Art. 7. (Esecuzione delle pene accessorie) .
Nella esecuzione delle condanne a pene accessorie non prevedute dai codici penali militari, si intende sostituita:
1° alla degradazione militare, la degradazione;
2° alla destituzione, la rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2;
3° alla dimissione, la rimozione;
4° alla rimozione dal grado inflitta a ufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi la sospensione dall'impiego;
5° alla rimozione dal grado, inflitta a sottufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi, la sospensione dal grado;
6° alla rimozione dal grado, inflitta a graduati di truppa, la rimozione, se la pena principale detentiva superiore a un anno, e negli altri casi la sospensione dal grado.
Nella esecuzione delle condanne a pene accessorie non prevedute dai codici penali militari, si intende sostituita:
1° alla degradazione militare, la degradazione;
2° alla destituzione, la rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2;
3° alla dimissione, la rimozione;
4° alla rimozione dal grado inflitta a ufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi la sospensione dall'impiego;
5° alla rimozione dal grado, inflitta a sottufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi, la sospensione dal grado;
6° alla rimozione dal grado, inflitta a graduati di truppa, la rimozione, se la pena principale detentiva superiore a un anno, e negli altri casi la sospensione dal grado.