Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
La parziale reticenza del testimone che abbia già reso, nel contraddittorio delle parti, dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (art. 190 bis cod. proc. pen.), può giustificarne un nuovo esame a condizione che siano indicati gli elementi in base ai quali può ritenersi probabile il superamento delle lacune. (Nella specie la difesa aveva sostenuto la necessità del nuovo esame del teste, parzialmente reticente nelle precedenti dichiarazioni rese in un procedimento per reati di prostituzione e pornografia minorile, asserendo che detta reticenza fosse frutto di minaccia o subornazione per indurlo ad accusare ingiustamente l'imputato, asseritamente innocente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19729 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 681
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39833/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di P.G.W., nato a
(OMISSIS), C.R., nato a
(OMISSIS), C.I., nata a
(OMISSIS), M.E.L., nata il
(OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d' appello di Roma del 22 giugno del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso della M. e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
sentito per la M. l'avv. Iacobelli Giovanni il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti i ricorsi e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 22 giugno del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata il 21 luglio del 2008 dal tribunale della medesima città, per quanto ancora rileva in questa fase, riduceva la pena che era stata inflitta alle persone indicate in epigrafe e confermava le statuizioni civili.
Il P. era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 600 bis c.p., n. 1 in danno di G. G. minore degli anni 18, per avere favorito la prostituzione del medesimo agendo in concorso con D.P.L., il quale su richiesta del P., svolgeva opera di intermediazione tra il minore ed i clienti e per avere messo a disposizione del minore il proprio appartamento. Fatto commesso in
(OMISSIS).
Alla M. il reato di cui agli artt. 40, 609 bis e 609 ter c.p., art. 600 bis c.p., comma 1 e art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2, per avere consentito che il figlio M.M. intrattenesse rapporti sessuali con Cu.Fa. presso la cui abitazione il minore spesso alloggiava e per avere percepito somme di denaro dal Cu. come corrispettivo delle prestazioni sessuali. Fatto commesso in (OMISSIS).
A C.R. e C.I. il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 600 bis c.p. e art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2, per avere indotto e favorito la prostituzione del figlio F., minore degli anni 14, Fatti commessi in (OMISSIS).
Il procedimento in questione ha avuto origine da una vasta attività investigativa condotta dalla squadra mobile di Roma per mezzo di appostamenti ed intercettazioni telefoniche in quanto si erano segnalati abusi sessuali commessi da adulti italiani in danno di minori abitanti presso il campo nomadi di (OMISSIS). In particolare si accertava che tale N.M., separatamente giudicato e condannato, si era incontrato con diversi minori tra cui anche C.F.; che Cu.Fa., anch'egli separatamente giudicato, aveva una relazione con M.M.e che il P.,
oltre ad avere rapporti sessuali con G.G., aveva favorito incontri con altri soggetti. Secondo gli accertamenti compiuti dagli investigatori l'attività di meretricio era favorita e spesso indotta dagli stessi genitori dei minori i quali traevano profitto da tale attività.
L'affermazione di responsabilità si fondava sulle dichiarazioni dei minori, sulle intercettazioni telefoniche, sugli appostamenti della polizia e sulle dichiarazioni di alcuni padri missionari della carità che abitavano nelle vicinanze.
Ricorrono per cassazioni i coniugi C., la M. ed il P.
per mezzo dei rispettivi difensori.
I coniugi C. lamentano mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità non emergendo elementi idonei per dimostrare al di la di ogni ragionevole dubbio la consapevolezza da parte dei prevenuti relativamente alla natura dei rapporti intrattenuti dal figlio con il D.N..
La M. deduce:
1) la nullità del giudizio per la violazione dell'art. 603 c.p.p. per la mancata riaudizione del minore parte offesa;
2) erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione, il P. lamenta:
1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto l'affermazione di responsabilità si fonda sulle sole dichiarazioni della parte offesa senza alcuna valutazione delle obiezioni mosse dal prevenuto in merito alla ricostruzione dei fatti fornita dalla parte lesa;
quest'ultima si recava nella sua abitazione insieme con il D.P. per assistere alle partite di calcio e non per compiere atti sessuali a pagamento;
2) mancata assunzione di una prova decisiva per avere il tribunale impedito al difensore di porre alla parte offesa la domanda intesa a stabilire se essa all'epoca dei fatti avesse o non il permesso di soggiorno, in quanto tale domanda è stata ritenuta irrilevante, invece la rilevanza era evidente perché l'interesse ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia incideva sulla genuinità delle dichiarazioni;
3) violazione di legge per l'eccessività della pena per avere i giudici ritenuto le generiche equivalenti alla recidiva e per avere omesso di valutare la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5 per essere la parte offesa dedita al meretricio.
IN DIRITTO
Tutti i ricorsi, al limite dell'ammissibilità perché si ripetono in larga misura censure già puntualmente disattese dai giudici del merito, sono comunque infondati e vanno pertanto respinti. In proposito va preliminarmente rilevato che in caso di conferma la sentenza del giudice dell'impugnazione si integra con quella di primo grado per formare un unico corpo motivazionale inscindibile e che il giudice dell'impugnazione può legittimamente richiamare la motivazione della sentenza impugnata allorché si deducono rilievi già esaminati dal giudice di prime cure.
Ciò premesso, con riferimento ai coniugi C., i giudici del merito hanno sottolineato che i genitori del minore erano a conoscenza dell'attività svolta dal figlio, non solo per il denaro ed i regali corrisposti allo stesso minore, ma anche per le regalie ricevute personalmente dai genitori. Costoro, inoltre, erano stati notati durante servizi di appostamento salire sull'auto del D. N.. La riprova è stata tratta dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse con il D.N. nelle quali si faceva esplicito riferimento a regali e somme di denaro. Pertanto l'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito in ordine alla consapevolezza dei genitori sull'attività svolta dal figlio con il D.N., non essendo manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.
Discorso pressoché analogo vale per la M..
Con riferimento al primo motivo si rileva che legittimamente si è respinta la richiesta peraltro generica, di risentire il minore per colmare la parziale reticenza ritenuta dallo stesso tribunale, trattandosi di richiesta inammissibile. Invero a norma dell'art. 190 bis c.p.p., introdotto dalla L. n. 336 del 1992 e successivamente modificato dalla L. 3 agosto del 1998, n. 269 ed infine dalla L. n.63 del 2001, nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. Orbene quando i fatti e le circostanze restano gli stessi, come nella fattispecie, la valutazione dell'ammissibilità della prova è rimessa al giudice anche nel caso in cui siano le parti a prendere l'iniziativa e dipende dalla dimostrazione di un carattere di necessità basato su specifiche esigenze. Nella fattispecie non si sono precisate le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere il nuovo esame ma si è fatto riferimento unicamente e genericamente alla parziale reticenza del teste rilevata dai giudici del merito. La parziale reticenza sottolineata dai giudici, come risulta dalla sentenza, si è risolta però a vantaggio dell'imputata e non contro la stessa. La prevenuta non ha evidenziato il proprio interesse alla riaudizione nel senso che non ha indicato le circostanze a lei favorevoli che il teste avrebbe dovuto chiarire. In questa materia la riaudizione di un teste, già ritenuto parzialmente reticente a favore dell'imputato, può essere riammessa per colmare la parziale reticenza, a condizione che si indichi il motivo di tale reticenza e si dimostri la sussistenza di un interesse a risentire un teste che si è già dimostrato parzialmente reticente proprio a favore dell'imputato. Ad esempio affermando che la parziale reticenza non è imputabile alla volontà di favorire l'incolpato, ma è frutto di minacce o subornazioni per accusare ingiustamente un innocente. In conclusione a norma dell'art. 190 bis c.p.p. un teste già sentito nel contraddittorio delle parti può anche essere riascoltato per colmare eventuali reticenze o lacune su elementi decisivi, a condizione che si indichino gli elementi in base ai quali si ritiene probabile il superamento delle lacune. Non è invece ammissibile una richiesta di riassunzione basata sull'implicita speranza che il teste, già reticente a favore dell'imputato, possa ampliare l'area della reticenza, perché l'esame può essere rinnovato per colmare lacune e non per favorire immotivate ritrattazioni.
Infondato è il secondo motivo. In proposito i giudici del merito hanno sottolineato che lo stesso minore, sia pure con qualche reticenza, aveva dichiarato che il Cu. dava del denaro alla madre e che questa lo aveva obbligato ad andare con il predetto e a dormire spesso a casa dello stesso, circostanze queste confermate da alcune intercettazioni telefoniche indicate nella sentenza del tribunale ove si fa esplicito riferimento a denaro da consegnare alla madre. Le dedotte censure di illogicità della motivazione si risolvono quindi in mere affermazioni d'innocenza senza alcun supporto probatorio.
Il primo motivo del ricorso del P. si risolve in censure in fatto in ordine all'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito le cui motivazioni anche in questo caso non presentano profili di manifesta illegittimità. In proposito i giudici hanno evidenziato che gli elementi probatori a carico del predetto si desumevano anzitutto dalle dichiarazioni della parte offesa, la quale aveva riferito di avere avuto rapporti sessuali mercenari con il prevenuto e con altri. Siffatte dichiarazioni sono già sufficienti a giustificare un'affermazione di responsabilità senza necessità di riscontri per la loro coerenza ed attendibilità. In secondo luogo dal contenuto delle conversazioni telefoniche dalle quali emerge che il minore era convocato nella casa del P. per avere rapporti sessuali a pagamento con soggetti procurati da D.P.. D'altra parte, lo stesso imputato aveva ammesso che il minore si recava nella sua abitazione insieme con il D.P. a suo dire per assistere alle partite di calcio.
Infondati sono gli altri motivi.
Relativamente al secondo si osserva che il mezzo di annullamento di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva) può essere dedotto dall'imputato quando si tratta di prova a discarico richiesta su fatti oggetto di prove a carico a condizione che la prova sia comunque decisiva sia cioè idonea a determinare una decisione diversa.
Gli interventi, da parte del giudice, limitativi delle domande poste dalle parti ai testimoni possono essere dedotti davanti al collegio nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale e possono dare luogo ad una questione incidentale sulla quale il giudice deve pronunciarsi con ordinanza a norma dell'art.478 c.p.p. allorché il tribunale giudica in composizione monocratica. In entrambi i casi la questione è deducibile in sede di legittimità a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. c) o eventualmente per omessa motivazione, ma non a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. d).
Nella fattispecie il presidente ha legittimamente escluso la domanda per la sua irrilevanza perché, quand'anche il testimone fosse stato sprovvisto di permesso di soggiorno e quand'anche potesse avere avuto interesse ad un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, da tale elemento non si sarebbe potuta automaticamente desumere l'inattendibilità del teste, la quale inattendibilità avrebbe dovuto comunque essere apprezzata in base ad altri elementi. La determinazione della pena ed il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato, come avvenuto nella fattispecie.
La richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5 è inammissibile perché avanzata per la prima volta in cassazione e comunque è manifestamente infondata, non potendo essere riconosciuta detta attenuante per il semplice fatto che la parte lesa volontariamente esercitava il meretricio.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA
I ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010