TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 22.12.2025, letti gli atti della causa n. 348/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , nata ad [...] il [...], residente ad Orsogna in Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandro Mammarella e Francesca Dolcetti, entrambi del Controparte_1
Foro di Chieti
ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente ad Controparte_2 C.F._2
Orsogna in via Livio Parlatore n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Mazzagatta del Foro di Teramo
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_3 interventore necessario
Oggetto: modificazione delle condizioni di divorzio.
Conclusioni della ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, voglia così provvedere:
1. in modifica del provvedimento del Tribunale di Chieti sentenza n. 521/2017 e del
successivo decreto in modifica n. cron 3295/2019 dell'11.04.2019, disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori
alla madre, con conseguente attribuzione in via esclusiva alla stessa di tutte le decisioni di maggiore e minore interesse
riguardanti i figli, ivi inclusi istruzione, salute, attività extrascolastiche;
2. Regolamentare il diritto di visita del padre
prevedendo che gli incontri con i figli avvengano una volta a settimana, giorno da concordare settimanalmente con i
ragazzi e il fine settimana alternato dal sabato all'uscita scolastica alla domenica alle 18.00, salvo diversa volontà e
impegni dei minori, nel rispetto del loro preminente interesse e benessere psicofisico, prevalente su tutti gli altri diritti, nonché disporre che le feste religiose cattoliche (Natale, Epifania, immacolata,,,,) e comandate (quali Capodanno,
Carnevale, Pasquetta, Halloween ……) siano regolamentate secondo la volontà espressa dei ragazzi se trascorre o meno
le feste con il padre che dovrà assecondare la loro volontà, le ferie estive sia regolamentate sempre secondo la volontà dei
ragazzi di trascorrere dei giorni consecutivi con il padre, ferme restando tutte le statuizioni previste nel richiamato
provvedimento in modifica, compreso il rimborso delle spese straordinarie fissate nella misura del 50%, come previste
nel protocollo di famiglia recepito dal Tribunale di Chieti;
3. Prevedere misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 614-bis
c.p.c., stabilendo una somma da versare in caso di inosservanza delle disposizioni (previste nel punto n. 2 delle
conclusioni che precede) che verranno prese ed emesse con il richiesto provvedimento;
4. Applicare ulteriori sanzioni,
ove necessario, quali: • ammonizione del resistente stante il mancato rispetto delle condizioni stabilite dal Tribunale;
•
condanna al risarcimento del danno poiché il comportamento del padre è risultato pregiudizievole per i minori e per la
ricorrente.
5. Conseguentemente, porre a carico del resistente le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
Conclusioni del resistente: “Voglia l'On.le Tribunale di Chieti, contrariis reiectis, definendo la presente
procedura, I) confermare quanto già deciso, in tema affido condiviso e diritto di visita del padre nei confronti dei minori
e dal Tribunale di Chieti con la sentenza di divorzio del Tribunale di Chieti n. 521/2017 del Per_1 Per_2
3.6.2017 nel procedimento N. 594/2017 R.G. cosi come modificato dal successivo procedimento n. 1010/2018 V.G. del
Tribunale di Chieti (decreto di rigetto n. cronol. 3295/2019 del 11/04/2019) (Doc. 2) per come riassunto a pagina 2
della comparsa di costituzione del Sig. oppure modificare l'attuale regime di visita del padre, secondo quanto CP_2
proposto dal Sig. in corso di causa su invito del Giudice al fine di operare una riduzione del tempo da CP_2
trascorrere con i figli, di tal che nelle settimane in cui i figli non hanno da trascorrere il week-end con il padre,
resteranno con quest'ultimo, anziché il mercoledì, giovedì e venerdì, solo il martedì ed il venerdì. In ogni caso ove i
ragazzi dovessero avere inviti a compleanni di amici e compagni il padre si rende disposto ad accompagnarli anche se ciò
coincidesse con il periodo di visita a sè spettante. II) accertare la violazione da parte della Sig.ra delle Parte_1
condizioni vigenti in tema di affido e diritto di visita relativamente ai provvedimenti giudiziali di cui al punto che
precede e comminarle le sanzioni di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. ed all'art. 614 bis c.p.c. III) emettere ogni altro
provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia. IV) Vittoria di spese del
presente giudizio oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e Cap come per legge”
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Con il suo ricorso introduttivo la sig.ra ha chiesto la modificazione delle condizioni di Parte_1
divorzio dal sig. , stabilite dalla sentenza n. 521/2017 emessa il 3.7.2017 da questo Tribunale Controparte_2
all'esito del procedimento n. 594/2017 r.g., e poi modificate con decreto n. 3295 emesso da questo Tribunale l'11.4.2019 all'esito del procedimento n. 1010/2018 v.g., nella parte relativa all'affidamento dei figli minori e , che era stato previsto come condiviso, ed ai tempi e modi di esercizio del diritto di Per_2 Per_1
visita da parte del sig. , che era stato riconosciuto il giovedì ed il venerdì di ogni settimana e, a CP_2
settimane alterne, il mercoledì, e il sabato e la domenica con pernottamento.
La sig.ra ha dedotto che il sig. si oppone a molte attività extra scolastiche dei figli Parte_1 CP_2
poiché si svolgono nelle ore in cui dovrebbe esercitare il suo diritto di visita, o perché sono contrarie al suo credo religioso (attività di break-dance, corso di sub, kick boxing), e (insieme alla sua attuale moglie) la offende in occasione delle sue frequentazioni con i figli.
Ha chiesto quindi l'affidamento super-esclusivo dei figli, e che il sig. possa esercitare il suo diritto CP_2
di visita per un giorno alla settimana, da concordare con i figli, ed a fine settimana alternati il sabato e la domenica con pernottamento, a condizione che i minori ne abbiano la volontà e non abbiano impegni incompatibili;
ha invocato altresì la fissazione di una somma da versare da parte del sig. in caso di CP_2
inosservanza delle disposizioni in tema di diritto di visita, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., e l'applicazione al resistente delle sanzioni dell'ammonizione e del risarcimento del danno da ella e dai minori subito.
Si è costituito in giudizio il sig. , deducendo di essere vittima di alienazione parentale ad Controparte_2
opera della sig.ra contestando tutti i fatti posti dalla ricorrente a fondamento della sua richiesta, e Parte_1
chiedendone il rigetto, con l'applicazione nei confronti della ricorrente delle sanzioni di cui agli artt.
473bis.39 e 614bis c.p.c.
Ascoltati i minori all'udienza del 1.7.2025, la causa è stata istruita mediante c.t.u., ed è stata rimessa in decisione all'udienza dell'11.12.2025.
