatorio basta in questa sede rilevare che la normativa consente di procedere alla assunzione anticipata tramite incidente probatorio della persona offesa che, anche se adulto, si trovi in condizioni di vulnerabilità; il certificato presente in atti e riportato in sentenza dimostra che il NN presentava un limitato deficit cognitivo ed una situazione di tossicodipendenza che poteva esporre la prova dichiarativa a prevedibile deterioramento per il trascorrere di un apprezzabile arco di tempo rispetto al delitto. Il ricorso di FO non contesta la decisione di disporre l'incidente probatorio, ma le modalità protette dell'audizione disposte in assenza di richiesta delle parti. Anche questa censura è generica poiché non allega gli atti da cui desumere che l'incidente probatorio sia stato disposto con modalità protette, in assenza di richiesta di parte -e senza il tacito consenso della difesa. Va comunque ricordato che in tema di esame testimoniale, ai sensi della nuova formulazione degli artt. 392, comma 1-bis, e 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., 7 introdotta dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, il giudice che debba procedere all'esame di una persona offesa maggiorenne che versi in condizione di particolare vulnerabilità, stabilita secondo i criteri generali di cui all'art. 90-quater cod. proc. pen., dispone, se ne fanno richiesta la stessa persona offesa o il suo difensore, modalità protette di audizione, secondo le forme dell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc pen., indipendentemente dalla contestazione elevata, essendo stato eliminato il limite oggettivo, contenuto nella precedente formulazione dell'art. 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., che consentiva l'adozione di tali modalità soltanto nel caso in cui si procedesse per i reati di cui al comma 4-ter della medesima norma. (Sez. 3 - , Sentenza n. 58318 del 09/11/2018 Ud. (dep. 27/12/2018 ) Rv. 274739 - 01) Questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 Cedu, degli artt. 498, comma 4-ter e 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., che prevedono l'audizione con modalità protette della vittima vulnerabile maggiorenne, trattandosi di una forma di escussione che non viola né il diritto di difesa, inteso quale diritto al contraddittorio, né i principi dell'oralità e del giusto processo di matrice convenzionale, consentendo comunque all'imputato di interrogare o fare interrogare il testimone a suo carico davanti ad un giudice. (Sez. 3 - , Sentenza n. 58318 del 09/11/2018 Ud. (dep. 27/12/2018 ) Rv. 274739 - 02) Nel rispetto di questi criteri, deve escludersi che l'esame con modalità protetta del teste, quand'anche fosse stato disposto d'ufficio dal giudice, possa determinare la nullità dell'incidente probatorio e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nel contradditorio delle parti. Deve, di conseguenza, ritenersi che non sussista la necessità per la difesa di procedere direttamente a controesaminare la persona offesa in un nuovo esame dibattimentale, sul rilievo che le precedenti dichiarazioni erano state assunte solo attraverso il filtro del giudice con modalità protetta, poiché l'articolo 403 cod. proc.pen., come correttamente osservato dalla corte di merito, pone come limite all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio solo quello costituito dall'assenza del difensore. Anche la censura formulata dal AS in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa relativamente all'episodio del 16 novembre 2018 emerso solo nel corso dell'incidente probatorio è generica e manifestamente infondata, poiché è fisiologico che nel corso dell'audizione anticipata del teste possano emergere fatti non ancora contemplati nell'iscrizione dell'indagato, ma la fase in cui si colloca l'assunzione della prova dichiarativa e cioè quella delle indagini, consente alla difesa di approntare le opportune contromisure;
inoltre nel caso in esame dalla dettagliata ricostruzione dell'andamento delle indagini e del processo esposta nella sentenza di primo grado si desume che l'episodio era già noto e la persona offesa aveva riferito che uno degli autori della seconda aggressione era anche responsabile della prima, ma non aveva ancora indicato gli autori dell'aggressione. 8 Correttamente, la corte di merito ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse alcuna nullità, essendo i fatti emersi nel corso dell'incidente probatorio a cui erano presenti i difensori degli imputati, che ebbero a partecipare direttamente all'assunzione delle prove, con possibilità di approfondimento delle vicende raccontate dal teste, non solo mediante il controesame mediato dal giudice, ma anche durante le successive indagini proprie della fase preliminare, senza alcuna lesione del diritto di difesa. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che la persona offesa può essere anche riascoltata al dibattimento per colmare eventuali reticenze o lacune su elementi decisivi, a condizione però che si indichino gli elementi in base ai quali siano specificamente evidenziate le stesse e sia probabile il loro superamento.( Sez. 3, Sentenza n. 19729 del 08/04/2010 Ud. (dep. 25/05/2010 ) Rv. 247190 - 0), mentre ha ritenuto inammissibile per manifesta superfluità la richiesta di prova basata sul nuovo esame del teste già assunto, quando le circostanze coincidono con quelle oggetto della precedente escussione. In sostanza l'esame può essere rinnovato per colmare lacune e non già per favorire immotivate ritrattazioni. L'eccezione difensiva non rispondeva a questa esigenza di specificità e al precipuo dovere di individuare le domande da porre o comunque i temi da approfondire in caso di richiesta di un nuovo esame dibattimentale del teste già ascoltato nel contraddittorio in sede di incidente probatorio. Alla stregua di questi principi è pertanto corretta la motivazione con cui la corte di appello ha condiviso il giudizio del tribunale in ordine al rigetto della richiesta di risentire la persona offesa, seppure maggiorenne, escludendo ogni nullità della ordinanza censurata. Non va, peraltro, trascurato che secondo una giurisprudenza consolidata nel momento in cui il ricorrente deduce l'inutilizzabilità di una prova deve comunque formulare la cosiddetta "prova di resistenza". E nel caso in esame dal tenore delle due sentenze di merito emerge che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato conferma in una mole significativa di elementi probatori autonomi costituiti dai tabulati telefonici, dalle dichiarazioni dell'amministratore di sostegno, da quelle dei verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza del fatto e del vicino di casa ed ancora dalle stesse parziali ammissioni degli imputati, che hanno riconosciuto, pur fornendo una diversa versione dei fatti, smentita dalle emergenze processuali, di essere stati presenti all'interno dell'appartamento della persona offesa in occasione dell'aggressione del 30 novembre 2018 e di avere avuto una colluttazione con il NN. Ciò posto in ordine alla delimitazione del compendio probatorio utilizzabile, è opportuno esaminare le altre censure esposte nei ricorsi. 2.RS SO 2.1 La prima eccezione di inutilizzabilità è inammissibile per le motivazioni già esposte 2.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte a pagina due della sentenza impugnata ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine all'attendibilità 9 intrinseca del NN in quanto costui costui nonostante i suoi limiti cognitivi ed espressivi ha fornito una ricostruzione coerente sofferta e credibile dei fatti di cui era stato vittima. Dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema, la corte ha sottolineato come il racconto della persona offesa abbia ricevuto innumerevoli riscontri sia di natura dichiarativa, sia di natura documentale che non sono stati in alcun modo scalfiti dalle produzioni difensive. La circostanza che in occasione dell'aggressione siano stati sottratti beni della persona offesa ha trovato precipua conferma nelle dichiarazioni dei verbalizzanti e dell'amministratore di sostegno e del vicino di casa, che hanno recepito le dichiarazioni della persona offesa e costatato la sottrazione della collanina e del bancomat. 2.3 La terza censura è generica poiché la corte di merito ha motivatamente ribadito che non vi è spazio per una diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta agli imputati, considerato che è emerso in maniera pacifica che la persona offesa è stata oggetto di una violenta aggressione, all'esito della quale sono stati sottratti alcuni beni della stessa, con danno anche patrimoniale. La circostanza che l'aggressione avesse come movente anche altri obiettivi, non esclude il nesso strumentale tra la violenza esercitata e l'impossessamento dei beni della persona offesa, avvenuta contestualmente e approfittando dello stato di incapacità di reazione in cui versava la vittima dell'aggressione. Il ricorso reitera la censura già formulata con il gravame senza confrontarsi con questa motivazione. 2.4 II quarto motivo, relativo al delitto di danneggiamento, è inammissibile poiché non è stato devoluto con i motivi di appello e tende ad introdurre censure di merito che non possono trovare spazio in questo giudizio di legittimità. 3. RS TI 3.1 Come già esposto nella parte generale, le censure relative alla nullità dell'incidente probatorio o alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa devono ritenersi generiche e comunque manifestamente infondate. 3.2 L'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 403 codice procedura penale abbozzata con il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generica, in quanto si limita a reiterare la doglianza avanzata con i motivi di appello e non espone le ragioni per cui non ritiene di condividere le motivazioni con cui la corte di merito ha respinto a pag. 4 della sentenza detta eccezione, affermando che la norma in questione non risulta pregiudizievole né del diritto di difesa inteso come diritto al contraddittorio, né dei principi dell'oralità e del giusto processo, poiché subordina l'utilizzabilità delle dichiarazioni alla presenza del difensore dell'imputato, che può in tal modo esercitare le sue prerogative. 3.3 Anche la censura formulata in ordine alla disposta revoca dell'escussione dibattimentale della persona offesa a seguito di rinuncia da parte del Pubblico ministero è generica, poiché non specifica se il testimone fosse inserito nella propria lista testimoniale, con conseguente mancanza di autosufficienza del motivo di ricorso. 1 0 Va al riguardo ricordato che in tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il P.M.) rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13338/2015, Rv. 264095-01). Il collegio di appello ha correttamente ritenuto non necessario rinnovare l'ascolto della persona offesa, che era già stata adeguatamente esaminata nel contraddittorio delle parti, con motivazione immune da vizi logici e conforme ai criteri di legge. 3.4 Il quinto motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata effettuazione della perizia medico legale per accertare la capacità di testimoniare della persona offesa è generico e manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha condiviso il giudizio di attendibilità intrinseca della persona offesa, escludendo la necessità di un accertamento peritale in ordine alla sua capacità di rendere testimonianza, con motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri di legge. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività" (Sez. Un., n. 39746/2017, Rv. 270936-01 3.5 Le censure formulate con il sesto motivo di ricorso in merito alla ricostruzione della vicenda offerta dalle sentenze di merito sono inammissibili perché mirano ad invocare una diversa ricostruzione del fatto fondata su un'alternativa interpretazione delle fonti di prova, che si sottrae al sindacato di questa Corte. Come già anticipato le censure in ordine all'attendibilità della persona offesa sono state adeguatamente superate dalla Corte di appello con motivazione congrua al compendio probatorio evidenziando come il nucleo essenziale del racconto ha trovato significativa conferma in numerosi riscontri esterni e ed anche nelle dichiarazioni degli stessi imputati, almeno in relazione all'episodio avvenuto il 30 novembre 2018. 3.6 La settima censura con cui si invoca un diverso giudizio di valenza tra le circostanze di segno opposto non è consentita poiché esula dalle competenze di questa Corte effettuare il giudizio ex art. 69 cod.pen. che rientra nell'ambito della discrezionalità dei giudici di merito e non può essere oggetto di censura se non manifestamente illogico. Nel caso in esame il tribunale ha espressamente preso in considerazione la giovane età dei prevenuti per concedere le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti e la corte ha evidenziato come i plurimi precedenti anche I' specifici a carico degli imputati precludono la valutazione di prevalenza invocata dalla difesa. Trattasi di motivazione congrua e conforme ai principi pronunziati al riguardo dalla giurisprudenza. 4.RS LI 4.1 II primo motivo di ricorso è già stato trattato nella parte generale e deve ritenersi inammissibile perché generico. 4.2 II secondo motivo di ricorso relativo alla omessa riapertura dell'istruzione dibattimentale per disporre la perizia è manifestamente infondato per le ragioni già esposte, e la Corte ha reso al riguardo congrua e idonea motivazione . 4.3 II terzo motivo di ricorso con cui si lamenta il mancato assorbimento del reato di violazione di domicilio nel più grave reato di rapina aggravata è inammissibile per carenza di interesse. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza la commissione di una rapina in un luogo destinato a privata dimora configura un'aggravante del reato di rapina. La corte di merito sul punto ha osservato che non è stata contestata in relazione alla rapina la relativa aggravante e pertanto ha ritenuto di confermare la responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta qualificata come reato autonomo. La difesa lamenta che per il principio del favor rei la corte avrebbe dovuto procedere a riqualificare la condotta contestata come aggravante del più grave reato di rapina, ma va detto che in tal caso la detta aggravante non sarebbe entrata nel giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno eterogeneo, ai sensi dell'articolo 628 comma 5 cod.pen.. La censura non è pertanto sostenuta da adeguato interesse poiché se la corte di merito avesse ritenuto la rapina aggravata anche dalla violazione di domicilio, la detta aggravante non rientrando nel giudizio di equivalenza avrebbe determinato la necessità nel calcolo della pena di partire da un minimo edittale di cinque anni di reclusione e di 1290 euro di multa, comportando un maggior aggravio sanzionatorio rispetto a quello applicato come aumento di pena in continuazione per il reato satellite, pari ad un anno di reclusione ed euro 400 di multa. 5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le statuizioni conseguenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 16 Febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. sentite le conclusioni dell'avvocato Fabio Bruni, in difesa di AS e quale sostituto processuale per GN e FO, che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 10 giugno 2021 dal Tribunale di Pavia, ha confermato la responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine ai reati di rapina aggravata, violazione di domicilio e danneggiamento commessi il 30 novembre 2018 in danno di CO NN e del solo AS anche per altra rapina aggravata e per il connesso reato di violazione di domicilio consumati con analoghe modalità ai danni della medesima persona offesa il 16 novembre 2018; ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena con la pena accessoria Penale Sent. Sez. 2 Num. 18689 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/02/2023 dell'interdizione temporanea per il periodo di 5 anni nei confronti di tutti gli imputati. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i difensori di fiducia degli imputati. 2.SO RI, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 2.1 Violazione degli articoli 398 comma 5 bis e 498 comma 4 quater cod. proc.pen. e nullità ex art. 178 e 180 cod. proc.pen. e inutilizzabilità dell'incidente probatorio ex art. 181 cod. proc.pen., nonchè vizio di motivazione poiché dinanzi al tribunale è stata eccepita la nullità dell'audizione della persona offesa con modalità protetta disposta all'udienza dell'incidente probatorio da parte del GIP, senza alcuna richiesta delle parti e senza alcuna preventiva comunicazione. L'eccezione di nullità è stata respinta dal tribunale e il rigetto è stato impugnato con specifico motivo. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero richiedeva di procedersi nelle forme dell'incidente probatorio per l'espletamento dell'esame della persona offesa, il difensore si opponeva rilevando l'assenza di presupposti, per carenza di elementi da cui desumere che il teste potesse essere esposto a violenze e minacce, anche perché all'epoca l'indagato era detenuto. Tuttavia il giudice disponeva l'audizione con modalità protetta e il teste veniva esaminato dopo essere stato nascosto da un paravento. La corte territoriale ha ritenuto la censura manifestamente infondata e ha escluso che sussista alcuna nullità di ordine generale o relativa. Osserva il ricorrente che la previsione di cui all'articolo 398 comma 5 quater cod. proc.pen. opera un rinvio alla disciplina dibattimentale e in particolare all'art. 498 cod. proc.pen., sicché l'audizione in forma protetta può essere attivata solo su richiesta delle parti. Eccepisce inoltre la nullità dell'incidente probatorio in riferimento all'episodio del 16 novembre 2018, emerso solo nel corso dell'audizione protetta del teste, poiché l'omessa discovery e la mancata conoscenza degli atti da parte dell'indagato determina la nullità della prova assunta in sede incidentale. Rv 276432 2.2 mancanza assoluta di motivazione in ordine allo specifico motivo di gravame con cui si chiedeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere a perizia psichiatrica al fine di valutare la capacità di testimoniare della persona offesa, nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod, proc.pen. e vizio di motivazione per avere erroneamente valutato le dichiarazioni rese dalla persona offesa e omesso di considerare circostanze inequivocabili e decisive che smentiscono la prospettazione accusatoria. Il ricorrente osserva che l'impianto accusatorio di questo processo si basa solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, non soltanto affetta da disturbi psichici ma notoriamente anche da cronica intossicazione da stupefacenti. L'attendibilità del teste è rimessa al vaglio del giudice, mentre la verifica della idoneità mentale diretta _ ad accertare se sia nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio è demandata al perito. Alle domande del pubblico ministero sono emerse numerose risposte prive di senso o contraddittorie. 2 2.3 violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle risultanze probatorie relative al reato di rapina in quanto la violenza non sarebbe stata messa in atto dal FO e, comunque, anche secondo la prospettazione dell'accusa sarebbe stata finalizzata ad incutere timore alla persona offesa per evitare che questi lo indicasse in altro processo quale autore di un fatto illecito. Non c'è correlazione tra la violenza esercitata e l'impossessamento dei beni, che sarebbero stati sottratti furtivamente e non con violenza. 2.4 nullità della sentenza per mancanza di motivazione ed erronea lettura del compendio probatorio in relazione al danneggiamento, poiché non emerge la prova che l'abitazione sia stata danneggiata e non è certo che le immagini dei locali dell'abitazione prodottein atti si riferiscano all'aggressione subita precedentemente. 3.TI AT BA con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deduce: 3.1 Violazione di legge e nullità dell'incidente probatorio o inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa poiché la difesa ha sempre eccepito la mancanza dei requisiti posti alla base dell'ammissione dell'incidente probatorio e la violazione dell'art. 392 cod. proc.pen. . Le accuse si basano esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa in assenza di testimoni e di altre prove a riscontro e in occasione della richiesta di incidente probatorio le difese avevano chiesto una perizia per stabilire la capacità della persona offesa di rendere testimonianza. Il gip aveva accolto la richiesta dell'incidente probatorio, prospettando un deficit cognitivo di cui è plausibile il decorso in senso peggiorativo, senza disporre alcuna perizia medico legale. 3.2 Vizio di motivazione poiché in sede di incidente probatorio il PM ha depositato nuovi documenti che la difesa non aveva potuto visionare in precedenza e in particolare messaggi della persona offesa con l'amministratore di sostegno e tabulati telefonici, tutti elementi utili per accertare l'orario dell'aggressione del 30 novembre 2018. Questa violazione era stata eccepita nel corso dell'incidente probatorio e messa a verbale e ribadita in sede di udienza preliminare e davanti al tribunale, chiedendo la nullità dell'incidente probatorio e la inutilizzabilità degli atti o comunque la rinnovazione dell'esame della persona offesa ai sensi dell'art. 190 bis cod. proc.pen., ma non è stata resa adeguata motivazione sul punto. 3.3 violazione di legge poiché al AS con la richiesta di incidente probatorio è stato contestato soltanto l'episodio del 30 novembre 2018, mentre con la richiesta di rinvio giudizio gli sono stati addebitati altri due capi di imputazione relativi a un episodio del 16 novembre 2018 di cui la persona offesa ha parlato per la prima volta nel corso dell'incidente probatorio. L'incidente deve pertanto sul punto ritenersi nullo e le dichiarazioni della persona offesa inutilizzabili, trattandosi di un fatto nuovo in ordine al quale il AS non era mai stato indagato. Non avere consentito alla difesa dell'imputato di riesaminare in dibattimento la persona offesa in ordine ad un fatto di reato emerso nel corso dell'incidente probatorio e mai contestato prima, comporta una palese violazione del diritto di difesa poiché la persona 3 accusata di un reato deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Nel caso in esame invece l'imputato non era a conoscenza che sarebbe stato incolpato di un ulteriore episodio di aggressione. Era stata subito eccepita la nullità dell'incidente probatorio e la inutilizzabilità degli atti ed era stata richiesta la rinnovazione dell'esame della persona offesa. Al riguardo la difesa solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 403 cod. proc.pen. nella parte in cui non prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona sottoposta ad incidente probatorio e relative a fatti non contestati con la richiesta di incidente probatorio. 3.4 violazione di norme penali poiché il pubblico ministero aveva indicato nella lista testi per l'istruttoria dibattimentale la persona offesa, ma dopo l'ammissione dei testi in lista da parte del presidente del collegio, ha rinunziato alla sua escussione, nonostante l'opposizione dei difensori. Il collegio non ha preso in considerazione tale opposizione, affermando che la istruttoria dibattimentale era comunque completa. L'ordinanza appare insufficientemente motivata poiché l'accusa a carico dell'imputato per i capi di imputazione D ed E si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa. 3.5 Vizio di motivazione in ordine alla capacità a testimoniare della persona offesa poiché il tribunale ha respinto le richieste difensive di sottoporre la persona offesa a perizia per accertarne la capacità di rendere la testimonianza, in quanto è l'unica fonte di accusa e le sue dichiarazioni risultano contraddittorie e confuse. A ciò si aggiunga che la persona offesa è un tossicodipendente che tende a fare uso smodato di sostanze stupefacenti e che un verbale di accertamento dell'invalidità civile attesta che il predetto è affetto da disturbo di personalità in deficit cognitivo. Tuttavia agli atti non vi è alcuna perizia che accerti la sua capacità di rendere testimonianza. A sostegno di tale assunto il difensore sottolinea alcune incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa che hanno trovato smentita in altri atti processuali. In particolare il teste ha dichiarato che gli imputati erano entrati nella sua casa aprendo la porta con una spinta, ma la porta non presentava segni di forzatura e la persona offesa ha poi precisato di aver fatto entrare lui in casa gli imputati;
ha dichiarato che si erano trattenuti per circa un'ora, ma dai tabulati è emerso che l'aggressione è avvenuta un'ora prima;
ha sostenuto che era stato FO a contattarlo, mentre dai tabulati emerge che era stato lui a chiamarlo per ben sei volte prima che questi rispondesse. 3.6 vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti posti a base del giudizio di colpevolezza poiché la persona offesa si e inizialmente rifiutato di fare i nomi di chi lo aveva percosso. Soltanto in seguito ha dichiarato che gli autori sarebbero stati i tre imputati;
in sede di incidente probatorio ha poi dichiarato che autore dell'aggressione del 16- novembre 2018 sarebbe stato il AS, assieme ad altri due sconosciuti. In effetti non si sarebbe trattato di due rapine, quanto di due spedizioni punitive per il fatto di avere parlato in altro procedimento penale e per intimorirlo al fine di costringerlo a non parlare più. In conclusione la persona offesa ha cambiato più volte versione, sia in 4 ordine all'orario dei fatti, sia in ordine alla identità dei soggetti coinvolti. Osserva infine che AS non possedeva un telefono, che risulta essere strumento di lavoro necessario e indispensabile per uno spacciatore, e pertanto non avrebbe potuto coordinare due spedizioni punitive per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il difensore ribadisce che la versione offerta dalla persona offesa viene smentita dal AS e trova spiegazione nella fragilità del teste, che non si rende neanche conto delle conseguenze delle sue dichiarazioni. 3.7 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di non prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, poiché la corte ha escluso tale invocata prevalenza in ragione dei plurimi precedenti specifici a carico degli imputati, ma non ha considerato la giovane età del AS. 4.LI AS 4.1 Violazione degli artt. 495 comma 4 bis. e 125 comma 3 cod. proc.pen. e omessa motivazione in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio sulla base di una discovery incompleta. Il tribunale ha respinto l'opposizione delle difese alla rinunzia da parte del pubblico ministero di ascoltare nel dibattimento e nel contraddittorio la persona offesa, già escussa nel corso dell'incidente probatorio, ritenendo completa l'istruttoria dibattimentale ma una volta introdotto un teste nella dinamica dibattimentale attraverso l'ordinanza di ammissione la sua escussione non è più rimessa esclusivamente alla volontà della parte che lo ha richiesto, poiché la fonte di prova è entrata a far parte della disponibilità di tutti i soggetti del processo e può essere esclusa la sua assunzione solo in ragione della sopravvenuta superfluità della sua audizione. La corte d'appello ha omesso di pronunziarsi sul vizio lamentato dalla difesa, travisando però il contenuto della censura e non rispondendo all'obiezione difensiva secondo cui la difesa aveva il diritto di esaminare nel contraddittorio il teste d'accusa, avendo piena cognizione del materiale probatorio laddove l'incidente probatorio si era svolto sulla base di una discovery incompleta, poiché non erano state depositati i verbali delle sommarie informazioni rese dall'amministratore di sostegno. In particolare la difesa lamenta che solo attraverso la deposizione dibattimentale del teste Verni, amministratore di sostegno del NN, ha appreso circostanze riferite dalla persona offesa e ciò avrebbe determinato la necessità di sottoporre a nuovo esame il NN. L'esame infatti avrebbe dovuto essere reiterato e tale regola si desume anche da una recente sentenza della Suprema Corte che ha riconosciuto la nullità dell'incidente probatorio per violazione del principio di discovery integrale. 4.2 violazione degli articoli 196 e 507 cod. proc.pen. penale poiché la corte ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a perizia volta ad accertare la capacità testimoniale della persona offesa. Il gip ha ritenuto che ci fossero i presupposti per disporre l'incidente probatorio sulla base di una certificato medico dal quale emergeva che NO era affetto da disturbo di personalità in deficit 5 cognitivo, ma nel contempo ha escluso che ci fossero concreti elementi per dubitare della capacità a testimoniare della persona offesa. La corte peraltro ha completamente omesso di considerare il precedente giudizio di inattendibilità del NN formulato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione delle indagini scaturite dalle sue dichiarazioni in merito al coinvolgimento di altri due soggetti nell'episodio del 31 gennaio 2018, elevato a movente delle due rapine in contestazione;
inoltre, a prescindere da mere formule di stile, ha omesso di valutare i profili di incoerenza e inverosimiglianza del racconto della persona offesa valorizzando elementi di riscontro in ordine al fatto di reato e alla prova generica, trascurando di valutare l'illogicità del movente delle rapine, tese ad intimidire il NN per impedirgli di testimoniare contro soggetti del tutto diversi dagli odierni ricorrenti. 4.3 violazione dell'art. 84 cod.pen. poiché la corte non ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 614 cod.pen. nel più grave reato di rapina aggravato ex art. 628 comma n. 3 bis cod.pen. osservando che nel caso in esame non è stata contestata la detta aggravante, mentre avrebbe dovuto ritenere il reato complesso e valutare il trattamento sanzionatorio più favorevole . Con memoria trasmessa il 13 febbraio 2023, l'avv. Barbara Bertoni ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. Poiché alcuni dei motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili e trattano i medesimi profili di diritto sembra opportuno trattarli unitariamente. Tutti i ricorrenti eccepiscono la nullità dell'incidente probatorio e la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in quella sede dalla persona offesa CO NN, sotto diversi profili. In particolare AS lamenta la insussistenza dei requisiti posti a base dell'ammissione dell'incidente probatorio, in assenza di una perizia che accertasse la capacità di testimoniare, la vulnerabilità della persona offesa e la previsione di una futura impossibilità a testimoniare;
FO lamenta che l'esame è stato effettuato secondo modalità protette in assenza di specifica richiesta delle parti, con violazione del diritto di difesa;
tutti eccepiscono la mancata completa discovery e la circostanza che in quella sede la persona offesa ha parlato per la prima volta di un episodio di rapina, quello del 16 novembre 2018, che non era mai stato contestato nella incolpazione provvisoria. Sotto un primo profilo occorre evidenziare che le censure sono inammissibili perché generiche, in quanto i ricorrenti non hanno allegato, nè hanno indicato in calce ai ricorsi il provvedimento di ammissione dell'incidente probatorio, da cui verificare le ragioni per cui è stato disposto;
i verbali della relativa udienza, da cui emerga l'assenza della richiesta di parte in ordine alle eventuali modalità protette di assunzione della prova e l'eventuale proposizione di eccezione difensiva al riguardo, nonché l'eventuale deposito di atti non conosciuti dalla difesa;
in questo modo tutte le relative censure incorrono 6 nell'evidente violazione del principio di autosufficienza e non superano il vaglio di ammissibilità. Va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di consentire la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Può, dunque, affermarsi che il principio della cd. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono viziati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Le censure sono, comunque, manifestamente infondate. In ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere all'incidente probatorio basta in questa sede rilevare che la normativa consente di procedere alla assunzione anticipata tramite incidente probatorio della persona offesa che, anche se adulto, si trovi in condizioni di vulnerabilità; il certificato presente in atti e riportato in sentenza dimostra che il NN presentava un limitato deficit cognitivo ed una situazione di tossicodipendenza che poteva esporre la prova dichiarativa a prevedibile deterioramento per il trascorrere di un apprezzabile arco di tempo rispetto al delitto. Il ricorso di FO non contesta la decisione di disporre l'incidente probatorio, ma le modalità protette dell'audizione disposte in assenza di richiesta delle parti. Anche questa censura è generica poiché non allega gli atti da cui desumere che l'incidente probatorio sia stato disposto con modalità protette, in assenza di richiesta di parte -e senza il tacito consenso della difesa. Va comunque ricordato che in tema di esame testimoniale, ai sensi della nuova formulazione degli artt. 392, comma 1-bis, e 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., 7 introdotta dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, il giudice che debba procedere all'esame di una persona offesa maggiorenne che versi in condizione di particolare vulnerabilità, stabilita secondo i criteri generali di cui all'art. 90-quater cod. proc. pen., dispone, se ne fanno richiesta la stessa persona offesa o il suo difensore, modalità protette di audizione, secondo le forme dell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc pen., indipendentemente dalla contestazione elevata, essendo stato eliminato il limite oggettivo, contenuto nella precedente formulazione dell'art. 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., che consentiva l'adozione di tali modalità soltanto nel caso in cui si procedesse per i reati di cui al comma 4-ter della medesima norma. (Sez. 3 - , Sentenza n. 58318 del 09/11/2018 Ud. (dep. 27/12/2018 ) Rv. 274739 - 01) Questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 Cedu, degli artt. 498, comma 4-ter e 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., che prevedono l'audizione con modalità protette della vittima vulnerabile maggiorenne, trattandosi di una forma di escussione che non viola né il diritto di difesa, inteso quale diritto al contraddittorio, né i principi dell'oralità e del giusto processo di matrice convenzionale, consentendo comunque all'imputato di interrogare o fare interrogare il testimone a suo carico davanti ad un giudice. (Sez. 3 - , Sentenza n. 58318 del 09/11/2018 Ud. (dep. 27/12/2018 ) Rv. 274739 - 02) Nel rispetto di questi criteri, deve escludersi che l'esame con modalità protetta del teste, quand'anche fosse stato disposto d'ufficio dal giudice, possa determinare la nullità dell'incidente probatorio e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nel contradditorio delle parti. Deve, di conseguenza, ritenersi che non sussista la necessità per la difesa di procedere direttamente a controesaminare la persona offesa in un nuovo esame dibattimentale, sul rilievo che le precedenti dichiarazioni erano state assunte solo attraverso il filtro del giudice con modalità protetta, poiché l'articolo 403 cod. proc.pen., come correttamente osservato dalla corte di merito, pone come limite all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio solo quello costituito dall'assenza del difensore. Anche la censura formulata dal AS in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa relativamente all'episodio del 16 novembre 2018 emerso solo nel corso dell'incidente probatorio è generica e manifestamente infondata, poiché è fisiologico che nel corso dell'audizione anticipata del teste possano emergere fatti non ancora contemplati nell'iscrizione dell'indagato, ma la fase in cui si colloca l'assunzione della prova dichiarativa e cioè quella delle indagini, consente alla difesa di approntare le opportune contromisure;
inoltre nel caso in esame dalla dettagliata ricostruzione dell'andamento delle indagini e del processo esposta nella sentenza di primo grado si desume che l'episodio era già noto e la persona offesa aveva riferito che uno degli autori della seconda aggressione era anche responsabile della prima, ma non aveva ancora indicato gli autori dell'aggressione. 8 Correttamente, la corte di merito ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse alcuna nullità, essendo i fatti emersi nel corso dell'incidente probatorio a cui erano presenti i difensori degli imputati, che ebbero a partecipare direttamente all'assunzione delle prove, con possibilità di approfondimento delle vicende raccontate dal teste, non solo mediante il controesame mediato dal giudice, ma anche durante le successive indagini proprie della fase preliminare, senza alcuna lesione del diritto di difesa. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che la persona offesa può essere anche riascoltata al dibattimento per colmare eventuali reticenze o lacune su elementi decisivi, a condizione però che si indichino gli elementi in base ai quali siano specificamente evidenziate le stesse e sia probabile il loro superamento.( Sez. 3, Sentenza n. 19729 del 08/04/2010 Ud. (dep. 25/05/2010 ) Rv. 247190 - 0), mentre ha ritenuto inammissibile per manifesta superfluità la richiesta di prova basata sul nuovo esame del teste già assunto, quando le circostanze coincidono con quelle oggetto della precedente escussione. In sostanza l'esame può essere rinnovato per colmare lacune e non già per favorire immotivate ritrattazioni. L'eccezione difensiva non rispondeva a questa esigenza di specificità e al precipuo dovere di individuare le domande da porre o comunque i temi da approfondire in caso di richiesta di un nuovo esame dibattimentale del teste già ascoltato nel contraddittorio in sede di incidente probatorio. Alla stregua di questi principi è pertanto corretta la motivazione con cui la corte di appello ha condiviso il giudizio del tribunale in ordine al rigetto della richiesta di risentire la persona offesa, seppure maggiorenne, escludendo ogni nullità della ordinanza censurata. Non va, peraltro, trascurato che secondo una giurisprudenza consolidata nel momento in cui il ricorrente deduce l'inutilizzabilità di una prova deve comunque formulare la cosiddetta "prova di resistenza". E nel caso in esame dal tenore delle due sentenze di merito emerge che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato conferma in una mole significativa di elementi probatori autonomi costituiti dai tabulati telefonici, dalle dichiarazioni dell'amministratore di sostegno, da quelle dei verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza del fatto e del vicino di casa ed ancora dalle stesse parziali ammissioni degli imputati, che hanno riconosciuto, pur fornendo una diversa versione dei fatti, smentita dalle emergenze processuali, di essere stati presenti all'interno dell'appartamento della persona offesa in occasione dell'aggressione del 30 novembre 2018 e di avere avuto una colluttazione con il NN. Ciò posto in ordine alla delimitazione del compendio probatorio utilizzabile, è opportuno esaminare le altre censure esposte nei ricorsi. 2.RS SO 2.1 La prima eccezione di inutilizzabilità è inammissibile per le motivazioni già esposte 2.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte a pagina due della sentenza impugnata ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine all'attendibilità 9 intrinseca del NN in quanto costui costui nonostante i suoi limiti cognitivi ed espressivi ha fornito una ricostruzione coerente sofferta e credibile dei fatti di cui era stato vittima. Dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema, la corte ha sottolineato come il racconto della persona offesa abbia ricevuto innumerevoli riscontri sia di natura dichiarativa, sia di natura documentale che non sono stati in alcun modo scalfiti dalle produzioni difensive. La circostanza che in occasione dell'aggressione siano stati sottratti beni della persona offesa ha trovato precipua conferma nelle dichiarazioni dei verbalizzanti e dell'amministratore di sostegno e del vicino di casa, che hanno recepito le dichiarazioni della persona offesa e costatato la sottrazione della collanina e del bancomat. 2.3 La terza censura è generica poiché la corte di merito ha motivatamente ribadito che non vi è spazio per una diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta agli imputati, considerato che è emerso in maniera pacifica che la persona offesa è stata oggetto di una violenta aggressione, all'esito della quale sono stati sottratti alcuni beni della stessa, con danno anche patrimoniale. La circostanza che l'aggressione avesse come movente anche altri obiettivi, non esclude il nesso strumentale tra la violenza esercitata e l'impossessamento dei beni della persona offesa, avvenuta contestualmente e approfittando dello stato di incapacità di reazione in cui versava la vittima dell'aggressione. Il ricorso reitera la censura già formulata con il gravame senza confrontarsi con questa motivazione. 2.4 II quarto motivo, relativo al delitto di danneggiamento, è inammissibile poiché non è stato devoluto con i motivi di appello e tende ad introdurre censure di merito che non possono trovare spazio in questo giudizio di legittimità. 3. RS TI 3.1 Come già esposto nella parte generale, le censure relative alla nullità dell'incidente probatorio o alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa devono ritenersi generiche e comunque manifestamente infondate. 3.2 L'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 403 codice procedura penale abbozzata con il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generica, in quanto si limita a reiterare la doglianza avanzata con i motivi di appello e non espone le ragioni per cui non ritiene di condividere le motivazioni con cui la corte di merito ha respinto a pag. 4 della sentenza detta eccezione, affermando che la norma in questione non risulta pregiudizievole né del diritto di difesa inteso come diritto al contraddittorio, né dei principi dell'oralità e del giusto processo, poiché subordina l'utilizzabilità delle dichiarazioni alla presenza del difensore dell'imputato, che può in tal modo esercitare le sue prerogative. 3.3 Anche la censura formulata in ordine alla disposta revoca dell'escussione dibattimentale della persona offesa a seguito di rinuncia da parte del Pubblico ministero è generica, poiché non specifica se il testimone fosse inserito nella propria lista testimoniale, con conseguente mancanza di autosufficienza del motivo di ricorso. 1 0 Va al riguardo ricordato che in tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il P.M.) rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13338/2015, Rv. 264095-01). Il collegio di appello ha correttamente ritenuto non necessario rinnovare l'ascolto della persona offesa, che era già stata adeguatamente esaminata nel contraddittorio delle parti, con motivazione immune da vizi logici e conforme ai criteri di legge. 3.4 Il quinto motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata effettuazione della perizia medico legale per accertare la capacità di testimoniare della persona offesa è generico e manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha condiviso il giudizio di attendibilità intrinseca della persona offesa, escludendo la necessità di un accertamento peritale in ordine alla sua capacità di rendere testimonianza, con motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri di legge. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività" (Sez. Un., n. 39746/2017, Rv. 270936-01 3.5 Le censure formulate con il sesto motivo di ricorso in merito alla ricostruzione della vicenda offerta dalle sentenze di merito sono inammissibili perché mirano ad invocare una diversa ricostruzione del fatto fondata su un'alternativa interpretazione delle fonti di prova, che si sottrae al sindacato di questa Corte. Come già anticipato le censure in ordine all'attendibilità della persona offesa sono state adeguatamente superate dalla Corte di appello con motivazione congrua al compendio probatorio evidenziando come il nucleo essenziale del racconto ha trovato significativa conferma in numerosi riscontri esterni e ed anche nelle dichiarazioni degli stessi imputati, almeno in relazione all'episodio avvenuto il 30 novembre 2018. 3.6 La settima censura con cui si invoca un diverso giudizio di valenza tra le circostanze di segno opposto non è consentita poiché esula dalle competenze di questa Corte effettuare il giudizio ex art. 69 cod.pen. che rientra nell'ambito della discrezionalità dei giudici di merito e non può essere oggetto di censura se non manifestamente illogico. Nel caso in esame il tribunale ha espressamente preso in considerazione la giovane età dei prevenuti per concedere le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti e la corte ha evidenziato come i plurimi precedenti anche I' specifici a carico degli imputati precludono la valutazione di prevalenza invocata dalla difesa. Trattasi di motivazione congrua e conforme ai principi pronunziati al riguardo dalla giurisprudenza. 4.RS LI 4.1 II primo motivo di ricorso è già stato trattato nella parte generale e deve ritenersi inammissibile perché generico. 4.2 II secondo motivo di ricorso relativo alla omessa riapertura dell'istruzione dibattimentale per disporre la perizia è manifestamente infondato per le ragioni già esposte, e la Corte ha reso al riguardo congrua e idonea motivazione . 4.3 II terzo motivo di ricorso con cui si lamenta il mancato assorbimento del reato di violazione di domicilio nel più grave reato di rapina aggravata è inammissibile per carenza di interesse. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza la commissione di una rapina in un luogo destinato a privata dimora configura un'aggravante del reato di rapina. La corte di merito sul punto ha osservato che non è stata contestata in relazione alla rapina la relativa aggravante e pertanto ha ritenuto di confermare la responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta qualificata come reato autonomo. La difesa lamenta che per il principio del favor rei la corte avrebbe dovuto procedere a riqualificare la condotta contestata come aggravante del più grave reato di rapina, ma va detto che in tal caso la detta aggravante non sarebbe entrata nel giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno eterogeneo, ai sensi dell'articolo 628 comma 5 cod.pen.. La censura non è pertanto sostenuta da adeguato interesse poiché se la corte di merito avesse ritenuto la rapina aggravata anche dalla violazione di domicilio, la detta aggravante non rientrando nel giudizio di equivalenza avrebbe determinato la necessità nel calcolo della pena di partire da un minimo edittale di cinque anni di reclusione e di 1290 euro di multa, comportando un maggior aggravio sanzionatorio rispetto a quello applicato come aumento di pena in continuazione per il reato satellite, pari ad un anno di reclusione ed euro 400 di multa. 5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le statuizioni conseguenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 16 Febbraio 2023