Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg15429 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15429 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto –
Scioglimento del matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. PALMA GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via dei Mille 59,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
PALMA GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla
Via dei Mille 59,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/09/2024 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli, il Parte_2
23/04/2019 e che dalla loro unione nasceva la GL il 16.2.2009, Per_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 07.02.2023, era intervenuta separazione in forza di n.1152/2023 del 16.02.2023 resa nel procedimento RG 27057/2022, Pt_3
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra è Parte_2 assegnata a quest'ultima.
2) La GL viene affidata ad entrambi i genitori congiuntamente Persona_2 con il collocamento prevalentemente presso l'abitazione materna, sita in Pozzuoli
(NA), alla Via Reginelle n. 50.
3) In linea di principio, fatti salvi diversi accordi tra le parti, il sig.
[...]
e la sig.ra , convenivano che il padre avrebbe tenuto la Parte_1 Parte_2
GL uno o due sere alla settimana, compreso il pernottamento, nonché Per_1
un fine settimana alternato dal venerdì sera al lunedì mattina. In ogni caso, era fatta salva la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la GL anche altri giorni infrasettimanali compatibilmente con le abitudini e le necessità della GL, previo accordo con la madre.
4) Per quanto concerne le vacanze estive della GL , gli accordi di Per_1
separazione omologati prevedevano che il padre avrebbe trascorso, tra giugno e settembre, almeno due settimane con la GL, eventualmente anche non consecutive. I genitori avranno ad ogni modo cura di comunicarsi il periodo prescelto e l'eventuale luogo di villeggiatura entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, tenendo in considerazione il rispettivo periodo di ferie.
5) Le vacanze natalizie e pasquali e tutte le altre feste di precetto verranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori secondo il criterio Per_1 dell'alternanza. Nel darsi reciprocamente atto del fatto che, all'uno e/o all'altro, possa presentarsi l'opportunità di trascorrere con la GL periodi di vacanza in mesi diversi da quelli indicativamente pattuiti al presente paragrafo e i ricorrenti reciprocamente e fin d'ora, s'impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo della propria GL,
2 cui entrambi i genitori intendono (per quanto nella loro rispettiva disponibilità) garantire serene occasioni di viaggio di vacanza.
6) In ogni caso, le decisioni di maggiore interesse inerenti l'educazione, la salute e l'istruzione della GL e comunque, ogni questione inerente la medesima, dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori, si precisa che quando la GL sarà con uno dei genitori, questi dovrà essere Per_1
reperibile tramite utenza telefonica cellulare/fisso con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà.
7) A titolo di concorso per il mantenimento di , il signor Per_1 [...]
verserà alla sig.ra un importo mensile di euro Parte_1 Parte_2
250,00(duecentocinquanta) stabilito di comune accordo entro e non oltre il 5 gi ogni mese. Detta somma sarà suscettibile di aggiornamento annuale secondo gli indici Istat della variazione percentuali dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda le spese scolastiche, mediche, e per eventuali attività sportive e ludiche sono e saranno divise in parti uguali. Il genitore che eventualmente anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso del 50% di tale spesa entro 10(dieci) giorni dall'esibizione dei relativi documenti (scontrini o ricevute fiscali e fatture).
Ciascun genitore pagherà personalmente le vacanze che trascorrerà con la GL
. Si precisa, infine, che la summenzionata ai fini fiscali verrà posta Per_1
attualmente a carico del padre.
8) Il sig. e la sig.ra si danno reciproco Parte_1 Parte_2 assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio anche con l'iscrizione della GL minore nei rispettivi passaporti, restando tuttavia inteso che la GL potrà espatriare solo per motivi turistici e/o scolastici. Per_1
9) Il sig. e la sig.ra continueranno ad abitare Parte_1 Parte_2
nella propria casa di residenza e precisamente la signora nella Parte_2
propria abitazione dove attualmente vive con la GL . Per_1
Il sig. attualmente risiede in Giugliano in Campania (NA) alla Parte_1
via Quintiliano n. 20,
10) I coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente autosufficienti e che pertanto rinunziano reciprocamente all'assegno divorzile.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al
3 giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Pozzuoli il 23/04/2019 (atto n.26, parte I, Ufficio 1, reg. Atti
Matrimonio anno 2019);
• Omologa le condizioni di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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