1. La modifica richiesta dalla ricorrente riguarda il regime di affidamento dei figli minori e Per_2
, e la disciplina del diritto di visita nei loro confronti da parte del sig. , questioni che, per Per_1 CP_2
loro natura, hanno imposto durante l'istruttoria l'ascolto dei minori stessi, e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
1.1 I minori, escussi nel corso dell'udienza del 1.7.2025, hanno dichiarato di essere affettivamente legati al padre, ma di avere timore di frequentarlo, poiché egli, quando vede ostacolato il suo diritto di visita da contestuali loro impegni extrascolastici, reagisce in modo sconsiderato, tirando pugni contro i muri e simulando intenzioni suicidiarie, sostenendo che essi siano vittime di condotte di alienazione da parte della sig.ra Parte_1
1.2 La c.t.u., all'esito dei suoi accertamenti, ha verificato che il sig. “ha un atteggiamento iperprotettivo CP_2
e controllante nei confronti dei figli. Ciò scaturisce dall'influenza preponderante della fede religiosa nel modo di
pensare e nel comportamento del NC in qualsiasi ambito. Per questo motivo molto spesso nascono delle discussioni con i figli che mal tollerano le imposizioni sulla musica da ascoltare, lo sport da effettuare e le
frequentazioni…riferisce di non essere d'accordo sulla scelta della scuola superiore del figlio maggiore Per_2
perché lo porterà ad essere lontano da lui. Si dichiara insoddisfatto dell'attività sportiva e ricreativa dei figli perché
le ritiene inutili e pericolose (il kick boxing e la scuola sub frequentate da e la scuola di Break Dance Per_2
frequentata da ). Preferirebbe che i figli nel tempo libero stessero più tempo con lui o meglio che fossero Per_1
disponibili a seguirlo negli impegni familiari e religiosi evitando quindi le occasioni per fargli trascorrere una
adeguata quantità di tempo con i coetanei…Interviene spesso per prevenire le esposizioni dei figli ai pericoli, ma
iperansiosamente ed in maniera spesso eccessiva ed inappropriata soffocando le loro autonomie. Tende, inoltre, a
contraddire le iniziative protettive ma più favorenti l'autonomizzazione, dell'altro genitore…, dilatando ed
esagerando i rischi presenti nell'ambiente circostante, atteggiamento che sfocia nella limitazione delle loro scelte sia
in ambito scolastico che ricreativo… in osservanza delle regole dettate dalla propria fede religiosa, non assicura ai
suoi figli l'intervento sanitario salvavita come la trasfusione di sangue…Il signor ha coinvolto diverse CP_2
volte i figli nei conflitti con la ex moglie e con i familiari di lei. racconta di aver assistito da bambino a Per_2
degli episodi in cui il padre percuoteva la madre. Inoltre ha esposto i figli alla visione di atti di discontrollo degli
impulsi. Più volte è accaduto che in seguito alla richiesta dei figli di tornarsene a casa dalla madre, abbia preso a
pugni il muro e poi simulato di defenestrarsi, scavalcando la ringhiera del balcone, per attirare le attenzioni dei figli
e per farli sentire colpevoli del suo stato emotivo. I ragazzi riferiscono perciò di essere terrorizzati al solo pensiero di
restare da soli a casa con il padre e di essersi spesso sentiti in colpa. Riferiscono: “Noi vogliamo bene a nostro padre
ma ci fa paura e ci dispiace vederlo così”.
L'ausiliaria ha evidenziato come il sig. non si preoccupi assolutamente delle ripercussioni che le CP_2
sue condotte possono avere sui figli, che il medesimo resistente “non attribuisce importanza ai disagi
emotivi dei figli…riesce a trasmettere ai figli calore ed affetto ma allo stesso tempo invia messaggi contrastanti di
colpevolizzazione e mancanza di empatia…repentini cambi di umore (i ragazzi riferiscono che passa dalla calma più
assoluta alla rabbia furibonda alternando risate e scoppi d'ira che determinano in loro disorientamento e paura…da
questa disamina si può dedurre che il sig. non esercita una buona gestione della responsabilità genitoriale”. CP_2
La c.t.u. ha aggiunto che i suoi colloqui con i minori e ed il sig. sono stati, a Per_2 Per_1 CP_2
sua insaputa, registrati da quest'ultimo, ad ulteriore dimostrazione del suo atteggiamento controllante e della sua infondata convinzione di essere vittima di critiche e di volontà persecutoria della sig.ra
Parte_1
Ha quindi concluso che nell'esclusivo interesse dei minori sia opportuno:
✓ che il sig. si sottoponga ad una consulenza psichiatrica e ad un percorso di psicoterapia, CP_2
per curare la sua ideazione persecutoria, migliorando così la sua relazione con i figli,
comprendendone le necessità, legate anche alla loro crescita, con successiva rivalutazione dopo
12 mesi dall'inizio delle terapie;
✓ che i minori siano affidati in via esclusiva alla madre, con loro collocamento presso l'abitazione di quest'ultima;
✓ che gli incontri tra i minori ed il padre avvengano ogni 15 giorni, in presenza dei servizi sociali competenti per territorio.
2 Il resistente ha censurato la c.t.u., sia per il metodo di analisi seguito, sia per le conclusioni cui è giunta,
osservando:
• che l'ausiliaria non aveva riservato lo stesso trattamento alle parti, poiché la sig.ra era Parte_1
stata chiamata per rendere informazioni, piuttosto che per essere sottoposta a test della personalità.
Osserva in proposito il Tribunale che la mancata sottoposizione della sig.ra a Parte_1
valutazione psicodiagnostica è una conseguenza del fatto che nel presente procedimento le sue capacità genitoriali non sono mai state messe in discussione, differentemente da quelle del sig.
, che infatti è stato sottoposto alla valutazione predetta. CP_2
• che la C.T.U. aveva valutato le scelte religiose e di vita del sig. , anziché limitarsi a CP_2 verificarne le capacità genitoriali.
È tuttavia sufficiente una lettura dell'elaborato di consulenza per avvedersi del fatto che le convinzioni religiose del resistente sono state valutate dall'ausiliaria non in quanto tali, ma solo ed esclusivamente nei loro riflessi sul concreto esercizio da parte del sig. della sua CP_2 responsabilità di genitore (per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi a trasfusioni del sangue, la prospettazione ai figli di punizioni da parte di in caso di inosservanza delle sue linee Per_3
educative, etc.).
• che la c.t.u. aveva convocato la sig.ra senza avvisarlo, circostanza che, pur Parte_1 astrattamente configurando una possibile violazione del contraddittorio, non si vede quale concreto pregiudizio abbia arrecato alle ragioni difensive del resistente, che infatti non ne ha allegato alcuno;
• che la C.T.U. non ha spiegato, alla luce della valutazione psicodiagnostica cui è stato sottoposto, quali rischi corrano i figli a frequentarlo, né quali disagi essi abbiano patito.
Tuttavia l'ausiliaria ha ripetutamente, nel suo elaborato, sottolineato come il sig. abbia, CP_2
per motivi religiosi, un atteggiamento “iperprotettivo e controllante nei confronti dei figli”, per quanto riguarda le loro frequentazioni, le attività sportive e ricreative, “soffocando le loro
autonomie”, limitandone le scelte, ostacolando le iniziative della sig.ra che ne Parte_1
favoriscono invece il processo di autonomizzazione, e manifestando la sua contrarietà ad interventi sanitari salvavita come le trasfusioni di sangue, colpevolizzando (anche dinanzi all'ausiliaria, durante le sue operazioni) i figli quando manifestano propositi contrari ai suoi desideri, simulando di defenestrarsi o prendendo a pugni i muri, a causa delle sue idee di persecuzione (emerse dalla valutazione psicodiagnostica cui è stato sottoposto), senza preoccuparsi affatto del grave impatto di tali sue condotte sulle emozioni e sulla psiche dei figli.
• che la c.t.u. non aveva effettuato alcun approfondimento sulla possibilità e sulle modalità da seguire per un percorso di avvicinamento tra lui ed i figli.
Anche tale censura è infondata, avendo, come detto, la c.t.u.
ritenuto che
un valido strumento di riavvicinamento tra il sig. ed i figli e potrebbe essere una consulenza CP_2 Per_2 Per_1
di carattere psichiatrico ed un percorso di psicoterapia, per rimuovere le sue idee di persecuzione, così migliorando la sua relazione con i figli, comprendendone le esigenze, mutate in conseguenza della loro crescita.
• che l'ausiliaria non aveva adeguatamente valutato l'ipotesi di un'alienazione parentale (anche con riguardo alla ritrosia dei minori a frequentare nonni, zii e cugini del ramo paterno) dopo avere visto che il minore , disegnando la propria famiglia, non aveva rappresentato lui, Per_1
bensì l'attuale coniuge della sig.ra Parte_1
La c.t.u., però, ha espressamente affermato di non avere ravvisato il minimo indizio di alienazione parentale ad opera della sig.ra la quale è stata convocata per un colloquio Parte_1
non (come ha sostenuto il resistente) in violazione dell'incarico ricevuto dal Tribunale, bensì “solo
dopo aver sentito il sig. i minori ed i minori con il padre al fine di effettuare, nell'interesse dei CP_2
minori ed anche nell'interesse del Sig. un accertamento volto a verificare il contegno della madre e CP_2 nello specifico eventuali influenze che potessero inficiare i rapporti padre e figlio. Influenze del tutto
inesistenti”.
La c.t.u., peraltro, ha espressamente chiesto al minore il motivo per cui avesse indicato Per_1
come membro della sua famiglia l'attuale coniuge della madre, ottenendo una risposta più che eloquente (“Alla mia richiesta di spiegazioni, il minore testualmente riferiva: “lo chiamo papà Per_4
perché lui ci fa da vero padre”).
3 Ritenuta dunque l'infondatezza delle critiche di carattere metodologico alla c.t.u. sollevate dal resistente,
ritiene il Tribunale di dovere accogliere la domanda di affidamento dei minori in via esclusiva alla ricorrente, poiché la contrarietà all'interesse dei minori del loro affidamento anche al sig. è CP_2
emersa con evidenza dall'elaborato di consulenza dell'ausiliaria.
3.1 Ricorrono infatti concreti pericoli che il delicato processo di crescita dei minori, che attualmente stanno attraversando la fase adolescenziale, possa svolgersi in maniera non equilibrata ed incompleta per le condotte colpevolizzanti ed iperprotettive tenute dal sig. , che, rimanendo rigidamente ancorato CP_2
a propri pregiudizi, verosimilmente di matrice religiosa, ne ostacola il processo di autonomizzazione e di maturazione come individui aventi dei propri valori, interessi e inclinazioni.
Particolarmente grave, in proposito, è anche la contrarietà espressa dal sig. alla eventuale CP_2 sottoposizione dei minori a trasfusioni di sangue in caso di necessità per motivi sanitari.
3.2 I minori ed , pertanto, devono essere affidati in via esclusiva alla madre, sig.ra Per_1 Per_2
cui deve essere anche riconosciuto il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per i figli, in ambito sanitario ed educativo (art. 337quater comma 3 terzo periodo c.c.).
4 La disciplina del diritto di visita proposta come opportuna dalla c.t.u., secondo la quale gli incontri tra il sig. ed i figli dovrebbero avvenire in presenza dei servizi sociali con frequenza quindicinale, CP_2
dirada eccessivamente, ad avviso del Tribunale, le occasioni di frequentazione tra il resistente ed i figli minori e , con il concreto rischio di cristallizzare definitivamente l'attuale situazione Per_2 Per_1
di incomunicabilità tra loro (sol se si pensi che i minori da oltre nove mesi non frequentano più il padre,
con cui, da epoca più recente, non hanno più neanche contatti telefonici), in contrasto con la necessità di ripristinare un fisiologico svolgimento dei rapporti di frequentazione non solo con il resistente, ma anche con i parenti di quest'ultimo.
Tale disciplina, inoltre, è assai più restrittiva anche di quella che è stata invocata dalla stessa ricorrente,
che ha chiesto una riduzione del numero dei pomeriggi infrasettimanali in cui il sig. potrà stare CP_2
con i figli, e che al medesimo resistente venga anche consentito il pernottamento con i figli, seppur a fine settimana alternati.
4.1 Ferma l'evidente inopportunità -almeno allo stato- del pernottamento, ritiene il Tribunale di dovere riconoscere al sig. il diritto di tenere con sé i figli per n. 2 pomeriggi alla settimana, in presenza CP_2
di personale dei Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori, in giorni ed orari da concordare con i servizi stessi, per una durata di almeno due ore in ciascun incontro (nei limiti in cui ciò sia compatibile con i compiti e le attività dei servizi), affinché gli incontri siano lo strumento di ripresa di un sano rapporto tra padre e figli, e non diventino una occasione per il sig. per colpevolizzare i minori in CP_2
conseguenza delle loro scelte.
4.2 Vista la richiesta in proposito formulata dalla sig.ra che ha chiesto che la frequentazione del Parte_1
sig. con i figli venga subordinata alla volontà in tal senso di questi ultimi, è doveroso precisare CP_2
che il diritto di visita del resistente, per la sua rilevanza, non può certamente essere subordinato all'arbitrio dei minori i quali hanno attualmente 15 e 12 anni di età e, come hanno dimostrato ampiamente nel corso del loro ascolto, hanno la maturità adeguata per comprendere l'importanza di un loro fattivo e concreto impegno volto alla ripresa di un fisiologico rapporto di frequentazione con il padre ed i parenti del ramo paterno.
Né può in alcun modo la sig.ra assumere, come invero ha sinora fatto (come si evince dalle sue Parte_1
allegazioni e dal tenore delle conclusioni rassegnate), un atteggiamento inerte a fronte del rifiuto da parte dei figli di frequentare il padre, rifiuto che ha sinora supinamente accettato, non rendendosi parte attiva nella incentivazione degli incontri, confondendo il concetto di volontà-arbitrio dei figli con quello di
interesse dei figli, interesse che va inteso in senso oggettivo, e nel quale è indubbiamente ricompreso quello a ripristinare un fisiologico rapporto con il padre ed i suoi parenti.
Per tale atteggiamento il Tribunale ritiene doveroso ammonire la sig.ra ai sensi dell'art. Parte_1
473bis.39 lettera a) c.p.c.
5 La ricorrente ha anche chiesto che vengano previste, a carico del sig. , misure sanzionatorie ai CP_2
sensi dell'art. 614bis c.p.c., stabilendo una somma da versare in caso di inosservanza delle disposizioni attinenti al diritto di visita.
5.1 Osserva il Tribunale che le invocate misure non possono essere disposte, non essendo stata prevista a carico del resistente alcuna “condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro”,
essendone state semplicemente disciplinate le facoltà di visita dei figli, e non essendosi la sig.ra doluta nel presente procedimento del fatto che il sig. non esercita il suo diritto di Parte_1 CP_2
visita.
6 Ulteriore richiesta della sig.ra è stata quella di applicare al sig. ulteriori sanzioni, quali Parte_1 CP_2
quelle dell'ammonizione per non avere rispettato le condizioni stabilite dal Tribunale, e del risarcimento dei danni cagionati a lei ed ai figli.
6.1 La sanzione dell'ammonizione è, per sua natura, un invito rivolto al genitore ad esercitare correttamente la sua responsabilità, a seguito dell'accertamento di condotte anti doverose da parte sua, e pertanto,
nella vicenda in esame, in cui l'accertamento delle condotte tenute dal sig. è già stato CP_2
adeguatamente sanzionato con la perdita dell'affidamento dei figli e con la riduzione delle facoltà di visita, è del tutto ultronea.
6.2 La pretesa risarcitoria è fondata soltanto in parte, atteso che la sig.ra non ha allegato, né tanto Parte_1
meno provato, specifici danni da ella subiti in conseguenza delle condotte tenute dal sig. , CP_2
condotte che invece hanno indubbiamente cagionato danni di natura morale nella sfera giuridica dei minori, danni che sono stati allegati dalla ricorrente nel suo atto introduttivo, e sono stati riscontrati:
✓ dall'ascolto dei minori e , avvenuto nell'udienza del 1.7.2025, che hanno Per_2 Per_1
riferito di avere provato timore in tutte le occasioni in cui il padre, non condividendo le loro scelte in ambito scolastico, extrascolastico, sportivo, e relazionale, si è abbandonato a manifestazioni inconsulte di rabbia (tirando pugni ai muri o allo sterzo del volante, o simulando intenzioni suicidiarie), o ha prospettato loro punizioni da parte di Per_3
✓ dalla relazione dell'ausiliaria, che ha evidenziato come le condotte del sig. , CP_2
ripetutamente descritte, generino un sentimento di paura ed infondati sensi di colpa nei minori.
Detti danni, per loro natura, debbono necessariamente essere liquidati in via equitativa, in un importo che il Tribunale ritiene congruo quantificare in € 500,00 per ciascuno dei minori.
7 È infine doveroso segnalare che la modifica, nei termini che si sono appena detti, del regime di affidamento e di quello del diritto di visita, avviene rebus sic stantibus, ed alla luce del materiale istruttorio raccolto, e che ben potrà il sig. , esercitando regolarmente il suo diritto di visita, così CP_2
come disciplinato al punto 4 che precede, sottoponendosi in maniera fruttuosa alla consulenza psichiatrica e al percorso di psicoterapia suggeriti dalla c.t.u., chiedere il ripristino dell'affidamento condiviso dei minori e un ampliamento del regime di visita.
8 Le spese seguono la soccombenza del resistente, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo,
considerando la causa di difficoltà medio-bassa, e di valore indeterminabile ma ricompreso nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisionale € 2.905,00), spese di cui viene disposta la compensazione nella misura del 35% in ragione della soccombenza della ricorrente sulle domande di applicazione delle misure di coercizione indiretta (art. 614bis c.p.c.), di risarcimento dei danni in suo favore, e sulla domanda di ammonimento formulata dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , con ricorso depositato il 27/03/2025, in modifica di quanto stabilito Controparte_2
con la sentenza n. 521/2017 emessa il 3.7.2017 da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 594/2017 r.g.,
e con decreto n. 3295 emesso da questo Tribunale l'11.4.2019 all'esito del procedimento n. 1010/2018 v.g.:
• affida in via esclusiva i minori e alla madre sig.ra Persona_5 Persona_6 Parte_1
, che potrà adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori, in
[...]
ambito sanitario ed educativo (art. 337quater comma 3 terzo periodo c.c.);
• dichiara che il sig. potrà visitare e tenere con sé i figli per n. 2 pomeriggi alla settimana, CP_2
in presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori, in giorni ed orari da concordare con i servizi stessi, per una durata di almeno due ore in ciascun incontro (ove ciò
sia compatibile con i compiti e le attività dei servizi);
• respinge le richieste della ricorrente, aventi ad oggetto l'applicazione al sig. NC delle sanzioni di cui all'art. 614bis c.p.c. e la condanna del medesimo resistente al risarcimento dei danni in suo favore;
• visto l'art. 473bis.39 comma 2 c.p.c., condanna il sig. al risarcimento dei danni morali CP_2
cagionati ai figli e , mediante il pagamento alla sig.ra di una somma Per_2 Per_1 Parte_1
pari a complessivi € 1.000,00; • visto l'art. 473bis.39 comma 1 lettera a) c.p.c., ammonisce la sig.ra invitandola a Parte_1
rendersi parte attiva nel favorire la ripresa delle frequentazioni tra i minori ed il padre, che dovranno avvenire sulla base di quanto disposto con la presente sentenza;
• dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 35%, e condanna il sig.
a rifondere il residuo 65% delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, quantificate in CP_2
complessivi € 4.950,40 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 125,00 per esborsi, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
• pone le spese di c.t.u. a carico di parte resistente;
• dispone che la cancelleria trasmetta la presente sentenza e la relazione della c.t.u. ai Servizi
Sociali del comune di residenza dei minori, incaricandoli di relazionare al giudice tutelare con frequenza trimestrale sull'andamento degli incontri tra il sig. ed i figli;
CP_2
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 22.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco