Art. 24. Accesso dei clienti domestici vulnerabili
al servizio a tutele graduali 1. I clienti domestici vulnerabili di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , hanno la facolta' di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove e' situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilita' di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021 , dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE , nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) :
«Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell' articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
(Omissis)».
al servizio a tutele graduali 1. I clienti domestici vulnerabili di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , hanno la facolta' di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove e' situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilita' di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021 , dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE , nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) :
«Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell' articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
(Omissis)».