Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93
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Sentenza 21 marzo 2024
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Sentenza 12 maggio 2026

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  • Accolto
    Responsabilità del primario per mancata vigilanza

    Non è adeguatamente comprovata la sussistenza del nesso causale tra la condotta del primario e l'evento verificatosi. Non si può addebitare al primario responsabilità per condotte di altri medici. Non è provato che una migliore organizzazione avrebbe impedito l'evento, né sono accertate omissioni sull'attività della dott.ssa RO o di altri medici. Non emerge che il primario fosse stato notiziato della situazione della paziente dalla dott.ssa RO.

  • Rigettato
    Responsabilità della dottoressa per visita ambulatoriale

    La sentenza di primo grado ha correttamente ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra il danno erariale e la condotta della convenuta, nonché l'integrarsi dell'elemento soggettivo della colpa grave. La valutazione dell'elemento soggettivo della colpa grave è stata effettuata secondo un giudizio prognostico ex ante. Le carenze riscontrate nel follow-up non hanno consentito di prevenire il peggioramento delle condizioni di salute della paziente.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, si è pronunciata sui ricorsi proposti dal Prof. AR LO e dalla Dott.ssa RO IA avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio che aveva parzialmente accolto la domanda della Procura regionale, condannando la Dott.ssa RO al pagamento di euro 45.000,00 e il Prof. AR al pagamento di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno erariale cagionato all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma per un episodio di malpractice medica. Il Prof. AR LO ha sollevato sette motivi di appello, lamentando l'errata valutazione dei fatti, la prescrizione dell'azione erariale, l'errata applicazione delle norme sulle buone pratiche cliniche, il difetto di motivazione, l'omessa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, la violazione del diritto di difesa per mancata ammissione di prove testimoniali, la violazione dell'onere della prova e l'insussistenza di colpa grave, nonché l'errata quantificazione del danno. La Dott.ssa RO IA ha proposto appello incidentale, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione e contestando nel merito le valutazioni del giudice di primo grado riguardo alla visita del 9 febbraio 2011, l'effettuazione della stessa, la non corretta imputazione della colpa grave e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Entrambi gli appellanti hanno chiesto, in via principale, la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di insussistenza della responsabilità, e in via subordinata, la riduzione del quantum del danno. La Procura generale ha concluso per il rigetto degli appelli, salvo l'esercizio del potere riduttivo in favore della Dott.ssa RO.

Il Collegio, previa riunione dei giudizi, ha accolto l'appello principale del Prof. AR LO, ritenendo non adeguatamente comprovato il nesso causale tra la sua condotta e l'evento dannoso, e che non potesse essergli addebitata responsabilità per condotte altrui, né che una migliore organizzazione del reparto avrebbe impedito l'evento. Ha altresì rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi gli appellanti, individuando il dies a quo nel 20 febbraio 2018 e considerando il periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19. Ha poi accolto parzialmente l'appello incidentale della Dott.ssa RO IA, rigettando l'eccezione di prescrizione e la doglianza relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., ma rideterminando l'importo della condanna a suo carico in euro 13.500,00, in applicazione del potere riduttivo previsto dalla legge n. 1/2026, ritenendo sussistente la colpa grave per manifesta violazione della normativa e delle buone pratiche cliniche, ma considerando anche la franchigia aggregata della polizza assicurativa e il compenso percepito. La sentenza impugnata è stata quindi parzialmente riformata. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma in favore del Prof. AR LO, mentre sono state compensate per la Dott.ssa RO IA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 93
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo