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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1878 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1878 /2022 promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Via Calamide n. 3; (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.06.1989 ed ivi residente in [...]; (C.F. ), nata CP_2 C.F._3
a Roma il 22.11.1991 ed ivi residente in [...]; (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; quali eredi di C.F._4
, C.F: , nato a [...] il [...] deceduto ad Persona_1 C.F._5 SI (VI) l'8.3.2022, tutte elettivamente domiciliate in Roma alla Via Isole Samoa 15, presso lo studio dell'Avv. Pierangelo Ferranti (cod. fisc. ) che l erappresenta e difende C.F._6 giusta delega in atti
Attrici contro
C.F. ) Controparte_3 C.F._7 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 9.12.2021 notificava all'Avv. atto di Persona_1 Controparte_3 citazione chiedendo all'intestato Tribunale:
“In via principale
A)accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Avv. per non Controparte_3 aver comunicato al Signor l'avvenuta notifica della sentenza di Persona_1 primo grado determinandone così la tardività dell'atto di citazione in appello nonchè la fondatezza dello stesso atto e la causazione dei danni patiti dallo stesso come in atti compiutamente descritti, e consistenti nella condanna al pagamento delle spese di giudizio in cui il medesimo è risultato soccombente, oltre spese generali IVA e CPA, alla refusione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.P.R. 115/2002 di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, oltre all'ulteriore danno costituito dalla perdita della titolarità del bene immobile oggetto di controversia,e per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti dall'odierno attore da quantificarsi in € 15.091,68 (a titolo di oneri e spese del giudizio di primo grado) + €. 14.365,33 (a titolo di risarcimento del danno dovuto al signor ) + € 9.947,56 (a titolo di spese, onorari appello Parte_3 tardivo) + € 1.138,50 (a titolo di contributo unificato giudizio secondo grado) + €. 139.239,90 (a titolo di differenza tra il valore del bene nel 1998 ed oggi €. 320.000,00)
+ €. 70.276,98 (a titolo di interessi legali) e così per un totale di €. 251.270,05 ovvero nelle diversa somma, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia;
In via gradata
B) accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Avv. per non Controparte_3 aver comunicato al Signor l'avvenuta notifica della sentenza di Persona_1 primo grado determinandone così la tardività dell'atto di citazione in appello nonché la causazione del danno patito dal sig. come in atti compiutamente Persona_1 descritto, e consistente nella condanna al pagamento delle spese di giudizio in cui il medesimo è risultato soccombente, oltre spese generali IVA e CPA, alla refusione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.P.R. 115/2002 di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, oltre all'ulteriore danno costituito dalla perdita della titolarità del bene immobile oggetto di controversia
e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti dall'odierno attore e da quantificarsi in € 15.091,68 + € 9.947,56 + € 1.138,50 + € 14.365,33 + €. 70.276,98 (a titolo di interessi legali) e così per un totale di €. 110.820,05 ovvero nelle diversa somma, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia;
C) in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria, ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
D) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata del sig. Avv. Controparte_3 ai sensi dell'art. 96 c.p.c, e per l'effetto, determinare la conseguente condanna in via equitativa;
E) munire la sentenza di clausola esecutiva;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
La causa veniva assegnata al Giudice Dott.ssa Fanelli con prima udienza al 20.4.2022. In data 8.3.2022 decedeva e quale moglie del Persona_1 Parte_1 de cuius, e e , quali figlie, allegando di essere le uniche Pt_2 CP_1 CP_2 eredi dell'attore, riassumevano il giudizio.
La causa veniva istruita in via meramente documentale e, all'udienza del 24.1.2024, trattenuta in decisione da questo Giuidce - medio tempore subentrato nel ruolo- con termini alle parti per le memorie conclusive.
***
Nel presente giudizio, parte attrice conveniva in giudizio l'avv. al fine di fare CP_3 accertare e dichiarare il suo inadempimento professionale per non aver egli adempiuto agli incarichi affidatigli, e nello specificio, per non aver tempestivamente comunicato l'avvenuta notifica della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 20.3.2019, impedendo al di proporre un appello tempestivo nel quale avrebbe Per_1 potuto far valere le proprie ragioni, sovvertendo l'esito del giudizio di primo grado.
In particolare, deve rilevarsi come prima della sentenza sopra indicata, che aveva visto il soccombente, si erano svolti piu giudizi, in un iter giudiziario complesso e Per_1 compendiato nell'atto di citazione.
La vicenda giudiziaria de qua prendeva origine da un contratto prliminare stipulato tra e , avente ad oggetto la compravendita, a favore del Persona_1 Controparte_4 secondo, dell'immobile di proprietà del , immobile sito a Roma, località La Per_1
Lingua, Via Simo 87, contratto sottoscritto il 4.8.1998 e che prevedeva il prezzo complessivo di 350 milioni di lire (oggi icrca 183.760,10) da corrispondersi in più tranches, ossia 5 milioni di lire, da consegnare (e consegnati, quale caparra) alla firma del contratto, 100 milioni di lire, quale ulteriore caparra, da versarsi entro il 30.10.1988, 50 milioni di lire, da versarsi sempre quale caparra, entro il 30.4.1998, somme queste, ultime, poi versate, ed altre due rate da 50 milioni di lire ciascuna, da versarsi rispettivamente entro il 30.10.1999 e il 30.4.2000, e l'ultima rata, a saldo, di 100 milioni di lire, da versarsi entro il 10.10.2000, oltre interessi da quantificarsi in regime del 10% a scalare.
Come esposto dal nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (ma Per_1 anche in quello che poi lo stesso ha notificato alla controparte e ha dato inizio al lungo iter giudiziario), il aveva consentito al promissario acquirente, dopo il Per_1 versamento della caparra, di accedere temporaneamente all'immobile al solo fine di eseguire dei lavori per personalizzare l'immobile stesso, consegnandogli le chiavi in data 31.10.1998; il , tuttavia, aveva corrisposto solo gli importi previsti per Parte_3 ottobre 1998 ed aprile 1999, omettendo di versare le altre rate pattuite, continuando ad occupare l'immobile, approfittando di averne la detenzione;
non solo, vi aveva anche trasferito la residenza ed aveva eseguito, senza avvisarne il proprietario, dei lavori esterni senza regolari permessi, esponendo il al rischio di sanzioni e sequestri;
Per_1 il , per tale ragione, aveva citato in giudizio il promissario acquirente chiedendo Per_1 dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente, con accertamento del diritto dell'attore di ritenere la caparra incamerata (pari a 155 milioni id lire). In quel giudizio (rg. 3983472000) si era costituito il chiedendo il rigetto della domanda avversa e formulando Parte_3 domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. e di risarcimento dei danni per lire 32.475,000. L'offerta di pagamento del prezzo residuo e di conclsuione del contratto definitivo veniva, comunque, formulata dal , ma ben due anni dopo la Parte_3 sottoscrizione del preliminare, oltre il termine pattuito e dopo la notifica della citazione da parte del . Per_1
Quel giudizio si concludeva con sentenza di rigetto delle contrapposte domande e compensazione delle spese di lite. Tale sentenza veniva appellata dal;
il giudizio Per_1 di appello, nel quale anche si era costituito il , si concludeva con una Parte_3 sentenza di annullamento con rinvio al giudice di primo grado avendo la Corte rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di un litisconsorete necessario, ossia il comproprietario dell'immobile, fratello del . Per_1
In entrambi i gradi di giudizio il era assistito dall'odierno convenuto, l'avv. Per_1
CP_3
Dopo la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Appello, era il Parte_3 ad intraprendere per primo l'iniziativa giudiziaria, riassumendo il giudizio innanzi al
Tribunale civile di Roma, proponendo, questa volta in via principale, la domanda ex art. 2932 c.c. e la richiesta di risarcimento dei danni;
si costituiva il , sempre col Per_1 patrocinio dell'avv. proponendo in via riconvenzionale l'originaria domanda CP_3 di risoluzione del contratto preliminare.
Questo giudizio si concludeva con la sentenza n. 8908/2017, pubblicata l'8.5.2017, in cui veniva preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva di , Parte_4 veniva accolta, nel merito, la domanda ex art. 2932 c.c. del riconsciuto allo Parte_5 stesso un diritto al risarcimento dei danni, compensato questo suo credito con parte del prezzo residuo da lui ancora dovuto al per il trasferimento dell'immobile e Per_1 subordinato l'effetto traslativo al pagamento da parte del dell'importo Parte_3 residuo.
Tale sentenza veniva appellata dal , ma tardivamente, come riconosciuto dalla Per_1 successiva sentenza emessa dalla Corte di Appello, n.2028/2019, pubblicata il 20.3.2019 nel procedimento avente n. rg. 2355/2019 che dichiarava l'appello del Per_1 inammissibile con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.817,50 oltre iva e cpa e rimborso forfettario per spese generali, nonchè al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Orbene, la odierna parte attrice addebita alla negligenza del convenuto -che non avrebbe tempestivamente comunicato al proprio asisstito l'avvenuta notifica della sentenza di appello via pec, i danni consistenti nell'avere perso nel predetto giudizio di appello con condanna alle spese, come sopra indicate, e di aver perso, altresì, le possibilià di rivendicare, in secondo grado, il diritto di ottenere la declaratoria di risoluzione contrattuale del preliminare con contestuale riconsegna del bene, il cui valore era stato stimato dalle parti in 350 milioni di lire alla data di stipula del contratto preliminare in data 4 agosto 1009.
Occorre dunque evidenziare, innanzitutto, come le obbligazioni inerenti all'esercizio di una qualunque attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma II, Cc che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 Cc, comma 2, e art. 2236 C.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.A tal fine, incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. n. 34993/2021; Cass. n. 19520/2019); ed ancora, «l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (cfr. Cass. n. 21953/2023); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (cfr. Cass. n. 11906/2016).
Occorre altresì evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 Cc, incombe sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II C.c., ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni al medesimo professionista non imputabili (come in questo caso, in via principale, prospettato dal convenuto).
Quanto al merito della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, risulta documentata (dagli atti giudiziari prodotti) l'esistenza dell'incarico conferito all'avv. dal per la risoluzione del contratto di compravednita da quest'ultimo CP_3 Per_1 concluso con il . Parte_3
A fronte della (pacifica) esistenza del mandato professionale, e attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art. 1218 Cc, costituiva, quindi, preciso onere probatorio del professionista quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale e, in particolare, di avere informato il dell'avvenuta notifica della sentenza e della possibilità e dei tempi per poterla Per_1 impugnare.
Orbene, nel presente giudizio il convenuto non si è costituito rinunciando di fatto a fornire tale prova liberatoria.
Parte attrice, invece, ha depositato una nota scritta del 18.7.2018 fornita dall'avv. al nuovo difensore del (doc. 11 all. atto di citazione) in cui il CP_3 Per_1 CP_3 risponde al nuovo difensore di avere informato il cliente (il ) dell'avvenuta Per_1 notifica della sentenza: tale risposta, tuttavia, risulta del tutto generica, priva di alcun riferimento temporale e documentale che la renda attendibile;
il infatti, a fronte CP_3 di una richiesta puntuale da parte del nuovo difensore, e pur apprendendo da questi della volontà del cliente di proporre l'appello (e quindi sapendo dell'importanza di determinare il dies a quo ai fini di una tempestiva impugnazione) fornisce una risposta vaga ed evasiva, non specificando quando e con quali modalità avrebbe ricevuto la notifica della sentenza, quando e con quali modalità avrebbe concretamente comunicato detta circostanza al cliente, non allegando alcuna documentazione che comprovi detta informativa e riportando una presunta risposta del cliente ancora più ambigua (“il ricorso è partito”).
Restando contumace, come detto, il convenuto ha rinunciato di fatto a dimostrare di aver adempiuto al proprio mandato in modo diligente anche ai fini della sola informativa in relazione ad un possibile tempestivo appello.
Pertando, incombendo sull'avvocato l'onere di dimostrare di aver informato correttamente il proprio assistito sulle possibili conseguenze di una scelta processuale (cfr. Cass. civ. 19/04/2016 n.7708), avendo la giurisprudenza di legittimità ribadito anche che “L'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di responsabilità professionale” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 12 aprile 2011, n. 8312), deve ritenersi nel caso di specie sussistere una condotta negligente del professionista, costituita dal non aver avvisato il cliente della notifica ricevuta via pec della sentenza di primo grado, cagionando la soccombenza in appello e, di conseguenza, la perdita della possibilità di far riformare la sentenza di primo grado con la conseguente perdita definitiva della titolarità del bene immobile.
Una volta accertata la condotta omissiva e negligente posta in essere dall'avv. CP_3 si deve ricordare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (cfr. Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 4742/2019); e, ancora, che «l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile» (Cass. n. 25112/2017).
Orbene, alla luce dei sopra esposti principi giurisprudenziali e per quanto interessa nel giudizio de quo, occorre evidenziare come, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale del convenuto, con condanna risarcitoria a suo carico, sia parte attrice tenuta a dimostrare, da un lato, che, in mancanza delle omissioni del professionista, l'esito del giudizio, secondo la regola del “più probabile che non”, sarebbe stato alla stessa favorevole e, dall'altro, di avere subito un effettivo pregiudizio e un danno.
Nel caso in esame, deve rilevarsi come entrambi i suddetti presupposti possano ritenersi dimostrati.
In primo luogo è evidente che una comunicazione tempestiva della notifica della sentenza di primo grado avrebbe consentito al di valutare, anche consultando il Per_1 proprio difensore, se proporre o meno l'appello e di proporlo nel rispetto dei termini, tenuto conto, peraltro, che l'attuale difensore del dopo il conferimento Per_1 dell'incarico ricevuto dal stesso, era risucito a predisporre un atto di appello (che Per_1 aveva notificato), che, non per sua sua colpa, è stato poi dichiarato tardivo dalla Corte.
In ordine alla sussistenza di un danno ovvero di un pregiudizio causalmente riconducibile all'inadempimento del professionista, deve osservarsi che, come esposto nelle premesse, il riconoscimento del diritto del di ottenere una pronuncia Parte_3 che avesse gli stessi effetti traslativi della stipula del contratto preliminare, si è basato sull'esame della diffida ad adempiere formulata da inoltrata al promittente Parte_3 venditore, sulla testimonainza del Notaio presso il quale era stato fissato l'appuntamento per la stipula, sulla mancata comparizione del promittente venditore dinanzi al notaio, dati oggettivi, non contestati;
ma la decisione non ha tenuto conto del fatto, pur documentalmente evincibile, che la richiesta del era stata Parte_3 formulata dopo lo spirare del termine indicato nel contratto preliminare, dopo l'avvenuta contestazione da parte del dei gravi inadempimenti commessi dal Per_1 promissario acquirente, ossia l'omesso pagamento delle rate residue, l'occupazione sine titulo dell'immobile non ancora trasferitogli in proprietà, l'esecuzione di lavori non autorizzati e privi di titolo abilitativo, la notifica dell'atto di citazione del Per_1 per ottenere la risoluzione del contratto preliminare e la ritenzione della caparra: ebbene, sarebbe bastata già solo quest'ultima circostanza, di natura documentale, se fosse stato esaminato il merito della domanda, a rendere evidente l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta del ex art. 2932 c.c.. elementi sottoposti Parte_3 all'attenzione della Corte anche nell'atto di appello ritenuto tardivo e che avrebbero potuto condurre, secondo un giudizio probabilitsico, all'accoglimento della domanda riconvenzionale del ed al rigetto delle domande del . Per_1 Parte_3
Nella sentenza il giuidice aveva rilevato che “E' pure documentalmente comprovato il grave inadempimento del promittente venditore che, nonostante i solleciti e le convocazioni della controparte, non si presentava dinanzi al notaio incaricato della stipula del contratto definitivo, precludendo, in tal modo, la definitiva conclusione della trattativa: con comunicazione del 26.9.2000 il invitava la controparte Parte_3
a comparire dinanzi al notaio designato per il giorno 30.10.2000, convocazione cui non seguiva l'adempimento da parte del (circostanza confermata dallo stesso Per_1 notaio in sede di escussione testimoniale). Comprovato in tal modo il Persona_2 grave inadempimento del promittente venditore…”.
Tale conclusione avrebbe potuto essere rivista valutando le censure dell'appellante in ordine alla contestata tardività della richiesta del di addivenire alla Parte_3 stipula del rogito di compravendita dell'immobile, solo a seguito del proprio grave inadempimento, quasi due anni dopo la data prevista per il medesimo ma, soprattutto, dopo la notifica dlel'atto di citazione del , alla luce del chiaro tenore dell'art. Per_1
1453 comma terzo c.c.. a mente del quale: “Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.
Avendo il documentato di avere, non semplicemente contestato gli Per_1 inadempimenti al promissario acquirente, ma di averlo addirittura citato in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto preliminare, appare evidente la ragione per la quale il “non rispondeva alla tardiva convocazione per il rogito, né si Per_1 presentava per la indicata data del 30.10.2000, a parte tutte le altre già svolte considerazioni in merito, poiché avendo il medesimo già formalmente notificato la richiesta di risoluzione del contratto preliminare al (notifica del Parte_3
3.6.2000), a quest'ultimo era per norma di legge già preclusa la possibilità di successivo adempimento”. Quanto al danno patito, deve riconoscersi alle odierne attrici, quali eredi del , in Per_1 primo luogo, il danno corrispondente alle spese sostenute per la soccombenza e, dunque, le spese di lite dell'appello (euro 9.947,569) ed il rimborso del contributo unificato (euro 1.138,50) spese al addebitate in sentenza a causa della condotta Per_1 negligente del convenuto, condotta che ha portato ad una pronuncia di inammisisbilità dell'appello per tardività.
Va, inoltre, riconsociuto l'ulteriore danno per avere l'attore perso la possibilità di vedere accolta la domanda di risoluzione del contratto con diritto di ritenere la caparra: sul punto deve rilevarsi che parte attrice chiede la differenza di valore tra l'immobile al momento della stipula del contratto ed il valore dello steso immobile al momento della sentenza. Deve però evidenziarsi che il giudizio avrebbe potuto condurre o all'accoglimento della tesi del (con declaratoria di risoluzione, senza Per_1 trasferimento di proprietà del bene e senza versamento del prezzo dell'immobile da parte del e, al più, il riconsocimento del diritto de di trattenere la Parte_3 Per_1 caparra) o, come poi accaduto, nel riconoscimentto del diritto del ex art. Parte_3
2932 c.c. e versamento del prezzo dell'immobile a lui trasferito in proprietà per effetto della sentenza. Ebbene, a detta sentenza le parti hanno dato esecuzione;
il Parte_3 ha versato il prezzo residuo ritenuto congruo dal giudice e l'immobile gli è stato trasferito in proprietà.
Ne consegue che il ha ricevuto una somma per il trasferimento dell'immobile, Per_1 ossia 155 milioni di lire inizialmente versata dal promissario acquirente (pari a circa euro 80.050,90) ed euro 88.926,05, sempre versati dal , ma in virtù della Parte_3 sentenza della Corte di Appello (per un totale di euro 168.976,95). Ebbene la somma riconsociuta dalla Corte corrisponde al residuo prezzo decurtato di un importo corrispondente ai danni riconsociuti al ed a carico del . Tale differenza Parte_3 Per_1 avrebbe potuto non essere decurtata, verosimilmente, con un esame del merito dell'appello, tenuto conto del tenore del contratto (che non prevedeva a carico del promittente alienante gli obblighi invece contestati dal ) e dei danni invece Parte_3 lamentati dal per gli inadmepimenti contrattuali del promissario acquirente e Per_1 della occupazione sine titulo dell'immibile (che da diritto al proprietario ad una indennità corrispondente al valore locativo dell'immobile); questa differenza va, perciò, riconosciuta alla parte attrice a titolo di danno (euro 14.365,33).
La somma dovuta al come prezzo residuo del bene trasferitogli in proprietà Per_1 andava, inoltre, rivalutata, calcolando gli interessi dal primo atto di citazione (3.6.2009) sino ad oggi, per un importo che ammonta ad euro 45.398,38 (differenza tra euro 103.291,39, quale somma interamente dovuta come residuo del prezzo di trasferimento dal al senza decurtazione per gli asseriti danni e l'importo Parte_3 Per_1 comprensivo degli interessi dalla data della originaria citazione ad oggi, pari a 148.689,76).
Quanto alla differenza di valore dell'immobile tra il momento della stipula del preliminare e quello della sentenza che ha attuato il trasferimento ex art. 2932 c.c.
(unico momento che può essere preso in considerazione, essendo stato in quel momento determinato, appunto, l'effetto traslativivo), deve rilevarsi come parte attrice non abbia allegato elementi concreti per poter operare una valutazione dell'immobile de quo all'epoca della sentenza;
tenuto conto che tra la stipula del preliminare e la sentenza poi passata in giudicato sono trascorsi ventuno anni, può riconoscersi in via equitativa la somma, a titolo di danno, tenuto conto delle dimensioni e dell'ubicazione dell'immobile (che all'epoca era in via di costruzione), di euro 42.000,00 (calcolando duemila euro l'anno).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 - tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità dell'attività istruttoria – possono essere liquidate come da dispositivo collocandosi nel quadrante degli importi medi per scaglione di valore
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: accoglie la domanda e, accertata la responsabilità professionale del convenuto, lo condanna, per l'effetto, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di parte attrice, dell'importo di € 112.849,779, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 900,00 (comprensivi di contributo unificato) per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma,112 febbraio 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1878 /2022 promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Via Calamide n. 3; (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.06.1989 ed ivi residente in [...]; (C.F. ), nata CP_2 C.F._3
a Roma il 22.11.1991 ed ivi residente in [...]; (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; quali eredi di C.F._4
, C.F: , nato a [...] il [...] deceduto ad Persona_1 C.F._5 SI (VI) l'8.3.2022, tutte elettivamente domiciliate in Roma alla Via Isole Samoa 15, presso lo studio dell'Avv. Pierangelo Ferranti (cod. fisc. ) che l erappresenta e difende C.F._6 giusta delega in atti
Attrici contro
C.F. ) Controparte_3 C.F._7 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 9.12.2021 notificava all'Avv. atto di Persona_1 Controparte_3 citazione chiedendo all'intestato Tribunale:
“In via principale
A)accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Avv. per non Controparte_3 aver comunicato al Signor l'avvenuta notifica della sentenza di Persona_1 primo grado determinandone così la tardività dell'atto di citazione in appello nonchè la fondatezza dello stesso atto e la causazione dei danni patiti dallo stesso come in atti compiutamente descritti, e consistenti nella condanna al pagamento delle spese di giudizio in cui il medesimo è risultato soccombente, oltre spese generali IVA e CPA, alla refusione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.P.R. 115/2002 di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, oltre all'ulteriore danno costituito dalla perdita della titolarità del bene immobile oggetto di controversia,e per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti dall'odierno attore da quantificarsi in € 15.091,68 (a titolo di oneri e spese del giudizio di primo grado) + €. 14.365,33 (a titolo di risarcimento del danno dovuto al signor ) + € 9.947,56 (a titolo di spese, onorari appello Parte_3 tardivo) + € 1.138,50 (a titolo di contributo unificato giudizio secondo grado) + €. 139.239,90 (a titolo di differenza tra il valore del bene nel 1998 ed oggi €. 320.000,00)
+ €. 70.276,98 (a titolo di interessi legali) e così per un totale di €. 251.270,05 ovvero nelle diversa somma, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia;
In via gradata
B) accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Avv. per non Controparte_3 aver comunicato al Signor l'avvenuta notifica della sentenza di Persona_1 primo grado determinandone così la tardività dell'atto di citazione in appello nonché la causazione del danno patito dal sig. come in atti compiutamente Persona_1 descritto, e consistente nella condanna al pagamento delle spese di giudizio in cui il medesimo è risultato soccombente, oltre spese generali IVA e CPA, alla refusione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.P.R. 115/2002 di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, oltre all'ulteriore danno costituito dalla perdita della titolarità del bene immobile oggetto di controversia
e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti dall'odierno attore e da quantificarsi in € 15.091,68 + € 9.947,56 + € 1.138,50 + € 14.365,33 + €. 70.276,98 (a titolo di interessi legali) e così per un totale di €. 110.820,05 ovvero nelle diversa somma, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia;
C) in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria, ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
D) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata del sig. Avv. Controparte_3 ai sensi dell'art. 96 c.p.c, e per l'effetto, determinare la conseguente condanna in via equitativa;
E) munire la sentenza di clausola esecutiva;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
La causa veniva assegnata al Giudice Dott.ssa Fanelli con prima udienza al 20.4.2022. In data 8.3.2022 decedeva e quale moglie del Persona_1 Parte_1 de cuius, e e , quali figlie, allegando di essere le uniche Pt_2 CP_1 CP_2 eredi dell'attore, riassumevano il giudizio.
La causa veniva istruita in via meramente documentale e, all'udienza del 24.1.2024, trattenuta in decisione da questo Giuidce - medio tempore subentrato nel ruolo- con termini alle parti per le memorie conclusive.
***
Nel presente giudizio, parte attrice conveniva in giudizio l'avv. al fine di fare CP_3 accertare e dichiarare il suo inadempimento professionale per non aver egli adempiuto agli incarichi affidatigli, e nello specificio, per non aver tempestivamente comunicato l'avvenuta notifica della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 20.3.2019, impedendo al di proporre un appello tempestivo nel quale avrebbe Per_1 potuto far valere le proprie ragioni, sovvertendo l'esito del giudizio di primo grado.
In particolare, deve rilevarsi come prima della sentenza sopra indicata, che aveva visto il soccombente, si erano svolti piu giudizi, in un iter giudiziario complesso e Per_1 compendiato nell'atto di citazione.
La vicenda giudiziaria de qua prendeva origine da un contratto prliminare stipulato tra e , avente ad oggetto la compravendita, a favore del Persona_1 Controparte_4 secondo, dell'immobile di proprietà del , immobile sito a Roma, località La Per_1
Lingua, Via Simo 87, contratto sottoscritto il 4.8.1998 e che prevedeva il prezzo complessivo di 350 milioni di lire (oggi icrca 183.760,10) da corrispondersi in più tranches, ossia 5 milioni di lire, da consegnare (e consegnati, quale caparra) alla firma del contratto, 100 milioni di lire, quale ulteriore caparra, da versarsi entro il 30.10.1988, 50 milioni di lire, da versarsi sempre quale caparra, entro il 30.4.1998, somme queste, ultime, poi versate, ed altre due rate da 50 milioni di lire ciascuna, da versarsi rispettivamente entro il 30.10.1999 e il 30.4.2000, e l'ultima rata, a saldo, di 100 milioni di lire, da versarsi entro il 10.10.2000, oltre interessi da quantificarsi in regime del 10% a scalare.
Come esposto dal nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (ma Per_1 anche in quello che poi lo stesso ha notificato alla controparte e ha dato inizio al lungo iter giudiziario), il aveva consentito al promissario acquirente, dopo il Per_1 versamento della caparra, di accedere temporaneamente all'immobile al solo fine di eseguire dei lavori per personalizzare l'immobile stesso, consegnandogli le chiavi in data 31.10.1998; il , tuttavia, aveva corrisposto solo gli importi previsti per Parte_3 ottobre 1998 ed aprile 1999, omettendo di versare le altre rate pattuite, continuando ad occupare l'immobile, approfittando di averne la detenzione;
non solo, vi aveva anche trasferito la residenza ed aveva eseguito, senza avvisarne il proprietario, dei lavori esterni senza regolari permessi, esponendo il al rischio di sanzioni e sequestri;
Per_1 il , per tale ragione, aveva citato in giudizio il promissario acquirente chiedendo Per_1 dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente, con accertamento del diritto dell'attore di ritenere la caparra incamerata (pari a 155 milioni id lire). In quel giudizio (rg. 3983472000) si era costituito il chiedendo il rigetto della domanda avversa e formulando Parte_3 domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. e di risarcimento dei danni per lire 32.475,000. L'offerta di pagamento del prezzo residuo e di conclsuione del contratto definitivo veniva, comunque, formulata dal , ma ben due anni dopo la Parte_3 sottoscrizione del preliminare, oltre il termine pattuito e dopo la notifica della citazione da parte del . Per_1
Quel giudizio si concludeva con sentenza di rigetto delle contrapposte domande e compensazione delle spese di lite. Tale sentenza veniva appellata dal;
il giudizio Per_1 di appello, nel quale anche si era costituito il , si concludeva con una Parte_3 sentenza di annullamento con rinvio al giudice di primo grado avendo la Corte rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di un litisconsorete necessario, ossia il comproprietario dell'immobile, fratello del . Per_1
In entrambi i gradi di giudizio il era assistito dall'odierno convenuto, l'avv. Per_1
CP_3
Dopo la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Appello, era il Parte_3 ad intraprendere per primo l'iniziativa giudiziaria, riassumendo il giudizio innanzi al
Tribunale civile di Roma, proponendo, questa volta in via principale, la domanda ex art. 2932 c.c. e la richiesta di risarcimento dei danni;
si costituiva il , sempre col Per_1 patrocinio dell'avv. proponendo in via riconvenzionale l'originaria domanda CP_3 di risoluzione del contratto preliminare.
Questo giudizio si concludeva con la sentenza n. 8908/2017, pubblicata l'8.5.2017, in cui veniva preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva di , Parte_4 veniva accolta, nel merito, la domanda ex art. 2932 c.c. del riconsciuto allo Parte_5 stesso un diritto al risarcimento dei danni, compensato questo suo credito con parte del prezzo residuo da lui ancora dovuto al per il trasferimento dell'immobile e Per_1 subordinato l'effetto traslativo al pagamento da parte del dell'importo Parte_3 residuo.
Tale sentenza veniva appellata dal , ma tardivamente, come riconosciuto dalla Per_1 successiva sentenza emessa dalla Corte di Appello, n.2028/2019, pubblicata il 20.3.2019 nel procedimento avente n. rg. 2355/2019 che dichiarava l'appello del Per_1 inammissibile con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.817,50 oltre iva e cpa e rimborso forfettario per spese generali, nonchè al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Orbene, la odierna parte attrice addebita alla negligenza del convenuto -che non avrebbe tempestivamente comunicato al proprio asisstito l'avvenuta notifica della sentenza di appello via pec, i danni consistenti nell'avere perso nel predetto giudizio di appello con condanna alle spese, come sopra indicate, e di aver perso, altresì, le possibilià di rivendicare, in secondo grado, il diritto di ottenere la declaratoria di risoluzione contrattuale del preliminare con contestuale riconsegna del bene, il cui valore era stato stimato dalle parti in 350 milioni di lire alla data di stipula del contratto preliminare in data 4 agosto 1009.
Occorre dunque evidenziare, innanzitutto, come le obbligazioni inerenti all'esercizio di una qualunque attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma II, Cc che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 Cc, comma 2, e art. 2236 C.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.A tal fine, incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. n. 34993/2021; Cass. n. 19520/2019); ed ancora, «l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (cfr. Cass. n. 21953/2023); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (cfr. Cass. n. 11906/2016).
Occorre altresì evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 Cc, incombe sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II C.c., ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni al medesimo professionista non imputabili (come in questo caso, in via principale, prospettato dal convenuto).
Quanto al merito della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, risulta documentata (dagli atti giudiziari prodotti) l'esistenza dell'incarico conferito all'avv. dal per la risoluzione del contratto di compravednita da quest'ultimo CP_3 Per_1 concluso con il . Parte_3
A fronte della (pacifica) esistenza del mandato professionale, e attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art. 1218 Cc, costituiva, quindi, preciso onere probatorio del professionista quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale e, in particolare, di avere informato il dell'avvenuta notifica della sentenza e della possibilità e dei tempi per poterla Per_1 impugnare.
Orbene, nel presente giudizio il convenuto non si è costituito rinunciando di fatto a fornire tale prova liberatoria.
Parte attrice, invece, ha depositato una nota scritta del 18.7.2018 fornita dall'avv. al nuovo difensore del (doc. 11 all. atto di citazione) in cui il CP_3 Per_1 CP_3 risponde al nuovo difensore di avere informato il cliente (il ) dell'avvenuta Per_1 notifica della sentenza: tale risposta, tuttavia, risulta del tutto generica, priva di alcun riferimento temporale e documentale che la renda attendibile;
il infatti, a fronte CP_3 di una richiesta puntuale da parte del nuovo difensore, e pur apprendendo da questi della volontà del cliente di proporre l'appello (e quindi sapendo dell'importanza di determinare il dies a quo ai fini di una tempestiva impugnazione) fornisce una risposta vaga ed evasiva, non specificando quando e con quali modalità avrebbe ricevuto la notifica della sentenza, quando e con quali modalità avrebbe concretamente comunicato detta circostanza al cliente, non allegando alcuna documentazione che comprovi detta informativa e riportando una presunta risposta del cliente ancora più ambigua (“il ricorso è partito”).
Restando contumace, come detto, il convenuto ha rinunciato di fatto a dimostrare di aver adempiuto al proprio mandato in modo diligente anche ai fini della sola informativa in relazione ad un possibile tempestivo appello.
Pertando, incombendo sull'avvocato l'onere di dimostrare di aver informato correttamente il proprio assistito sulle possibili conseguenze di una scelta processuale (cfr. Cass. civ. 19/04/2016 n.7708), avendo la giurisprudenza di legittimità ribadito anche che “L'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di responsabilità professionale” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 12 aprile 2011, n. 8312), deve ritenersi nel caso di specie sussistere una condotta negligente del professionista, costituita dal non aver avvisato il cliente della notifica ricevuta via pec della sentenza di primo grado, cagionando la soccombenza in appello e, di conseguenza, la perdita della possibilità di far riformare la sentenza di primo grado con la conseguente perdita definitiva della titolarità del bene immobile.
Una volta accertata la condotta omissiva e negligente posta in essere dall'avv. CP_3 si deve ricordare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (cfr. Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 4742/2019); e, ancora, che «l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile» (Cass. n. 25112/2017).
Orbene, alla luce dei sopra esposti principi giurisprudenziali e per quanto interessa nel giudizio de quo, occorre evidenziare come, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale del convenuto, con condanna risarcitoria a suo carico, sia parte attrice tenuta a dimostrare, da un lato, che, in mancanza delle omissioni del professionista, l'esito del giudizio, secondo la regola del “più probabile che non”, sarebbe stato alla stessa favorevole e, dall'altro, di avere subito un effettivo pregiudizio e un danno.
Nel caso in esame, deve rilevarsi come entrambi i suddetti presupposti possano ritenersi dimostrati.
In primo luogo è evidente che una comunicazione tempestiva della notifica della sentenza di primo grado avrebbe consentito al di valutare, anche consultando il Per_1 proprio difensore, se proporre o meno l'appello e di proporlo nel rispetto dei termini, tenuto conto, peraltro, che l'attuale difensore del dopo il conferimento Per_1 dell'incarico ricevuto dal stesso, era risucito a predisporre un atto di appello (che Per_1 aveva notificato), che, non per sua sua colpa, è stato poi dichiarato tardivo dalla Corte.
In ordine alla sussistenza di un danno ovvero di un pregiudizio causalmente riconducibile all'inadempimento del professionista, deve osservarsi che, come esposto nelle premesse, il riconoscimento del diritto del di ottenere una pronuncia Parte_3 che avesse gli stessi effetti traslativi della stipula del contratto preliminare, si è basato sull'esame della diffida ad adempiere formulata da inoltrata al promittente Parte_3 venditore, sulla testimonainza del Notaio presso il quale era stato fissato l'appuntamento per la stipula, sulla mancata comparizione del promittente venditore dinanzi al notaio, dati oggettivi, non contestati;
ma la decisione non ha tenuto conto del fatto, pur documentalmente evincibile, che la richiesta del era stata Parte_3 formulata dopo lo spirare del termine indicato nel contratto preliminare, dopo l'avvenuta contestazione da parte del dei gravi inadempimenti commessi dal Per_1 promissario acquirente, ossia l'omesso pagamento delle rate residue, l'occupazione sine titulo dell'immobile non ancora trasferitogli in proprietà, l'esecuzione di lavori non autorizzati e privi di titolo abilitativo, la notifica dell'atto di citazione del Per_1 per ottenere la risoluzione del contratto preliminare e la ritenzione della caparra: ebbene, sarebbe bastata già solo quest'ultima circostanza, di natura documentale, se fosse stato esaminato il merito della domanda, a rendere evidente l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta del ex art. 2932 c.c.. elementi sottoposti Parte_3 all'attenzione della Corte anche nell'atto di appello ritenuto tardivo e che avrebbero potuto condurre, secondo un giudizio probabilitsico, all'accoglimento della domanda riconvenzionale del ed al rigetto delle domande del . Per_1 Parte_3
Nella sentenza il giuidice aveva rilevato che “E' pure documentalmente comprovato il grave inadempimento del promittente venditore che, nonostante i solleciti e le convocazioni della controparte, non si presentava dinanzi al notaio incaricato della stipula del contratto definitivo, precludendo, in tal modo, la definitiva conclusione della trattativa: con comunicazione del 26.9.2000 il invitava la controparte Parte_3
a comparire dinanzi al notaio designato per il giorno 30.10.2000, convocazione cui non seguiva l'adempimento da parte del (circostanza confermata dallo stesso Per_1 notaio in sede di escussione testimoniale). Comprovato in tal modo il Persona_2 grave inadempimento del promittente venditore…”.
Tale conclusione avrebbe potuto essere rivista valutando le censure dell'appellante in ordine alla contestata tardività della richiesta del di addivenire alla Parte_3 stipula del rogito di compravendita dell'immobile, solo a seguito del proprio grave inadempimento, quasi due anni dopo la data prevista per il medesimo ma, soprattutto, dopo la notifica dlel'atto di citazione del , alla luce del chiaro tenore dell'art. Per_1
1453 comma terzo c.c.. a mente del quale: “Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.
Avendo il documentato di avere, non semplicemente contestato gli Per_1 inadempimenti al promissario acquirente, ma di averlo addirittura citato in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto preliminare, appare evidente la ragione per la quale il “non rispondeva alla tardiva convocazione per il rogito, né si Per_1 presentava per la indicata data del 30.10.2000, a parte tutte le altre già svolte considerazioni in merito, poiché avendo il medesimo già formalmente notificato la richiesta di risoluzione del contratto preliminare al (notifica del Parte_3
3.6.2000), a quest'ultimo era per norma di legge già preclusa la possibilità di successivo adempimento”. Quanto al danno patito, deve riconoscersi alle odierne attrici, quali eredi del , in Per_1 primo luogo, il danno corrispondente alle spese sostenute per la soccombenza e, dunque, le spese di lite dell'appello (euro 9.947,569) ed il rimborso del contributo unificato (euro 1.138,50) spese al addebitate in sentenza a causa della condotta Per_1 negligente del convenuto, condotta che ha portato ad una pronuncia di inammisisbilità dell'appello per tardività.
Va, inoltre, riconsociuto l'ulteriore danno per avere l'attore perso la possibilità di vedere accolta la domanda di risoluzione del contratto con diritto di ritenere la caparra: sul punto deve rilevarsi che parte attrice chiede la differenza di valore tra l'immobile al momento della stipula del contratto ed il valore dello steso immobile al momento della sentenza. Deve però evidenziarsi che il giudizio avrebbe potuto condurre o all'accoglimento della tesi del (con declaratoria di risoluzione, senza Per_1 trasferimento di proprietà del bene e senza versamento del prezzo dell'immobile da parte del e, al più, il riconsocimento del diritto de di trattenere la Parte_3 Per_1 caparra) o, come poi accaduto, nel riconoscimentto del diritto del ex art. Parte_3
2932 c.c. e versamento del prezzo dell'immobile a lui trasferito in proprietà per effetto della sentenza. Ebbene, a detta sentenza le parti hanno dato esecuzione;
il Parte_3 ha versato il prezzo residuo ritenuto congruo dal giudice e l'immobile gli è stato trasferito in proprietà.
Ne consegue che il ha ricevuto una somma per il trasferimento dell'immobile, Per_1 ossia 155 milioni di lire inizialmente versata dal promissario acquirente (pari a circa euro 80.050,90) ed euro 88.926,05, sempre versati dal , ma in virtù della Parte_3 sentenza della Corte di Appello (per un totale di euro 168.976,95). Ebbene la somma riconsociuta dalla Corte corrisponde al residuo prezzo decurtato di un importo corrispondente ai danni riconsociuti al ed a carico del . Tale differenza Parte_3 Per_1 avrebbe potuto non essere decurtata, verosimilmente, con un esame del merito dell'appello, tenuto conto del tenore del contratto (che non prevedeva a carico del promittente alienante gli obblighi invece contestati dal ) e dei danni invece Parte_3 lamentati dal per gli inadmepimenti contrattuali del promissario acquirente e Per_1 della occupazione sine titulo dell'immibile (che da diritto al proprietario ad una indennità corrispondente al valore locativo dell'immobile); questa differenza va, perciò, riconosciuta alla parte attrice a titolo di danno (euro 14.365,33).
La somma dovuta al come prezzo residuo del bene trasferitogli in proprietà Per_1 andava, inoltre, rivalutata, calcolando gli interessi dal primo atto di citazione (3.6.2009) sino ad oggi, per un importo che ammonta ad euro 45.398,38 (differenza tra euro 103.291,39, quale somma interamente dovuta come residuo del prezzo di trasferimento dal al senza decurtazione per gli asseriti danni e l'importo Parte_3 Per_1 comprensivo degli interessi dalla data della originaria citazione ad oggi, pari a 148.689,76).
Quanto alla differenza di valore dell'immobile tra il momento della stipula del preliminare e quello della sentenza che ha attuato il trasferimento ex art. 2932 c.c.
(unico momento che può essere preso in considerazione, essendo stato in quel momento determinato, appunto, l'effetto traslativivo), deve rilevarsi come parte attrice non abbia allegato elementi concreti per poter operare una valutazione dell'immobile de quo all'epoca della sentenza;
tenuto conto che tra la stipula del preliminare e la sentenza poi passata in giudicato sono trascorsi ventuno anni, può riconoscersi in via equitativa la somma, a titolo di danno, tenuto conto delle dimensioni e dell'ubicazione dell'immobile (che all'epoca era in via di costruzione), di euro 42.000,00 (calcolando duemila euro l'anno).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 - tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità dell'attività istruttoria – possono essere liquidate come da dispositivo collocandosi nel quadrante degli importi medi per scaglione di valore
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: accoglie la domanda e, accertata la responsabilità professionale del convenuto, lo condanna, per l'effetto, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di parte attrice, dell'importo di € 112.849,779, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 900,00 (comprensivi di contributo unificato) per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma,112 febbraio 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo