Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
In tema di indagini preliminari, la localizzazione dei soggetti effettuata attraverso l'apparecchio cellulare di cui abbiano il possesso, mediante la tecnica cosiddetta "positioning", non necessita di autorizzazione giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2008, n. 21366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21366 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/05/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1428
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 004881/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA SA, N. IL 14/11/1952;
avverso ORDINANZA del 27/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SORRENTINO Federico, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'indagato Avv. LIMENTANI C.. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 27/11/2007, confermava in sede di riesame il provvedimento del G.i.p. applicativo della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN TE, indagato, in concorso con AN CI e tale Colia, per avere partecipato all'omicidio di OS DO ed al tentato omicidio di JE OS, EZ LA e VI, attinti all'interno di un campo nomadi da numerosi colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata dall'abitacolo di un'autovettura, nonché per gli ulteriori reati di detenzione, porto abusivo e ricettazione di armi clandestine;
- che il Tribunale valorizzava, ai fini della gravità indiziaria, gli accertamenti investigativi che avevano condotto al rinvenimento di un arsenale di armi (fra le quali due utilizzate per commettere il fatto omicidiario, secondo i rilievi tecnico-balistici dei Carabinieri) nella disponibilità del CI, in stretto rapporto di amicizia e frequentazione con l'indagato, gli esiti delle intercettazioni telefoniche eseguite sulle utenze dei tre coindagati, che venivano localizzati mediante il servizio di "positioning" a breve distanza dal luogo dell'episodio criminoso in concomitanza con lo stesso, sulla scorta delle quali risultava confermato il movente, individuato, anche sulla base delle testimonianze di DO, BE e GO, nella predisposizione di una spedizione punitiva per l'avvenuta cessione di una partita di stupefacenti non corrispondente alle caratteristiche pattuite;
- che il Tribunale disattendeva altresì, siccome infondate, le eccezioni d'inefficacia della misura coercitiva, dedotte con riguardo all'allegazione alla relazione balistica di un album fotografico in copia anziché in originale, al preteso difetto di motivazione del decreto del P.M. di esecuzione delle operazioni intercettative presso i locali della p.g. anziché in Procura, all'utilizzazione non autorizzata di un sistema di localizzazione degli apparti cellulari nella disponibilità degli indagati, alla inutilizzabilità ex art.63 c.p.p.p.. NUTO IN FATTO E IN DIRITTO:gato Avv.
_____________________________________________________________________ __________________, comma 2 delle dichiarazioni rese dai testimoni;
- che avverso la suddetta ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, ribadendo le eccezioni attinenti la mancata trasmissione al Tribunale dell'album fotografico delle armi in originale, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e degli esiti del servizio di "positioning", l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, nonché deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per il travisamento delle risultanze probatorie circa il preteso movente dell'azione omicidiaria;
- che i motivi di gravame, riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati indicati e valorizzati dal Tribunale della libertà per il profilo della gravità indiziaria, risultano sostanzialmente diretti ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e dei dati fattuali privilegiati dal giudice di merito (in specie: l'avvenuta identificazione, fra le armi rinvenute nella disponibilità del CI, in stretto rapporto di frequentazione con i coindagati, di due armi utilizzate per commettere il fatto omicidiario, secondo i rilievi tecnico-balistici dei Carabinieri;
i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze dei coindagati, che venivano localizzati mediante il servizio di "positioning" a breve distanza dal luogo dell'episodio criminoso in concomitanza con lo stesso;
l'individuazione del movente, sulla base delle testimonianze di DO, BE e GO e delle medesime intercettazioni, nella spedizione punitiva per la cessione di una partita di stupefacenti non corrispondente alle qualità stabilite) e si palesano, pertanto, inammissibili;
- che il Tribunale ha dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni per le quali lo TE era attinto da gravi indizi di colpevolezza, mediante l'analitica enunciazione degli clementi probatori rilevanti a tal fine, tutti significativamente convergenti, in concreto, nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per la consapevole partecipazione all'agguato omicidiario;
che, quanto alle diverse eccezioni in rito sopra elencate, esse si articolano nella pedissequa riproduzione di quelle già svolte e puntualmente disattese in sede di riesame, senza che il ricorrente si faccia carico di criticare le analitiche, argomentate e concludenti rationes decidendi poste dal Tribunale a sostegno dell'apprezzamento della loro palese infondatezza (a) la difesa e il consulente tecnico dell'indagato avrebbero ben potuto esaminate l'album fotografico originale nella cancelleria del G.i.p., a fronte di copie fotostatiche pure sufficientemente nitide, per le eventuali verifiche comparative;
b) il decreto esecutivo del P.M. era adeguatamente motivato sia per le ragioni di urgenza e indifferibilità sia per le esigenze investigative e per la necessità di immediato e coordinato intervento della p.g. a seguito delle conversazioni captate;
c) la localizzazione delle persone attraverso l'apparato cellulare in possesso delle stesse, mediante la tecnica detta "positioning", non abbisognava di autorizzazione giudiziale, risolvendosi in una sorta di pedinamento satellitare e non interferendo sulla libertà e segretezza delle comunicazioni;
d) prima della loro escussione non sussistevano ancora indizi di reità, ma al più meri sospetti, a carico dei testi DO, BE e GO, i quali si sono limitati peraltro a confermare il movente individuato anche alla luce del tenore delle conversazioni intercettate);
che il ricorso, anche per questi profili in rito, si palesa sprovvisto del requisito della coerenza rispetto alle specifiche argomentazioni svolte in ordine ai diversi punti della decisione del riesame;
- che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008