Articolo 7 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 6Articolo 8
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29 luglio 1945
Art. 7. (Esecuzione delle pene accessorie) .


Nella esecuzione delle condanne a pene accessorie non prevedute dai codici penali militari, si intende sostituita:

1° alla degradazione militare, la degradazione;

2° alla destituzione, la rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2;

3° alla dimissione, la rimozione;

4° alla rimozione dal grado inflitta a ufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi la sospensione dall'impiego;

5° alla rimozione dal grado, inflitta a sottufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi, la sospensione dal grado;

6° alla rimozione dal grado, inflitta a graduati di truppa, la rimozione, se la pena principale detentiva superiore a un anno, e negli altri casi la sospensione dal grado.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945