Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19729
CASS
Sentenza 8 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La parziale reticenza del testimone che abbia già reso, nel contraddittorio delle parti, dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (art. 190 bis cod. proc. pen.), può giustificarne un nuovo esame a condizione che siano indicati gli elementi in base ai quali può ritenersi probabile il superamento delle lacune. (Nella specie la difesa aveva sostenuto la necessità del nuovo esame del teste, parzialmente reticente nelle precedenti dichiarazioni rese in un procedimento per reati di prostituzione e pornografia minorile, asserendo che detta reticenza fosse frutto di minaccia o subornazione per indurlo ad accusare ingiustamente l'imputato, asseritamente innocente).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19729
    Data del deposito : 8 aprile 2010

    Testo completo