Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 657/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 657/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA P. BOSELLI 7/4 SAVONA, presso lo studio dell''avv. , Parte_2 che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
PALEOCAPA 18/8 17100 SAVONA presso lo studio dell''avv. che lo Parte_3 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Si insta affinchè codesta Ecc.ma Corte non ammetta i documenti depositati e indicati con i numeri 3) e 4) da controparte nella comparsa di costituzione e risposta in quanto irrilevanti ed inammissibili e si insiste affinchè vengano espunti dalle produzioni documentali. Si insiste nell'accoglimento delle tolte conclusioni di cui all'atto introduttivo che qui si precisano e si ritrascrivono: b) in via principale e nel merito, accogliere il su dispiegato atto di appello, e per gli effetti, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 392/2024 della Dott.ssa Laura Serra nell'ambito del giudizio R.G. 715/2023, notificata all'odierna appellante in data 12 giugno 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano ovvero 1) Rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente poiché improcedibili,
1
2) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 1 c.p.c. del signor e per l'effetto condannare il CP_1 medesimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a favore della signora
”. In ogni caso: 3) con vittoria di spese, compensi professionali del doppio Parte_1 grado di giudizio, oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge. Sentenza esecutiva come per legge”.”. Per parte appellata: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 392/24 del Tribunale di Savona. Parte_1 Vinte le spese e i compensi di causa.” MOTIVAZIONE
1. ha convenuto nanti il Tribunale di Savona esponendo CP_1 Parte_1
che:
con sentenza di separazione giudiziale tra coniugi in data 5/11/2021 era stato posto a suo carico l'obbligo di versare in favore della moglie, odierna convenuta, un assegno di mantenimento mensile di € 500,00;
versando in situazione di grave difficoltà economica, anche a causa della necessità di estinguere debiti derivanti dal matrimonio, aveva omesso di corrispondere alla moglie il dovuto mantenimento;
la convenuta, pur a conoscenza della situazione e nonostante le richieste di compensazione formulate dal marito, aveva iniziato ad agire in via esecutiva operando pignoramenti sul suo conto corrente e a presentare denunce querele a suo carico;
al fine di riuscire ad adempiere all'obbligazione di mantenimento decideva di mettere in vendita l'immobile di cui era comproprietario per la quota di ¼ con la madre, nel quale abitava la figlia delle parti, Persona_1
pochi giorni prima della data fissata per il rogito, la iscriveva ipoteca giudiziale in forza Parte_1
della sentenza di separazione personale a garanzia dell'assegno di mantenimento, impedendo quindi la stipula dell'atto notarile;
per ottenere la cancellazione dell'ipoteca e non perdere l'affare, offriva quindi alla ex moglie il pagamento, contestualmente al rogito, di tutte le mensilità pregresse che la stessa richiedeva oltre a un anno di mensilità anticipate, ma questa rifiutava chiedendo invece al marito il versamento anche di € 5.000 quale quota del 50% della liquidazione ricevuta dal marito in costanza di matrimonio per il suo precedente lavoro da dipendente della società Gulliver, € 5.000 per l'asserita quota di sua spettanza della vendita di una fiat Panda e uno scooter Tmax di proprietà del marito, € 390 come contributo spese legali, nonché l'assunzione dei seguenti obblighi: a) estinzione del finanziamento
2 della ammontante a € 9.394,73; b) estinzione del conto corrente cointestato ai coniugi CP_2
presso Banca Intesa San Paolo con saldo negativo di € 3.449,00; c) versamento delle spese condominiali dell'immobile di San Giacomo di in comunione tra i coniugi ammontanti a € CP_3
3.024,10;
l'ammontare delle somme richieste era quindi pari a € 38.257,83 a fronte del debito del di € CP_1
6.000,00;
per il timore di non poter vendere l'immobile e dover restituire il doppio della caparra ai promittenti acquirenti, cedeva alle richieste della moglie, sottoscrivendo in data 26/10/2022 scrittura privata di riconoscimento di debito;
in occasione del rogito del 4.11.2022, fissata per il rogito, la acconsentiva alla Parte_1 cancellazione dell'ipoteca ricevendo due assegni circolari dell'importo complessivo di € 22.390,00.
L'attore chiedeva quindi dichiararsi l'annullamento della scrittura di riconoscimento di debito da lui sottoscritta in data 26/10/2022 per violenza ex art. 1434-1438 c.c. con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo ricevuto di € 22.390,00. In subordine, chiedeva accertare la sproporzione delle prestazioni a causa dello stato di bisogno del marito e, pertanto, dichiarare la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1448 c.c.
2. Si costituiva , la quale contestava quanto ex adverso dedotto Parte_1
assumendo che il marito non aveva alcuna difficoltà economica come accertato dal Tribunale in sede di separazione giudiziale, in quanto era titolare di un'impresa individuale di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
che, relativamente al vizio della volontà non aveva dedotto quale minaccia avesse subito, in quanto si era limitata ad esercitare il suo diritto nell'iscrivere ipoteca a garanzia delle proprie ragioni creditorie;
che al contrario era il marito, unitamente alla di lui compagna, a tenere nei suoi confronti comportamenti persecutori al fine di farla desistere dalla richiesta di mantenimento.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree in quanto improcedibili, inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto.
3. Il Tribunale di Savona, istruita la causa documentalmente e mediante l'escussione di testi, con sentenza n. 392/2024 pronunciata in data 14/5/2024, dichiarava l'annullamento della scrittura privata del 26/10/2022 e condannava la a restituire all'attore l'importo di € 10.390,00 Parte_1
oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, oltre alle spese processuali.
3 In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'annullamento della scrittura privata ex art. 1438 c.c. in quanto, posta la legittimità dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile da parte della a garanzia del proprio diritto di credito nei confronti del Parte_1
risultava provato l'approfittamento dalle eccessive richieste di denaro riguardanti importi non CP_1
dovuti in quanto esulanti dalla regolamentazione dei rapporti economici derivanti dalla separazione, rispetto al credito per il mantenimento;
che la minaccia era desumibile dal fatto che la mancata cancellazione avrebbe compromesso la riuscita della vendita immobiliare con le conseguenze economiche che sarebbero derivate al che la minaccia esercitata da CP_1 Parte_1 di non acconsentire alla cancellazione dell'ipoteca ha inciso con efficienza causale sulla determinazione del marito a prestare il suo consenso alla scrittura, poiché in assenza egli non l'avrebbe sottoscritta, che tuttavia, poiché le somme indicate per pagamento del mantenimento nella misura di € 12.000,00 erano state legittimamente versate dal in forza della sentenza di CP_1
separazione in quanto assegni di mantenimento passati e futuri, la condanna doveva essere limitata all'importo di € 10.390,00 pari alla differenza tra € 22.390,00 versati dal al momento della CP_1
sottoscrizione della scrittura e le somme per il mantenimento.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi.
4.1 I MOTIVO: violazione di legge ex art. 342 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt.
1434 e 1438 c.c. e omessa applicazione dell'art. 1435 c.c.
In particolare, l'appellante censura la decisione nella parte in cui, pur avendo indicato quale ipotesi di violenza la minaccia di far valere un diritto ex art. 1438 c.c., ha omesso di esplicitare i caratteri della violenza che avrebbe esercitato la moglie che “deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole.
Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone”; non ha tenuto conto della personalità e della condotta del il quale ha omesso il versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento pur avendone le possibilità economiche, percependo rilevanti redditi “in nero” come anche accertato nella sentenza di divorzio;
che si è spogliato dei suoi beni onde sottrarre il suo patrimonio all'esecuzione forzata;
che pertanto l'iscrizione di ipoteca da parte della era Parte_1
legittima a tutela del suo credito;
che le somme di cui il si era dichiarato debitore nei CP_1
confronti della moglie erano tutte derivanti dal matrimonio in quanto erano somme dovute a seguito dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
che il non aveva neppure adempiuto CP_1
4 a tutte le obbligazioni indicate;
che nessun riferimento era stato fatto dal Giudice ai sensi dell'art. 1435 c.c. alla situazione personale in cui il signor versava, né tantomeno alla posizione di CP_1
assoluta preminenza economica rispetto alla moglie.
4.2 II MOTIVO: violazione di legge ex art. 342 c.p.c.: omesso esame delle prove documentali prodotte da parte appellante e omessa e insufficiente motivazione.
In particolare l'appellante censura la sentenza nella parte in cui motiva che “-tale intenzione si concretizzò, mediante la richiesta di ottenimento di ulteriori importi in denaro, che non avevano fondamento nell'ambito del giudizio di separazione” assumendo: che la scrittura era stata redatta dal con l'ausilio di terze persone, ossia la figlia e il genero delle parti, con cui l'appellante ha CP_1 pessimi rapporti;
che l'accordo definiva anche altre questioni di natura economica derivanti dalla separazione;
che le conseguenze dell'iscrizione di ipoteca seppure pregiudizievoli per il CP_1
tuttavia erano conseguenza del suo inadempimento in quanto pur destinatario di atto di precetto aveva messo in vendita l'immobile, consapevole del rischio di subire azioni esecutive;
che l'accordo sottoscritto non è lesivo dei diritti patrimoniali del né le ulteriori clausole sono CP_1
inique e contra legem in quanto convenienti nell'ottica della composizione bonaria della crisi coniugale;
che non vi è sproporzione tra le prestazioni né qualitativa, perché il vantaggio della non era ingiusto, né quantitativa in mancanza dello stato di bisogno del Parte_1 CP_1
4.3 III MOTIVO: violazione dell'art. 342 c.p.c.: omessa valutazione della sentenza di divorzio quale documento decisivo ed errata valutazione del materiale probatorio e delle prove testimoniali.
In particolare, l'appellante deduce che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto la capacità a testimoniare di e pur in presenza di cattivi rapporti con la parte, Persona_1 Per_2
e il manifestato interesse concreto ed attuale alla vendita dell'immobile e alla loro partecipazione alla definizione dell'accordo.
4.4 IV MOTIVO: violazione ex art. 342 c.p.c.: omessa pronuncia sulla responsabilità aggravata del ex art. 96 c.p.c. CP_1
L'appellante censura la sentenza per non aver considerato il pregiudizio subito dalla la Parte_1
quale, pur avendo agito per l'esecuzione della sentenza di separazione, aveva visto pregiudicato il proprio diritto di credito a causa di un'azione legale meramente strumentale.
Chiedeva preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza.
5 5. Si costituiva il quale contestava quanto ex adverso dedotto, chiedendo la CP_1
conferma della sentenza impugnata deducendo di aver assecondato la volontà della moglie, così come riferito dei testi, al fine di non subire le conseguenze di natura economica derivanti dall'inadempimento contrattuale del preliminare di vendita che vedeva coinvolta anche la madre, proprietaria del bene immobile per la quota di ¾; che i testi erano pienamente capaci di testimoniare;
che le somme indicate dal Tribunale di Savona al fine di determinare asseriti proventi in nero erano in realtà destinate al pagamento del carburante.
6. Con ordinanza in data 12/7/2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Savona n. 392/2024 del 14/05/2024, quindi, con ordinanza in data 15/11/2024, resa all'esito dell'udienza del 13/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte, il C.I., depositate le memorie finali ex art. 352 cpc, rinviava al Collegio per la decisione.
7. I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto concernono l'esame della fattispecie con riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'annullamento della scrittura privata ai sensi dell'art. 1434-1438 c.c. e la valutazione delle prove a tal fine acquisite al processo.
7.1 Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità delle prove documentali prodotte dall'appellato su 2 e 3 trattandosi di atto formato successivamente alla sentenza impugnata, dovendone tuttavia fin da ora rilevare l'irrilevanza ai fini del decidere trattandosi l'uno di un atto di parte (ricorso di appello avverso sentenza di divorzio) e l'altro il decreto di fissazione dell'udienza davanti al
Collegio.
8. L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui infra.
Dalla ricostruzione dei fatti risulta che con sentenza in data 5/11/2021 del Tribunale di Savona il
è stato condannato al pagamento dell'assegno per il mantenimento della moglie nella misura CP_1 di € 500,00 mensili mai versato;
nel febbraio 2022 la ha notificato al sentenza e atto Parte_1 CP_1
di precetto;
nel giugno 2022 il proprietario della quota di ¼ e la di lui madre, proprietaria CP_1
della quota di ¾, mettono in vendita l'immobile sito in Borghetto Santo Spirito, via Tevere 6/11; nell'agosto 2022 viene sottoscritta proposta di vendita/accettazione di detto immobile con data per il rogito al 30711/2022; in data 28/9/2022 la iscrive ipoteca su detto immobile;
in data Parte_1
26/10/2022 il sottoscrive la scrittura di riconoscimento di debito oggetto di causa;
in data CP_1
30/11/2022 viene stipulato il contratto di vendita e la partecipa al rogito al fine di Parte_1
acconsentire alla cancellazione dell'ipoteca e riceve l'importo di € 22.500,00. 6 8.1 Ciò posto, si osserva che, come correttamente rilevato dal Tribunale, “La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione, non avendo il ricorrente - che si doleva del mancato annullamento di un contratto di acquisto di azioni, viziato dalla minaccia di esercitare nei suoi confronti l'azione di responsabilità sociale - compiutamente indicato gli elementi fattuali trascurati dal giudice di merito nella comparazione tra il vantaggio indiretto ottenuto con l'imposizione dell'acquisto delle azioni e quello diverso, ordinario ma ingiusto, derivante dall'esercizio dell'azione ex art. 2392 c.c.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20305 del 09/10/2015).
In particolare la violenza morale, come nel caso di specie, si verifica qualora una delle parti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del negozio, di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso l'accordo a differenza del caso in cui la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni, ovvero da personali valutazioni di convenienza (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 27323 del 16/09/2022).
8.2 Nella specie, sebbene la abbia legittimamente iscritto ipoteca sul bene, non risultando Parte_1
peraltro che fosse a conoscenza dell'avvenuta stipula del contratto preliminare di vendita, tuttavia appare che mediante la propria condotta abbia coartato la volontà del i testi e CP_1 Persona_1
rispettivamente figlia e genero delle parti, hanno riferito in merito alla vicenda Testimone_1
che il aveva offerto alla il versamento delle mensilità pregresse e dell'annualità CP_1 Parte_1 successiva, per complessivi € 12.000,00 al fine di addivenire alla cancellazione dell'ipoteca ma che la donna ha chiesto gli ulteriori vantaggi economici a cui il marito ha acconsentito.
8.3 I testi, come evidenziato dal giudice di primo grado, sono capaci a testimoniare non essendo portatori di un interesse concreto ed attuale che ne legittimerebbe la partecipazione in giudizio come previsto dall'art. 246 cpc.
Infatti, nonostante abbiano dichiarato che la nonna, comproprietaria di ¾ dell'immobile, aveva loro promesso la dazione del prezzo ricevuto al fine di consentire loro l'acquisto di un immobile,
7 costituisce un mero interesse di fatto che giustifica, così come il legame di parentela, un attento vaglio delle dichiarazioni.
Va comunque condivisa la decisione impugnata anche in merito alla attendibilità dei testimoni, in quanto costoro, che hanno partecipato alla contrattazione nella qualità di nuncius, atteso che parti non comunicano direttamente, hanno effettivamente confermato che la proposta del non era CP_1
stata accolta dalla e che solo in presenza delle ulteriori obbligazioni assunte dal si è Parte_1 CP_1
determinata alla cancellazione del peso sull'immobile.
Inoltre, il teste , mediatore immobiliare che ha curato l'affare, ha dichiarato che la Testimone_2
data del rogito venne rimandata due volte a causa della iscrizione dell'ipoteca ed al fine della risoluzione del problema, evidenziando, da un lato, la necessità che la acconsentisse alla Parte_1
cancellazione, e dall'altra alla esigenza della promittente acquirente del rispetto del termine fissato per il rogito nonché della volontà di agire per ottenere il risarcimento dei danni in caso di inadempimento all'obbligo di contrarre di controparte.
8.4 Risulta pertanto provato che il effettivamente abbia acconsentito alla sottoscrizione della CP_1
scrittura privata, al fine di non dover subire le conseguenze economiche della risoluzione del contratto preliminare.
Né rilevano le altre argomentazioni dedotte dalla appellante in quanto il fatto che il si sia CP_1
volontariamente posto nella situazione di subire l'esecuzione forzata nonché il fatto che non sussista la lamentata situazione di indigenza esulano dalla valutazione della condotta della . Parte_1
8.5 Occorre, infine, valutare il requisito del vantaggio ingiusto che si verifica quando il fine ultimo perseguito “consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17523 del
23/08/2011).
Nella specie, occorre distinguere le prestazioni pretese dalla : nessun dubbio che il Parte_1
versamento dell'assegno di mantenimento, accertato con sentenza, sia legittimo, così come appare legittima la richiesta del versamento del 50% del TFR percepito dal in costanza di CP_1
matrimonio e non corrisposto (circostanza dedotta e non contestata).
8.6 Va invece condivisa la decisione di primo grado con riguardo alle altre obbligazioni.
8 Quanto al 50% del prezzo derivante dalla vendita dei veicoli va esclusa la legittimità della richiesta sia in quanto è specificata la proprietà dei mezzi in capo al marito sia in quanto dagli atti di vendita risulta il prezzo complessivo di € 7.200,00 (€ 4.000,00 per il TMax e €3.200,00 per la Panda) e quindi l'importo di € 5.000,00 è superiore alla metà ed esorbitante rispetto a quanto eventualmente dovuto in conseguenza dello scioglimento della comunione.
8.7 Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle altre obbligazioni, peraltro, non adempiute dal riguardando spese, in tutto o in parte, di pertinenza della appellante e in CP_1
relazione alle quali avrebbe dovuto fornire la prova che le erano dovute.
Va peraltro evidenziato che anche considerando come legittimi gli ulteriori pagamenti sopra indicati, sussiste evidente la sproporzione tra quanto dovuto dal ed il valore delle obbligazioni CP_1
assunte con la scrittura.
9. In conclusione, a parziale modifica della sentenza impugnata, la scrittura privata va dichiarata parzialmente nulla e la appellante va condannata al pagamento in favore del alla minor CP_1 somma di € 5.390,00.
10. Quanto alle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda e dell'appello e quindi in ragione dell'esito complessivo del giudizio, nonché in ragione del mancato recepimento della proposta conciliativa formulata in corso di causa, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Savona n. 392/2024 il 14/5/2024 e per l'effetto in parziale riforma della citata sentenza
2) dichiara il parziale annullamento della scrittura privata sottoscritta da e CP_1
in data 26/10/2022; Parte_1
3) condanna a restituire a la somma di € 5.390,00 Parte_1 CP_1
oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
9 Genova, 19/3/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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