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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1451 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'1.10.2024
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti CESARE MENOTTO ZAULI ed elettivamente Parte_1 Parte_1 domiciliato in VIA BIONDINI, 1 - FORLI'
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. CLAUDIO MARZOCCHI ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
PIAZZA DEL CARMINE, 12 - FORLI'
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Forlì n. 406/2022, depositata il 02/05/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Avv. presentava presso il Tribunale ordinario di Forlì un ricorso ex art. 702 Parte_1 bis c.p.c. nei confronti di , chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_1 delle parcelle dovutegli per l'attività professionale espletata nell'interesse della convenuta e mai da questa onorate.
In particolate, l'attore deduceva di avere difeso in una serie di procedimenti Controparte_1 civili e penali, così maturando compensi professionali per la complessiva somma di € 16.771,60.
Si costituiva in giudizio eccependo, ex art. 2956 c.c., la prescrizione Controparte_1 presuntiva dei crediti azionati dal ricorrente, per avvenuta decorrenza del termine triennale dall'erogazione delle prestazioni d'opera ricevute dall'Avv. Pt_1
Il Tribunale, disponeva la separazione della domanda di pagamento dell'attività professionale aventi ad oggetto compensi in materia penale, che esulavano dal rito speciale collegiale, mandando alla Cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo e per la trasmissione al Presidente ai fini dell'assegnazione della causa.
Una volta costituito il nuovo fascicolo, a seguito della separazione, la causa veniva istruita documentalmente e, attesa la formulazione della citata eccezione di prescrizione presuntiva, con ordinanza del 25.10.2021 veniva ammesso giuramento decisorio deferito dall'attore sulla formula ivi stabilita.
Il giuramento veniva reso alla successiva udienza del 2.2.2022 dalla convenuta, la quale giurava di aver pagato le somme dovute all'Avv. il quale eccepiva l'inammissibilità Pt_1
/improponibilità/irricevibilità della eccezione di prescrizione presuntiva, in assenza di contestazione effettiva dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e per genericità dell'eccezione, formulando, inoltre, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'istanza di rinvio pregiudiziale, poichè generica e non correttamente formulata, mentre riteneva infondata l'obiezione relativa all'eccezione di prescrizione presuntiva, in quanto la stessa non poteva essere invalidata dalla genericità della sua formulazione, bensì solo dalla ammissione della mancata estinzione della obbligazione secondo quanto previsto dall'art. 2959 c.c. Nel caso di specie, in assenza di alcuna ammissione da parte della debitrice, tanto che era stato ammesso ed esperito il giuramento decisorio deferito dall'attore, altro non restava al Giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne aveva formato oggetto, basandosi solo sul giuramento prestato. Di conseguenza, visto l'esito del predetto giuramento, con il quale la parte deferita aveva giurato di avere corrisposto le somme oggetto della domanda attorea, ne derivava il necessario rigetto della stessa, con conseguente condanna dell'attore alle spese del giudizio.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo, con 11 motivi, Parte_1 nelle proprie domande ed eccezioni.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'appellante reitera l'istanza di carattere pregiudiziale di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE per valutare se la prescrizione presuntiva è compatibile con l'equo ed effettivo processo ed il fatto che, per superare la presunzione, l'unico mezzo sia il giuramento.
Invero, “L'appellante, alla stregua di plurime voci interne e dell'UE che da tempo evidenziano l'anacronismo di tale figura giuridica, ritiene che la prescrizione presuntiva sia un istituto giuridico meritevole di immediata abrogazione perché non in sintonia con il giusto ed equo processo e con il diritto della prova”.
Inoltre, considerato che le prescrizioni presuntive non esistono né nel codice civile tedesco, né in quello francese, attesa l'incoerenza della disciplina normativa italiana con quella degli altri Paesi dell'UE si imporrebbe, ai sensi dell'art. 19 TUE, la rimessione degli atti all'Alta Corte di Giustizia, mediante rinvio stragiudiziale sulla compatibilità con il diritto dell'Unione.
L'istanza è manifestamente infondata. Il procedimento di rinvio pregiudiziale disciplinato dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») - già art. 234 CE - ha natura incidentale e non contenziosa, in quanto la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'UE e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'UE, alla stregua dei poteri conferiti dall'art. 19, par. 3, lett. b), TUE e dall'art. 267
TFUE e, sul versante procedurale, dagli artt. 23 e 23 bis Statuto CE e 1052 e 1073 del Reg. proc. approvato il 25 settembre 2012).
Nel caso di specie, viceversa, l'eccezione non riguarda una norma di diritto comunitario, ma una norma di diritto interno, il che si pone in contrasto, tanto con le Raccomandazioni della Corte di
Giustizia UE, che con i principi già enunciati dalla Giurisprudenza, secondo cui, una “problematica di diritto nazionale non può essere risolta chiedendo soccorso (esterno) alla Corte di giustizia” (Consiglio di Stato, Ordinanza n. 2789, del 21 marzo 2024).
Quindi, a tutto voler concedere, se l'appellante è seriamente convinto delle proprie argomentazioni, potrà – in un'altra, successiva, occasione – sollevare la questione di legittimità
Costituzionale della norma, specificando con quale delle norme di rango Costituzionale, la stessa si trovi in insanabile conflitto, superando decenni di pronunce della Suprema Corte in senso contrario.
Con il primo ed il terzo motivo l'appellante eccepisce la “nullità del procedimento per non Contr avere l valutato la questione della mancata contestazione”. Ad avviso dell'appellante, infatti, la contestazione dell'inadempimento da parte della convenuta era assolutamente generica, non essendo stato specificato quando iniziò il rapporto professionale, quando cessò e da quando iniziò a decorrere il termine per richiedere il pagamento e dunque il periodo in cui la prescrizione ebbe a maturare. La convenuta avrebbe, quindi, semplicemente eccepito il decorso del termine senza specificare il decorso del dies a quo e di quello ad quem, mentre, perché si potesse valutare positivamente l'eccezione, oltre ad indicare il termine della prescrizione, era necessario affermare: di aver pagato, come si è pagato e quando si è pagato, allegando la quietanza che il debitore deve rilasciare al creditore quando questi paga, tutte cose che la convenuta non ha fatto. In ogni caso la prescrizione presuntiva non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame, in ragione del fatto che l'attività professionale espletata dall'avv. non era Parte_1 circoscritta ad attività giudiziale civile ma era altresì stragiudiziale e, pertanto, non si era conclusa, risultando ancora in corso.
Entrambe i motivi sono manifestamente infondati. Premesso che quella esposta non è qualificabile come eccezione, in quanto l'asserita e presunta omessa valutazione non costituirebbe comunque motivo di “nullità del procedimento”, in ogni caso, come più volte affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, “la scelta legislativa di sottoporre a prescrizione presuntiva i crediti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per le relative spese, giustificata in quanto nello schema contrattuale del contratto d'opera professionale il pagamento generalmente avviene in tempi brevi e senza rilascio di quietanza scritta, non significa che spetti al giudice di merito accertare in concreto se l'incarico professionale rientri in ipotesi per la quale si possa ritenere che il pagamento sia avvenuto senza dilazione e senza il rilascio di quietanza, sulla base dell'oggetto dell'incarico e dell'entità del compenso… e ciò conferma che la disposizione non attribuisce al giudicante una valutazione sulle caratteristiche del rapporto professionale in concreto al fine di decidere se si tratti di rapporto soggetto o meno alla prescrizione presuntiva” (Cass., 30 aprile 2018, n. 10379). Nel nostro ordinamento, la prescrizione presuntiva si fonda su di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dimostrando il contrario;
il che vuol dire che essa non opera sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale. In particolare, “la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 n.2 c.c.) trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta” (Cass. Civ. SS.UU. n. 13144/2015). Come più dettagliatamente spiegato, più di recente, dalla medesima Corte: “Si tratta di istituto di antica applicazione, prenapoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante
l'evoluzione dei meccanismi commerciali e l'utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l'insorgenza e la gestione del rapporto professionale è improntata a rapidità e informalità, tanto più nell'area dei rapporti economici. L'esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand'anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell'operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull'esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico” (Cass. Civ., SS.UU., 29.8.2023 n. 25442).
Ecco perché, come ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità, al giudice di merito “spetta esclusivamente di verificare se si sia o meno in presenza di incarico di prestazione d'opera professionale e non di valutare le caratteristiche del singolo incarico professionale per accertare se si tratti di ipotesi in cui possa ritenersi che l'adempimento avvenga in tempi brevi e senza rilascio di quietanza;
infatti, a ritenere diversamente si giungerebbe al risultato di rendere incerta la disciplina della prescrizione applicabile al singolo rapporto d'opera professionale, rimettendola alla valutazione sulle caratteristiche in concreto del singolo rapporto” (Cass. Civ., n. 15566/2024). In definitiva, chi eccepisce la prescrizione presuntiva deve esclusivamente limitarsi ad allegare di aver pagato, senza alcuna necessità di produrre o provare alcunchè.
Riguardo, poi, al fatto che la prestazione professionale fosse anche di tipo stragiudiziale, al di là della totale assenza di prova certa in tal senso, non può che rilevarsi l'assoluta novità della questione, non dibattuta in primo grado e, quindi, non proponibile per la prima volta in appello.
Con il secondo, il settimo e l'ottavo motivo si eccepisce “la nullità del procedimento per conseguenza della sentenza impugnata per aver concesso e/o disposto la separazione delle cause in presenza di un'eccezione di prescrizione presuntiva che investiva tutta la domanda ex artt. 112/103/2 e 702 bis cpc nonché ex art. 159 e 161 cpc”, nonché la violazione dell'art. 104 c.p.c. e del principio della ragionevole durata del processo e di economia processuale e se possibile ed ove praticabile del principio del simultaneus processus. I predetti motivi risultano essere infondati, oltre che irrilevanti.
Premesso che la separazione dei giudizi è provvedimento discrezionale del giudice, nel caso di specie, si trattava di domande diverse, in quanto relative ai crediti professionali derivanti dall'attività giudiziale civile e penale, che dovevano essere trattate con riti diversi. Invero, le controversie previste dall'art. 28, L. 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal predetto articolo. Come precisato dalle Sezioni Unite, anche nell'attuale testo dell'art. 28 l'oggetto della controversia è rimasto inalterato: “si tratta – secondo un'esegesi consolidata – di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa
o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale", restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali” (Cass. Civ., SS.UU., n. 4485/2018). Quindi, trattandosi di domande diverse, soggette a riti diversi, come espressamente previsto dal Legislatore, si imponeva di separarne la trattazione e di procedere con il rito per ciascuna di esse previsto.
In ogni caso, l'appellante pur dolendosi del mancato simultaneus processus, con violazione del principio di economia processuale e di sostenibilità dei costi, omette totalmente di proporre una soluzione a tale problema, non chiedendo la riunione dei due procedimenti separati e non specificando in quale stato e grado si troverebbe l'altro procedimento.
In tal modo, il mero (richiesto) annullamento del primo procedimento non porrebbe rimedio ad alcuno dei problemi evidenziati dall'appellante, in quanto i due procedimenti proseguirebbero, comunque, separati, in spregio di principi del simultaneus processus, dell'economia processuale e della sostenibilità dei costi.
Con il quarto e quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2956,
2960 c.c. e 24 Cost.
Sostiene l'appellante che il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di giuramento decisorio, in ragione della presunta indeterminatezza, modificava la formula e inopinatamente disponeva il giuramento nella formula poi utilizzata. Tuttavia, opina l'Avv. il Tribunale non poteva mutare la formula del giuramento Pt_1 decisorio deferito dall'attore, poiché così facendo avrebbe interferito non con un mezzo di prova ma di risoluzione della controversia.
Il Tribunale di Forlì avrebbe semmai potuto porsi la questione di disporre il giuramento suppletorio, ma non aveva il potere, a pena di nullità del procedimento e della sentenza, di modificare la formula.
La convenuta, infatti, giurava di aver corrisposto i compensi professionali all'Avv. Pt_1 senza tuttavia specificare né i tempi né le modalità, in ragione dell'espunzione da parte del
[...]
Giudice, dalla formula del giuramento, delle parole “indicando quando e con quali modalità ed attraverso quali elementi”. Entrambe i motivi sono infondati. Fermo quanto appena detto circa l'insussistenza della necessità di specificare le modalità dell'estinzione del debito, in caso di eccezione generica di prescrizione presuntiva, già solo dalla lettura dell'Ordinanza di ammissione del giuramento decisorio è agevole comprendere che, in realtà, dopo il rigetto della prima istanza di giuramento l'Avv. depositava una nuova richiesta Pt_1
“opportunamente epurata da elementi valutativi e/o esplorativi”, che veniva accolta dal Tribunale, in quanto rispondente ai criteri enunciati dalla S.C., secondo cui “I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga” (Cass. n. 29614/2023). Ciò significa che la convenuta ha giurato secondo la formula proposta (in seconda battuta) dall'attore, essendo stata giudicata inammissibile la prima formulazione del giuramento, non corrispondente ai criteri Giurisprudenziali appena citati.
Per il resto, essendo pacifico che la si è limitata a proporre, genericamente, CP_1 l'eccezione di prescrizione presuntiva, senza specificare alcunchè e senza mai ammettere di non aver pagato il proprio debito, correttamente il Tribunale ha applicato il principio secondo cui
“…una volta proposta tale eccezione, ed in assenza di ammissione esplicita o implicita di non avere pagato, vige la presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto (Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017) che può essere vinta solo con il deferimento del giuramento decisorio (art. 2960 c.c.), la cui formula deve essere calibrata in modo tale che se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento” (Cass. Civ., n. 27471/2019; Conf. Cass. Civ., n. 17071/2021). Ed ancora: “In tema di giuramento decisorio, quando questo viene deferito e ammesso dal giudice, la mancata prestazione dello stesso da parte del destinatario determina necessariamente la soccombenza di quest'ultimo rispetto alla domanda o al punto di fatto sul quale il giuramento è stato ammesso, costituendo esso una prova legale che preclude la possibilità di un diverso accertamento discrezionale dei fatti da parte del giudice. Il giuramento decisorio, infatti, si configura come una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa
l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, ed è idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter decisionale rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine. I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Una volta che il giuramento decisorio è stato ammesso, il giudice è tenuto a considerarne gli effetti probatori nella motivazione della sentenza, non potendo limitarsi ad una valutazione parziale delle altre prove acquisite, pena l'apparenza della motivazione stessa per omessa considerazione di un elemento probatorio decisivo. La sentenza che non tenga conto della rilevanza probatoria della mancata prestazione del giuramento decisorio, limitandosi ad una valutazione delle sole prove testimoniali, risulta viziata da motivazione apparente” (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3991 del 13 febbraio 2024) E' appena il caso di rilevare che lo stesso art. 236 c.p.c. prevede espressamente il potere, per il Giudice, nell'ammettere il giuramento decisorio, di modificare la formula proposta dalla parte, la quale, a sua volta, ha il diritto di revocare la propria istanza di giuramento, ma solo nel caso in cui il mutamento sia tale da giustificare una nuova valutazione delle parti in ordine all'opportunità e convenienza di tenere fermi il deferimento o il riferimento.
Con il sesto motivo si eccepisce la nullità del processo per avere, il Tribunale, convertito il giuramento decisorio in giuramento suppletorio. Trattasi di motivo manifestamente inammissibile, in quanto, a tacer d'altro, il Tribunale ha ammesso il giuramento decisorio richiesto dall'attore (come appena spiegato) e non ha mai convertito lo stesso in giuramento suppletorio. Che ciò sia avvenuto è affermazione apodittica dell'appellante, totalmente priva di riscontro. Con il nono motivo si eccepisce la nullità della Sentenza e del procedimento perchè le questioni sull'ammissibilità del giuramento decisorio sono devolute al Collegio, e poiché, nel caso di specie, il G.I. aveva modificato la formula del giuramento, così come proposta dall'attore, si doveva ritenere contestata l'istanza attorea, con conseguente remissione della decisione al Collegio. Anche detto motivo è manifestamente infondato. L'art. 237 c.p.c. prevede espressamente che “Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio”. La formula usata dal Legislatore non dà adito a dubbi: solo in caso di contestazioni “sorte fra le parti” la decisione va rimessa al Collegio, circostanza non verificatasi nel caso di specie, nel quale il G.I. si è limitato ad adattare la formula del giuramento al caso concreto, come meglio specificato poc'anzi. Peraltro, è appena il caso di rilevare che in corso di causa non sorgono mai “contestazioni” fra la parte e il Giudice, il quale non contesta quanto dedotto dai contendenti, ma decide sulle questioni, le eccezioni e le istanze proposte durante il giudizio.
Con il decimo motivo si ripropone il giuramento decisorio condizionato nella formula originale. La richiesta è inaccoglibile, stante le motivazioni appena espresse nel precedente motivo. In definitiva l'appello non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la Sentenza del Tribunale di Forlì n. 406/2022, così dispone: Controparte_1
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del grado, che liquida in complessivi € 4.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 18.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1451 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'1.10.2024
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti CESARE MENOTTO ZAULI ed elettivamente Parte_1 Parte_1 domiciliato in VIA BIONDINI, 1 - FORLI'
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. CLAUDIO MARZOCCHI ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
PIAZZA DEL CARMINE, 12 - FORLI'
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Forlì n. 406/2022, depositata il 02/05/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Avv. presentava presso il Tribunale ordinario di Forlì un ricorso ex art. 702 Parte_1 bis c.p.c. nei confronti di , chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_1 delle parcelle dovutegli per l'attività professionale espletata nell'interesse della convenuta e mai da questa onorate.
In particolate, l'attore deduceva di avere difeso in una serie di procedimenti Controparte_1 civili e penali, così maturando compensi professionali per la complessiva somma di € 16.771,60.
Si costituiva in giudizio eccependo, ex art. 2956 c.c., la prescrizione Controparte_1 presuntiva dei crediti azionati dal ricorrente, per avvenuta decorrenza del termine triennale dall'erogazione delle prestazioni d'opera ricevute dall'Avv. Pt_1
Il Tribunale, disponeva la separazione della domanda di pagamento dell'attività professionale aventi ad oggetto compensi in materia penale, che esulavano dal rito speciale collegiale, mandando alla Cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo e per la trasmissione al Presidente ai fini dell'assegnazione della causa.
Una volta costituito il nuovo fascicolo, a seguito della separazione, la causa veniva istruita documentalmente e, attesa la formulazione della citata eccezione di prescrizione presuntiva, con ordinanza del 25.10.2021 veniva ammesso giuramento decisorio deferito dall'attore sulla formula ivi stabilita.
Il giuramento veniva reso alla successiva udienza del 2.2.2022 dalla convenuta, la quale giurava di aver pagato le somme dovute all'Avv. il quale eccepiva l'inammissibilità Pt_1
/improponibilità/irricevibilità della eccezione di prescrizione presuntiva, in assenza di contestazione effettiva dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e per genericità dell'eccezione, formulando, inoltre, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'istanza di rinvio pregiudiziale, poichè generica e non correttamente formulata, mentre riteneva infondata l'obiezione relativa all'eccezione di prescrizione presuntiva, in quanto la stessa non poteva essere invalidata dalla genericità della sua formulazione, bensì solo dalla ammissione della mancata estinzione della obbligazione secondo quanto previsto dall'art. 2959 c.c. Nel caso di specie, in assenza di alcuna ammissione da parte della debitrice, tanto che era stato ammesso ed esperito il giuramento decisorio deferito dall'attore, altro non restava al Giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne aveva formato oggetto, basandosi solo sul giuramento prestato. Di conseguenza, visto l'esito del predetto giuramento, con il quale la parte deferita aveva giurato di avere corrisposto le somme oggetto della domanda attorea, ne derivava il necessario rigetto della stessa, con conseguente condanna dell'attore alle spese del giudizio.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo, con 11 motivi, Parte_1 nelle proprie domande ed eccezioni.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'appellante reitera l'istanza di carattere pregiudiziale di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE per valutare se la prescrizione presuntiva è compatibile con l'equo ed effettivo processo ed il fatto che, per superare la presunzione, l'unico mezzo sia il giuramento.
Invero, “L'appellante, alla stregua di plurime voci interne e dell'UE che da tempo evidenziano l'anacronismo di tale figura giuridica, ritiene che la prescrizione presuntiva sia un istituto giuridico meritevole di immediata abrogazione perché non in sintonia con il giusto ed equo processo e con il diritto della prova”.
Inoltre, considerato che le prescrizioni presuntive non esistono né nel codice civile tedesco, né in quello francese, attesa l'incoerenza della disciplina normativa italiana con quella degli altri Paesi dell'UE si imporrebbe, ai sensi dell'art. 19 TUE, la rimessione degli atti all'Alta Corte di Giustizia, mediante rinvio stragiudiziale sulla compatibilità con il diritto dell'Unione.
L'istanza è manifestamente infondata. Il procedimento di rinvio pregiudiziale disciplinato dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») - già art. 234 CE - ha natura incidentale e non contenziosa, in quanto la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'UE e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'UE, alla stregua dei poteri conferiti dall'art. 19, par. 3, lett. b), TUE e dall'art. 267
TFUE e, sul versante procedurale, dagli artt. 23 e 23 bis Statuto CE e 1052 e 1073 del Reg. proc. approvato il 25 settembre 2012).
Nel caso di specie, viceversa, l'eccezione non riguarda una norma di diritto comunitario, ma una norma di diritto interno, il che si pone in contrasto, tanto con le Raccomandazioni della Corte di
Giustizia UE, che con i principi già enunciati dalla Giurisprudenza, secondo cui, una “problematica di diritto nazionale non può essere risolta chiedendo soccorso (esterno) alla Corte di giustizia” (Consiglio di Stato, Ordinanza n. 2789, del 21 marzo 2024).
Quindi, a tutto voler concedere, se l'appellante è seriamente convinto delle proprie argomentazioni, potrà – in un'altra, successiva, occasione – sollevare la questione di legittimità
Costituzionale della norma, specificando con quale delle norme di rango Costituzionale, la stessa si trovi in insanabile conflitto, superando decenni di pronunce della Suprema Corte in senso contrario.
Con il primo ed il terzo motivo l'appellante eccepisce la “nullità del procedimento per non Contr avere l valutato la questione della mancata contestazione”. Ad avviso dell'appellante, infatti, la contestazione dell'inadempimento da parte della convenuta era assolutamente generica, non essendo stato specificato quando iniziò il rapporto professionale, quando cessò e da quando iniziò a decorrere il termine per richiedere il pagamento e dunque il periodo in cui la prescrizione ebbe a maturare. La convenuta avrebbe, quindi, semplicemente eccepito il decorso del termine senza specificare il decorso del dies a quo e di quello ad quem, mentre, perché si potesse valutare positivamente l'eccezione, oltre ad indicare il termine della prescrizione, era necessario affermare: di aver pagato, come si è pagato e quando si è pagato, allegando la quietanza che il debitore deve rilasciare al creditore quando questi paga, tutte cose che la convenuta non ha fatto. In ogni caso la prescrizione presuntiva non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame, in ragione del fatto che l'attività professionale espletata dall'avv. non era Parte_1 circoscritta ad attività giudiziale civile ma era altresì stragiudiziale e, pertanto, non si era conclusa, risultando ancora in corso.
Entrambe i motivi sono manifestamente infondati. Premesso che quella esposta non è qualificabile come eccezione, in quanto l'asserita e presunta omessa valutazione non costituirebbe comunque motivo di “nullità del procedimento”, in ogni caso, come più volte affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, “la scelta legislativa di sottoporre a prescrizione presuntiva i crediti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per le relative spese, giustificata in quanto nello schema contrattuale del contratto d'opera professionale il pagamento generalmente avviene in tempi brevi e senza rilascio di quietanza scritta, non significa che spetti al giudice di merito accertare in concreto se l'incarico professionale rientri in ipotesi per la quale si possa ritenere che il pagamento sia avvenuto senza dilazione e senza il rilascio di quietanza, sulla base dell'oggetto dell'incarico e dell'entità del compenso… e ciò conferma che la disposizione non attribuisce al giudicante una valutazione sulle caratteristiche del rapporto professionale in concreto al fine di decidere se si tratti di rapporto soggetto o meno alla prescrizione presuntiva” (Cass., 30 aprile 2018, n. 10379). Nel nostro ordinamento, la prescrizione presuntiva si fonda su di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dimostrando il contrario;
il che vuol dire che essa non opera sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale. In particolare, “la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 n.2 c.c.) trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta” (Cass. Civ. SS.UU. n. 13144/2015). Come più dettagliatamente spiegato, più di recente, dalla medesima Corte: “Si tratta di istituto di antica applicazione, prenapoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante
l'evoluzione dei meccanismi commerciali e l'utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l'insorgenza e la gestione del rapporto professionale è improntata a rapidità e informalità, tanto più nell'area dei rapporti economici. L'esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand'anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell'operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull'esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico” (Cass. Civ., SS.UU., 29.8.2023 n. 25442).
Ecco perché, come ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità, al giudice di merito “spetta esclusivamente di verificare se si sia o meno in presenza di incarico di prestazione d'opera professionale e non di valutare le caratteristiche del singolo incarico professionale per accertare se si tratti di ipotesi in cui possa ritenersi che l'adempimento avvenga in tempi brevi e senza rilascio di quietanza;
infatti, a ritenere diversamente si giungerebbe al risultato di rendere incerta la disciplina della prescrizione applicabile al singolo rapporto d'opera professionale, rimettendola alla valutazione sulle caratteristiche in concreto del singolo rapporto” (Cass. Civ., n. 15566/2024). In definitiva, chi eccepisce la prescrizione presuntiva deve esclusivamente limitarsi ad allegare di aver pagato, senza alcuna necessità di produrre o provare alcunchè.
Riguardo, poi, al fatto che la prestazione professionale fosse anche di tipo stragiudiziale, al di là della totale assenza di prova certa in tal senso, non può che rilevarsi l'assoluta novità della questione, non dibattuta in primo grado e, quindi, non proponibile per la prima volta in appello.
Con il secondo, il settimo e l'ottavo motivo si eccepisce “la nullità del procedimento per conseguenza della sentenza impugnata per aver concesso e/o disposto la separazione delle cause in presenza di un'eccezione di prescrizione presuntiva che investiva tutta la domanda ex artt. 112/103/2 e 702 bis cpc nonché ex art. 159 e 161 cpc”, nonché la violazione dell'art. 104 c.p.c. e del principio della ragionevole durata del processo e di economia processuale e se possibile ed ove praticabile del principio del simultaneus processus. I predetti motivi risultano essere infondati, oltre che irrilevanti.
Premesso che la separazione dei giudizi è provvedimento discrezionale del giudice, nel caso di specie, si trattava di domande diverse, in quanto relative ai crediti professionali derivanti dall'attività giudiziale civile e penale, che dovevano essere trattate con riti diversi. Invero, le controversie previste dall'art. 28, L. 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal predetto articolo. Come precisato dalle Sezioni Unite, anche nell'attuale testo dell'art. 28 l'oggetto della controversia è rimasto inalterato: “si tratta – secondo un'esegesi consolidata – di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa
o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale", restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali” (Cass. Civ., SS.UU., n. 4485/2018). Quindi, trattandosi di domande diverse, soggette a riti diversi, come espressamente previsto dal Legislatore, si imponeva di separarne la trattazione e di procedere con il rito per ciascuna di esse previsto.
In ogni caso, l'appellante pur dolendosi del mancato simultaneus processus, con violazione del principio di economia processuale e di sostenibilità dei costi, omette totalmente di proporre una soluzione a tale problema, non chiedendo la riunione dei due procedimenti separati e non specificando in quale stato e grado si troverebbe l'altro procedimento.
In tal modo, il mero (richiesto) annullamento del primo procedimento non porrebbe rimedio ad alcuno dei problemi evidenziati dall'appellante, in quanto i due procedimenti proseguirebbero, comunque, separati, in spregio di principi del simultaneus processus, dell'economia processuale e della sostenibilità dei costi.
Con il quarto e quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2956,
2960 c.c. e 24 Cost.
Sostiene l'appellante che il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di giuramento decisorio, in ragione della presunta indeterminatezza, modificava la formula e inopinatamente disponeva il giuramento nella formula poi utilizzata. Tuttavia, opina l'Avv. il Tribunale non poteva mutare la formula del giuramento Pt_1 decisorio deferito dall'attore, poiché così facendo avrebbe interferito non con un mezzo di prova ma di risoluzione della controversia.
Il Tribunale di Forlì avrebbe semmai potuto porsi la questione di disporre il giuramento suppletorio, ma non aveva il potere, a pena di nullità del procedimento e della sentenza, di modificare la formula.
La convenuta, infatti, giurava di aver corrisposto i compensi professionali all'Avv. Pt_1 senza tuttavia specificare né i tempi né le modalità, in ragione dell'espunzione da parte del
[...]
Giudice, dalla formula del giuramento, delle parole “indicando quando e con quali modalità ed attraverso quali elementi”. Entrambe i motivi sono infondati. Fermo quanto appena detto circa l'insussistenza della necessità di specificare le modalità dell'estinzione del debito, in caso di eccezione generica di prescrizione presuntiva, già solo dalla lettura dell'Ordinanza di ammissione del giuramento decisorio è agevole comprendere che, in realtà, dopo il rigetto della prima istanza di giuramento l'Avv. depositava una nuova richiesta Pt_1
“opportunamente epurata da elementi valutativi e/o esplorativi”, che veniva accolta dal Tribunale, in quanto rispondente ai criteri enunciati dalla S.C., secondo cui “I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga” (Cass. n. 29614/2023). Ciò significa che la convenuta ha giurato secondo la formula proposta (in seconda battuta) dall'attore, essendo stata giudicata inammissibile la prima formulazione del giuramento, non corrispondente ai criteri Giurisprudenziali appena citati.
Per il resto, essendo pacifico che la si è limitata a proporre, genericamente, CP_1 l'eccezione di prescrizione presuntiva, senza specificare alcunchè e senza mai ammettere di non aver pagato il proprio debito, correttamente il Tribunale ha applicato il principio secondo cui
“…una volta proposta tale eccezione, ed in assenza di ammissione esplicita o implicita di non avere pagato, vige la presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto (Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017) che può essere vinta solo con il deferimento del giuramento decisorio (art. 2960 c.c.), la cui formula deve essere calibrata in modo tale che se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento” (Cass. Civ., n. 27471/2019; Conf. Cass. Civ., n. 17071/2021). Ed ancora: “In tema di giuramento decisorio, quando questo viene deferito e ammesso dal giudice, la mancata prestazione dello stesso da parte del destinatario determina necessariamente la soccombenza di quest'ultimo rispetto alla domanda o al punto di fatto sul quale il giuramento è stato ammesso, costituendo esso una prova legale che preclude la possibilità di un diverso accertamento discrezionale dei fatti da parte del giudice. Il giuramento decisorio, infatti, si configura come una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa
l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, ed è idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter decisionale rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine. I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Una volta che il giuramento decisorio è stato ammesso, il giudice è tenuto a considerarne gli effetti probatori nella motivazione della sentenza, non potendo limitarsi ad una valutazione parziale delle altre prove acquisite, pena l'apparenza della motivazione stessa per omessa considerazione di un elemento probatorio decisivo. La sentenza che non tenga conto della rilevanza probatoria della mancata prestazione del giuramento decisorio, limitandosi ad una valutazione delle sole prove testimoniali, risulta viziata da motivazione apparente” (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3991 del 13 febbraio 2024) E' appena il caso di rilevare che lo stesso art. 236 c.p.c. prevede espressamente il potere, per il Giudice, nell'ammettere il giuramento decisorio, di modificare la formula proposta dalla parte, la quale, a sua volta, ha il diritto di revocare la propria istanza di giuramento, ma solo nel caso in cui il mutamento sia tale da giustificare una nuova valutazione delle parti in ordine all'opportunità e convenienza di tenere fermi il deferimento o il riferimento.
Con il sesto motivo si eccepisce la nullità del processo per avere, il Tribunale, convertito il giuramento decisorio in giuramento suppletorio. Trattasi di motivo manifestamente inammissibile, in quanto, a tacer d'altro, il Tribunale ha ammesso il giuramento decisorio richiesto dall'attore (come appena spiegato) e non ha mai convertito lo stesso in giuramento suppletorio. Che ciò sia avvenuto è affermazione apodittica dell'appellante, totalmente priva di riscontro. Con il nono motivo si eccepisce la nullità della Sentenza e del procedimento perchè le questioni sull'ammissibilità del giuramento decisorio sono devolute al Collegio, e poiché, nel caso di specie, il G.I. aveva modificato la formula del giuramento, così come proposta dall'attore, si doveva ritenere contestata l'istanza attorea, con conseguente remissione della decisione al Collegio. Anche detto motivo è manifestamente infondato. L'art. 237 c.p.c. prevede espressamente che “Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio”. La formula usata dal Legislatore non dà adito a dubbi: solo in caso di contestazioni “sorte fra le parti” la decisione va rimessa al Collegio, circostanza non verificatasi nel caso di specie, nel quale il G.I. si è limitato ad adattare la formula del giuramento al caso concreto, come meglio specificato poc'anzi. Peraltro, è appena il caso di rilevare che in corso di causa non sorgono mai “contestazioni” fra la parte e il Giudice, il quale non contesta quanto dedotto dai contendenti, ma decide sulle questioni, le eccezioni e le istanze proposte durante il giudizio.
Con il decimo motivo si ripropone il giuramento decisorio condizionato nella formula originale. La richiesta è inaccoglibile, stante le motivazioni appena espresse nel precedente motivo. In definitiva l'appello non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la Sentenza del Tribunale di Forlì n. 406/2022, così dispone: Controparte_1
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del grado, che liquida in complessivi € 4.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 18.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei